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Liquidazione delle spese processuali e criteri tabellari

La sentenza definisce che la liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata in base ai criteri tabellari e per ogni fase processuale (studio, introduzione, trattazione/istruttoria, decisionale) in base al valore della controversia. La parte che richiede la liquidazione delle spese deve dimostrare l’attività svolta in ogni fase.

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Pubblicato il 16 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME CONSIGLIERA dott. NOME COGNOME CONSIGLIERA RELATRICE in esito all’udienza del 19 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._60_2025_- N._R.G._00000307_2024 DEL_07_04_2025 PUBBLICATA_IL_07_04_2025

nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 307 dell’anno 2024, proposta da:

, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti APPELLANTE contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura generale alle liti APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dell’assegno ordinario di invalidità, il Tribunale di Cagliari, con decreto di omologa depositato il 6 settembre 2022, lo aveva riconosciuto invalido, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sin dalla data della domanda amministrativa. Il ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 9 settembre 2022, notificato il suddetto decreto all’ , il quale, nonostante il decorso di un tempo ampiamente superiore ai 120 giorni previsti dall’art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.

aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto di percepire l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l’ fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.

*** si era costituito in giudizio con memoria depositata il 23 febbraio 2024 e aveva rilevato come al ricorrente fosse stato chiesto di presentare agli uffici alcuni documenti necessari, dei quali si era in attesa per poter provvedere alla liquidazione della prestazione.

Aveva, quindi, concluso domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e chiedendo, comunque, un rinvio in attesa della effettiva liquidazione.

Successivamente, dopo la costituzione in giudizio e prima dello svolgimento della prima udienza, l’ , con note depositate il 29 febbraio 2024, aveva dato atto che la prestazione era stata liquidata in quella stessa giornata e che per il pagamento degli arretrati si era ancora in *** Con le note di trattazione depositate il 18 settembre 2024 per l’udienza del 20 settembre successivo, il ricorrente aveva dato atto di avere ricevuto, a giugno 2024, anche il pagamento degli arretrati.

*** Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 23 settembre 2024, sulle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell’ e liquidando, in favore del ricorrente, le spese del giudizio, quantificate in €. 3.455,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, facendo riferimento alle controversie previdenziali di valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00, con applicazione dei valori minimi e con esclusione del compenso per la fase istruttoria in quanto “nella sostanza non svoltasi”, visto che le note di trattazione scritta del 4 marzo 2024 e del 18 settembre 2024 depositate dalla parte ricorrente avevano integrato delle note conclusionali in replica e risultavano, pertanto, adeguatamente compensate ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d) del DM 55/2014. Inoltre, aveva osservato il Tribunale, la controversia, analoga a numerose altre pendenti e definite nella sezione, era stata definita dopo soli 11 mesi dal deposito del ricorso, all’esito di due udienze meramente virtuali svoltesi ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. Il primo giudice, infine, aveva disposto un incremento del 5% del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del citato DM 55/2014.

*** Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello ha resistito.

La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti

CONCLUSIONI

“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:

1. Dichiarare che la fase di trattazione ha avuto luogo, e per l’effetto, dovuti i relativi compensi;

2. Ricalcolare le spese di primo grado e per l’effetto condannare l’Istituito appellato al pagamento della somma di €4.868,32 oltre al 5% per incremento previsto dall’art. 4 comma 1- bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge;

3. Regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014, oltre all’aumento previsto dall’art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;

4. Nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l’appellante dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell’anno precedente l’instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell’76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio.

” Nell’interesse dell’ appellato:

Voglia la Corte:

“1) respingere l’appello con vittoria di spese.

2) dichiarare cessata la materia del contendere, con spese compensate”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo dire, il primo giudice, liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi liquidati per ciascuna delle fasi del giudizio e senza neanche fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali non aveva tenuto conto della nota spese depositata con le note del 18 settembre 2024, della quale non aveva nemmeno fatto menzione.

Inoltre, ha aggiunto l’appellante, il Tribunale aveva escluso dal computo delle spese i compensi , si era effettivamente svolta, come dimostrava il fatto che nella memoria di costituzione avesse chiesto, espressamente “in via istruttoria”, un rinvio in attesa della effettiva liquidazione della prestazione, rinvio che il giudice aveva concesso e al quale egli non si era opposto.

Inoltre, ha proseguito l’appellante, l’ aveva sostenuto che il ritardo nel pagamento della prestazione fosse dipeso dal mancato inoltro, da parte sua, di alcuni documenti:

le predette deduzioni lo avevano costretto a prendere posizione e controdedurre, chiarendo che la documentazione era già nella disponibilità dell’ e che comunque non risultava documentata alcuna richiesta rivoltagli dall’ Alla successiva udienza, poi, ha osservato l’appellante, egli aveva prodotto, con le note di trattazione, l’estratto di pagamento, così consentendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

D’altra parte, ha aggiunto alle indicate attività andavano aggiunti l’esame del provvedimento del 19/02/2024 che disponeva la trattazione scritta della causa, la redazione e deposito delle note di trattazione scritta del 04/03/2024, l’esame delle note di trattazione scritta depositate da controparte in data 29/02/2024 e in data 08/03/2024, l’esame del provvedimento di rinvio del 12/03/24 e la calendarizzazione della successiva udienza, l’esame delle note di trattazione scritta depositate da controparte in data 28/08/24, la redazione e il deposito delle note di trattazione scritta del 10/05/2023. Né, ha osservato l’appellante, poteva condividersi quanto affermato dal Tribunale in ordine al fatto che le note del 4 marzo 2024 e del 18 settembre 2024 avessero integrato delle note conclusionali in replica a quanto avversariamente dedotto, visto che le note di trattazione scritta costituivano un’attività che l’art. 4, comma 5, lettera c) ricomprendeva espressamente, quali “note a verbale” tra quelle facenti parte della fase di trattazione/istruttoria, senza contare che era illogico ricondurre due udienze all’interno della fase decisionale, tanto più che il rinvio mero rinvio sono vietate. La parte appellante ha, quindi, rilevato come nelle note del 4 marzo 2024 essa non avesse formulato conclusioni e come nelle note del 18 settembre 2024 non si fosse limitata a precisare le conclusioni, dando piuttosto atto di un nuovo evento intervenuto in pendenza di lite, previa consultazione con il cliente e verifica della correttezza delle somme liquidate dall’ , che era stato dirimente per la definizione della vertenza.

Ciò premesso, l’appellante ha, dunque, concluso, sostenendo che i compensi minimi spettanti in favore della parte vittoriosa per il primo grado fossero pari a €. 4.868,32, oltre all’incremento previsto dall’art. 4, comma 1-bis in misura pari al 5%, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

*** L’appello è infondato.

Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio.

Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause previdenziali) e lo scaglione di valore (da €. 26.000,01 a €. 52.000,00) applicati, l’utilizzo dei valori minimi, l’esclusione della fase istruttoria/di trattazione, il 5% di aumento ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 1701,00 : 2 + 5% =€. 893,03 per la fase introduttiva; €. 1.204,00 : 2 + 5% = €. 632,10 per la fase di studio; €. 3.675,00 : 2 +5% = €. 1.929,38 per la fase decisionale, per un totale di €. 3.454,51, arrotondati all’unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).

D’altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 18 settembre 2024, visto che la differenza l’appellante non ha riproposto nella presente fase, era consistita unicamente nell’avvenuta esclusione della fase istruttoria/di trattazione, in ordine alla quale il Tribunale aveva motivato la propria decisione.

In ogni caso, la liquidazione operata dal primo giudice risulta, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.

La fase di trattazione/istruttoria, computata nella indicata nota spese, non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, visto che il procedimento di primo grado si era svolto in due udienze cartolari, quella del 8 marzo 2024, in vista della quale la parte ricorrente, attuale appellante, si era limitata a commentare l’avversa memoria difensiva, lamentando che l’ non avesse preso posizione in ordine ad alcune deduzioni contenute nel ricorso, che non avesse comprovato di avere effettuato nei suoi confronti richieste documentali e che avesse contraddittoriamente chiesto, sia che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, sia che la causa fosse rinviata in attesa della liquidazione, e in esito alla quale il giudice aveva meramente rinviato la causa alla successiva udienza del 20 settembre 2024, e quella, appunto, del 20 settembre 2024, in vista della quale la parte ricorrente, attuale appellante, aveva semplicemente riconosciuto l’avvenuto pagamento dei ratei maturati, precisando le proprie conclusioni in adesione alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere già formulata dall’ , discutendo la causa, soprattutto in tema di spese di lite, e depositando la nota spese.

Nessuna attività istruttoria o finalizzata all’istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14 nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell’istruzione, si era, infatti, limitata, per un verso, in funzione dell’introduzione della causa, ad esaminare l’atto introduttivo dell’ e a commentarne, come sopra osservato, i contenuti, e, per altro verso, a svolgere le restanti attività sopra indicate (discussione della causa, ’avvenuto pagamento, deposito della nota spese), tutte funzionali alla fase decisionale della controversia e tutte ricomprese dal DM 55/14 nella fase indicata. Né il fatto che l’ nella memoria difensiva avesse chiesto il rinvio dell’udienza, in attesa della liquidazione della prestazione, qualificandolo come “istruttorio” rende il rinvio effettivamente istruttorio, né può riconoscersi valore istruttorio alla produzione, da parte dell’attuale appellante, nella seconda udienza sopra indicata, dell’estratto di pagamento dal quale risultava l’avvenuto pagamento degli arretrati, trattandosi di produzione superflua, considerato che per il Tribunale già risultava sufficiente, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, il mero riconoscimento, da parte dell’appellante, dell’avvenuto pagamento satisfattivo operato, nelle more, dall’

D’altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di appello, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. 10206/2021). La liquidazione operata dal Tribunale, pari, come già osservato, alla somma dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa alle cause ’aumento del 5% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, deve, quindi, essere ritenuta corretta e condivisibile.

L’appello proposto da deve, dunque, essere rigettato.

Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l’appellante allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 5 dicembre 2024, di non essere stato titolare, nell’anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall’art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. 228-2012.

La Corte D’Appello, definitivamente pronunciando:

rigetta l’appello proposto da nei confronti dell’ nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. 228-2012.

Cagliari, 7 aprile 2025.

L’estensore……………………………………………………….

Il Presidente dott. NOME COGNOME……………………… …………………dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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