N. R.G. PU 101-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II
Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME rel. Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._96_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 101-1/2024 promosso da , con l’Avv. NOME COGNOME nei confronti di (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO Montecarotto INDIRIZZO. REA:
AN – NUMERO_DOCUMENTO letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, attesa la presunzione discendente dalla mancata specifica difesa in punto di limiti dimensionali, difesa di cui è certamente onerato il debitore che, nella specie, pur ritualmente evocato nel procedimento, ha omesso di costituirsi e dunque di spiegare qualsiasi difesa.
P. che occupano, la natura di impresa commerciale, in considerazione della prevalenza di suddetta attività commerciale rispetto a quella agricola.
In particolare risulta documentalmente come dai bilanci acquisiti il valore della produzione discenda in via esclusiva dai ricavi delle vendite, ove i costi di produzione afferiscono prevalentemente alle materie prime;
vieppiù non risulta che l’impresa al 31/12/23 avesse addetti assunti, dal che ne discende la logica conseguenza della carenza di attività agricola, non esercitabile senza ausilio di addetti.
Infine, dallo statuto societario si evince come la società possa compiere tutte le operazioni per operazioni commerciali industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessaria a conseguimento dell’oggetto sociale.
Il ricorrente è creditore dell’importo di € 676,04 giusta provvedimento monitorio emesso dal Giudice di Pace di Senigallia;
dall’istruttoria prefallimentare, in relazione alla quale non può dubitarsi dell’utilizzabilità dei bilanci pubblicati al registro delle imprese dallo stesso debitore, emerge come la complessiva esposizione debitoria afferente i debiti scaduti ed esigibili dichiarata dalla medesima odierna resistente nell’ultimo bilancio depositato relativo all’esercizio 2022 sia pari ad € 323.672,00.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle esposte evidenze documentali.
Ritenuto conclusivamente che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO Montecarotto n. REA: AN – 207125
NOMINA
giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale
la Dott.ssa NOME COGNOME NOMINA curatore il Avv. NOME COGNOME il cui nominativo è stato individuato attingendo dall’Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all’esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 358 CCII, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e P. dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att.
c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all’apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 20/02/2025, ore 10:30 l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co.
3, SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell’impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29/10/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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