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Liquidazione giudiziale e insussistenza dei requisiti dimensionali

La sentenza chiarisce i criteri per la corretta individuazione dei requisiti dimensionali per l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, con particolare riferimento al calcolo dei ricavi lordi e dell’attivo patrimoniale.

Pubblicato il 25 November 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Prima Sezione – Volontaria

riunita in camera di consiglio e così composta Dott. NOME COGNOMEPresidente Dott. NOME COGNOMEConsigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._48_2024_- N._R.G._00000034_2024 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024

nella causa n. 480/2021 R.G.V.G. promossa da (COD. FISC: )

– elettivamente domiciliata presso il difensore in Pontremoli (MS), INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME reclamante nei confronti di (COD. FISC. ) in persona del curatore pro tempore reclamata contumace (COD. FISC. )

nato in ROMANIA il elettivamente domiciliato presso il difensore in INDIRIZZO rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME

reclamata

CONCLUSIONI

Per la reclamante:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, in accoglimento del reclamo proposto, accertare e dichiarare che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lg.s n. 14 del 2019 per assoggettare la alla procedura di liquidazione giudiziale e, per l’effetto, revocare la liquidazione giudiziale della dichiarata con sentenza del Tribunale della Spezia n. 1 del 17.01.2024, con ogni consequenziale declaratoria.

Con vittoria o quantomeno, compensazione delle spese di lite.

” Per la reclamata:

“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, :

in tesi respingere il proposto reclamo, confermando la reclamata sentenza, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dello spiegato reclamo, disporre quantomeno la compensazione delle spese attesa la particolarità della materia trattata, anche alla luce delle circolari , e la natura alimentare del credito azionato.

Con vittoria di spese di lite.

” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16/02/2024 C.F. 17.01.2024 dal Tribunale della Spezia in composizione collegiale con la quale veniva dichiarata la liquidazione giudiziale di La procedura non si costituiva nonostante la verificata regolare notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non ha rassegnato specifiche conclusioni, limitandosi in data 3.04.2024 ad apporre il proprio visto;

All’udienza del 18.04.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la Corte disponeva l’acquisizione della relazione ex art. 130 CCI e dichiarava la contumacia di in persona del curatore pro tempore Dott. Alla successiva udienza del 30 maggio, non essendo pervenuta la relazione la Corte rinviava all’udienza del 30.09.2024 per la trattazione del reclamo, nella quale il difensore della reclamante e della parte reclamata depositavano note insistendo come in atti.

Ad avviso della Corte il reclamo è fondato e deve essere accolto.

PRIMO MOTIVO DI RECLAMO:

VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA I, LETTERA D) DLGS N. 14/2019;

INSUSSITENZA DEI REQUISITI DIMENSIONALI PER L’ASSOGGETTABILITA’ DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GUIDIZIALE

La società reclamante eccepisce l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2 lett. d) CCII, in quanto nei tre esercizi precedenti la presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale, risalente al 5/12/2023 e, precisamente, negli esercizi relativi agli anni 2020, 2021, 2022, si attestava al di sotto delle soglie dimensionali riferite ai valori dell’attivo patrimoniale, dei ricavi ed della esposizione debitoria, così’ come determinati dalla succitata disposizione.

La circostanza risulta comprovata, per quanto riguarda gli esercizi relativi agli anni 2020 e 2021, dai dati estrapolabili dai bilanci approvati dall’assemblea societaria e depositati nel registro imprese, che si producono in allegato, all’esercizio del 2022 il mancato superamento dei limiti dimensionali per l’assoggettabilità a liquidazione giudiziale si evince dal bilancio societario in procinto di approvazione e deposito alla data della dichiarazione di fallimento (doc. 6), nonché dalla documentazione contabile societaria collegata che evidenzia, tra l’altro, la riduzione del capitale sociale sotto il limite legale, attestata dall’amministratore unico con dichiarazione trascritta nel registro delle imprese (doc. 7).

Si tenga, inoltre, presente che, in ragione della rilevazione da parte dell’amministratore della riduzione del capitale al di sotto del limite legale, in data 14.01.2023 l’assemblea sociale ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della società (doc. 8), che attualmente si trova, dunque, in stato di liquidazione” (reclamo pag. 5).

La reclamante osserva inoltre come dai bilanci e dai documenti contabili prodotti si evincerebbe come non possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale poiché i “dati rilevanti ai fini della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della ” sono i seguenti:

– ricavi conseguiti nell’esercizio 2020 € 138.051,00;

(Voce A n. 1 e n. 5 del conto economico) – attivo patrimoniale nell’esercizio 2020 € 150.438,00;

(Voce A e B dell’attivo patrimoniale) – passività nell’esercizio 2020 € 212.024,00;

( voce D e C del passivo patrimoniale) E’ di palmare evidenza che con riferimento a detto periodo non vi è stato superamento dei limiti dimensionali prescritti dal C.C.I.I. per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Analogo discorso vale per l’esercizio 2021 il quale registra i seguenti valori contabili:

– ricavi conseguiti nell’esercizio 2021 € 157.919,00 (Voce A n. 1 e n. 5 del conto economico);

– attivo patrimoniale nell’esercizio 2021 € 133.699,00 (Voce A e B dell’attivo patrimoniale);

– passività nell’esercizio 2021 € 242.147 ( voce D e C del passivo patrimoniale).

Anche in questo caso non sono state oltrepassate le soglie previste dall’art. 2, comma I, lettera d) del D.Lgs n. 14 del 2019.

Con riguardo, infine, all’esercizio relativo all’anno 2022, la situazione contabile, patrimoniale e finanziaria della società, così come si delinea dall’esame bilancio societario e della registro vendite 2022 e partitari 2022 – doc. 9, 10,11) consente anche in questo caso di escludere che vi siano raggiunti i limiti legali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società” (pag. 6 reclamo).

In particolare “i valori contabili desumibili dai dati di bilancio sono i seguenti:

– ricavi conseguiti nell’esercizio 2022 € 7.047,00 (Voce A n. 1 e n. 5 del conto economico);

– attivo patrimoniale nell’esercizio 2022 € 91.480,00 (Voce A e B dell’attivo patrimoniale);

– passività nell’esercizio 2022 € 252.452 ( voce D e C del passivo patrimoniale) (cfr. reclamo pag. 7).

LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.

Dalla informativa preliminare redatta ai sensi dell’art. 130 CCI acquisita dalla Corte, emerge come le scritture contabili siano state regolarmente tenute e la documentazione sia completa e come i bilanci allegati alla relazione siano veritieri.

Quanto al dato riportato in sentenza relativo all’anno 2019, estrapolato dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2020, in relazione all’anno fiscale 2019, che secondo il Tribunale, costituisce elemento “in senso contrario all’esenzione della parte resistente, in quanto dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi trasmesse risultano dichiarati ricavi per Euro 238.597,00”, lo stesso è relativo all’inserimento nella dichiarazione dei dati “ISA” Indici sintetici di affidabilità fiscale:

Le componenti indicate vengono inserite mediante riferimento agli appostamenti del TUIR;

risulta al contrario dall’esame del bilancio 2019 come i ricavi siano pari ad euro 180.454.

Come è insegnato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di requisiti dimensionali per l’esonero dal fallimento di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i “ricavi lordi” devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono 6 gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli “altri proventi” da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione “una tantum” di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico” (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 23484 del 26/08/2021, Rv. 662313 – 01)

Pertanto, non emergendo alcun elemento concreto che contrasti la veridicità dei bilanci, ed in particolare per l’anno 2019 (il solo dato che avrebbe comportato il superamento della assoggettabilità della reclamante alla liquidazione giudiziale), risulta confermato che nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di liquidazione, la Società non era soggetta alla liquidazione giudiziale trattandosi di “impresa minore” ai sensi dell’art. 2 CCI, presentando congiuntamente.

“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

La sentenza dichiarativa liquidazione giudiziale deve, in conclusione, essere revocata.

Le spese della procedura di liquidazione devono essere poste a carico della reclamante, che non si è costituita nel procedimento di primo grado e non ha in quella sede fornito la prova del mancato superamento delle soglie previste all’art. 2 CCII, e quindi in considerazione dell’omesso svolgimento in quella sede delle difese che avrebbe evitato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, il reclamo deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla circostanza che l’emissione della pronuncia qui 7 revocata è essenzialmente imputabile alla mancata costituzione della società reclamante in primo grado.

La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, In accoglimento del reclamo proposto da , in riforma della sentenza n. 1/2024 pubblicata il 17.01.2024 dal Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di e dispone che spese della procedura fallimentare siano a carico della società reclamante.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 51 co. 12 CCI.

Genova, 24.10.2024

Il Consigliere estensore Dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME

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