N.R.G.
6379/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies c.p.c. e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._1911_2024_- N._R.G._00006379_2023 DEL_08_11_2024 PUBBLICATA_IL_11_11_2024
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6379/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME RICORRENTE contro – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA ING.
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME RESISTENTI alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 207/2024 promossa da: RAGIONE_SOCIALE
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME RICORRENTE contro PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA e nei confronti di (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA COGNOME NOMECOGNOME RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da ricorso in opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato (articoli 170 del D.P.R. 115/2002, 15 D.L. vo n. 150/2011 e 281 decies c.p.c.) depositato il 13/12/2023 e da comparsa di costituzione nel procedimento riunito n. 207/2024 R.G.:
“chiede che l’Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia, previa sospensione dell’esecutorietà del provvedimento opposto ai sensi del quarto comma dell’art. 15 del D. Lgs. 150/2011 e dell’articolo 5 del medesimo Decreto, e tenuto conto del fumus del presente ricorso, – in via principale annullare i decreti di pagamento impugnati per le motivazioni di cui in parte espositiva;
– in via subordinata liquidare i compensi del consulente alla luce del criterio all’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.2022 Con vittoria di spese”.
Per il resistente ing. come da comparsa di costituzione depositata il 09/02/2024 “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
– in via principale, nel merito:
rigettare l’opposizione avversaria.
Con vittoria, di spese e competenze di lite.
” E da ricorso introduttivo del procedimento riunito n. 207/2024 R.G.:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via principale, nel merito: riformare i decreti di liquidazione dei compensi per attività peritale impugnati (così come puntualmente individuati in epigrafe) e conseguentemente liquidare in favore del consulente tecnico opponente Ing. il compenso indicato nelle già depositate istanze di liquidazione, comprensivo di tutte le fasi di attività di consulenza effettivamente svolte e con l’ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Con vittoria di spese e di competenze di lite”.
Per il resistente :
come da comparsa di costituzione depositata il 31/05/2024 nel presente procedimento e nel procedimento riunito n. 207/2024 R.G.:
“Voglia l’intestato Tribunale dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
IL PROC. 6379/2023.
1. Con ricorso in opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato (articoli 170 del D.P.R. 115/2002, 15 D.L. vo n. 150/2011 e 281 decies c.p.c.) del 13/12/2023, [d’ora in avanti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 e dell’art. 5 del medesimo decreto, dei decreti di pagamento relativi alle istanze nn. 665, 666-667, 668-669-670, 671- 672, 673-674-675-676-677-678-679/2023 emessi, ai sensi dell’art. 168, 2° e 3° co., D.P.R. 115/2002, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona dott.ssa COGNOME controfirmati dal Procuratore della Repubblica, nell’ambito del procedimento penale 2654/2018 R.G.N.R. (al quale sono stati riuniti i fascicoli 5416/18 e 2821/20), comunicati in data 14/11/2023, in relazione alle attività peritali svolte dal consulente tecnico del PM, ing. nell’ambito dello stesso procedimento penale.
Argomenta la società ricorrente che dall’esame delle istanze di pagamento avanzate alla Procura della Repubblica di Ancona dall’ing. per le attività peritali svolte nell’ambito del procedimento penale sopramenzionato, è emerso che il consulente tecnico ha calcolato l’importo degli onorari richiesti utilizzando i criteri tabellari di cui all’art. 2 dell’Allegato del D.M. 30.05.2002, applicabili a “perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”, mentre, ad esito della disamina dei singoli decreti di pagamento emessi, si evince che gli importi degli onorari liquidati dalla Procura della Repubblica di Ancona in favore del consulente tecnico sono stati calcolati talvolta alla luce dei criteri tabellari di cui all’art. 2, talaltra utilizzando quelli previsti dall’art. 11 dell’Allegato del D.M. 30.05.2002, applicabile a “perizia o consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili” e che inoltre agli importi come sopra stabiliti, la Procura della Repubblica di Ancona ha in taluni casi applicato, per la difficoltà del caso, aumenti del 20%, del 50% o del 100%, determinando in questo modo un superamento degli importi massimi del tariffario. Parte In particolare:
· con il decreto di pagamento n. 665/23 – relativo alla richiesta di liquidazione per la relazione ICA n. 005/2022 del 10.3.22 (controlli, prove, rilievi e campionamenti eseguiti sul serbatoio interrato di GPL, sulle relative tubazioni di collegamento, sul KO TARGA_VEICOLO e sul sistema torcia TARGA_VEICOLO), depositata in esecuzione dell’incarico conferito in data 15.07.20, il P.M. ha liquidato la somma di € 13.013,24 partendo dal valore massimo tabellare pari ad € 10.256,34, utilizzando erroneamente i criteri tabellari di cui all’art. 2, applicabili a “perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”; · con i decreti di pagamento nn. 666-667/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 013/21 del 01.02.21 (attività esperite sul serbatoio TARGA_VEICOLO) e ICA n. 014/21 (attività esperite sul serbatoio TARGA_VEICOLO), depositate in esecuzione dell’incarico conferito in data 05.04.19 – il P.M. ha liquidato la somma di € 37.499,66, importo ricavato dalla somma degli onorari massimi, separatamente considerati, liquidati per l’attività sui serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, con aumento del 50% per la asserita difficoltà del caso, secondo i criteri di cui all’art. 11 del D.M. 30.05.2002 (“perizia o consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni”) a fronte, peraltro, della istanza del Consulente di liquidazione secondo i criteri di cui all’art. 2 delle tabelle; · con i decreti di pagamento nn. 668-669-670/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 021/21 (attività peritali sul serbatoio TARGA_VEICOLO e relativo bacino di contenimento), ICA n. 014/22 (analisi della documentazione fornita dal CTR sul TK 61), ICA n. 015/22 (attività peritali svolte a seguito del crollo del tetto del serbatoio TARGA_VEICOLO), depositate in esecuzione dell’incarico conferito in data 10.09.19 – il P.M. ha liquidato € 26.026,49, somma massima concedibile con un aumento del 100% per la asserita difficoltà del caso, utilizzando erroneamente i criteri di cui all’art. 2 delle tabelle del D.M. 30.05.2002, che si applica ai casi di “perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”. Ebbene la perizia (ICA 014/2022 avente ad oggetto l’esame della documentazione tecnica fornita dal CTR) è costituita dalla procedura di ispezioni di raffineria e dalla relazione eseguita per conto della raffineria da circa 80 pagine).
In realtà tutte e tre le relazioni (ICA 14, 15 e 21) rispondono allo stesso quesito ma sostanzialmente si assiste ad una triplicazione degli elaborati che la Procura della Repubblica liquida unitariamente in € 26.026,49 a fronte della richiesta di oltre 50.000,00 del consulente;
· con i decreti di pagamento nn. 671-672/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 010/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO) e ICA n. 011/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO), depositate in esecuzione dell’incarico conferito in data 29.11.19 – il P.M. ha liquidato € 24.999,78, importo ricavato dalla somma degli onorari massimi – separatamente considerati – liquidati per l’attività svolta sul serbatoio TARGA_VEICOLO e per quella svolta sul TARGA_VEICOLO, utilizzando erroneamente i criteri di cui all’art. 11 dell’Allegato del D.M. 30.05.2002, a fronte della istanza del Consulente di liquidare secondo le tabelle di cui all’art. 2 del medesimo decreto. Le relazioni ICA nn. 10 e 11/2022 rispondono al quesito del Pubblico Ministero circa lo stato manutentivo dei serbatoi denominati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO e dei bacini di contenimento.
Tali relazioni, come emerge dalla loro lettura, si sono concretate nell’eseguire delle riprese/foto mediante esame visivo indiretto attraverso fotocamera digitale e sistema GNNS RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO;
· con i decreti di pagamento nn. 673-674-675-676-677-678-679/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 009/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO), ICA n. 013/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO), ICA n. 012/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO), ICA n. 007/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO), ICA n. 008/22 (accertamenti sul serbatoio TARGA_VEICOLO), ICA n. 016/22 (accertamenti sul cd. Tubo TARGA_VEICOLO ed altri), depositate in esecuzione dell’incarico conferito in data 13.11.20 – il P.M. ha liquidato € 89.999,19, importo ricavato dalla somma degli onorari massimi – separatamente considerati – liquidati per le attività eseguite in risposta a ciascun quesito e aumentati del 20% per la asserita difficoltà dell’incarico, utilizzando erroneamente i criteri di cui all’art. 11 del D.M. 30.05.2002 a fronte della istanza del Consulente di liquidare secondo le tabelle di cui all’art. 2 del medesimo decreto. In particolare, il decreto di pagamento n. 673 attiene alla analisi della gestione delle acque di processo dei serbatoi TK 38, 39, 216 e 336.
Tale incarico è stato assegnato collegialmente ad altri due tecnici (dott.ssa e dott.ssa ed al solo ing. stato liquidato il compenso netto di € 9.851,74.
L’attività è consistita essenzialmente nei rapporti di prova eseguiti da laboratori esterni sulla base dei campionamenti effettuati.
Con riferimento a tutti gli altri quesiti formulati il consulente ha riservato relazione a parte.
In particolare:
– il decreto di pagamento n. 674 è relativo alla analisi del TK 28 e del bacino di contenimento;
– il decreto di pagamento n. 675 è relativo all’analisi del TK 38 e del bacino di contenimento;
– il decreto di pagamento n. 676 è relativo all’analisi del TK 39 e del bacino di contenimento;
– il decreto di pagamento n. 677 è relativo all’analisi del TK TARGA_VEICOLO e del bacino di contenimento;
– il decreto di pagamento n. 678 è relativo all’analisi del TK 336 e del bacino di contenimento;
– il decreto di pagamento n. 679 è relativo alle prove, rilievi eseguiti sul c.d. tubo 100 della vasca di raccolta prodotti da barell, sulla vasca “mandata da pozzetto aspirazione P TARGA_VEICOLO”.
Lamenta la società ricorrente che, avuto riguardo alla natura degli incarichi e delle attività peritali svolte consistite in alcuni sopralluoghi e prove tecniche sugli impianti, ma soprattutto nell’esame di documentazione, così come indicato dallo stesso consulente nelle istanze di liquidazione, gli onorari spettanti all’ausiliario avrebbero dovuto essere calcolati avendo riguardo al dettato di cui all’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.2022 (“Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni”), non rientrando i casi di specie nell’alveo applicativo di cui agli artt. 2 e 11 dell’allegato del medesimo decreto.
Inoltre la Procura avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in ordine:
(i) alla scelta di liquidare i compensi secondo i richiamati artt. 2 e 11 dell’Allegato al D.M. 30.5.2022 a fronte della applicabilità, al caso di specie, dei criteri più generali previsti dall’art. 1;
(ii) alla complessità e alla difficoltà dell’incarico tali da giustificare il pagamento nella misura massima prevista dalle tabelle con aumento del 20% (decreti di pagamento nn. 673-674- 675-676-677-678-679/23), del 50% (decreti di pagamento nn. 666-667/23) e del 100% (decreti di pagamento nn. 668-669-670/23);
Secondo la società ricorrente la durata dell’incarico non può giustificare gli importi come sopra descritti, essendo la stessa ascrivibile alle plurime richieste di proroga avanzate dal Consulente e, per tale motivo, non imputabile all’istante.
Gli accertamenti condotti, poi, hanno natura sostanzialmente omogenea, avendo tutti i serbatoi oggetto di analisi le medesime caratteristiche funzionali e strutturali e trattandosi di attività analoghe, eseguite su impianti similari che non presuppongono studio e applicazione di diversi criteri di indagine, apparendo, pertanto, incongrua e comunque immotivata la scelta di liquidare un compenso per ogni singolo quesito, trattandosi di accertamenti svolti nell’ambito del medesimo procedimento penale e aventi carattere omogeneo. In definitiva, avuto riguardo allo svolgimento degli accertamenti tecnici nella loro interezza, l’importo complessivamente liquidato, pari ad € 191.538,36, oltre che ad essere frutto di erronea applicazione dei criteri tabellari normativamente previsti, risulta oggettivamente elevato, non proporzionato, esorbitante ed incongruo rispetto al carattere ordinario ed omogeneo delle attività peritali svolte.
La ricorrente ha concluso, quindi, come in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il consulente tecnico del PM, ing. chiedendo il rigetto dell’avversario ricorso, rilevando la contestuale pendenza di altro procedimento iscritto al N. 207/22024 R.G. promosso dallo stesso consulente tecnico per impugnare i suddetti decreti di pagamento e le relative liquidazioni disposte in suo favore “nella misura in cui abbattono e decurtano sensibilmente il compenso di cui il professionista opponente aveva originariamente richiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali” e chiedendo la riunione dei due procedimenti, con l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Nel merito, il resistente deduce in primis che il valore dei beni oggetto della perizia, calcolato ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 1 del D.M. 30 maggio 2002, esula da qualsivoglia genere di contestazione.
Richiama poi integralmente il contenuto dell’opposizione proposta autonomamente e precisa ulteriormente che gli aumenti applicati dalla Procura della Repubblica, in alcuni casi del 20%, del 50% o del 100% ed ex adverso censurati, peraltro ampiamente inferiori a quelli richiesti dal professionista ed a questo dovuti in ragione della tipologia degli incarichi svolti, godono del pieno sostegno del dettato normativo di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.
Contesta e puntualizza che non corrisponde al vero che le attività peritali svolte sono consistite in “alcuni sopralluoghi e prove tecniche sugli impianti ma soprattutto nell’esame di documentazione”:
ed infatti il CT PM, che a suo dire ha svolto attività di complessità estrema che avrebbe richiesto una elevatissima preparazione specialistica, si è trovato a lavorare “in condizioni di totale insalubrità e di costante esposizione al pericolo”, ragioni per le quali andava sempre concesso l’aumento richiesto dal professionista sino al 100% del valore della propria prestazione “e come dunque i soli casi in cui i decreti di pagamento impugnati dovranno considerarsi errati… sono quelli in cui non gli è stato riconosciuto!”. Non condivide l’avversaria censura per cui “la durata dell’incarico non può giustificare gli importi come sopra descritti essendo la stessa ascrivibile alle plurime richieste di proroga avanzate dal consulente” in quanto è vero semmai il contrario:
la estrema difficoltà degli incarichi svolti dall’Ing. giustificavano le richieste di proroga che venivano via via puntualmente approvate dalla Procura della Repubblica di con il “Visto, si autorizza per la complessità degli accertamenti disposti”.
Ribadisce quindi i motivi di opposizione ai decreti di pagamento contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.N. 207/2024.
3. Evocata in giudizio anche la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona, quest’ultima ha depositato in giudizio una nota, in data 09/02/2024, con cui ha eccepito l’inammissibilità e la nullità dell’opposizione proposta nei suoi confronti sia per carenza di legittimazione passiva che per difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del in quanto solo quest’ultimo risulta titolare del rapporto di debito nell’ipotesi di liquidazione di spettanze agli ausiliari del magistrato. Nel merito ha chiesto il rigetto dell’opposizione per i motivi di cui alla allegata relazione del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Spese di Giustizia.
4. All’udienza del 21/02/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c, verificato il difetto di contraddittorio nei confronti del e degli imputati del procedimento penale nel cui ambito il consulente tecnico ha svolto il suo incarico, il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti ed ha rinviato per la trattazione del merito della causa all’udienza del 12/06/2024.
5.
Si è costituito in giudizio il , con comparsa di risposta del 31/05/2024, deducendo che i decreti di liquidazione del compenso, oggetto di giudizio, risultano pienamente legittimi e coerenti con la costante e univoca interpretazione delle disposizioni applicabili al caso di specie mentre è iniqua la diversa determinazione del compenso operata dalla società ricorrente.
Ha evidenziato che l’attività professionale del CT PM è stata caratterizzata da 5 verbali di incarico, di cui il primo in data 05.04.2019 e l’ultimo in data 13.11.2020, con periodici depositi di 15 elaborati tecnici, di cui l’ultimo depositato in data 10.06.2022 e che il periodo di svolgimento della consulenza è durato circa 3 anni, con 1196 giorni concessi per l’espletamento dell’attività professionale, di cui 1157 utilizzati.
Ha poi dato atto delle modalità adottate dalla Procura di per la liquidazione:
l’Amministrazione ha preso in carico tutte le istanze e redatto una tabella riassuntiva, contenente i singoli quesiti, i depositi scaturiti e gli importi richiesti dal consulente, distinti per importi base e aumentando il compenso ai sensi dell’art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002;
al fine di trovare un bilanciamento tra l’esigenza di remunerare adeguatamente il lavoro svolto, nell’ambito delle disposizioni del D.P.R. 115/2002 e del D.M. 30/05/2002, e quella di economicità, trattandosi di spesa anticipata dall’Erario, il Pubblico Ministero procedente ha quindi determinato l’onorario complessivo in € 150.960,30, da ripartire in singoli decreti.
Premesso che il ricorso al criterio del numero delle vacazioni deve essere assolutamente residuale, e poiché il lavoro dell’ing. è stato sostanzialmente tecnico ma anche con aspetti di carattere amministrativo-contabile, è stato applicato l’art. 2 della tabella non su tutte le liquidazioni, ma solo su quelle con rilievi di carattere amministrativo, dovendosi applicare l’art. 11 della tabella su tutte le altre consulenze di natura tecnica.
Ha rilevato infine l’Avvocatura che per ciò che concerne il profilo della ripartizione, trattandosi di pluralità di quesiti e di accertamenti, l’Amministrazione ha tenuto in considerazione il numero di incarichi conferiti al consulente, rilevando che la pluralità di valutazioni ed accertamenti richiesti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso.
Ha chiesto quindi di dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
6.
All’udienza del 12/06/2024 si è dato atto della mancata costituzione, nonostante la regolarità della notifica, di tutti gli imputati e del deposito da parte della Procura della Repubblica di un CD ROM contenente la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 15, comma 5, D. Lgs. n. 150/2011.
Il Giudice considerato che il procedimento n. 207/2024 (pendente tra le stesse parti e instaurato dall’ing. era stato rinviato al 9/10/2024, rinviava anche il presente giudizio per la riunione e per la discussione, autorizzando le parti a prendere visione ed estrarre copia del contenuto del CD-ROM e invitando le stesse ad evidenziare eventuali mancanze o irregolarità.
Nelle more, in data 04/09/2024, la Procura ha depositato il decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento penale 2654/18 R.G.N.R..
All’udienza del 9/10/2024 è stata disposta la riunione dei due procedimenti connessi.
(SEGUE):
IL PROC. 207/2024.
7. Con separato ricorso depositato il 15.1.2024 il CTP Ing. a, come detto, proposto autonoma opposizione avverso i decreti di pagamento emessi in suo favore dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in relazione all’incarico da lui svolto nel procedimento penale avente ad oggetto l’attività della In particolare, ha dedotto quanto segue:
– Per quanto concerne i decreti ist. nn. 668-669-670 del 2023, emessi all’esito delle richieste di pagamento depositate unitamente alle relazioni ICA 21/2021, ICA 14/2022, ICA 15/2022, la Procura avrebbe errato considerando un unicum la sua attività che, in realtà, si è sostanziata in ben tre distinte relazioni peritali rispettivamente di circa 115, 180 e 320 pagine, ciascuna delle quali redatta all’esito di una puntuale e distinta attività di indagine demandata dalla Procura stessa.
La valutazione della Procura è inoltre da ritenersi palesemente illegittima e contraddittoria rispetto a quella compiuta per altri decreti in cui ha proceduto a liquidazioni distinte riconoscendo accertamenti distinti.
Anche in questo caso le tre relazioni ICA 21/2021, ICA 14/2022 e ICA 15/2022 rendicontano – a parere del CT PM – attività peritali completamente diverse ed impossibili da considerare unitariamente.
– Per quanto concerne il decreto ist. n. 665 del 2023, emesso all’esito della richiesta di pagamento depositata unitamente alla relazione ICA 5/2022, è stato riconosciuto il compenso come richiesto ai sensi dell’art. 2 della tabella allegata al D.M. 30/05/2002 ma non l’aumento del 100% nonostante la estrema complessità e la assoluta gravosità delle operazioni peritali.
– Per quanto concerne i decreti di cui alle ist. nn. 671 – 672 – 673 – 674 – 675 – 676 – 677 – 678 – 679 del 2023 e nn. 666 – 667 del 2023, emessi all’esito delle richieste di pagamento depositate unitamente alle relazioni ICA 13/2021, ICA 14/2021, ICA 7/2022, ICA 8/2022, ICA 9/2022, ICA 10/2022, ICA 11/2022, ICA 13/2022, ICA 16/2022, sono stati utilizzati i parametri di cui all’art. 11 della tabella allegata al D.M. 30/05/2002 e non dell’art. 2 dello stesso Decreto, come richiesto, e non è stato riconosciuto il richiesto aumento del 100%.
8. Si è costituita in giudizio l’ reiterando le considerazioni di cui al ricorso in opposizione e in particolare osservando che “avuto riguardo alla natura degli incarichi e delle attività peritali svolte – consistite in alcuni sopralluoghi e prove tecniche sugli impianti, ma soprattutto nell’esame di documentazione, così come indicato dallo stesso consulente nelle istanze di liquidazione -, gli onorari spettanti all’ausiliario avrebbero dovuto essere calcolati avendo riguardo al dettato di cui all’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.2022”. Ha rilevato inoltre che la Procura ha omesso di fornire adeguata motivazione in ordine:
(i) alla scelta di liquidare i compensi secondo i richiamati artt. 2 e 11 dell’Allegato al D.M. 30.5.2022 a fronte della applicabilità, al caso di specie, dei criteri più generali previsti dall’art. 1;
(ii) alla complessità e alla difficoltà dell’incarico tali da giustificare il pagamento nella misura massima prevista dalle tabelle con gli aumenti indicati.
Ha chiesto, in definitiva, di annullare i decreti di pagamento impugnati e, in via subordinata, liquidare i compensi del consulente alla luce del criterio all’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.2022.
Repubblica ha depositato anche nel presente procedimento, in data 09/02/2024, una nota con cui ha eccepito l’inammissibilità e la nullità dell’opposizione proposta nei suoi confronti sia per carenza di legittimazione passiva che per difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del in quanto solo quest’ultimo risulta titolare del rapporto di debito nell’ipotesi di liquidazione di spettanze agli ausiliari del magistrato.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell’opposizione per i motivi di cui alla allegata relazione del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Spese di Giustizia.
9. All’udienza del 21/02/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c, verificato il difetto di contraddittorio nei confronti del e degli imputati del procedimento penale nel cui ambito il consulente tecnico ha svolto il suo incarico, il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti ed ha rinviato per la trattazione del merito della causa all’udienza del 12/06/2024.
Parte Si è costituito in giudizio il , con comparsa di risposta del 31/05/2024, deducendo che i decreti di liquidazione del compenso, oggetto di giudizio, risultano pienamente legittimi e coerenti con la costante e univoca interpretazione delle disposizioni applicabili al caso di specie mentre è iniqua la diversa determinazione del compenso operata dalla società ricorrente.
All’udienza del 12.6.2024 si riscontrava il difetto di notifica nei confronti di alcuni dei coimputati del procedimento penale e la causa era rinviata.
All’udienza successiva del 9.10.2024, risultata regolare la notifica ai coimputati, era disposta la riunione del procedimento a quello recante il n. 6379/2023 RG (introdotto dalla (SEGUE):
I PROCEDIMENTI RIUNITI.
10. All’udienza del 9/10/2024 i due procedimenti connessi sono stati, come detto, riuniti e le parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni riportandosi ai rispettivi atti.
E’ stata posta nel contraddittorio delle parti la questione relativa al valore degli impianti esaminati dal CT, al fine di valutare lo scaglione di riferimento in ordine al compenso liquidabile, qualora si debba comunque applicare l’art. 2 o l’art. 11 del DM 30/5/2002.
Il difensore dell’ a rilevato sul punto che la contestazione dell’onorario liquidato è da intendersi globale e complessiva e attiene sia alla applicazione degli artt. 2 e 11 del DM citato in luogo del criterio generale di cui all’art. 1, che al valore dei beni esaminati preso a riferimento dal CT nella sua istanza e dalla nel decreto di liquidazione.
La difesa del CT PM ha osservato che nessun rilievo è mai stato sollevato in ordine al valore di riferimento, indicato sia dal CT nella istanza di liquidazione che dalla nel decreto di pagamento, sicché la circostanza deve ritenersi non contestata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c..
Anche l’Avvocatura dello Stato ha dato atto della mancata contestazione del valore dei beni oggetto di causa.
Nel corso dell’udienza il difensore dell’ a altresì eccepito la inutilizzabilità della nota depositata dalla Procura della Repubblica in data 9.2.2024 cui è allegata, insieme ai decreti di pagamento impugnati e alle corrispettive istanze di liquidazione dell’ausiliario, una relazione del funzionario responsabile dell’Ufficio Spese di Giustizia (pagg. 11-13), atteso che la Procura non sta in giudizio in proprio ma a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, regolarmente costituita e che non ha mai fatto proprio il documento in maniera formale. In proposito il difensore del CT ha osservato che il documento deve intendersi ritualmente depositato salva la autonomia del Giudice di valutarne la ammissibilità e la rilevanza, mentre l’Avvocato dello Stato ha osservato che la documentazione è da reputarsi ammissibile, trattandosi di meri chiarimenti di quanto già dedotto in giudizio nella comparsa di costituzione e risposta dell’Avvocatura.
Parte Parte LE QUESTIONI.
11.
Preliminarmente, va in questa sede integralmente richiamata l’ordinanza del 29.3.2024 con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del degli indagati/imputati del procedimento/processo (transitato dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’udienza preliminare con successivo rinvio a giudizio e fissazione di udienza dibattimentale) al quale l’attività dell’ausiliario è riferita ed è stato richiesto all’ in sede di trasmettere, con deposito telematico, gli atti e le informazioni necessari ai fini della decisione (deposito avvenuto in data 5.6.2024 con deposito di supporto informatico materiale CD ROM e con inserimento nel fascicolo telematico, come da precedente autorizzazione giudiziale). Entrambi gli adempimenti sono stati regolarmente eseguiti.
12.
Quanto alla nota della Procura della Repubblica datata 9/2/2024, il suo deposito deve ritenersi irrituale, atteso che, come rilevato nell’ordinanza 29/3/2024, e come più autorevolmente sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il Pubblico Ministero non è, certamente, titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione (non essendo dotato, al pari di tutti gli altri uffici giudiziari, di autonomo bilancio)” (Cass. sez. u. 29/05/2012 n. 8516) e dunque non ha legittimazione passiva, spettando questa al D’altra parte, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, “il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”, e tale facoltà è stata espressamente esercitata nel procedimento in esame (cfr. ordinanza 29/3/2024), sicché può concludersi che la documentazione allegata alla citata nota, in quanto relativa al procedimento che ha condotto alla emanazione del decreto impugnato, è rilevante, e deve dirsi utilizzabile, facendo parte del complesso di informazioni necessarie ai fini della decisione (pur senza che la relazione del funzionario responsabile dell’Ufficio spese di giustizia possa integrare i decreti di pagamento impugnati o colmarne eventuali lacune). I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.
L’ATTIVITÀ DEL CT PM.
13.
Va premesso che la Procura della Repubblica di Ancona, a partire dal 2018, ha svolto indagini sull’attività della di Falconara Marittima, ipotizzando i reati di emissione di esalazioni nocive e moleste, lesioni personali colpose da emissioni nocive, inquinamento ambientale colposo, lesioni colpose derivanti da inquinamento ambientale, violazione degli obblighi del datore di lavoro inerenti ai luoghi di lavoro, deterioramento dell’aria circostante la raffineria, gestione illecita di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto AIA in relazione alla gestione dei rifiuti, inquinamento del suolo e delle falde acquifere sottostanti. In data 5.4.2019, il PM dott.ssa COGNOME ha conferito incarico al CT ing. di accertare “le condizioni attuali dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante;
nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individui a quali soggetti spettava provvedere per eliminare gli inconvenienti; dica in particolare il CT se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la Riferisca il CT quali sono le attuali condizioni dei citati serbatoi”.
In data 10.9.2019, il PM dott.ssa COGNOME ha conferito incarico al CT ing. di accertare “le condizioni attuali del serbatoio TARGA_VEICOLO;
in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante;
nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individui a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi sopra indicati.
Riferisca il CT… se il serbatoio è stato interamente svuotato come prescritto dal CTR Marche… e in caso negativo se il mancato svuotamento sia dovuto a negligenza da parte della dirigenza … autorizza ogni accertamento tecnico finalizzato a verificare:
1 la fattibilità dello svuotamento totale del serbatoio TARGA_VEICOLO;
2 l’esecuzione mediante carotaggi di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente delle acque…;
dica in particolare il CT se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la s.p.a. .
In data 29.11.2019, il PM dott.ssa COGNOME ha conferito incarico al CT ing. di accertare “le condizioni attuali dell’area adiacente ai serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO con specifico riferimento alle condizioni di inquinamento del suolo e del sottosuolo in una zona di mt. 50 circa di raggio dall’esterno dalla parete esterna di ogni singolo serbatoio ed accerti le cause e la provenienza dell’eventuale presenza del materiale inquinanti;
nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individui a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi sopra indicati….
Viene autorizzato ad eseguire anche mediante carotaggi o scavi a mano di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente delle acque…;
dica in particolare il CT se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per In data 15.7.2020, il PM dott.ssa COGNOME ha conferito incarico ai CT ing. Dott. dott.ssa di accertare “previa acquisizione dei dati informatici e cartacei sullo stoccaggio e Parte smaltimento di GPL non destinato alla vendita ma allo smaltimento… se vi è stata all’interno della Raffineria … attività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita…; verifichino quale sia la natura e quantità dei rifiuti stoccati e smaltiti illecitamente mediante combustione in torcia…”.
In data 13.11.2020, il PM dott.ssa COGNOME ha conferito incarico ai CT ing.
dott.ssa dott.ssa di accertare “1. Lo stato di conservazione del serbatoio TARGA_VEICOLO contenente mtbe e degli impianti di collegamento con gli impianti presenti in raffineria;
2. Lo stato di conservazione dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO… e degli impianti di collegamento…;
3. Lo stato qualitativo delle acque sotterranee dei piezometri superficiali e profondi e dei pozzi della barriera idraulica intorno ai suddetti serbatoi e di tutti i pozzo/piezometri…;
4. Lo stato qualitativo delle matrici suolo e sottosuolo nei bacini di contenimento e intorno ai suddetti serbatoi;
5. La gestione delle acque eventualmente contaminate attraverso gli impianti di trattamento delle suddette matrici presenti in Raffineria;
6. Evidenzino l’entità e la natura dell’inquinamento riscontrato individuandone le cause e verifichino se possibile se tale inquinamento eventuale si diffonda nell’ambiente circostante e in che misura”.
I termini concessi per l’esecuzione degli incarichi ed il deposito delle relazioni peritali sono stati ripetutamente prorogati;
le proroghe, tempestivamente richieste, sono state autorizzate dal PM “per la complessità degli accertamenti disposti”.
Gli elaborati sono stati tutti depositati nei termini assegnati, le richieste di pagamento sono state trasmesse tempestivamente utilizzando la prevista istanza web dall’applicativo 14.
I decreti di pagamento impugnati sono cinque:
a) Decreto relativo alle istanze n. 666 e 667/2023 per € 37.499,66 complessivi (€ 29.555,22 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali).
Si tratta del compenso per l’incarico conferito in data 05.04.2019;
i quesiti riguardavano:
i) le condizioni attuali dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO;
ii) nell’ipotesi di cattiva manutenzione, la individuazione dei soggetti responsabili;
iii) i vantaggi conseguiti dall’.
La risposta del CT ing. avvenuta con due relazioni:
1) relazione denominata ICA TARGA_VEICOLO/TARGA_VEICOLO relativa al serbatoio TARGA_VEICOLO, 2) relazione denominata ICA TARGA_VEICOLO/TARGA_VEICOLO relativa al serbatoio TARGA_VEICOLO.
La liquidazione è avvenuta ai sensi dell’art. 11 D.M. 30.05.2002, calcolando un onorario di € 9.851,74 – corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore – per il serbatoio TARGA_VEICOLO, l’onorario di € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO, con aumento del 50% per la difficoltà del caso.
b) Decreto relativo alle istanze n. 668, 669, 670/23 per € 26.026.49 (€ 20.512,68 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 10.09.2019 per rispondere ai quesiti che attengono:
i) alle condizioni attuali del serbatoio TARGA_VEICOLO, ii) alla verifica dell’effettivo svuotamento come prescritto dal Comitato Tecnico Regionale Marche e in caso negativo individuazione dei soggetti responsabili, iii) alla verifica della fattibilità dello svuotamento totale del serbatoio, iv) alla esecuzione anche mediante carotaggi di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente delle acque, v) ai vantaggi conseguiti dall’.
La risposta del CT ing. avvenuta con tre relazioni:
1) ICA 021/2021 del 21/12/2021 per analisi serbatoio TARGA_VEICOLO, 2) ICA 014/2022 del 30/05/2022 esame e valutazione tecnica della documentazione del C.T.R., 3) ICA 015/22 del 31/05/2022 per esame del serbatoio TARGA_VEICOLO dopo il crollo del tetto galleggiante sul suo fondo e la verifica di eventuale inquinamento ambientale.
La liquidazione è avvenuta calcolando l’onorario pari a € 10.256,34 ex art. 2 D.M. 30.05.2002 per prevalenza dell’aspetto amministrativo su quello tecnico, considerato l’importo massimo, calcolato sul valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato, con aumento pari al 100% per la complessità, pervenendo così all’importo di € 20.512,68 (oltre accessori).
c) Decreto relativo alle istanze n. 671 e 672/23 per € 24.999.78 (€ 19.703,48 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 29.11.201, per rispondere ai quesiti che attengono:
i) alle condizioni attuali dell’area adiacente ai serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO;
ii) all’accertamento di eventuale presenza di materiali inquinanti, con esecuzione di prelievi di campioni del suolo, del sottosuolo ed eventualmente delle acque, iii) ai vantaggi conseguiti dall’.
La risposta del CT è avvenuta con due relazioni:
1) ICA 010/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO 2) ICA 011/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO.
La liquidazione è avvenuta nel seguente modo:
l’onorario è stato calcolato ex art. 11 D.M. 30.05.2002 in misura di € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO ed € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO, tenuto conto dell’importo massimo, calcolato sul valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato.
d) Decreto relativo alla istanza n. 665/23 per € 13.013,24 (€ 10.256,34 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 15.07.2020 per rispondere ai seguenti quesiti che attengono:
i) alla eventuale attività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita, ii) alla verifica della natura e quantità dei rifiuti stoccati e smaltiti illecitamente mediante combustione in torcia.
La risposta è contenuta nella relazione ICA 005/22.
La liquidazione è avvenuta nel seguente modo:
onorario netto di € 10.256,34 (oltre accessori di legge) ex art. 2 D.M. 30/05/2002 per la prevalenza di analisi di carattere tecnico-amministrativo-contabile, considerato l’importo massimo concedibile, calcolato sul valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato.
e) Decreto relativo alle istanze n. 673, 674, 675, 676, 677, 678 e 679/23 per € 89.999,19 (€ 70.932,53 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 13.11.2020 per rispondere ai seguenti quesiti relativi a:
i) stato di conservazione del serbatoio TARGA_VEICOLO e degli impianti di collegamento, ii) stato di conservazione dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, iii) stato qualitativo delle acque sotterranee, iv) stato qualitativo del suolo e sottosuolo nei bacini di contenimento ed intorno ai suddetti serbatoi v) gestione delle acque eventualmente contaminate vi) valutazione dell’entità, natura e cause dell’eventuale inquinamento e della possibilità di diffusione di tale inquinamento nell’ambiente.
In corso d’opera, è stata richiesta la verifica dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO.
La risposta del CT ing. avvenuta con 6 relazioni:
1) ICA 009/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO 2) ICA 012/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO 3) ICA 013/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO 4) ICA 007/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO 5) ICA 008/22 indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO 6) ICA 016/22 indagini relative alla vasca di raccolta e al pozzetto TARGA_VEICOLO.
La liquidazione è avvenuta calcolando l’onorario ex art. 11 DM 30.05.2002 nella misura massima di € 9.851,74 considerando il valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato, moltiplicato per 6 in relazione alle distinte verifiche effettuate sui 5 serbatoi (TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO) e sulla vasca di raccolta e pozzetto P4268, con aumento del 20% per la difficoltà complessità.
In definitiva, a fronte di cinque incarichi conferiti, sono stati redatti cinque decreti di pagamento:
– per due decreti, riguardanti il serbatoio TARGA_VEICOLO e l’attività di stoccaggio e smaltimento del GPL, è stato utilizzato il criterio tabellare di cui all’art. 2 del DM 30.05.2002, ritenuta prevalente l’attività amministrativa e contabile;
– per gli altri tre decreti, è stato applicato l’art. 11, relativo alle perizie in materia di impianti industriali.
In relazione agli incarichi del 05.04.2019, 29.11.2019 e 13.11.2020, con i quali si richiedeva la verifica di distinti impianti, il compenso liquidato è pari alla sommatoria dei singoli onorari previsti per ciascun accertamento (nel primo incarico e nell’ultimo applicando percentuali di aumento per la complessità, rispettivamente pari al 50% e al 20%).
Il totale dell’importo liquidato ammonta ad € 150.960,30, di cui € 119.030,10 per onorario base ed € 31.930,17 per gli aumenti ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002.
L’importo lordo di € 191.538,36 si raggiunge con il calcolo del contributo previdenziale pari al 4% e dell’Iva al 22%.
LA DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO.
I CRITERI APPLICABILI.
15.
Poiché la principale contestazione mossa dalla opponente ttiene alla applicazione dei criteri di cui agli artt. 2 e 11 dell’Allegato al DM 30.5.2022 in luogo del più generale criterio previsto dall’art. 1 del medesimo Allegato, occorre esaminare il caso di specie richiamando la normativa ed i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e rammentando la natura dell’attività svolta dal consulente tecnico.
Come è noto, la materia è oggi disciplinata dal DPR n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) che, nel riordinare l’intera disciplina normativa, legislativa e regolamentare, ha espressamente abrogato, tra l’altro, la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l’articolo 4. Il DPR n. 115/2002, all’art. 49, prevede che “1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. 2.
Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
” e all’art. 50 dispone che “1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400…”;
le tabelle di riferimento sono attualmente quelle allegate al D.M. 30 maggio 2002;
l’art. 4 della legge n. 319/1980 – rimasto come detto in vigore – prevede che “Per le prestazioni non previste nelle tabelle Parte e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni…”.
Ai sensi dell’art 1 delle “TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2
DELLA L. 8 LUGLIO 1980 N. 319” costituente Allegato al D.M. 30 maggio 2002, “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni”.
L’adozione del sistema delle vacazioni, dunque, ha carattere residuale, ed è applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria ovvero non sia possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione1.
Ciò è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, che ha puntualizzato che nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, “deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (v. di recente Cass. civ. Sez. 2 – , Sentenza n. 23418 del 19/09/2019 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La Suprema Corte ha anche precisato che la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (ibidem).
Nel caso di specie, al CT ing. sono stati conferiti cinque distinti incarichi, tutti aventi ad oggetto le condizioni di serbatoi o delle aree circostanti facenti parte della di Falconara Marittima, al fine di verificare la sussistenza dei reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica (emissioni nocive, inquinamento ambientale, lesioni personali conseguenti alle emissioni o all’inquinamento, disastro ambientale).
Poiché la produce semilavorati (bitumi e carburanti) impiegando come materia prima gas naturale o frazioni idrocarburiche provenienti dalla 1
Il principio è pacifico in giurisprudenza, ed è richiamato da fonti normative secondarie quali la Circolare del Ministero della Giustizia 15 marzo 2006 sulla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia e la Risoluzione generale del CSM n. 19496 del 13.10.2016 in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli ausiliari.
distillazione del petrolio2, essa è un impianto petrolchimico, e dunque un “impianto industriale”, ai sensi e agli effetti dell’art. 11 delle Tabelle di cui all’Allegato al DM 30.5.2002 (che comprende, in ogni caso, anche le ipotesi di perizia in materia di “impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti… opere idrauliche…, manufatti isolati e strutture speciali”).
D’altra parte, i compensi dovuti in relazione ai quesiti eventualmente attinenti alla “materia amministrativa, contabile e fiscale” trovano idonea determinazione ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato al DM sopra citato.
Nessun vizio o errore può dunque ascriversi alla scelta della Procura di affidare la determinazione dell’onorario del proprio consulente a tali criteri, che tengono conto del valore dei beni (o delle utilità) oggetto dell’accertamento.
Né si può affermare che la natura dell’incarico ed il tipo di accertamento richiesti dal giudice fuoriescano dal perimetro dettato dall’art. 11 e dall’art. 2 o dall’ambito di applicazione di altre disposizioni della Tariffa, tanto da non consentire neppure un’applicazione analogica di tali norme.
Dall’esame dei quesiti sottoposti al CT – richiamati supra (v. punto 13, pag. 13.14) e contenuti nei verbali di conferimento incarico prodotti da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 2, 3, 4, 5, 6) – si evince chiaramente che l’oggetto dell’accertamento demandato all’ing. rientra nell’ambito della “perizia… in materia di… impianti industriali”:
anche la valutazione delle eventuali emissioni nocive, o della presenza di “inquinamento ambientale” non attiene ad un’ipotesi generica riconducibile ad una pluralità di cause ma è strettamente legata all’attività della , le cui parti – i singoli serbatoi, i bacini di contenimento, le aree adiacenti agli stessi, le condutture – sono state oggetto di esame specifico.
Sul punto nulla ha allegato l’opponente che si è limitata a lamentare la omessa motivazione da parte della in ordine alla scelta di applicare i criteri di cui agli artt. 2 e 11 dell’Allegato al DM 30.5.2002 in luogo dei criteri “più generali” dell’art. 1 (senza tuttavia prestare attenzione al fatto che lo stesso art. 1 subordina l’applicazione del criterio delle vacazioni alla circostanza che non sia possibile applicare il criterio a percentuale).
Deve pertanto rigettarsi la richiesta principale dell’opponente di applicazione del criterio di liquidazione “a tempo”.
(SEGUE) LO SCAGLIONE DI VALORE.
2 Fonte:
il sito ufficiale della RAGIONE_SOCIALE /. Ma v. anche, sul punto, la premessa al capo di imputazione come cristallizzato nel decreto che dispone il giudizio.
Parte Parte 16.
Poiché il criterio di liquidazione dell’onorario “a percentuale” si fonda sul valore dei beni, secondo scaglioni che comportano l’applicazione di percentuali diverse, deve essere determinato il valore di riferimento.
La Procura della Repubblica di Ancona, in ogni proprio decreto di liquidazione qui gravato, ha dato atto che il valore dei beni oggetto degli accertamenti commissionati al consulente (singoli serbatoi, impianto di stoccaggio GPL, bacini di contenimento, impianti connessi quali vasche di raccolta, pozzetti e tubazioni) è “superiore senz’altro all’ultimo scaglione di € 516.456,90”.
Nessuna contestazione è mai stata sollevata sul punto, neanche a seguito di specifico rilievo d’ufficio della questione da parte del Giudice (v. verbale di udienza del 9.10.2024), dall’odierna opponente unico soggetto in grado di allegare – ed eventualmente dimostrare, sulla scorta della documentazione contabile e amministrativa in suo possesso – che i singoli serbatoi o gli altri impianti esaminati hanno un valore diverso, ed eventualmente inferiore, a quello sopra indicato.
Né può affermarsi che si verta in ipotesi di valore indeterminabile (che impedirebbe il calcolo dell’onorario a percentuale), atteso che tale eventualità può verificarsi, nell’ipotesi di consulenza tecnica (in campo civilistico), con riferimento al “valore della controversia” – che può, effettivamente, risultare indeterminabile perché connesso alla tutela di diritti non suscettibili di valutazione economica – ma non nell’ipotesi di perizia (in ambito penalistico), per la quale la norma fa riferimento specificamente al “valore del bene o di altra utilità” oggetto dell’accertamento (precisando che esso deve essere “determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo”), e che nel caso di specie l’oggetto di accertamento è l’impianto industriale e le sue parti, che sono senz’altro suscettibili di valutazione economica. Deve pertanto ritenersi corretto il riferimento allo scaglione massimo previsto per le ipotesi di onorario a percentuale.
(SEGUE) PLURALITÀ DI QUESITI E PLURALITÀ DI ACCERTAMENTI.
17.
L’opponente ha lamentato altresì l’indebita moltiplicazione dei compensi accordati al CT PM, in presenza di un incarico unitario e trattandosi a suo dire di accertamenti “svolti nell’ambito del medesimo procedimento penale e aventi carattere omogeneo”.
Al contrario, il CT ing. nel ricorso da lui autonomamente proposto, che ha dato origine al separato procedimento qui riunito, ha contestato la liquidazione operata dalla Procura di con riferimento alle istanze SIAMM NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO, in quanto il quesito cui le stese fanno riferimento – quello conferito con verbale del 10.9.2019 e relativo al serbatoio TK61 – avrebbe trovato risposta in tre distinte e corpose relazioni peritali, nelle quali si dà compiutamente atto delle puntuali e diverse attività di indagine demandate dalla Procura. Parte Parte Va rilevato, sotto questo profilo che, come detto, l’incarico conferito al CT ing. i è articolato in cinque distinti quesiti, assegnati in successione nell’arco temporale che va dal 5.4.2019 al 13.11.2020;
per ogni incarico/quesito il CT ha fornito risposta con plurime relazioni (due a risposta del primo quesito, tre a risposta del secondo, due a risposta del terzo, una a risposta del quarto e sei in adempimento dell’ultimo quesito) ed ha presentato separate istanze di liquidazione dell’onorario, in corrispondenza di ciascun deposito (complessivamente 15 istanze).
La Procura, come detto, ha emesso cinque decreti di pagamento.
La questione non è specificamente disciplinata da norme di legge, atteso che il principio di onnicomprensività dell’onorario, sancito dall’art. 29 del D.M. 30 maggio 2002 (“Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.
”), riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico.
Esso tuttavia non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente3.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “La liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, ove l’accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest’ultima una pluralità di accertamenti”4;
in particolare, “l’unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell’interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell’incarico e dell’onorario.
Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall’utilizzo di applicativi informatici, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi 3 V. sul punto Cass. n. 7174/2010.
4 Cass. civ. Sez. 2 – , Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021.
La SRAGIONE_SOCIALE. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l’elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell’individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni”5. In definitiva, “Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata mediante sommatoria di quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”6.
Se è vero pertanto che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014);
in particolare, deve essere considerato unitario il complesso delle attività tra loro interdipendenti, con conseguente unicità del compenso, e saranno invece considerati plurimi gli accertamenti tra loro autonomi e indipendenti (cfr. Cass., Sez. II, 13/06/2023, n. 167681; Cass. nn. 580/2015 e 1627/2016).
E’ stato altresì precisato che al Giudice è rimesso l’apprezzamento se un incarico sia unitario con accertamenti plurimi, che può dar luogo a un compenso unitario ancorché maggiorato ai sensi dell’art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002, ovvero sia solo formalmente unico ma abbia in realtà una pluralità di oggetti e sia quindi suscettibile di essere compensato con la sommatoria dei compensi dovuti per ciascun accertamento (cfr. Cass., n. 30720/2017).
18.
Per dare risposta alla questione sollevata da entrambe le parti contrapposte nel presente giudizio, pertanto, è essenziale accertare se i quesiti abbiano reso necessari accertamenti autonomi, distinti e indipendenti o accertamenti accessori ovvero accertamenti che, seppure distinti, siano tra loro interdipendenti o ripetitivi o omogenei.
Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi;
nel secondo, invece, verrebbe in rilievo il concetto dell’unitarietà del compenso.
Senz’altro deve prescindersi dal fatto che il CT ha ritenuto di presentare – pur nell’ambito dell’incarico, da ritenersi unitario, relativo all’unico procedimento penale avviato nei confronti degli 5 Cass. civ. Sez. 2 – , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018.
Nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE. ha confermato la decisione che, stante l’unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell’art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell’accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall’art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002.
6 Cass. civ. Sez. 2 – , Ordinanza n. 15306 del 17/07/2020.
V. anche. Cass. civ., nn. 22611/2018, 26953/2019, 6927/2023.
amministratori e dei dirigenti con posizioni di responsabilità della per inquinamento e disastro ambientale, e a fronte di cinque distinte richieste di accertamento, conferite in tempi successivi – ben quindici separate richieste di liquidazione del proprio onorario.
Parimenti, non può considerarsi decisivo il fatto che l’incarico si è articolato in cinque quesiti, ciascuno autonomo rispetto agli altri e ciascuno comportante una pluralità di accertamenti.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento né alla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte.
Queste, infatti, sono definibili unitarie soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, in ultima analisi, della loro interdipendenza.
18.1 In applicazione dei principi sopra indicati, si deve muovere dalla constatazione che l’attività del consulente ha avuto ad oggetto lo stato e le condizioni (nonché le procedure industriali) di specifiche porzioni dell’unico impianto industriale petrolchimico costituente la di Falconara Marittima7.
L’accertamento demandato al consulente del PM, sostanzialmente unitario e volto alla verifica della sussistenza di fenomeni di inquinamento ambientale, si è articolato nei cinque successivi incarichi che hanno concentrato le indagini, man mano che la situazione fattuale si andava chiarendo e che venivano alla luce nuove ipotesi delittuose, su alcuni dei serbatoi della raffineria e su altri impianti.
Ogni serbatoio è stato separatamente esaminato, insieme al relativo bacino di contenimento, alle aree circostanti, al suolo, al sottosuolo e agli impianti collegati, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sulla scorta della quale la opera (in relazione alla gestione dell’intero impianto e di eventuali malfunzionamenti nonché degli eventi accidentali) e l’eventuale superamento dei valori di emissione prescritti con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, ai rifiuti. 7 Così descritto nel capo di imputazione contenuto nel Decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP di Ancona:
“impianto petrolchimico della società “ esercente attività di lavorazione, raffinazione e stoccaggio di prodotti idrocarburici, si sviluppa su una superficie di circa 70 ettari, in area compresa tra il mare Adriatico, il fiume Esino e la strada statale 16 Adriatica, su cui sono presenti gli impianti produttivi, per un totale di nr. 103 serbatoi (pari ad una capacità complessiva di 1,5 milioni di metri cubi) di stoccaggio dei grezzi, dei semilavorati, del bitume e del GPL, nonché una vasta area destinata allo stoccaggio e al caricamento dei prodotti finiti. L raffineria ientra tra i Siti di RAGIONE_SOCIALE sensi dell’art. 252 c. 1° del D. Lgs. n. 152/2006 ed è inclusa all’interno del Sito di Interesse Nazionale di “Falconara Marittima” istituito con legge n. 179 del 31/7/2002”.
Part Per quanto si evince dalle relazioni, i serbatoi esaminati sono tutti diversi tra loro, per posizione all’interno dell’area della Raffineria, caratteristiche costruttive, dimensioni, capacità di stocccaggio, funzione, nonché, verosimilmente, per epoca di costruzione.
Ciò conduce a concludere, innanzitutto, che non è corretto ritenere l’intera attività di consulenza prestata dall’ing. ussumibile in un unico incarico unitario, costituito da accertamenti plurimi ma interdipendenti, ripetitivi e omogenei.
18.2.
Nell’ambito dei cinque distinti incarichi, poi, occorre operare ulteriori precisazioni.
18.2.1.
Il primo incarico (conferito il 5.4.2019) prevedeva l’esame delle condizioni attuali di due serbatoi, quelli denominati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante.
Si tratta di due accertamenti distinti e autonomi, atteso che i due serbatoi sono diversi per caratteristiche, epoca di realizzazione delle modifiche costruttive e capacità di stoccaggio, e che per ognuno dei serbatoi è stata compiuta un’attività di analisi distinta, con prove, rilievi, campionamenti e controlli (mediante Esame Visivo indiretto, utilizzo di Georadar, controllo del fondo del serbatoio con Emissione acustica, controllo termografico all’infrarosso, Tomografia Geoelettrica Tridimensionale, prova di allagamento, controllo Tomografico ad ultrasuoni, rilievi di posizioni mediante stazioni GNNS…), meglio descritti nelle relazioni 13/2021 e 14/2021. Invece, le ulteriori richieste contenute nel quesito – individuare, nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo, a quali soggetti spettava provvedere per eliminare gli inconvenienti;
dire se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la – sono senz’altro accertamenti accessori e interdipendenti, connessi alla specifica indagine avente ad oggetto il singolo serbatoio (oltre ad essere indagini che si ripetono pressoché identiche per ogni elemento dell’impianto).
8 Si tratta di due serbatoi, ciascuno situato all’interno del relativo bacino di contenimento, ubicati all’interno dell’area della , a pochi metri dal mare.
Il TK62 è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 160.000 m/c, destinato allo stoccaggio di petrolio greggio, edificato su fondazione realizzata con la tecnica della vibroflottazione, munito dal 2002 di doppio fondo con intercapedine.
Il TK59 è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 127.000 m/c, destinato allo stoccaggio di petrolio greggio, edificato su fondazione realizzata con la tecnica della vibroflottazione, munito dal 2004 di doppio fondo con intercapedine.
18.2.2.
Il secondo incarico (conferito il 10.9.2019) prevedeva l’esame delle condizioni del serbatoio TARGA_VEICOLO, anche in questo caso in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante, con richieste aggiuntive analoghe a quelle operate per i due serbatoi dell’incarico precedente (nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individuare a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi indicati, ecc.). In aggiunta, era inserita la richiesta di accertare se il serbatoio fosse stato interamente svuotato come prescritto dal CTR Marche, in caso negativo precisando se il mancato svuotamento fosse dovuto a negligenza da parte della dirigenza e in ogni caso accertando la fattibilità dello svuotamento totale del serbatoio TARGA_VEICOLO.
Era poi prevista l’esecuzione mediante carotaggi di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente delle acque.
Deve ritenersi che la verifica del serbatoio TARGA_VEICOLO, sebbene più articolata rispetto a quella demandata allo stesso CT per i primi due serbatoi, debba dirsi comunque unitaria:
le richieste ulteriori, analoghe a quelle di cui al primo incarico, sono senz’altro accessorie e interdipendenti rispetto alla verifica generale delle condizioni dell’impianto, ma lo stesso deve dirsi per l’ulteriore quesito relativo alla circostanza dell’avvenuto svuotamento, alle cause dell’eventuale mancato svuotamento e alla fattibilità di tale operazione, trattandosi di questioni comunque connesse allo stato di fatto e alle caratteristiche tecniche del serbatoio Tk61.
Anche l’attività oggetto della relazione n. 15/2022, conseguente al crollo del tetto galleggiante del serbatoio, constatato in occasione di un sopralluogo peritale, in data 15.12.2021, deve ritenersi ricompresa nell’ambito del quesito relativo alla verifica delle condizioni attuali del serbatoio.
18.2.3.
Il terzo incarico (conferito il 29.11.2019) appare riprodurre lo schema dei precedenti, ed in particolare del primo, avendo ad oggetto le condizioni dell’area adiacente ai serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO (con specifico riferimento alle condizioni di inquinamento del suolo e del sottosuolo in una zona di mt. 50 circa di raggio dall’esterno dalla parete esterna di ogni singolo serbatoio) con specifica richiesta di accertamento delle cause e della provenienza dell’eventuale presenza di materiale inquinante.
Sebbene il quesito indichi come oggetto di accertamento non i singoli serbatoi ma l’area (suolo e sottosuolo) adiacente agli stessi, in realtà l’incarico attiene, così come nelle ipotesi 9 Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato tra il TARGA_VEICOLO e il TARGA_VEICOLO, a pochi metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 160.000 m/c, destinato allo stoccaggio di petrolio greggio, edificato su fondazione realizzata con la tecnica della vibroflottazione.
Non è munito di doppio fondo con intercapedine.
10 Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato in posizione lontana dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di gasolio, edificato su fondazione non nota.
Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato vicino al TK322è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di gasolio, edificato su fondazione non nota.
Parte precedenti, alle distinte operazioni di verifica dei due diversi serbatoi indicati, potendo l’inquinamento provenire solo da perdite o malfunzionamento dei serbatoi stessi.
Si deve peraltro precisare che anche rispetto a questo incarico le ulteriori richieste – individuare, nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo, a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi, eseguire anche mediante carotaggi o scavi a mano di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente delle acque;
dire se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la – sono, così come quelle di cui ai quesiti precedenti, accessorie e interdipendenti rispetto all’esame complessivo dei serbatoi.
18.2.4.
Con il quarto incarico (conferito in data 15.7.2020), il PM chiedeva ai CT ing. dott. (informatico) e dott.ssa (chimica) di accertare se vi fosse stata all’interno della ttività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita, verificando quale fosse la natura e la quantità dei rifiuti stoccati e smaltiti illecitamente.
mediante combustione in torcia.
Nessun dubbio che si sia trattato di quesito unico e dunque di incarico unitario (anche il consulente ha chiesto una liquidazione unitaria per l’unica relazione depositata, la n. 5/2022).
18.2.5.
Il quinto incarico, conferito in data 13.11.2020 ai CT ing. dott.ssa e dott.ssa prevedeva l’accertamento dello stato di conservazione del serbatoio TARGA_VEICOLO (contenente TARGA_VEICOLO) e degli impianti di collegamento con gli impianti presenti in raffineria, dello stato di conservazione dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO e degli impianti di collegamento, dello stato qualitativo delle acque sotterranee, dei piezometri superficiali e profondi e dei pozzi della barriera idraulica intorno ai suddetti serbatoi nonché delle matrici suolo e sottosuolo nei bacini di contenimento e intorno ai suddetti serbatoi. In aggiunta, prevedeva la gestione delle acque eventualmente contaminate attraverso gli impianti di trattamento delle suddette matrici presenti in Raffineria e l’accertamento 11 Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di benzina, edificato su fondazione costituita da stabilizzato calcareo ricoperto da telo in polietilene, sopra il quale sono posti un binder di conglomerato bituminoso e un tappeto in conglomerato bituminoso; è munito di doppio fondo installato nl 2007.
12 Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a fondo singolo a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di olio combustibile, edificato su fondazione costituita da anello in calcestruzzo cementizio armato poggiante su pali mediante vibroflottazione.
Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a fondo singolo a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di olio combustibile, edificato su fondazione costituita da anello in calcestruzzo cementizio armato poggiante su pali mediante vibroflottazione.
dell’entità, della natura e delle cause dell’inquinamento riscontrato con verifica del pericolo che tale inquinamento possa diffondersi nell’ambiente circostante.
Così come per il primo incarico, l’accertamento demandato ai CT – ciascuno, deve ritenersi, per la parte di propria competenza – aveva ad oggetto tre distinti serbatoi (oltre ai relativi impianti di collegamento), cui si sono aggiunti, nel corso delle operazioni di consulenza, altri due serbatoi (TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO), con la necessità di tenere distinte le attività, in quanto autonome, stante le diverse caratteristiche dei serbatoi esaminati e la necessità di attività ispettive separate.
Anche in questo caso deve invece reputarsi connessa e accessoria l’ulteriore attività di verifica dello stato delle acque e dei pozzi, l’eventuale gestione delle acque inquinate e l’accertamento dell’entità dell’inquinamento riscontrato:
si tratta, infatti, di attività facente parte dell’unico quesito relativo all’eventuale attività inquinante connessa alla operatività di ciascun serbatoio.
D’altra parte, per i quesiti specifici attinenti allo stato qualitativo delle acque, alla presenza di inquinamento e alla gestione delle acque eventualmente inquinate va considerato l’apporto degli altri consulenti tecnici nominati, i quali hanno verosimilmente presentato autonome istanze di liquidazione.
(SEGUE) I CRITERI IN CONCRETO APPLICABILI.
19.
Si è detto sopra della applicabilità alla presente fattispecie, in astratto, dei criteri di cui all’art. 11 e all’art. 2 della Tabella contenuta nell’Allegato al DM 30.5.2002.
Occorre tuttavia risolvere le questioni sollevate dalle parti private opponenti circa la scelta dei criteri applicabili in concreto:
l’, infatti, pur avendo dichiarato, come visto, di optare per la determinazione dell’onorario a tempo, ha specificamente censurato l’utilizzo del criterio di cui all’art. 2 in relazione ai decreti relativi all’istanza n. 665/2023 e alle istanze 668-669-670, criticando altresì l’utilizzo del criterio di cui all’art. 11 per le restanti istanze.
Il CT da parte sua, censura l’applicazione dell’art. 11 laddove operata dalla Procura di Ancona, avendo richiesto per l’intera sua attività l’onorario commisurato all’art. 2 del DM 30.5.2002.
Al riguardo deve rilevarsi che qualora ad una fattispecie siano in astratto applicabili due o più dei criteri previsti dalla Tabella di cui al DM 30.5.2002, deve farsi riferimento all’attività prevalente nell’ambito di quella svolta dall’ausiliario (atteso che, come sopra evidenziato, il ricorso alla liquidazione “a vacazioni” è consentito solo in via residuale, laddove nessuno dei criteri sia applicabile).
13
Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 12.000 m/c, destinato allo stoccaggio di gasolio, edificato su fondazione costituita da stabilizzato calcareo ricoperto da telo in polietilene, sopra il quale sono posti un binder di conglomerato bituminoso e un tappeto in conglomerato bituminoso;
è munito di doppio fondo installato nl 2007.
Nel caso di specie, la tipologia di attività demandata al consulente e soprattutto l’oggetto materiale dell’accertamento a lui richiesto conducono a ritenere la generale applicabilità dell’art. 11, trattandosi, senza possibilità di dubbio, di perizia resa in materia di impianti industriali.
Ciò vale senz’altro per quattro dei cinque incarichi – con esclusione, come si vedrà a breve, dell’incarico conferito il 15.7.2020 (ist.
SIAMM 665/23) – atteso che le attività di accertamento a carattere amministrativo svolte in occasione delle verifiche dei serbatoi (in particolare la verifica delle schede di controllo mensile del serbatoio e del bacino di contenimento, delle ispezioni e dei controlli interni, ecc.) costituiscono attività secondaria rispetto alla preminente attività volta all’esame diretto delle condizioni dell’impianto e dunque è il criterio di cui all’art. 11 ad essere preminente.
Ciò deve ritenersi anche in relazione all’incarico riguardante il serbatoio TARGA_VEICOLO, per il quale le attività di accertamento a carattere amministrativo hanno riguardato non solo la verifica delle schede di controllo mensile del serbatoio e del bacino di contenimento, delle ispezioni e dei controlli interni, ma anche la documentazione fornita dal Comitato Tecnico Regionale in merito all’evento incidentale dell’11.4.2018, senza che tale ampliamento consenta la deroga rispetto alla valutazione di preminenza dell’attività “in materia di impianti industriali”. Come anticipato, unica ipotesi difforme è quella dell’incarico relativo alla verifica se vi sia stata all’interno della una attività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita, verifica da effettuare attraverso la acquisizione e l’esame dei dati informatici e cartacei sullo stoccaggio e smaltimento di GPL.
In questo caso, l’attività ha avuto ad oggetto (in via pressoché esclusiva) la materia amministrativa, contabile e fiscale, prescindendo dalla verifica materiale dell’impianto o di sue parti, sicché senz’altro può applicarsi l’art. 2. (SEGUE) LA LEGITTIMITÀ DEGLI AUMENTI EX ART. 52 DPR 115/2002.
20.
Come è noto, la scelta di operare o meno l’aumento per la difficoltà di cui all’art. 52 comma 1 del D.P.R. 115/02 e della percentuale di aumento da applicare, è rimessa alla discrezionalità del Giudice ed è insindacabile, se adeguatamente motivata, mentre non è necessario motivare la mancata applicazione di tale aumento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La determinazione dei compensi del c.t.u., costituendo esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica.
Al giudice è consentito, ai sensi dell’art. 52 d.P.R. n. 115/2002, l’aumento degli onorari del consulente fino al doppio dell’importo massimo, quando costui abbia posto in essere prestazioni eccezionali; prestazioni cioè che, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.
Tale riconoscimento impone tuttavia congrua e specifica motivazione” (Cassazione civile sez.
II, 18/11/2019, n. 29876).
Nel caso di specie, l’aumento ex art. 52 è stato operato dalla con riferimento al pagamento delle istanze 666-667/23 (serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO), delle istanze 668-669-670/23 (serbatoio TARGA_VEICOLO) e delle istanze 673…679/23 (serbatoi TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TK216, TK336 e pozzetti).
Il primo dei citati aumenti non risulta adeguatamente motivato, stante la genericità della formulazione contenuta nel decreto di pagamento (redatto su modulo precompilato), e l’esame delle relazioni consente di ritenere che già la determinazione dell’onorario in misura massima costituisce – tenuto conto dello scaglione di valore del bene – adeguata remunerazione dell’attività svolta dal consulente, attività sì complessa ma non qualificabile come di eccezionale importanza.
Al contrario può operarsi l’aumento – in accoglimento dell’istanza dell’opponente ing. – in ordine al pagamento dell’istanza 665/23 (relativo all’attività illecita di smaltimento rifiuti), in misura del 50%, trattandosi di attività complessa, effettuata su ampia documentazione, di non agevole reperimento e non facile lettura.
In conclusione, e in parziale accoglimento delle doglianze delle parti private, la liquidazione dell’onorario del CT PM ing. ovrà avvenire come segue:
a) compenso per l’incarico conferito in data 05.04.2019 relativo alle istanze n. 666 e 667/2023:
liquidazione ai sensi dell’art. 11 D.M. 30.05.2002, calcolando un onorario di € 9.851,74 – corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore – per il serbatoio TARGA_VEICOLO e un onorario di € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO;
b) compenso per l’incarico conferito in data 10.09.2019 relativo alle istanze n. 668, 669, 670/23:
liquidazione ai sensi dell’art. 11 D.M. 30.05.2002 calcolando un onorario di € 9.851,74 – corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore, con aumento pari al 80% per la complessità;
c) compenso per l’incarico conferito in data 29.11.2019 relativo alle istanze n. 671 e 672/23:
liquidazione ai sensi dell’art. 11 D.M. 30.05.2002, calcolando un onorario di € 9.851,74 – corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore – per il serbatoio TARGA_VEICOLO ed € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO;
d) compenso per l’incarico conferito in data 15.07.2020 relativo alla istanza n. 665/23 liquidazione ex art. 2 D.M. 30/05/2002:
onorario € 10.256,34, con aumento del 50% per la complessità;
e) compenso per l’incarico conferito in data 13.11.2020 relativo alle istanze n. 673, 674, 675, 676, 677, 678 e 679/23:
liquidazione ai sensi dell’art. 11 DM 30.05.2002 nella misura massima di € 9.851,74 considerando il valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato, moltiplicato per 6 in relazione alle distinte verifiche effettuate sui 5 serbatoi (TK28, TK38, TK39, TK216, TARGA_VEICOLO) e sulla vasca di raccolta e pozzetto P4268, con aumento del 20% per la complessità.
LE SPESE DI LITE.
21.
In ragione della reciproca soccombenza, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6379/2023 R.G., alla quale è riunita la causa n. 207/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma dei decreti di liquidazione impugnati, così provvede:
DETERMINA in complessivi € 143.457,13 il compenso in favore del consulente tecnico del PM ing. nel procedimento penale 2654/2018 R.G.N.R. (al quale sono stati riuniti i fascicoli 5416/18 e 2821/20), da maggiorare degli accessori fiscali e previdenziali nelle percentuali di legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, 8 novembre 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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