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Codice Penale

Litisconsorzio facoltativo, confessione

Litisconsorzio facoltativo, confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, prova legale.

Pubblicato il 04 July 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 540/2019 pubblicata il 02/07/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I contro

YYY (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I
ZZZ ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni che qui si intende trascritto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora XXX conveniva innanzi l’intestato Tribunale il signor YYY per sentire quest’ultimo condannare al risarcimento dei danni a lei occorsi a seguito dell’incidente avvenuto in data 11 maggio 2015 di cui riteneva responsabile il convenuto. Quantificava i danni subiti a seguito del sinistro nella misura di € 9.900,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

A sostegno della domanda avanzata l’attrice deduceva che 1) in data 11 maggio 2015 alle ore 11,30 si era recata presso l’appartamento del genero, signor YYY ed era scivolata accidentalmente e rovinosamente a terra a causa del pavimento bagnato; 2) a seguito della caduta aveva riportato lesioni personali consistite in una frattura del collo chirurgico dell’omero sinistro con distacco del trochide in trattamento” ed aveva quantificato la lesione riportata nel 6% della I.P. ed in 30 giorini di I.T., 30 giorni di I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P al 50% e 20 giorni di I.T.P, al 25%. Aveva altresì prodotto le spese mediche affrontate in relazione al sinistro in questione.

Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e chiedendo altresì la autorizzazione alla chiamata del terzo ZZZ Assicurazioni s.p.a. con cui tra le parti era stata stipulata una polizza per la responsabilità civile verso terzi.

Il giudice autorizzava la chiamata del terzo nella quale la convenuta chiedeva che nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta responsabile dell’infortunio, fosse manlevata dalla Compagnia a risarcire quanto eventualmente dovuto.

Parte chiamata in causa deduce la inoperatività della Polizza in quanto la suocera del convenuto come tale, non aveva il requisito di terzietà previsto dal contratto, convivendo di fatto, nello stesso stabile di parte attrice ed inoltre contestava la rappresentazione dei fatti.

Istruita la causa con l’ammissione dei documenti prodotti e con l’interpello del convenuto alla udienza del 7 novembre 2018 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art 190 cpc

P.Q.M.

Giova preliminarmente osservare in diritto che l’art 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, richiedendo per la sua applicazione esclusivamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha causato il danno ( cass 11016/2011)

Ne consegue che, in tale fattispecie, l’onere probatorio gravante sul danneggiato investe l’esistenza del nesso causale tra cosa e danno, non dovendosi conseguentemente provare la colpa del custode, fatta salva, però, la prova per il custode del caso fortuito, cui è equiparato il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. L’interpello ha chiarito che: il pavimento della abitazione è di un materiale lucido che non fa evidenziare quando lo stesso si presenta bagnato; che la signora XXX è scivolata senza che nessuno la avesse avvisata della pericolosità del pavimento; che la raccolsero sia la moglie del convenuto, sia la nipote sia il medesimo YYY.

Ulteriori prove testimoniali non sono state escusse essendo la teste citata ***, moglie del convenuto in regime di comunione dei beni e quindi ritenuta incapace a testimoniare. Dal certificato di stato di famiglia risulta che l’attrice vive insieme al marito al genero ed alla figlia; dalle dichiarazioni del convenuto e dai documenti in atti ( istruttoria della assicurazione per la valutazione del sinistro) sembrerebbe che invece l’attrice ed il marito abitino sempre in Via ma in altro appartamento.

Non sfugge quindi a questo giudice che la mancata liquidazione del sinistro, prima che in base ad ogni altra considerazione giuridica, è stata giustificata dalle asserite anomale modalità del medesimo, dalle dichiarazioni rese stragiudizialmente sia da parte attrice che da parte convenuta.

La piena contraddizione tra le dichiarazioni sopradette ( il marito della attrice ha detto che era presente alla caduta e che non è stato capace di rialzare la moglie da terra) non ha fatto ritenere raggiunta per la assicurazione la prova della caduta da parte attrice anche perché mancava qualsiasi altro tipo di riscontro della versione fornita.

In ogni caso nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta assurge a prova legale, sottratta al libero apprezzamento di questo giudice, quanto affermato dal signor YYY che, interrogato sui capitoli articolati dall’attrice, ha confessato che il pavimento era bagnato, che non aveva avvisato la suocera della circostanza e che la soccorse lui medesimo con la moglie e la figlia.

Diversamente nei rapporti tra parte convenuta e la chiamata in garanzia “in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone daverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamene la dichiarazione confessoria” ( Cass 8458/2004) Ciò è vero in particolare modo nel caso di specie in quanto tra il convenuto e l’asicurazione chiamata in garanzia non vi è neppure litisconsorzio facoltativo in quanto tale rapporto processuale è completamente autonomo dal rapporto processuale instauratosi tra attore e convenuto in quanto si fonda su un titolo diverso.

Dovendosi comunque in tesi ritenere provato che l’attrice sia scivolata sul pavimento bagnato ( non visibile perché lucido) dell’appartamento del convenuto, e che le lesioni riportate siano quelle dedotte dalla attrice e relazionate dal dott. *** come perfettamente compatibili con l’evento per cui è causa, è opportuno ora valutare, ai fini dell’accertamento della responsabilità, quanto il fatto dannoso influisca sulla responsabiolità giuridica della parte convenuta.

L’attore, invoca la fattispecie di cui all’art 2051 c.c. che configura una ipotesi di responsabilità oggettiva data dal rapporto di custodia tra l’agente e la res .

Come è noto il custode può liberarsi dalla propria responsabilità soltanto dove dia la prova che il danno sia stato cagionato non dalla res ma da un caso fortuito ( ex multis Cass 2563/2007)

Nel caso in esame; il pavimento era bagnato; la ceramica che ricopre il pavimento era di tipo lucido tale da non far comprendere quando sia bagnato; parte convenuta non ha fatto in tempo ad avvisare la signora XXX che il pavimento era bagnato.

Orbene, per gli elementi sopra esposti si deve dedurre la responsabilità di parte convenuta per i danni cagionati alla attrice per la caduta avvenuta nel proprio immobile di cui era per l’appunto custode al momento dei fatti.

Difatti la semplice presenza del pavimento scivoloso, anche in condizioni di buona visibilità ( erano le 11,30 del mattino) non può che considerarsi di per sé un fatto tale da rappresentare un pericolo per coloro che vi passino sopra, atteso che ognuno deve porre in essere la necessaria e dovuta attenzione, integrante un comportamento mediamente diligente, che impone di guardare dove si cammina.

La circostanza che la signora non fosse poi stata avvisata dello stato dei luoghi ( che pur conosceva bene) induce a ritenere provato in via presuntiva che l’attore non potesse prevedere l’evento, di talchè, anche sotto questo profilo va accolto il diritto al risarcimento del danno.

Sulla domanda di manleva

A diversa conclusione deve pervenirsi nel rapporto tra convenuto e chiamata in garanzia, e quindi ai fini della fondatezza della domanda di manleva. Non risulta infatti provata la responsabilità del convenuto in quanto non sussiste prova che l’attrice sia scivolata a causa del pavimento bagnato perché il danneggiato non ha fornito in giudizio la prova di una relazione tra l’evento dannoso e la res su cui il presunto danneggiante ha la custodia.

Come riferito nel presente giudizio difetta questa prova nei confronti della assicurazione e quindi non può trovare accoglimento la domanda di manleva in quanto l’interpello costituisce prova legale solo tra attore e convenuto ma non nei confronti dell ‘Assicurazione.

La circostanza che precede assorbe anche la questione sulla inoperatività della polizza.

Sulla quantificazione dei danni
In merito può recepirsi la relazione redatta dal dott. ***, intrinsicamente logica a cui questo giudice si riporta e quindi secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che trovano applicazione nel caso in esame , il totale del danno non patrimoniale essendo i punti di invalidità permanenti pari al 6% e considerati i giorni di invalidità temporanea totale eparziale e la personalizzazione è pari ad € 9.900,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede

1) Accoglie la domanda attorea al risarcimento danni e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di € 9.900.00,00 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro via via rivalutata sino alla data del presente provvedimento ed interessi legali dalla data della pronuncia all’effettivo saldo.

2) Respinge la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1800,00 oltre i.v.a., c.p.a.

Condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre iva e cpa

Respinge nel resto

Terni 1 luglio 2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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