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Locazione, controversia valore cinquemila euro

Controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro, competenza.

Pubblicato il 18 November 2020 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Tribunale Ordinario di Chieti SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 667/2020 pubblicata il 16/11/2020

nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. /2019, promossa da:

XXX (C.F.:), rappresentato e difeso dall’Avv. , elettivamente domiciliato come in atti.

APPELLANTE contro

YYY (C.F.:), rappresentato e difeso dall’Avv. , elettivamente domiciliato come in atti.

APPELLATO

OGGETTO: appello di sentenza del Giudice di Pace

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E PROCESSO

1. YYY chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Chieti l’emissione di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di condanna di XXX al pagamento in proprio favore della somma di €. 2067,00, oltre accessori, a titolo di canoni, spese di utenza e oneri condominiali afferenti ad un contratto di locazione immobiliare ripassato tra le parti in data 12.6.15 e risoltosi consensualmente in data 32.3.17.

2. Con citazione del 31.1.18, il XXX propose opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, di cui chiese la revoca – con previa sospensione della provvisoria esecutorietà – assumendo che lo stesso era stato emesso da un Giudice funzionalmente incompetente, posto che la domanda monitoria atteneva a materia locatizia (rientrante, come tale, nella competenza per materia del Tribunale), come espressamente dichiarato dal ricorrente.

3. Il YYY, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, contestò l’avversa eccezione di incompetenza, assumendo che oggetto della propria pretesa era la somma di denaro oggetto di una ricognizione di debito (prodotta in sede monitoria) operata dal XXX all’atto della restituzione dell’immobile, sicchè il rapporto locativo non era oggetto di causa, ma solo mero atto/fatto presupposto; in subordine, chiese la condanna della controparte al pagamento in proprio favore della somma rivendicata in sede monitoria; in ulteriore subordine, domandò l’accoglimento della avversa eccezione di incompetenza, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale.

4. Con sentenza n. /18, il Giudice di Pace rigettò l’opposizione (con condanna dell’opponente al rimborso delle spese processuali della controparte), osservando che la vicenda non involgeva il rapporto locativo (peraltro cessato con la restituzione dell’immobile), ma semplicemente la verifica della morosità, che non risultava contestata nell’opposizione e che era stata anche riconosciuta al momento della restituzione dell’immobile, sicchè sussisteva la competenza del Giudice di Pace, in forza dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte con sentenza n. 21582/11.

5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il XXX ha proposto appello avverso la citata sentenza, insistendo per la eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace e deducendo la inesistenza di una propria ricognizione del debito relativamente a quanto preteso da controparte in sede monitoria.

6. Il YYY – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo la correttezza della decisione di prime cure e – nella ipotesi di accoglimento della avversa eccezione di rito – ha chiesto la condanna di controparte al pagamento della somma già rivendicata in sede monitoria.

7. Il processo giunge alla odierna decisione,

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. E’ fondato il primo motivo di appello, con il quale il XXX ha eccepito l’incompetenza funzionale del Giudice di Pace ad emettere il decreto ingiuntivo successivamente opposto, sull’assunto della riconducibilità alle materie di cui all’art. 447 bis c.p.c. dell’oggetto della controversia introdotta dal YYY con il ricorso monitorio.

8.1 Giova al riguardo rilevare preliminarmente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema d’interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, con la conseguenza che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici, che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 6226 del 18/03/2014; Cass., nn. 19331/2007; 19630/2011).

In tale attività interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire (cfr., Cass. Sez. L, Sentenza n. 6226 del 18/03/2014; Cass., n. 8140/2004).

8.2 Nella specie il YYY, nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato innanzi al Giudice di Pace (ricorso dallo stesso significativamente indicato, nella intestazione dell’atto, come attinente a “materia locatizia”) ha dedotto, per quanto d’interesse, che: con contratto del 12.6.15, egli aveva concesso in locazione al XXX un proprio immobile ad uso abitativo, al canone annuale di €. 4560,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di €. 380,00, oltre che con obbligo di pagamento delle utenze e di 1/3 delle spese condominiali; il conduttore era rimasto moroso nel pagamento del dovuto (quanto ai canoni di locazione, da ottobre 2016 a marzo 2017), sicchè la locazione era stata risolta consensualmente in data 31.3.17, con redazione del verbale di riconsegna del bene in data 13.4.17 e ricognizione congiunta delle utenze a carico del debitore e contestuale ricognizione di debito; il predetto debito era pari (detratto il deposito cauzionale di €. 380,00) ad €. 2067,00, oltre interessi; sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sia per la summenzionata ricognizione di debito del conduttore, sia per “la natura locatizia dei crediti, che consente l’immediata esecutività del ricorso, attenendo la differenza tra sfratto per morosità e finita locazione, combinati nel caso de quo, ad aspetti più formali che sostanziali, ovvero relativamente alla possibilità di ottenere o meno una contestuale ingiunzione di pagamento […]”.

8.3 E’ dunque evidente come il YYY abbia dichiaratamente agito quale (ex) locatore, ponendo l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal contratto di locazione a fondamento (causa petendi) della propria pretesa di pagamento (petitum) ed invocando espressamente – a fondamento della richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo – la natura locatizia dei crediti rivendicati.

8.4 E’ noto che “tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari (come nella specie: ndr) esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c. ad opera dell’art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20554 del 30/07/2019; Cass. 19/06/2013, n. 15363; 31/01/2006, n. 2143; 20/02/2002, n. 2471; n. 10884 del 10/07/2003; 28/05/2004, n. 10300; 13/07/2004, n. 12910)”.

Pertanto, “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28041 del 31/10/2019).

Di conseguenza, anche “le questioni oggetto del giudizio riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere – come nel caso di specie – in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20554 del 30/07/2019)

8.5 Non è pertinente alla fattispecie il principio di diritto – richiamato dal YYY e dalla stessa sentenza di primo grado, per fondare la competenza del Giudice di Pace – di cui a Cass. Sez. U. n. 21582 del 2011, posto che con esso, il Supremo Consesso, nel comporre il contrasto insorto in ordine all’applicazione del primo alinea dell’art. 7 c.p.c., si è limitata a fornire un’interpretazione del medesimo, lasciando impregiudicata la portata del secondo alinea che fa salva l’ipotesi che “la materia sia riservata la competenza di altro giudice” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28041 del 31/10/2019). Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28041 del 31/10/2019), in un caso in cui il ricorrente aveva invocato la citata pronunzia delle Sezioni Unite per contrastare l’avversa eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace su una controversia analoga a quella di specie, la sentenza delle Sez. U. n. 21582 del 2011”si limita a fornire una interpretazione (estensiva) dell’art. 7 c.p.c., comma 1, nella parte in cui, nel fissare il limite della competenza del giudice di pace, fa espresso riferimento alle “cause relative a beni mobili” (riferimento interpretato dal Supremo Collegio nel senso che la competenza resta attribuita al giudice di pace anche qualora la controversia riguardi pretese creditorie (aventi ad oggetto una somma di danaro, bene mobile, non eccedente il limite di valore di Euro 5.000) che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale), ma fa espressamente salva l’ipotesi che le ragioni della domanda involgano materie attribuite alla competenza di altro giudice. Tanto si ricava expressis verbis dalla motivazione della sentenza, ove si osserva in premessa (p. 4.2) che l’attribuzione della competenza generale per valore del giudice di pace è sottoposta dalla norma ad un “triplice limite”: a) quello del valore in senso stretto desunto dal petitum; b) quello del carattere mobiliare dell’azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum; c) quello della mancanza di competenza per materia di altro giudice. L’impegno argomentativo della Corte è concentrato esclusivamente sul secondo limite (carattere mobiliare dell’azione) – giungendosi al riguardo alla soluzione sopra ricordata (secondo cui quel che rileva è il petitum mediato, e dunque, ad es., la somma di danaro quale bene mobile, non il fatto costitutivo da cui la relativa pretesa sorga (che potrebbe dunque ben discendere anche dalla lesione di un diritto, reale o personale, su bene immobile)) – e non riguarda affatto gli altri due, in particolare il terzo limite, rappresentato dalla positiva attribuzione dell’azione alla competenza per materia di altro giudice (in tal senso v. anche, espressamente, il p. 6 della sentenza). In ragione di tale limite resta quindi fermo, anche nel ragionamento delle Sezioni Unite, e deve qui riaffermarsi, che, ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale, resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorchè la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila Euro. Molto chiaro in tal senso, in motivazione, il precedente di Cass. 20/07/2010, n. 17039 (non a caso richiamato adesivamente da Cass. Sez. U. n. 21582 del 2011, in motivazione, p. 11.1), là dove rileva che “allorquando si eserciti una pretesa di risarcimento danni per equivalente assumendo che il danno si è verificato ad un immobile (quale che ne sia il titolo di godimento), il diritto fatto valere, avendo ad oggetto una somma di danaro e, quindi, un petitum mediato inerente il conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, è per definizione un diritto concernente una cosa mobile, qual è il danaro e, pertanto, agli effetti dell’art. 7 c.p.c., comma 1, la relativa domanda è senz’altro riconducibile all’ambito della competenza generale mobiliare colà prevista a favore del giudice di pace (per qualche riferimento si veda Cass. n. 2889 del 2003). Il criterio di competenza previsto da detta norma resta del tutto indifferente (salvo che l’ordinamento preveda un’incidenza sulla competenza riferita al rapporto da cui origina la pretesa risarcitoria e che concerne il godimento dell’immobile) alla circostanza che la somma chiesta a titolo risarcitorio costituisca l’equivalente di un danno-evento rappresentato dalla lesione verificatasi sulla situazione giuridica che l’attore vanta riguardo ad un bene immobile. Pertanto soltanto se il rapporto inerente il godimento dell’immobile è assunto come criterio per individuare una specifica competenza ratione materiae, la pretesa risarcitoria per equivalente diretta a ristorare la situazione giuridica inerente il godimento dell’immobile può sottrarsi alla regola di cui all’art. 7 c.c., comma 1, come accade ad esempio allorquando venga in rilievo una pretesa risarcitoria concernente un rapporto di locazione o di comodato immobiliare, oppure un affitto di azienda (art. 441 bis c.p.c.) e naturalmente la pretesa riguardi le parti di tale rapporto (così, se ad esempio, un conduttore riceva molestie nel godimento dell’immobile locato da un terzo ed agisca per ottenere il risarcimento per equivalente, si è al di fuori dell’ambito dell’art. 447 bis c.p.c.)”.

9. Da quanto detto discende, per un verso, che il Giudice di Pace adito dal YYY in sede monitoria non era competente per materia sulla relativa domanda e, per altro verso, che il giudice della opposizione del decreto ingiuntivo emesso avrebbe dovuto dichiarare tale incompetenza (ritualmente eccepita dall’opponente) e revocare il provvedimento opposto.

9.1 E’ infatti noto che “l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che qualora tale giudice ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti al giudice superiore dichiarandosi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 861 del 21/01/2003).

10. Né è fondata l’eccezione del YYY (sollevata per l’ipotesi in cui il Tribunale avesse riconosciuto la riconducibilità della controversia alla materia locatizia) di tardività della avversa opposizione, perché proposta con citazione, anziché con ricorso.

Infatti, “poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha adottato il decreto, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell’art. 316 c.p.c. la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell’immobile locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, innanzi allo stesso g.d.p. con citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis c.p.c.), la cui eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purché siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall’art. 641 c.p.c. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel termine di giorni quaranta)” (Cass. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30193 del 30/12/2011; Cass. ; Sez. 3, Sentenza n. 23813 del 16/11/2007).

11. Da quanto detto consegue, in accoglimento della eccezione di rito sollevata dal XXX in primo grado e ribadita qui come motivo di appello, l’annullamento della sentenza appellata e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto pronunziati da un Giudice funzionalmente incompetente.

12. Passando, a questo punto, all’esame del merito della controversia (non sussistendo, nella specie, alcuno dei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione della causa al Giudice di prime cure), deve riconoscersi la fondatezza della pretesa pecuniaria del YYY (reiterata nel presente giudizio) per le ragioni di seguito esposte.

12.1 Il locatore – nell’avanzare verso il conduttore la rivendicazione pecuniaria di cui è causa – ha pienamente assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, producendo – sin dalla fase monitoria – il titolo negoziale (contratto di locazione) costituente fonte delle obbligazioni pecuniarie dichiaratamente inadempiute (canoni, utenze, spese condominiali) e deducendo il fatto “negativo” di non essere stato pagato (per il generale principio per cui “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”, cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).

12.2 Sempre nella fase monitoria, il creditore ha prodotto, altresì, le fatture relative alle utenze dell’immobile, documentazione relative alle spese condominiali, le diffide di pagamento rivolte alla controparte, nonché l’atto di risoluzione consensuale anticipata del rapporto locatizio.

12.3 Inoltre, il creditore ha fornito altresì una prova “positiva” dell’inadempimento pecuniario del debitore, rappresentato da una scrittura privata redatta e sottoscritta in data 13.4.17 (in occasione del rilascio dell’immobile di cui è causa) da XXX, da un lato, e YYY, “in nome di YYY”, dall’altro, con cui – dopo che “il Sig. YYY” dichiarava di rinunciare “al canone per il solo mese di aprile 2017” e le parti rilevavano congiuntamente i dati dei contatori relativi alle utente, le parti medesime parti riconoscevano – con riferimento ai canoni locatizi – che rimanevano “da pagare i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 e gennaio, febbraio e marzo 2017”.

13. Il XXX, nel proporre, innanzi al Giudice di Pace, opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso del YYY, si è limitato ad eccepire l’incompetenza funzionale del Giudice della fase monitoria, senza muovere alcuna contestazione al merito della avversa pretesa pecuniaria (cfr. l’atto di citazione in opposizione; cfr. le deduzioni di cui alla prima udienza ex art. 320 c.p.c.).

13.1 Di conseguenza, la sussistenza del credito rivendicato dal YYY verso il XXX è divenuta – già innanzi al Giudice di Pace – un fatto non contestato.

E’ infatti noto che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l’omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017).

13.2 Ma anche a voler prescindere dal superiore rilievo ed anche a voler considerare quanto dedotto dal XXX nella memoria autorizzata depositata successivamente alla prima udienza ex art. 320 c.p.c. (memoria nella quale l’opponente ha contestato la natura di ricognizione di debito della scrittura del 13.4.17), la pretesa pecuniaria del YYY deve ritenersi fondata; infatti, deve al riguardo osservarsi, per un verso, che la citata scrittura contiene il riconoscimento espresso del XXX del proprio persistente obbligo di corrispondere i canoni locatizi da ottobre 2016 a marzo 2017, oltre che delle utenze (per le quali, di conseguenza, le parti procedettero alla lettura dei relativi contatori), per altro verso che il debitore non ha mai dedotto, né tanto meno, provato, di avere pagato detti canoni e dette utenze (cfr. il vuoto assoluto di deduzioni e di prove sul punto).

14. Pertanto, il XXX deve essere condannato a corrispondere al YYY l’importo pecuniario di cui alla domanda monitoria, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

15. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del XXX, previa compensazione di 1/2, in ragione della soccombenza del YYY sulla questione di competenza, mentre le spese di I grado seguono la soccombenza (in rito) di quest’ultimo, previa compensazione di ½, in ragione della dichiarazione del medesimo resa innanzi al Giudice di Pace, seppur in via subordinata, di adesione alla eventuale translatio judicii ed alla riassunzione della causa dinanzi all’Ufficio eventualmente ritenuto competente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al RG n. 461/19, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:

DICHIARA
la sussistenza della incompetenza funzionale del Giudice di Pace a decidere sulla controversia introdotta con ricorso monitorio da YYY.

Per l’effetto

In accoglimento del primo motivo di appello

ANNULLA
il decreto ingiuntivo n. 984/17 e la sentenza n. 535/18, emessi dal Giudice di Pace di Chieti.

ACCERTA
la sussistenza in capo a YYY di un credito di €. 2.067,00 oltre accessori – per le causali di cui in motivazione – nei confronti di XXX.

Per l’effetto

CONDANNA
XXX al pagamento in favore di YYY della somma di €.

2.067,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

CONDANNA
YYY al rimborso delle spese di lite di I grado sostenute da XXX che – previa compensazione di ½ – liquida nel residuo in favore del difensore di quest’ultimo, dichiaratosi antistatario, e quindi in €. 40,5 per esborsi, €. 602,5 per compensi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite ed altri accessori di legge.

CONDANNA
XXX al rimborso delle spese di lite di II grado sostenute da YYY che – previa compensazione di ½ – liquida nel residuo e quindi in €. 1.215,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite ed altri accessori di legge.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Chieti, 13.11.20

Il Giudice

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