La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza secondo il quale l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza secondo il quale l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 23304 dell’8 novembre 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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