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Codice Civile
Codice Penale

Maggioranze assembleari, ripartizione delle spese condominiali

L’assemblea condominiale, in seconda convocazione, ha deliberato la non ripartizione delle spese di manutenzione di alcune parti dell’edificio, senza raggiungere il quorum deliberativo richiesto dall’art. 1136 c.c. La delibera è stata annullata per questo vizio, non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge per la sua validità.

Pubblicato il 04 September 2024 in Diritto Civile, diritto condominiale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
NOME COGNOME ha reso la seguente

SENTENZA N._4439_2024_- N._R.G._00013303_2023 DEL_07_08_2024 PUBBLICATA_IL_08_08_2024

nella causa civile iscritta al n. 13303/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA (C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ATTORE – (C.F. ), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME CONVENUTO OGGETTO:
Impugnazione delibera condominiale.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI

Parte attrice:
“In via preliminare rigettare l’eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dal convenuto nell’atto introduttivo;
nel merito accertare, per i motivi di cui in atti, l’illegittimità della delibera dell’assemblea di condominio tenutasi in data 11/04/2023 e conseguentemente dichiararne la nullità.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche della fase di mediazione.

Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo – ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta – In via preliminare, dichiarare inammissibili per carenza di interesse ad agire le C.F. P.- Nel merito, dichiarare in via pregiudiziale inammissibili e comunque infondate e conseguentemente respingere le domande tutte formulate in giudizio dalla parte attrice nei confronti del convenuto.

In ogni caso, con il favore delle competenze di lite, il rimborso forfetario e le spese successive occorrende, oltre quelle inerenti alla procedura di mediazione ingiustamente sostenute dal convenuto.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato il 6.7.2023, l’attore conveniva in giudizio il evidenziando di essere proprietario di un appartamento facente parte del condomino di INDIRIZZO e di INDIRIZZO a che, con decisione assembleare del 11.4.2023, al punto n. 3 dell’ordine del giorno “Analisi e delibera eventuali lavori straordinari di risanamento segnalati da alcuni condomini”, aveva deliberato “all’unanimità dei presenti” che il travertino delle finestre è parte privata di pertinenza dell’alloggio e i costi di sostituzione sono a carico dei singoli condomini e, analogamente, aveva statuito per il costo di ripristino della verniciatura della ringhiera dei balconi. Con l’atto introduttivo, evidenziava due vizi della delibera impugnata che ne comportavano la nullità:

1) il verbale riportava, contrariamente al vero, che la decisone era assunta all’unanimità dei presenti mentre il sig , che rappresentava altri condomini, non aveva espresso alcun voto;

2) la delibera era stata assunta senza il rispetto delle maggioranze stabilite dall’art 1136 c.c. per la seconda convocazione assembleare e, anche quando fosse stata raggiunta, sarebbe stata contraria agli artt. 5 e 26 del regolamento che stabiliscono che i parapetti esterni dei balconi sono proprietà comune e che le spese per la pulizia e tinteggiatura delle facciate costituiscono spese generali del Concludeva pertanto richiamando le conclusioni sopra riportate.

Si costituiva in giudizio il convenuto il quale rilevava, in via pregiudiziale, il difetto di interesse ad agire in capo alla parte attrice la quale non aveva subito alcun pregiudizio dalla delibera che non aveva contenuto decisorio e neppure era stata sottoposta a votazione.

Nel merito, evidenziava che l’assemblea dell’11.4.2023 non aveva assunto alcuna decisione essendosi confrontate le due tesi:
quella della parte attrice che sosteneva la comproprietà delle parti comuni travertino delle finestre e ringhiere dei balconi e la il rigetto della domanda per infondatezza e, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse.
Senza necessità di svolgere l’attività istruttoria richiesta la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

2.
La domanda è fondata.

In via preliminare, occorre rigettare l’eccezione di difetto di interesse ad agire di parte attrice sollevata dal convenuto.
Il condominio ha, infatti, eccepito l’insussistenza dell’interesse ad agire del sig.
per non avere la delibera impugnata alcun contenuto decisorio, per non essere stata sottoposta a votazione e per l’assenza di un pregiudizio concreto per l’attore.

L’eccezione è infondata.

Quanto alla assenza di contenuto deliberativo deve rilevarsi che il verbale assembleare richiamando il punto n. 3 dell’o.d.g.
“Analisi e delibera eventuali lavori straordinari di risanamento segnalati da alcuni condomini”, al di là del dato formale, dà atto di una decisione del assunta, si legge, all’unanimità, quella di non ripartire le spese di manutenzione per il travertino delle finestre e per le ringhiere dei balconi sul presupposto della loro natura di parti non comuni dell’edificio.

L’utilizzo del termine “ritiene” anziché “decide” non è dirimente e non consente di interpretare la decisione come un’opinione del potendo altrimenti questo escamotage linguistico sottrarre al controllo ex art 1137 c.c. tutte le decisioni assembleari.

Si tratta, invece, di una decisione negativa che ha come conseguenza per i condomini che ciascuno di essi dovrà occuparsi della manutenzione delle parti indicate come di proprietà esclusiva.

Sulla impugnabilità delle delibere a contenuto negativo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 313 del 1999 con la quale ha stabilito che “Le deliberazioni di un’assemblea condominiale aventi contenuto negativo sono legittimamente impugnabili dinanzi all’autorità giudiziaria al pari di tutte le altre, limitandosi l’art. 1137 cod. civ. a stabilire la possibilità del ricorso all’autorità giudiziaria contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte”. formazione della volontà assembleare, come accade nel caso in esame (in questo senso Cass n. 5084 del 29.4.1993).

Infine, non rileva l’assenza di un concreto pregiudizio per l’attore, che sembra comunque ricorrere dovendo egli provvedere a proprie spese alla manutenzione delle parti indicate come non condominiali, derivante dalla decisione assembleare impugnata in quanto il rimedio dell’impugnazione delle delibere è caratterizzato da un interesse ad agire ex art 100 c.p.c. particolarmente atteggiato perché è sufficiente l’allegazione dell’esistenza del vizio a determinare l’interesse all’impugnazione.

Infatti, oltre che in relazione al corretto svolgimento dei rapporti condominiali nel rispetto delle regole, l’interesse del condomino ad agire per la rimozione di una deliberazione assembleare contraria alla legge o al regolamento di condominio si sostanzia nello stesso accertamento dei vizi di cui la medesima è affetta (Cass n. 17276/2005).

Deve quindi ritenersi sussistente l’interesse ad agire del sig che impugna la delibera del 11.4.2023 assumendola viziata poiché l’interesse ad agire coincide con l’eliminazione della manifestazione di volontà del quando questa sia viziata.

L’argomento, svolto solo con gli atti conclusivi dal convenuto, secondo il quale se la delibera avesse avuto contenuto decisorio avrebbe dovuto rispettare maggioranze deliberative qualificate che non ricorrevano è tautologico perché fa derivare la prova della natura non decisoria della delibera assembleare dall’assenza delle maggioranze richieste dalla legge per la sua approvazione.

Nel merito la domanda è fondata.

La contestazione dell’attore si appunta sia sul contenuto formale del verbale sia sul procedimento di formazione della volontà assembleare e fa valere due vizi che ne comportano, a suo dire, la nullità.

1) Il verbale riporta, contrariamente al vero, che la decisone era assunta all’unanimità dei presenti mentre il sig , che rappresentava altri due condomini, non aveva in quel frangente espresso alcun voto.

La circostanza non è sostanzialmente contestata dal che dà atto del fatto che il sig aveva assunto l’iniziativa sottoponendo la questione della ripartizione dei costi di manutenzione del travertino delle finestre e delle ringhiere dei balconi sostenendo la voto contrario del sig non è verbalizzato ma si comprende facilmente dal tenore complessivo del verbale.

La mancata indicazione nominativa dei condomini favorevoli o sfavorevoli o l’omessa indicazione dei quorum non pregiudicano la validità della delibera quando da un’analisi complessiva della stessa sia possibile, come nel caso in esame e come si vedrà dopo, desumere il raggiungimento o meno della maggioranza richiesta mediante una semplice operazione aritmetica (vd Cass n. 40827/21).

La delibera, sul punto, è quindi validamente assunta e il motivo è respinto.

2) La delibera non ha rispettato le maggioranze stabilite dall’art 1136 c.c. per l’assembla in seconda convocazione e, anche quando fosse stato raggiunto il quorum, sarebbe stata contraria agli artt. 5 e 26 del regolamento condominiale.

E’ documentale, e non è circostanza contestata, che la delibera assunta il 11.4.2023 di non sottoporre a riparto tra i condomini le spese di manutenzione indicate al punto 3 dell’ordine del giorno sia stata assunta con la partecipazione alla votazione di un numero di condomini che rappresentavano 350,78 millesimi (quorum costitutivo) e con il voto favorevole di condomini che rappresentavano 328,73 millesimi (350,78-22,04 millesimi rappresentati direttamente o per delega da Non sono, quindi, rispettate le maggioranze indicate dall’art 1136 c.c. al cui comma terzo è stabilito che: “Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Nel caso in esame è rispettato il quorum costituivo perché risultano presenti, di persona o per delega, condomini che rappresentano “un terzo del valore dell’intero edificio (quote 350,78/1000) e un terzo dei partecipanti al condominio (teste 50/143)”.

Non è invece rispettato il quorum deliberativo perché la delibera è valida solo se approvata dalla maggioranza degli intervenuti (50+1) con un numero di voti che rappresenti almeno un quanto sin qui detto l’indicazione della decisione a verbale con l’inciso “l’assemblea all’unanimità dei presenti” deve essere interpretata nel senso che è assunta con il voto favorevole di tutti i presenti escluso e i suoi deleganti e quindi con il voto favorevole dei condomini che rappresentavano 328,73 millesimi (350,78-22,04 millesimi rappresentati direttamente o per delega da La decisione dell’11.3.2023 non è valida per difetto di quorum deliberativo e va annullata, e non dichiarata nulla, limitatamente al punto n. 3 (sull’annullabilità della delibera per violazione delle maggioranze stabilite dalla legge vedi Cass S.U. n.4806/2005). 3. Le spese seguono, quindi, la soccombenza e sono poste a carico del convenuto e liquidate ai valori prossimi ai minimi del d.m. 147/22, stante la semplicità della questione, valore fino a 52.000 (valore indeterminato bassa complessità) esclusa la fase istruttoria non svolta.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Annulla la delibera del convenuto del 11.4.2023 al punto 3. 2) Condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese di lite che liquida in euro 545,00 per esposti ed in euro 3318,00 per compensi (di cui euro 268,00 per la fase di mediazione, euro 900,00 per la fase studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 1500,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori.
Così deciso in Torino il 7.8.2024 Il Giudice Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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