n. 740/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._1394_2024_- N._R.G._00000740_2023 DEL_20_11_2024 PUBBLICATA_IL_21_11_2024
nella causa d’appello contro la sentenza n. 1240/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 23 maggio 2023, notificata in data 28 giugno 2023, promossa da:
in persona del Legale Rappresentante Dott. P.IVA corr. in Genova INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Genova, in forza di procura in calce all’atto di appello ed elettivamente domiciliato presso la persona dell’Avv. NOME COGNOME, in Genova INDIRIZZO APPELLANTE contro , in persona del Legale Rappresentante pro tempore corr. in Roma INDIRIZZO P.IVA-C.F. rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Genova, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO avente a
oggetto: contratto assicurativo nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti
CONCLUSIONI
PER L’APPELLANTE “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma dell’impugnata sentenza n. 1240/2023 pubblicata il 23/05/23, notificata il 28 giugno 2023 dichiarare che la fattispecie dedotta in giudizio è contemplata P. condannare a versare alla Società l’indennizzo di € 88.416,00 oltre interessi.
In via subordinata e/o coordinata condannare a versare ad la somma di € 88.416,00 oltre interessi in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 1914 C.C… Vinte in ogni caso le spese di ambo i gradi di giudizio.
” PER L’APPELATA COSTITUITA “Rifiuta il contraddittorio sulle domande e questioni nuove poste da parte appellante nel giudizio di appello e già contestate dalla conchiudente con la comparsa di costituzione e risposta;
si rifiuta il contraddittorio su eventuali ulteriori domande nuove, chiede alla Corte adita di dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato l’atto di appello avversario, confermando la sentenza resa in primo grado Tr. Genova, n.1240/23 condannando l’appellante al pagamento delle spese e competenze e spese di giudizio di ogni grado.
” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società con atto di citazione notificato il 29.07.2020, chiedeva il pagamento di € 86.416,00 oltre interessi, a titolo di indennizzo conseguente a polizza assicurativa allegata, stipulata con la compagnia assicurativa a fronte di sinistro che reputava essere ricompreso nei rischi assicurati, invocando, in subordine, la corresponsione ex art.1914 c.c. (già SPA, d’ora in poi indicata solo come ), a fondamento delle proprie pretese, deduceva:
– di essere un’azienda leader nella progettazione e produzione di dispositivi elettromedicali, tra cui alimentatori per macchine destinate a dialisi;
– che negli anni 2000, un’importante multinazionale nel settore medicale, le aveva commissionato la produzione di alimentatori di sicurezza modello denominato TARGA_VEICOLO e poi successivamente TARGA_VEICOLO, dei quali la società attrice aveva fornito migliaia di unità tra il 2005 e il 2015;
– che in data 06 luglio 2015, aveva, tuttavia, segnalato gravi problemi di malfunzionamento delle macchine per dialisi denominate RAGIONE_SOCIALE, attribuibili a un difetto negli alimentatori citati, che provocavano fumi e incendi, costringendo a evacuazioni e sospensioni dei trattamenti, come meglio specificato anche nella missiva del 9.7.2015;
– che accertamenti tecnici eseguiti avevano effettivamente attribuito i problemi lamentati da alla rottura di un componente di un lotto di alimentatori forniti nel 2010;
– che essa deducente e raggiungevano un accordo per la fornitura gratuita di 288 nuovi alimentatori, per un valore di € 88.416,00, senza addebito per il costo della materiale sostituzione;
– che aveva da subito denunciato il sinistro alla Compagnia d’assicurazione con cui aveva stipulato polizze per RCT, RCO e RCP, informando anche la compagnia stessa dell’accordo, chiedendo il relativo indennizzo in forza delle polizze che prevedevano massimali specifici e la garanzia per il ritiro dei prodotti difettosi;
– che la richiesta di indennizzo di tale importo veniva respinta dalla Compagnia d’assicurazione la quale sosteneva l’inoperatività della garanzia, in forza di esclusioni contrattuali.
Ciò detto, argomentava le pretese oggetto di causa evidenziando che le macchine che montavano i pezzi in questione sarebbero diventate inutilizzabili senza i loro alimentatori, con danni di milioni di euro per e rappresentava che il diniego della compagnia assicurativa, circa RAGIONE_SOCIALE Parte Parte fondamento, in ragione del testo contrattuale, da leggersi anche in rapporto agli artt.1914 c.c. e 1915 c.c. L’allora attrice, pertanto, contestava le pretese esclusioni di garanzia, opposte da sottolineando che l’assicurazione copriva anche i danni causati da prodotti difettosi e che la Compagnia convenuta era, inoltre, obbligata a rimborsare le spese per evitare danni ulteriori, come previsto dal codice civile. Si costituiva in giudizio come da comparsa datata 1.12.20, negando la copertura assicurativa e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, non ricorrendo alcuna delle ipotesi per cui erano state stipulate le polizze, neppure ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1914 c.c., che nulla centrava con il caso in esame.
La causa si articolava attraverso il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con assunzione di prove orali, per poi giungere, a seguito di mutamento del Giudice designato, all’udienza di precisazione delle conclusioni, all’esito della quale, concessi i termini di legge, la causa medesima veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n.1240/2023, pubblicata il 23/05/23, il Tribunale di Genova, così pronunciava:
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna a rifondere le spese di lite in favore di spese che – in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. Min. 147/2022) ed applicati valori prossimi ai minimi in ragione del concreto valore di causa e della complessità limitata della controversia si liquidano in € 8.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA nella misura e con le modalità di legge. ” Il primo Giudice statuiva come sopra in forza, in particolare, dei seguenti argomenti:- l’esame dettagliato delle clausole negoziali, in rapporto al fatto posto a fondamento della pretesa di indennizzo, integrava una responsabilità contrattuale, con sostituzione dei pezzi difettosi, risoltasi transattivamente con la fornitura di altri 288 alimentatori, sì da non integrare alcuna fattispecie assicurata;
– la potenziale responsabilità extracontrattuale non era stata tempestivamente sviluppata dall’attore;
– oggetto della richiesta era stato, d’altra parte, il costo di sostituzione del proprio prodotto e non i danni procurati dagli alimentatori difettosi, anche l’art. 12 della polizza non potendo essere invocato, neppure nella sua estensione;
– l’art.14 e l’art.15.1 , parimenti , non consentivano di far rientrare quanto chiesto nell’ambito delle garanzie cui era tenuta – l’art.1914 c.c. non poteva essere invocato in assenza di un sinistro indennizzabile, quale presupposto essenziale.
Avverso tale pronuncia, ha proposto rituale appello la , lamentando come le statuizioni del primo Giudice fossero errate e ingiuste, così da articolare il gravame nei seguenti motivi.
I° MOTIVO- travisamento delle risultanze istruttorie – vizio di motivazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. Contr Contr affermando, inoltre, che non erano state dedotte tempestivamente argomentazioni relative ad una potenziale responsabilità extracontrattuale.
A tal riguardo l’appellante ha posto in risalto che nell’atto di citazione era chiaramente indicato che aveva venduto macchine con alimentatori prodotti da a un prezzo compreso tra 15.000 e 30.000 euro, e che erano emerse problematiche gravi, in diverse strutture ospedaliere, quali fumi e fiamme, che avevano comportato rischi per la vita umana e danni alle strutture.
ha, altresì, sottolineato che, in caso di mancato ritiro e sostituzione degli alimentatori difettosi, la responsabilità di essa appellante sarebbe potuta ammontare a milioni di euro , con gli effetti conseguenti per la cui polizza aveva un massimale di 3.000.000 euro, il tutto lamentando che fosse stato dimenticato dal Tribunale come gli alimentatori di cui si tratta fossero essenziali per il funzionamento delle macchine per dialisi, con potenziali conseguenze drammatiche in ragione del malfunzionamento.
L’appellante, inoltre, ha contestato, anche in risposta all’eccezione riguardante la responsabilità contrattuale, che era stato chiarito in causa come i danni patrimoniali fossero direttamente collegati ai danni materiali subiti dai macchinari, sottolineando, inoltre, che erano stati identificati diversi soggetti danneggiati, tra cui i proprietari delle macchine, i pazienti e il personale medico, nonché la Società.
che avrebbe potuto rivalersi su Alla luce di tali argomentazioni, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza, assumendo la piena operatività della garanzia RCT nel caso in esame.
II° MOTIVO violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1914 c.c.;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha contestato la decisione del Tribunale, secondo cui:
a) la richiesta dell’attore era fondata su una responsabilità contrattuale e non su un difetto di prodotto;
b) l’indennizzo richiesto riguardava il costo di sostituzione del prodotto e non il deterioramento dei macchinari, escludendo così la copertura assicurativa prevista dall’art. 12 della polizza;
c) l’estensione della copertura assicurativa era valida solo per sinistri indennizzabili secondo la polizza;
d) l’assicurazione non copriva le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso.
In merito, ha contestato tali convincimenti, sottolineando che il difetto degli alimentatori prodotti aveva già causato gravi pregiudizi, distruggendo 8 macchine e rendendo inutilizzabili altri 280 apparecchi, con un rischio concreto di incendi, sì che i danni per gli acquirenti sarebbero potuti ammontare ad una cifra compresa tra 3 e 6 milioni di euro.
L’appellante, ancora:
– ha criticato l’affermazione del Tribunale che aveva limitato la richiesta di indennizzo al costo di sostituzione, trascurando il fatto che i macchinari erano già stati danneggiati;
– ha sottolineato, inoltre, che i macchinari per dialisi, essendo usati in ospedale, avevano presentato un rischio inaccettabile per i pazienti;
– ha, pertanto, invocato l’indennizzo che si basava, in realtà, su un risarcimento specifico, previsto dall’art. 2058 cod. civ., per evitare un danno maggiore che avrebbe superato il massimale della polizza.
RGM ha, pertanto, concluso che il primo Giudice aveva commesso un errore, poiché, appunto, il danno si era già verificato e richiedeva un intervento per minimizzare ulteriori pregiudizi, il tutto rammentando che essa società appellante aveva comunicato alla compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE concludendo con senza ricevere obiezioni, con l’evidente effetto di riconoscere come tale soluzione fosse vantaggiosa per tutte le Parti coinvolte.
III° MOTIVO in particolare, travisamento dei fatti violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione al disposto dell’art. 15-1 della nota informativa (ritiro del prodotto) L’appellante, con il terzo motivo di gravame, ha contestato l’assunto del primo Giudice, secondo cui la garanzia invocata non copriva le spese per il ritiro dei prodotti integrati in altri e le spese di riparazione o sostituzione.
, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto, in particolare, quanto segue:
1. gli alimentatori in questione avevano mantenuto la loro identità e non erano stati integrati in altri prodotti, con l’effetto che le componenti difettose potevano essere rimosse e sostituite senza spostare le macchine collegate;
2. il costo del ritiro, escluso il valore intrinseco dei prodotti e le spese di riparazione, ammontava a € 500 per macchina, totalizzando € 144.000, un importo superiore al risarcimento già ricevuto da , evitando inoltre danni dovuti al prolungato fermo delle strutture.
L’appellante ha, altresì, criticato l’interpretazione rigida delle clausole contrattuali da parte del Tribunale, rilevando che quest’ultimo non aveva considerato aspetti evidenti, finendo per pervenire a profili di nullità della polizza, poiché, in esito alle considerazioni del Primo Giudice, a ben vedere non vi sarebbe stato alcun rischio realmente assicurato, in rapporto al pagamento del premio.
, circa la clausola in questione, ha dedotto, peraltro, come la stessa non fosse opponibile a causa della mancata sottoscrizione specifica, benchè limitativa, in modo significativo, del rischio garantito, escludendo la responsabilità dell’assicuratore.
In ultimo, l’appellante ha contestato che il primo Giudice avesse escluso la sussistenza del rischio assicurato, negando così l’applicabilità dell’art. 1914 c.c., da coordinarsi con il contratto, rispetto agli accadimenti ed alle argomentazioni svolte, con richiamo alla conclusionale depositata dinnanzi al Tribunale.
IV° MOTIVO in punto spese L’appellante ha auspicato la riforma della sentenza di primo grado in punto regolazione delle spese di lite, quale effetto dell’accoglimento dei motivi già esposti.
si è costituita nel gravame, contestando le doglianze avversarie , in rito, in particolare, evidenziando la manifesta infondatezza del gravame ed eccependo che l’appellante si era costituito tardivamente, con conseguente improcedibilità del gravame medesimo.
Ciò detto, sotto il profilo del merito, a evidenziato quanto segue:
– l’accurata sintesi degli argomenti di fatto e di diritto, con esame della polizza, come operata dal Tribunale, palesava l’infondatezza del gravame, Tribunale che, parimenti, in modo condivisibile, aveva posto in risalto la mancata prospettazione utile di una responsabilità extracontrattuale;
– ciò che era stato posto a fondamento dell’azione avversaria era, peraltro, una responsabilità di natura contrattuale, rispetto ad una controversia di tal fatta con controversia che era stata risolta transattivamente con la sostituzione degli alimentatori da parte di , il che escludeva ogni copertura assicurativa;
– la polizza in questione, a conferma, come da testo della stessa, chiariva che i rischi assicurati non erano relativi ai danni derivanti da responsabilità contrattuale, professionale o da Parte Parte Parte Contr Parte- l’infondatezza del gravame aveva origine, d’altra parte, nel fatto che l’appellante aveva confuso il danno a terzi, con il danno al prodotto stesso, richiedendo l’indennizzo per il costo degli alimentatori sostituiti e non per i danni procurati a terzi.
L’appellata, ancora, ha posto in risalto come il Tribunale avesse chiarito che non vi era stata richiesta di copertura per danni provocati ad altri, a fronte di una polizza che, viceversa, garantiva l’indennizzo per i danni causati da prodotti difettosi, ma non il costo degli stessi sostituiti, così da condividere pienamente le considerazioni del Giudice di primo grado circa l’inoperatività dell’art.1914 c.c. pertanto, ha chiesto il rigetto dell’appello , con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante sostituzione della prima udienza del 05.03.2024 con il deposito di note scritte, per poi procedere alla fissazione di udienza cartolare ex art.352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge, udienza cartolare in esito alla quale la causa medesima è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la dedotta improcedibilità del gravame, per tardiva iscrizione a ruolo, si appalesa infondata e frutto di un probabile refuso, poiché a fronte di una notifica in data 26.7.23, l’iscrizione ebbe luogo il 28.7.23, ampiamente nel termine di legge:
ciò consente di passare al merito.
Con riferimento al primo motivo, afferente al preteso travisamento dei fatti ed ad un’ asserita errata interpretazione del contratto assicurativo di cui si tratta, osserva la Corte quanto segue:
è pacifico che il contratto assicurativo azionato avesse ad oggetto la responsabilità civile, con riferimento ai terzi, operai e prodotti, con gli effetti e limitazioni conseguenti;
a riprova:
– l’art. 2 dell’allegato AG del contratto, rispetto alla RCT , recita:
“ a) Responsabilità civile verso i terzi ( R.C.T.).
La Società si obbliga a tenere indenne l , nel limite del massimale pattuito , di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, In conseguenza di un sinistro, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie…” ; – l’art.11.1 della polizza recita:
“ La garanzia RCT non comprende la responsabilità per danni:
…a4) relativi a “responsabilità contrattuale”;
– l’art. 12 della polizza RCP recita:
“C – Garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.).
La Società si obbliga a tenere indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione: – l’art. 14 recita:
“ Esclusioni:
“…e) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore …”;
è, altresì, pacifico, come dedotto dalla stessa società appellante fin dal primo grado, che avesse stipulato con un rapporto contrattuale, protrattosi negli anni, RAGIONE_SOCIALE è pacifico che contestò a che si erano verificati gravi problemi in alcuni di tali macchinari, già venduti ed in uso, problemi che erano stati ricondotti ad un difetto di produzione degli alimentatori costruiti dall’odierna appellante, rispetto ad una determinata partita;
è pacifico che , quale parte venditrice, e quale parte acquirente, definirono la controversia insorta fra loro, come da accordo, con la sostituzione gratuita di 288 alimentatori, per un valore di € 88.416,00, fatturato il 23.12.15 ( valore erroneamente indicato in alcuni atti come € 86.416,00);
è pacifico che non ha ricevuto da soggetti diversi da richieste di risarcimento danni per i problemi di malfunzionamento correlati ai propri alimentatori, così come è pacifico che non abbia chiesto di essere manlevata per eventuali danni patiti da terzi, rispetto alle medesime ragioni, a prescindere dal fatto che neppure vi è prova alcuna che strutture ospedaliere o pazienti dializzati abbiano avanzato pretese di tal fatta a chicchessia, per incendi o interruzione dei trattamenti, come verificatisi secondo il capitolato dell’attuale appellante; è pacifico, inoltre, che un evento dannoso rileva, in termini giuridici, nel momento in cui dallo stesso discendano danni, che chi li subisce pretende siano risarciti, qualsivoglia responsabilità civile avendo come presupposti necessari un atto illecito, un danno, la prova del nesso causale fra il primo ed il secondo e che chi abbia subito il danno stesso ne chieda il risarcimento;
è pacifico, per quanto occorrente, che in esito alla sostituzione gratuita, non abbia chiesto a null’altro, a qualsivoglia titolo, rispetto agli alimentatori difettosi, il che emerge dal fatto che la somma richiesta in causa alla compagnia assicurativa corrisponde al prezzo dei beni sostituiti.
A fronte di tali considerazioni non può, allora, omettersi di considerare che l’indennizzo invocato, come osservato dal primo Giudice, attiene ad una responsabilità contrattuale per inadempimento, riconosciuta la quale, per difetto produttivo, stipulato la citata transazione con la parte acquirente, sostituendo gratuitamente i pezzi difettosi:
nessun danno a terzi, viceversa, conseguente a tale inadempimento, è stato chiesto ( e neppure risarcito).
Sul punto, non coglie nel segno la reiterata deduzione del fatto che gli alimentatori difettosi in questione avrebbero potuto produrre danni gravissimi e avevano già procurato danni, atteso che a tale potenzialità lesiva non è seguita, come detto, alcuna richiesta di risarcimento danni a RAGIONE_SOCIALE, in via diretta o in manleva, tanto che, va ancora sottolineato, oggetto della domanda di indennizzo è il costo degli alimentatori medesimi sostituiti gratuitamente e non il ristoro dei danni da questi provocati.
Correttamente, allora, il primo Giudice ha ricondotto la fattispecie al di fuori dell’ambito della responsabilità civile, anche da prodotti difettosi, il rischio assicurato non essendo, infatti, quello di impresa di produrre malamente e dover sostituire i pezzi gratuitamente in forza delle norme sull’inadempimento dei contratti.
Le esclusioni citate sopra, sia per RCT, che per RCP, appaiono inequivoche e confortano la ricostruzione espressa circa l’oggetto della polizza.
In merito, va detto, la qualificazione ex art.2058 c.c. della sostituzione gratuita dei pezzi al cliente altro non è che un artificio suggestivo, che si scontra con i fatti dedotti e le clausole contrattuali, così da non mutare le considerazioni che precedono, in linea, peraltro, a ben vedere, con le stesse argomentazioni di , di cui alla prima memoria Parte Parte Parte Parte Parte Parteper tutti i prodotti messi sul mercato, che quando si verifica un vizio ricorrente in parte dei prodotti compravenduti, la società fornitrice, ritira tutto il prodotto, per apportare quando è il caso la necessaria modifica atta ad eliminare gli effetti negativi…
Nel caso che ci occupa, per fortuna il lotto interessato era limitato a 288 alimentatori, ma il rischio potenziale era ancora maggiore, sia perché erano in gioco vite umane, che per i costi di intervento, laddove si fosse inteso di provvedere per ogni apparecchiatura. Per intanto la conchiudente difesa ribadisce come le apparecchiature di dialisi prodotte dalla potevano essere utilizzate soltanto con alimentatori RGM, di talchè se la Società esponente non interveniva per risolvere il problema, tutte le macchine del valore di € 25.000,00 cadauna sarebbero rimaste inutilizzate perché è evidente che mai la RAGIONE_SOCIALE, leader mondiale nella produzione di macchine per dialisi, avrebbe potuto ignorare il pericolo evidenziato nelle ricordate occasioni delle fuoriuscite di fuoco e fumo dalle apparecchiature. Su tale quadro fattuale ove non fosse intervenuta la Società esponente tutte le 288 macchine sarebbero diventate inutilizzabili, con un danno di € 7.200.000,00 (288 x €25.000,00) che ovviamente avrebbe richiesto a …
La conchiudente difesa è in grado di dimostrare ove fossero allocate le macchine per dialisi, che utilizzavano gli alimentatori della , e facenti parte del lotto in contestazione di talchè si potrà ricavare come il costo necessario per il trasporto, l’imballaggio ed il magazzinaggio temporaneo superi di gran lunga il costo degli alimentatori forniti da sostituzione…”).
Ugualmente, l’argomento per cui la transazione raggiunta con ha evitato eventi dannosi catastrofici, per cui non vi sarebbe stata neppure capienza, rispetto al massimale assicurativo, non si confronta con quanto, comunque, nella realtà chiesto rispetto a pretese di danno solo potenziali, né con il rapporto negoziale sottostante con rammentato, peraltro, che anche rispetto a danni indennizzabili per RCT e RCP, vi sarebbe stato l’obbligo dell’assicurato ex art.1914 c.c., con gli effetti ex art. 1915 c.c., nel caso in cui RAGIONE_SOCIALE non si fosse attivata per evitare che i pretesi incidenti, a “valle” del rapporto contrattuale con la società acquirente gli alimentatori, si verificassero, il tutto, in ogni caso, in funzione dell’indennizzo per danni, va ripetuto, provocati dagli alimentatori stessi, ontologicamente diversi dal valore della loro sostituzione nel rapporto negoziale con la società acquirente.
Nessuna rilevanza, ancora, ha che fossero stati indicati alcuni soggetti danneggiati diversi da poiché nessuna pretesa risarcitoria di questi ultimi è stata dedotta in causa, con riferimento ai macchinari che gli alimentatori avevano già posto fuori uso o deteriorato, il testo dell’accordo negoziale e la fattura correlata emessa acclarando indiscutibilmente quanto, si torna a dire, realmente chiesto dall’appellante:
il prezzo degli alimentatori stessi consegnati all’acquirente, in sostituzione gratuita, di quelli difettosi.
La missiva RGM 3.8.2015, in forza della quale la società si accordava per la sostituzione di 288 alimentatori, testimonia ciò, in rapporto alla successiva fattura citata 23.12.2015, con accettazione correlata al documento fiscale di del 28.12.15, documenti su cui, a conferma, la stessa Parte appellante ha dedotto a pag.5 della comparsa conclusionale:
“…In via immediata, a seguito di un incontro presso lo stabilimento di Merolla, trovarono l’unica soluzione possibile che si appalesava per la conchiudente società, e conseguentemente per estremamente positiva, perché così articolata:
1) forniva Part Part Part Contr Part Cont PartNon muta, va, in ultimo evidenziato, le conclusioni di cui sopra il fatto che inviò la richiamata missiva 3.8.15 alla compagnia assicurativa, la quale non risulta abbia risposto, coerentemente, d’altra parte, al fatto che, trovato l’accordo di cui sopra, nessun interesse, né legittimazione aveva la compagnia stessa ad interloquire.
Il primo motivo di appello, dunque, è infondato e va respinto.
In relazione al secondo motivo di appello, afferente all’art.1914 c.c. ed alla pretesa errata interpretazione del contratto assicurativo, rileva la Corte come , di fatto, l’appellante, impugnando altri passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, riproponga le ragioni già esposte nel primo motivo, sull’errato presupposto, in sintesi, che la deduzione di danni derivati dai prodotti difettosi, non chiesti, come detto, consenta di ritenere indennizzabile il danno economico patito dalla società assicurata non per risarcire detti danni, ma, in adempimento del contratto con sostituire gratuitamente i pezzi difettosi: l’infondatezza logica e giuridica di tale ricostruzione è già stata illustrata sopra, sì da non doversi aggiungere alcunchè, salvo precisare, per quanto occorrente, che correttamente il primo Giudice, per quanto rilevante, ha escluso l’applicabilità dell’art.12.1, non operando la RCP, a fronte, comunque, di una richiesta di indennizzo che è relativa al pregiudizio subito da per aver sostituito gratuitamente all’acquirente i pezzi affetti da vizio costruttivo.
A scanso di equivoci e confusione, merita ancora di essere sottolineato, nessuna richiesta di indennizzo per interruzione di attività, così come, peraltro, per danni da prodotto finito, ex art.13 del contratto, è oggetto di causa, clausola quest’ultima che conferma, ulteriormente, come oggetto dell’assicurazione in esame fossero i danni provocati dagli alimentatori a persone o beni, anche nel caso in cui gli alimentatori stessi fossero componenti di tali beni, fattispecie , in ogni caso, diverse da quelle oggetto di causa, poiché i danni conseguenza dei difetti produttivi, pur rappresentati, al fine di eludere i limiti contrattuali, non sono stati oggetto della domanda di indennizzo, chiesto in rapporto, invece, alla perdita economica contrattuale per sostituzione degli alimentatori.
La già citata esclusione di cui all’art.14, lett.e) del contratto ben spiega gli sforzi dell’appellante, ma, allo stesso tempo, palesa in modo tombale l’infondatezza delle pretese in questione, non sussistendo alcun vizio di interpretazione contrattuale, del tutto chiara rispetto alla fattispecie dedotta, e, come tale, per nulla sfavorevole al contraente, salvo pervenire, come invoca , anche nelle difese finali, ad un’interpretazione schiettamente additiva, su generiche doglianze, al fine, non in forza dei criteri interpretativi dei contratti, ma di una scelta partigiana, a “ costruire” una nuova polizza.
Se si osserva quanto dedotto dalla stessa RGM , a pag. 9 della conclusionale (“ …Elementi pacifici in causa perché riconosciuti da comunque mai contestati sono: a) la tipologia e la causa dei vizi attribuita agli alimentatori prodotti da , constatata e riconosciuta dall’Ing. incaricato dalla compagnia;
b) il costo degli alimentatori e delle macchine per dialisi realizzate da ricavabile dalle fatture emesse da e prodotte in giudizio.
c) la fornitura di 288 alimentatori per il prezzo di € 88.416,00 che per un errore materiale era stato quantificato nella precisazione delle conclusioni in € 86.416,00 (sul punto è stata prodotta la fattura e la nota di credito ”), in uno con quanto già rammentato circa la transazione raggiunta e l’assenza di richieste di danni conseguenti al prodotti difettosi, l’infondatezza della domanda in esame risulta palese.
Osserva la Corte, inoltre, che del tutto condivisibili sono le argomentazioni del primo Giudice in ordine agli effetti del dovere di cui all’art.1914 c.c., la cui operatività , in termini di obblighi ravvisabili in capo all’assicuratore, presuppone che vi sia una polizza attiva che copra l’evento dannoso, con conseguente onere di indennizzo dell’assicurato, cui vanno riconosciute le spese di Parte Parte Parte Cont Part Part Part e che non può essere “ recuperato” , in violazione delle clausole contrattuali, attraverso la citata norma, grazie a danni verificatisi quale conseguenza dei manufatti viziati, di cui, tuttavia, come già detto, nessuno ha chiesto il ristoro all’originaria attrice, né ha quantificato. Anche il secondo motivo di appello , pertanto, è infondato e va respinto.
In merito al terzo motivo, relativo all’interpretazione del contratto con riguardo alla clausola 15.1 va evidenziato che:
– la garanzia complementare in questione attiene a spese che non sono state oggetto di domanda, atteso che, si torna a dire, è stato chiesto ad l prezzo dei prodotti difettosi e non quanto occorrente per il loro ritiro, sì che ogni prospettazione in tali termini si scontra inammissibilmente con i documenti prodotti dall’attore e con le domande come cristallizzate in citazione e nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., a fronte, peraltro, della mancanza di prova effettiva di dette spese, solo asserite; – il testo della transazione, anche come prospettato nelle difese dell’appellante, sopra riportate, conferma quanto sopra;
– a ciò si aggiunge, per completezza, che detta garanzia esclude espressamente il ritiro dei prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza, così come il ritiro dei prodotti di cui alla polizza stessa qualora siano entrati a far parte di altri prodotti, con l’effetto che, in ogni caso, nel caso di specie, ai fini in questione, gli alimentatori difettosi montati sui macchinari prodotti non avevano copertura assicurativa;
– di nessuna rilevanza, a riguardo, è il doc.87 attoreo, che attiene a mere ipotesi di danno, generiche e composite, oggetto di prove testimoniali di ugual fatta, rispetto, comunque, a pretese in conflitto con quanto invece richiesto, coerentemente alla transazione stipulata fra venditore ed acquirente.
La deduzione, altresì, nel corpo del motivo circa profili di nullità della clausola, anche oltre la stessa, circa quanto assicurato, si scontra, al di là delle generiche deduzioni suggestive dell’appellante, con le considerazioni svolte in ordine alla pretesa di trasformare, in sostanza, una polizza RCT e RCP in un’assicurazione sul rischio di impresa circa i costi correlati alla sostituzione di prodotti difettosi ( con l’effetto, a dir poco peculiare, per cui la sostituzione degli stessi, comunque pagati dall’acquirente, varrebbe come una seconda vendita, pagata, questa volta, dall’assicuratore, così da divenire occasione di lucro per il produttore, il che palesa, in radice, l’eterogeneità di detta fattispecie ad ogni forma di responsabilità civile). In ultimo le doglianze correlate all’art.1341 c.c., dedotte circa la clausola 15.1 di cui al motivo, oltre ad essere del tutto non rilevanti, considerata l’eterogeneità di quanto chiesto in causa ed i costi di ritiro, cui la clausola stessa si riferisce, risultano, comunque, infondate, dovendosi ravvisare mere delimitazioni del rischio assicurato, in sostanza la specificazione dell’oggetto del contratto, e non limitazione della responsabilità, sì da non rientrare nell’ambito applicativo della citata norma di protezione della parte contrattuale debole.
In merito, va rammentato come la Suprema Corte abbia anche recentemente affermato che financo la limitazione della copertura assicurativa per danni , in cui sia prevista l’operatività solo per la colpa grave, non rientri nell’ambito applicativo dell’art.1341 c.c., essendo funzionale a determinare la classe di eventi oggetto di copertura assicurativa ( vedasi Cass. sez. III, n.8824, 3.4.24).
A tal riguardo, d’altra parte, con altra sentenza Cass., sez.III, n.15598, 11.6.2019, i Giudici di legittimità, nel distinguere fra disciplina delle clausole sfavorevoli, ai sensi dell’art.166 c.2 del Codice delle assicurazioni private ( norma, per inciso, nel caso di specie rispettata, attesi i caratteri idonei a dare particolare rilevanza al testo negoziale), e clausole vessatorie di cui all’art.1341, comma 2, c.c., Contr , precisando:
“…ai fini della vessatorietà, tra clausola limitativa di responsabilità e “rischio assicurato”, premesso che oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi ex art. 1917, comma 1, c.c. (norma collocata nel Codice civile sotto la Sezione II “Dell’assicurazione contro i danni” del Capo XX Dell’assicurazione”) è il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall’assicurato in dipendenza della insorgenza della sua responsabilità civile (non esaurendosi quindi il -rischio-nella verificazione del fatto illecito che ha cagionato il danno al terzo, ma occorrendo anche la escussione della conseguente responsabilità civile da parte del danneggiato, ossia l’impoverimento del patrimonio dell’assicurato-danneggiante: cfr. da ultimo Corte cass.
Sez. U -, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018, in motivazione paragr. 14.1-14.3), occorre evidenziare come una “limitazione di responsabilità” dell’assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un’indebita eliminazione “in toto” del rischio contrattuale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 07/08/2014), risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell’elemento essenziale richiesto dall’art. 1895 c.c., e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio, che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente “delimitata”, attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi…”. Occorre, pertanto, giungere alla conclusione che anche il terzo motivo di appello è infondato e va respinto.
Passando al quarto motivo, afferente alle spese, di ogni evidenza è che, a fronte dell’infondatezza del gravame, rispetto alle domande di merito, trattate con gli esiti esposti, non possa che giungersi ad affermare come ogni doglianza rispetto alla decisione assunta a riguardo dal primo Giudice non possa che essere infondata, essendo stata fatta corretta applicazione del principio di soccombenza.
*** *** *** Esauriti i motivi di appello, occorre provvedere sulle spese di lite del grado, che non possono che seguire la soccombenza, con riferimento al valore della controversia, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata fatta istruttoria ( in presenza di trattazione meramente formale), sì che le spese stesse vanno quantificate, applicando il parametro medio di cui al DM 55/14, da cui non vi è motivo di discostarsi, in complessivi € 9.991,00 per compenso, oltre al 15 % per spese generali, CPA ed IVA come per legge. In ultimo, va dato atto che, in ragione del totale rigetto dell’appello, ricorrono i presupposti in capo all’appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 1240/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 23 maggio 2023, notificata in data 28 giugno 2023, la Corte così provvede:
RIGETTA l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
CONDANNA l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della Parte appellata, spese che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre al 15 % ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA’ ATTO, in ragione del totale rigetto dell’appello, che ricorrono i presupposti in capo all’appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.
Genova, lì 22.10.2024 IL CONSIGLIERE est.
IL PRESIDENTE Dott.
COGNOME Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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