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Codice Civile
Codice Penale

Mancata fornitura di misure complete per infissi

La sentenza affronta il tema della responsabilità contrattuale e dell’obbligo di buona fede nelle obbligazioni. In particolare, si evidenzia come la mancanza di collaborazione tra le parti possa comportare una distribuzione delle responsabilità in caso di inadempimento contrattuale. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione di alcune misure da parte del committente non fosse un inadempimento così grave da giustificare il rifiuto di pagare gli infissi, data la possibilità di reperire facilmente tali informazioni e la mancata collaborazione dimostrata anche dalla ditta fornitrice.

Pubblicato il 29 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Composta dai signori Magistrati:
NOME COGNOME Presidente COGNOME
Consigliere COGNOME Relatore Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._872_2024_- N._R.G._00000212_2019 DEL_04_06_2024 PUBBLICATA_IL_04_06_2024

DEFINITIVA Nella causa civile iscritta al n. 212/2019 RGC promossa C.F.:
C.F.: rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona al (appellante) NEI CONFRONTI DI C.F. C.F. la sentenza n. 26/2019 del 08.01.2019 del Tribunale di Ancona, resa in procedimento n. 3531/2015 RGC.
OGGETTO: compravendita di beni mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del 25.01.2024.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.

Di seguito alla sentenza non definitiva di questa Corte n. 727/2023 e alla correlativa ordinanza di rimessione in istruttoria, è stata depositata la CTU – con detta ordinanza disposta – da parte del consulente nominato ing.

Il consulente ha risposto al quesito postogli, con una indagine che è risultata approfondita, dettagliata ed argomentata, nonché priva di vizi logici, e che dunque è possibile utilizzare ai fini decisori.

La consulenza ha dunque distinto tre tipi di infissi oggetto della fornitura di cui si tratta, in relazione ai quali è stato possibile accertare che, mentre per quanto riguarda gli infissi di tipologia “scorrevole alzante e relativi scuroni”, i dati tecnici forniti dalla venditrice che costituisce l’apertura (dove inserire la finestra, ovviamente);

mentre per la tipologia “finestra” ciò che manca invero è solo l’altezza architettonica della medesima apertura della finestra.

Per il resto, come riferito dal CTU, i disegni e gli elaborati tecnici forniti dalla sono “molto dettagliati”.

Ciò chiarito, l’indagine condotta dal consulente, come s’è detto, è sufficiente a consentire la decisione della causa che, come già osservato nella decisione non definitiva, non può non tenere conto, nella situazione di specie, del superiore principio della buona fede nelle obbligazioni.

Se cioè, come s’è affermato nella sentenza definitiva, doveva (e deve) ritenersi obbligo – quantomeno collaborativo e di buona fede – della ditta realizzatrice degli infissi, cioè della quello di fornire ai committenti tutti i dettagli necessari a poter poi davvero utilizzare gli infissi stessi incastonandoli nel relativo controtelaio (nel caso di specie da realizzarsi da parte di diversa impresa), non può però non fondarsi del pari la sussistenza di un paritetico obbligo collaborativo e di buona fede da parte della committenza.

E cioè, posto che la CTU ha consentito di accertare che la aveva fornito alla committenza tutti i dettagli tecnici necessari degli infissi, salvo (per le due tipologie sopra descritte) che la sola base e l’altezza (ovvero per una tipologia la sola altezza) della luce architettonica, non può ritenersi che la mancanza di un dato tanto elementare e banale (come appunto l’altezza e la base del vano su cui inserire le finestre) possa davvero essere stato un motivo ostativo al montaggio e all’utilizzo degli infissi commissionati.

Se è vero difatti che l’avrebbe ben potuto inserire tali dati tra gli altri forniti, è tuttavia anche vero che la committenza aveva tutta la possibilità di effettuare una misurazione così semplice e in ogni caso di relazionarsi adeguatamente con la ditta mancata realizzazione dei controtelai per la mancanza di misure che gli stessi committenti dovevano indicare e fornire;

ed in ogni caso non può fondarsi il preteso inadempimento della ditta fornitrice degli infissi sulla base (quanto meno) della mancata collaborazione della committenza e del mancato adempimento da parte di quest’ultima ad un basilare obbligo di rispetto della reciproca buona fede.

In considerazione di quanto precede, pertanto, l’appello non può essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.

Quanto alle spese del grado, in considerazione della ingiustificata mancanza di collaborazione tra le parti nella gestione del contratto (che ha riguardato naturalmente anche la che ben avrebbe anch’essa potuto inserire i dati mancanti tra quelli tecnici complessivi), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione.

Le spese di CTU, secondo la liquidazione operata con separato decreto, saranno sopportate dalle parti in ragione del 50% ciascuna.

PQM

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l’appello;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
• Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte degli appellanti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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