Corte d’Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Reg. Gen. N.88/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Appello di Ancona, Sezione RAGIONE_SOCIALE, composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente relatore Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere lla camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024 secondo le modalità previste dall’art.127 ter p.c.
, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._196_2024_- N._R.G._00000088_2023 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024
alla causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 30.03.2023, e vertente tra (appellante)
e l'(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°135/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di udice del lavoro, in data 28.02.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.03.2023, l’appellante ha proposto appello avverso sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta l’opposizione presentata avverso l’avviso di debito n.NUMERO_CARTA notificato il 15.11.2021, avente ad oggetto Contributi RAGIONE_SOCIALE annualità 2012/2013.
Contraddittorio nei confronti della quale parte necessaria del giudizio, non pronunciandosi lla mancanza di un atto di integrazione nei confronti del litisconsorte necessario”.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“I) dichiarare nulla, per le ragioni avanti illustrate, la pugnata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro n. 135/2023 e, per l’effetto, rimettere causa al primo Giudice ex art. 354 cpc, adottando ogni altro eventuale provvedimento nsequenziale;
II) condannare l’ al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze del udizio di primo grado con attribuzione agli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che se ne chiarano antistatari, oltre IVA e CPA come per legge;
III) condannare parte appellata al pagamento lle spese anche forf.
e competenze del presente giudizio da attribuirsi all’Avv. NOME COGNOME e se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA ex legge”.
ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, ducendone l’infondatezza in ragione della circostanza che i crediti ingiunti non rientrano in alcuna erazione di cartolarizzazione e non sono mai stati ceduti alla con la conseguenza che “non ssistono terzi pretermessi poiché difetta l’inscindibilità del rapporto sostanziale”.
L’appello non è fondato e va respinto.
Osserva la Corte che il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione, induce ad esaminare n priorità la questione della mancata partecipazione al giudizio di primo grado della società di cartolarizzazione dei crediti Al riguardo la parte appellante ha sostenuto la nullità della sentenza di prime cure non essendo stata in sede chiamata in giudizio la società di cartolarizzazione dei crediti litisconsorte necessario ex tr. 13 c.8 legge n.448/98.
L’appellante, pertanto, non censura la sentenza impugnata nel merito delle statuizioni che l’hanno sto soccombente in ordine all’eccezione di prescrizione contributiva, ma chiede esclusivamente chiararsi la nullità della sentenza, con conseguente rimessione della causa al primo grado, lamentando vizio del contraddittorio, avendo il Tribunale statuito sul merito della controversia nonostante che n fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti Ciò premesso, risulta per tabulas che, con ordinanza resa all’udienza del 17.05.2022, il Tribunale
Orbene, è noto che, ai sensi dell’art.157, terzo comma, c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla rte che vi ha dato causa, per cui essendo destinataria dell’ordine di integrazione l contraddittorio da parte del Tribunale (cui non ha ottemperato), non può oggi opporre la nullità lla sentenza per mancata integrazione del contraddittorio quale motivo di impugnazione. L’eccezione, ad ogni buon conto, è anche destituita di fondamento, atteso che il cessionario dei editi contributivi cartolarizzati ( è litisconsorte necessario (Cass. 05.01.2007 n. 47) lo in caso di avvenuta cessione del credito previdenziale in data anteriore alla proposizione della manda giudiziale da parte del privato (v. Cass. 11.12.2009 n. 26038).
Il credito ingiunto nella ttispecie, relativo a RAGIONE_SOCIALE annualità 2012/2013, non è stato invece oggetto di ssione, da parte dell’ alla società di cartolarizzazione in data anteriore alla oposizione dell’opposizione, atteso che le operazioni di cartolarizzazione effettuate con hanno riguardato i soli crediti contributivi maturati sino alla data del 31.12.2008 (v. art.13 l. .12.1998
n. 448, come modificato dall’art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, nvertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248).
Per tali ragioni, l’appello proposto va respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado sostenute dalla parte appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nno poste a carico dell’appellante, che dovrà rimborsarle nell’ammontare indicato in dispositivo.
Si applica l’art. 1 comma 17 della legge 2282012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r.
n.1152002, ediante l’inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa mpugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
a Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n°135/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione giudice del lavoro, in data 28.02.2023, contrariis reiectis, così decide:
– rigetta l’appello;
– condanna la parte appellante a rifondere all’ le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 – dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell’appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024.
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOMEAtto sottoscritto digitalmente)
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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