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Codice Civile
Codice Penale

Mancata legittimazione passiva in caso di polizza vita

La sentenza chiarisce che l’appartenenza di due società a uno stesso gruppo non implica la legittimazione passiva automatica della capogruppo per le obbligazioni di una controllata. In particolare, l’emissione di una polizza da parte di una società controllata non attribuisce automaticamente la titolarità del rapporto alla capogruppo, anche in caso di successiva cessione a terzi.

Pubblicato il 25 September 2024 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta:
dr. NOME COGNOME presidente relatore dr.
NOME COGNOME consigliere dr.
NOME COGNOME consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._5574_2024_- N._R.G._00004927_2021 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 4927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021, posta in decisione all’udienza del giorno 8 aprile 2024 e vertente TRA , C.F. , con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME APPELLANTE , con sede legale in, numero di registrazione al registro delle imprese NUMERO_DOCUMENTO, con gli avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9838/2021 del 28.05/04.06.2021.

Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell’impresa.

FATTO E DIRITTO §

1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

«Con atto citazione notificato esponeva: .

Che detta sottoscrizione era stata preceduta dalla conclusione di un mandato di amministrazione fiduciaria e di un contratto di gestione fiduciaria rispettivamente con Compagnia Fiduciaria Lombarda S p. A. e con LP 3. Che aveva bonificato a *** s. p. a. la somma di € 4.000.000,00 che, a sua volta, li aveva versati 4. Che, in conseguenza di detto versamento, aveva emesso la polizza di assicurazione sulla vita n. IE NUMERO_DOCUMENTO;

5.
Che aveva indicato la finalità che intendeva perseguire con la polizza (preservare il capitale) e la sua scarsa propensione al rischio;

6.
Che nella polizza era indicato il prodotto RAGIONE_SOCIALE cui destinare la somma versata;

7. Che aveva riscattato l’importo di € 280.000,00 ed aveva effettuato un ulteriore versamento pari ad € 500.000,00 attraverso RAGIONE_SOCIALE subentrata alla Compagnia RAGIONE_SOCIALE LombardaRAGIONE_SOCIALE

8. Che, a seguito di indagini penali, aveva informato RAGIONE_SOCIALE dell’azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni;

9. Che l’investimento aveva natura finanziaria e non assicurativa poiché il loro rendimento era agganciato ad una attività finanziaria, esponendosi così al rischio di rilevantissime perdite;

10. Che la natura finanziaria comportava l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 21 e 23 del TUF;

11. Che le parti non avevano sottoscritto alcun contratto quadro con conseguente nullità della polizza;

12. Che quanto sottoscritto dalle parti non aveva la natura di contratto quadro, indicando genericamente un prodotto denominato RAGIONE_SOCIALE

13. Che non risultava essere abilitata ad operare nel mercato italiano e che lo strumento finanziario oggetto di polizza era costituito da attivi non consentiti dalla normativa italiana;

14. Che ricorrevano comunque i presupposti ex art. 1439 e 1429 cod. civ. non avendo potuto valutare l’altissimo grado di rischio;

15. Che non aveva adempiuto agli obblighi. Che aveva omesso ogni verifica sulla natura del prodotto indicato in polizza e sulla consistenza del soggetto che lo aveva emesso;

17. Che la convenuta rispondeva del comportamento della sig.ra rappresentante di nella conclusione della polizza, e della sua collusione con il sig.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Si costituiva la convenuta depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:

1. Che “la polizza assicurativa dedotta sia regolata dalla legge irlandese e ad essa soltanto si possa/debba fare riferimento nel valutarne i profili giuridici.

Ove tale circostanza dovesse essere contestata dall’attore, che non a caso omette di produrre le condizioni di polizza recanti la clausola relativa all’applicazione della legge irlandese”;

2. Che “Competente è invece il Giudice Irlandese, trovandosi a Dublino la sede della Compagnia che ha emesso la polizza e che avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio (v. eccezione che segue).
A tale conclusione si giunge in virtù dell’applicazione del titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto di cui all’art. 4 del Regolamento 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Bruxelles I bis 1, che per le controversie transnazionali in materia civile e commerciale, caratterizzate cioè elementi di estraneità rispetto all’ordinamento del singolo Stato membro, trova applicazione in sostituzione delle regole interne di ripartizione della competenza”;

3. Che “la polizza è stata emessa, come detto, in Irlanda, ed ivi risulterebbe essersi anche consolidato il lamentato decremento patrimoniale riferito al denaro versato a titolo di premio della stessa (in alternativa, tale lamentato decremento andrebbe collocato nel luogo di deposito del titolo sottostante, vale a dire a Lugano, dove ha sede la banca depositaria e dove, peraltro, si sta svolgendo il procedimento penale a carico del signor NOME. Che “la polizza sia stata emessa non già dalla odierna convenuta, la compagnia con sede in Liechtenstein, bensì dalla diversa , con sede in Irlanda (Dublino); lo si evince dall’intestazione della polizza stessa, prodotta dall’attore al suo doc. 1”;
e risulta con sede in Liechtenstein, motivo per cui quest’ultima risulta priva di qualsiasi legittimazione/titolarità passiva nell’ambito del rapporto dedotto, indipendentemente dai legami di gruppo che legano i due diversi soggetti”;

6. Che “va altresì rilevato in ulteriore subordine come l’attore sia carente di ogni legittimazione attiva nei confronti della convenuta in quanto la polizza assicurativa per cui è causa venne contratta solo ed esclusivamente dalla società fiduciaria “RAGIONE_SOCIALE”, come ammette l’attore medesimo e come risulta dai suoi stessi documenti (ed in particolare dalla polizza, nella quale il signor figura esclusivamente quale soggetto “assicurato”)”;

7.
Che “Il signor non è pertanto legittimato ad intraprendere azioni di sorta nei confronti del terzo secondo quanto specificamente previsto dalla legge (art. 1705 II comma c.c.) nell’autorevole ed incontrovertibile interpretazione datane dalla prevalente ed incontrovertibile giurisprudenza”;

8. Che “il lamentato “azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni” (cfr. primo trattino a pag. 3 dell’atto introduttivo) non dipende affatto dalla polizza in sé né dalle sue caratteristiche, bensì dall’andamento finanziario del fondo sottostante “RAGIONE_SOCIALE” nel quale venne investito l’intero premio della polizza dietro espressa “istruzione di investimento in un titolo non quotato” conferita alla compagnia assicuratrice dalla contraente di polizza e non già con sede in Liechtenstein, motivo per cui quest’ultima risulta priva di qualsiasi legitti- mazione/titolarità passiva nell’ambito del rapporto dedotto, indipendentemente dai legami di gruppo che legano i due diversi soggetti”; 6. Che “va altresì rilevato in ulteriore subordine come l’attore sia carente di ogni legittimazione attiva nei confronti della convenuta in quanto la polizza assicurativa per cui è causa venne contratta solo ed esclusivamente dalla società fiduciaria “RAGIONE_SOCIALE”, come ammette l’attore medesimo e come risulta dai suoi stessi documenti (ed in particolare dalla polizza, nella quale il signor figura esclusivamente quale soggetto “assicurato”)”;

7. Che “Il signor non è pertanto legittimato ad intraprendere azioni di sorta nei confronti del terzo secondo quanto specificamente previsto dalla legge (art. 1705 II.

Che “il lamentato “azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni” (cfr. primo trattino a pag. 3 dell’atto introduttivo) non dipende affatto dalla polizza in sé né dalle sue caratteristiche, bensì dall’andamento finanziario del fondo sottostante “RAGIONE_SOCIALE” nel quale venne investito l’intero premio della polizza dietro espressa “istruzione di investimento in un titolo non quotato” conferita alla compagnia assicuratrice dalla contraente di polizza Compagnia RAGIONE_SOCIALE come risulta chiaramente dall’apposito documento contenuto nel doc. 1 avversario”;

9. Che “è l’attore stesso a chiarire che tale istruzione d’investimento venne dallo stesso disposta, nella sua qualità di fiduciante, dietro consiglio del “gestore patrimoniale… in persona del suo legale rappresentante, sig.

10. Che “non è vero che le polizze Valorlife di ramo III abbiano mai garantito o garantiscano capitale e rendimento alcuno (così come non lo garantisce nessuna polizza di questo tipo), è evidente che i consulenti del signor gli hanno indicato per il solo fatto che questa ha un buon nome sul mercato internazionale e che le polizze da questa emesse consentono al contraente piena facoltà di scelta in ordine al sottostante finanziario (scelta, come si è visto, operata dal signor ietro consiglio del signor e tramite la contraente di polizza RAGIONE_SOCIALE indicando il fondo “RAGIONE_SOCIALE”, doc. 1 avversario)”;

11. Che “il “danno patrimoniale” che questi vorrebbe lamentare non dipenda in alcun modo né dalla polizza emessa né dalla condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice (la quale si è limitata a stipulare la polizza in perfetta conformità con la normativa ad essa applicabile, dando in tale contesto esecuzione alla disposizione d’investimento ricevuta dalla contraente di polizza), bensì dal consiglio (più o meno interessato, o addirittura fraudolento, lo stabilità la giustizia elvetica) del signor delle cui condotte la società convenuta non può e non deve rispondere. Emerge peraltro che il signor poteva disporre e disponeva di poteri di rappresentanza del fiduciante nei confronti della fiduciaria.

E se questi poteri, uniti a quelli di gestione finanziaria, vennero da costui esercitati in modo dannoso – a quanto si apprende – per il signor di ciò non può e non deve rispondere.

La polizza assicurativa da questa società fiduciaria contraente operava e disponeva, dando esecuzione alle direttive impartite autorizzazione/mandato di E tale era l’estraneità di rispetto a che questi suggerì l’utilizzo anche di un’altra compagnia assicuratrice (tale “RAGIONE_SOCIALE”), proprio perché nell’ambito del suo modo di operare una valeva l’altra”;

12. Che la domanda di nullità /annullamento erano infondate essendovi “quella componente demografico/previdenziale tipica del rapporto assicurativo ed assente in quello meramente finanziario”;

13. Che “La polizza assicurativa di ramo III unit linked è infatti per definizione (di legge) una polizza sulla vita il cui premio viene investito in sottostanti finanziari secondo quanto previsto dal dettato normativo comunitario nazionale dall’interpretazione giurisprudenziale autorevolmente fornitane della Corte di Giustizia europea”;

14. Che “Circa la domanda di annullamento per dolo, ben poco si può dire, se non rilevare la totale assenza di ogni argomentazione/illustrazione da parte dell’attore.

Questi, infatti, non si dà la pena di chiarire – perché non esistono – quali sarebbero gli elementi di dolo ravvisabili nel rapporto tra la Compagnia emittente e la Società finanziaria contraente:
i “mancati controlli” e le “omesse verifiche” sono un mero pretesto, considerato che signor rinunciò esplicitamente all’applicazione della disciplina consumeristica investendo un capitale consistente ed affidandone la libera gestione finanziaria al proprio consulente signor ;

1 5. Che “differenza di quanto vorrebbe sostenere controparte, la normativa italiana consente, in virtù del principio di derivazione europea dell’home country control, secondo cui la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione è esercitata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede legale, che i premi vengano investiti in attivi consentiti dalla normativa del paese emittente della polizza, nel nostro caso l’Irlanda.

Una diversa soluzione sarebbe contraria al diritto europeo:
lo Stato membro di origine (nel nostro caso l’Italia), infatti, può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie Autorità competenti, non potendo tuttavia impedire la distribuzione di prodotti conformi alla disciplina vigente nei rispettivi Stati di origine delle Compagnie assicurative in regime di stabilimento o libera prestazione di.

Che “l’accusa di “omessa verifica” circa il fondo sottostante “RAGIONE_SOCIALE” è priva di fondamento in quanto la compagnia assicuratrice emittente la polizza non può e non deve consigliare il proprio contraente (qui addirittura soggetto professionale) circa i sottostanti finanziari né verificare le caratteristiche degli stessi”;

17. Che “non vi è alcun nesso tra il lamentato “azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni” (cfr. primo trattino a pag. 3 dell’atto introduttivo) e la polizza per cui è causa.

Il danno lamentato dall’attore (l’azzeramento del valore della polizza) dipende esclusivamente dall’andamento finanziario del più volte menzionato fondo “RAGIONE_SOCIALE” nel quale è stato investito l’intero premio della polizza dietro espressa “istruzione di investimento” conferita alla compagnia assicuratrice dalla contraente di polizza RAGIONE_SOCIALE Fiduciaria Lombarda (doc. 1 avversario).

Il lamentato “danno patrimoniale” non è pertanto attribuibile alla compagnia assicuratrice, la quale si è limitata a dare esecuzione alla disposizione ricevuta dalla contraente di polizza, senza essere tenuta a valutarne la bontà finanziaria”;

18. Che “la signora non ha alcun ruolo e non figura nel rapporto contrattuale dedotto”.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe».

§ 2. — All’esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“1. Respinge la domanda;
2. Condanna l’attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 25.000,00, oltre oneri di legge”.

A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto:
Giurisdizione Preliminarmente,
vanno respinte le eccezioni relative al difetto di giurisdizione ovvero alla applicabilità della legge irlandese atteso che non risulta depositato alcun documento contrattuale idoneo a conferire un riscontro positivo a dette eccezioni.

Le condizioni generali di assicurazioni depositate dalla convenuta sono prive di sottoscrizione per cui non è dato sapere se siano applicabili o meno alla polizza.

Legittimazione attiva Non appare infondata, invece, l’eccezione relativa al difetto , dunque, risulta essere la contraente della polizza assicurativa presumibilmente al fine di assicurare la riservatezza dell’assicurato soprattutto nei confronti dei terzi.
documentazione prodotta regola i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la con l’assicurato, l’odierno attore.

L’esistenza del rapporto fiduciario, ai fini della stipula della polizza vita, risulta confermato dai costi e dalle spese per la gestione che vengono riconosciuti ai fiduciari.

Inoltre, la sottoscrizione dell’assicurato si giustifica in ragione della previsione di cui all’art. 1919, comma 2, cod. civ., risultando contraente la RAGIONE_SOCIALE fiduciaria Lombarda s. p. a. e poi la RAGIONE_SOCIALE Fiduciaria s. p. a. In aggiunta a quanto sopra, l’odierno attore ha versato le somme alla Società fiduciaria contraente, la quale, a sua volta, ha adempiuto agli obblighi della polizza vita, indicando le modalità contenute nella proposta, tanto è vero che la Società assicuratrice invia quietanza a quest’ultima e non all’odierno attore. Da quanto prodotto, infatti, la proposta di investimento collegata alla polizza vita risulta indicata dalla Società fiduciaria nella proposta di assicurazione.

Con riferimento al recesso della Fiduciaria a favore dell’odierno attore, la dichiarazione regola i rapporti tra le parti, fiduciante e fiduciario, ma rimane estranea la Assicurazione che riveste la posizione dell’altro contraente della polizza assicurativa.
Legittimazione passiva la Società interlocutrice dell’attore appare essere che deve intendersi come controparte contrattuale.

La documentazione prodotta, peraltro, non consente ulteriori accertamenti rispetto a quanto sopra rilevato poiché risultano depositate copia della proposta di assicurazione ed una serie di note di scambio tra le contraenti contrattuali della polizza, risultando l’attore solo nella dichiarazione di rinuncia della Società fiduciaria.

Va, altresì, aggiunto che la convenuta non assume rivestire la qualità di controparte contrattuale non risultando prodotta la polizza e le condizioni generali di contratto allegate alla polizza ritualmente sottoscritte, pur non risultando contestata la stipula della polizza tanto è vero che l’odierno attore ne assume la titolarità con la dichiarazione di rinuncia della Società fiduciaria.

Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, non emerge un rapporto contrattuale tra l’attore e la Società convenuta in giudizio, la quale può anche essere appartenente ad a quella società che sembra avere intrattenuto il rapporto in contenzioso.

Nel merito In ogni caso, seppure sulla scorta della sola documentazione prodotta, la domanda dell’attore appare infondata anche nel merito pur evidenziandosi un profilo interpretativo di questo tipo di contratti molto variegato a seconda della prevalenza della funzione assicurativa ovvero finanziaria del rapporto.

Va ricordato che la Suprema Corte con la pronuncia n. 10333/2018 ha affermato il principio per il quale “Costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, la riconduzione nella categoria contrattuale dell’intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa, un’operazione negoziale complessa (assicurazione sulla vita con premio investito mediante una società fiduciaria in prodotti finanziari), operata dal giudice del merito sul rilievo della mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti”. La stessa Corte di Cassazione ha successivamente riaffermato lo stesso principio con la pronuncia n. 6319/2019.

La Corte di Giustizia europea con una pronuncia del 31.5.2018 ha affermato che “Le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio”. Soprattutto in considerazione di detta pronuncia il Tribunale di Bergamo ha affermato che “specificatamente in tema di qualificazione delle polizze già in una precedente sentenza (pronunciata nella causa C-166/11), la Corte di Giustizia aveva evidenziato che “i contratti detti “unit linked”, oppure “collegati a fondi d’investimento” sono normali in diritto delle assicurazioni” (vds. sentenza n. 2426/2019).

In particolare, la suddetta pronuncia ha specificato che “A sostegno dell’orientamento espresso nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha richiamato il testo dell’art. 9 del Regolamento i contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private devono essere caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

La sentenza n. 6319/2019 e i due regolamenti ivi richiamati, nel prevedere l’assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso), si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria della quale si è dato conto”.

Conclude il Tribunale di Bergamo, dando prevalenza alla pronuncia della Corte di Giustizia che “Alla luce dei principi sopra richiamati, perché un contratto possa essere qualificato quale assicurazione sulla vita non è necessario che sia garantita (neppure parzialmente) la restituzione del capitale investito né è imprescindibile il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore”.

Questo Tribunale ha già affermato di condividere in occasione di numerose analoghe controversie che le polizze del cd.
tipo “index linked”, rientrano nelle tipologie di prodotti non finanziari bensì assicurativi, in quanto tali espressamente previsti nell’art. 30, comma 2 del d.lgs. 174/1995 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) – successivamente abrogato dal d.lgs. 209/2005 – ove si menzionano appunto le “polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento”, incluse altresì nel ramo III di cui al punto a) della tabella allegata al d.lgs. cit. [“assicurazioni … (sulla durata della vita umana)…connesse con fondi di investimento”]. Le polizze come quella per cui è causa, pur avendo un’elevata componente finanziaria, rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l’assicuratore corre il rischio cd.
demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di un fondo comune o di un indice) è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana – e, nel caso di specie, tale collegamento è ancora più evidente ove si consideri che, in caso di morte dell’assicurato, la polizza riconosce il valore della polizza conformemente all’art. 7 CGA più il 1.00% del valore della polizza ed, in caso di vita, una rendita vitalizia immediata con restituzione, il cui premio equivale al valore della polizza – sia all’assicurato una prestazione minima corrispondente al capitale versato nelle ipotesi di riscatto anticipato. Pertanto, sebbene all’apparenza tali prodotti siano quindi molto simili ai fondi di investimento, le loro modalità di funzionamento prevedevano tuttavia, sino all’entrata in vigore della l. 262/2005, una regolamentazione diversa in quanto alle predette polizze, in base all’art. 100, lett. f del T.U.F. (poi abrogato dalla citata legge), quali “prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione”, non si applicavano le disposizioni ivi previste per le sollecitazioni all’investimento.

Come già sostenuto, infatti, dal Tribunale di Bergamo con la citata pronuncia “il tema dell’applicazione degli artt. 21 e 23 del T.U.F. e dei Regolamenti Consob ai prodotti finanziari assicurativi di cui alla lettera w bis dell’art. 1 comma 1 del T.U.F. (che, quanto ai profili inerenti alla validità del contratto, ha ad oggetto sostanzialmente la questione della imprescindibilità del contratto quadro e la individuazione delle conseguenze della sua mancanza) non riguarda le polizze unit linked collocate da agenti o broker assicurativi”. La domanda dell’attore, infatti, si fonda essenzialmente sul riconoscimento della natura finanziaria della polizza che, una volta esclusa, fa venir meno tutte le domande proposte.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda deve essere respinta.

§ 3. — Ha proposto appello ed ha chiesto:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della Sentenza impugnata:
– in INDIRIZZO
accertata l’inosservanza dei requisiti di forma scritta di cui all’art. 23 del T.U.F. e/o la mancata abilitazione di per lo svolgimento di attività finanziaria e/o l’illegittimità dello strumento oggetto di polizza, dichiarare la nullità della polizza “VIP valore privatissimo” e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell’importo di € 4.220.000,00 (pari cioè al saldo tra € 4.500.000,00 complessivamente investiti e € 280.000,00, oggetto di parziale riscatto nel Marzo 2014), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 4.000.000,00 a far data dal 15/7/2012 al 18/3/2014; su € 3.720.000,00 (ovvero € 4.000.000,00 meno € 280.000,00) a far data dal 19/3/2014 al 5/3/2015 e su € 4.220.000,00 a far data dal 6/3/2015 all’effettivo soddisfo;
– in via subordinata:
accertata la natura finanziaria e non tale da indurre in errore il Sig. accertare e dichiarare l’annullamento, ai sensi degli artt. 1439 e 1429 cod. civ., della polizza “VIP RAGIONE_SOCIALE privatissimo” e, per l’effetto, condannare la medesima convenuta alla restituzione dell’importo di € 4.220.000,00 (pari cioè al saldo tra € 4.500.000,00 complessivamente investiti e € 280.000,00, oggetto di parziale riscatto nel Marzo 2014), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 4.000.000,00 a far data dal 15/7/2012 al 18/3/2014; su € 3.720.000,00 (ovvero € 4.000.000,00 meno € 280.000,00) a far data dal 19/3/2014 al 5/3/2015 e su € 4.220.000,00 a far data dal 6/3/2015 all’effettivo soddisfo;
– in via ulteriormente subordinata:
accertati il grave inadempimento imputabile alla società convenuta per tutti i motivi dettagliatamente indicati ai punti a), b) e c) della narrativa di cui alle pagg. 6 e 7 dell’atto di citazione di primo grado, dichiarare la risoluzione della polizza “RAGIONE_SOCIALE privatissimo” e per l’effetto condannare la convenuta alla restituzione dell’importo di € 4.220.000,00 (pari cioè al saldo tra € 4.500.000,00 complessivamente investiti e € 280.000,00, oggetto di parziale riscatto nel Marzo 2014), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 4.000.000,00 a far data dal 15/7/2012 al 18/3/2014; su € 3.720.000,00 (ovvero € 4.000.000,00 meno € 280.000,00) a far data dal 19/3/2014 al 5/3/2015 e su € 4.220.000,00 a far data dal 6/3/2015 all’effettivo soddisfo;
– in via ancora ulteriormente subordinata:
accertata la responsabilità, ex artt. 1228 e/o 2049 cod. civ. della società convenuta per i motivi esposti in narrativa, per l’effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. pari ad € 4.220.000,00, ovvero a quella eventuale diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ove occorra col ricorso all’equità.

Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 4.000.000,00 a far data dal 15/7/2012 al 18/3/2014;
su € 3.720.000,00 (ovvero € 4.000.000,00 meno € 280.000,00) a far data dal 19/3/2014 al 5/3/2015 e su € 4.220.000,00 a far data dal 6/3/2015 all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio”.

resistito al gravame ed ha chiesto:
“dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex adverso le domande formulate dall’appellante per carenza di legittimazione passiva di con sede in Liechtenstein, nonché per carenza di legittimazione attiva dell’odierno appellante ed in ogni caso perché intrinsecamente infondate in fatto e in diritto, respingendo ogni prospettazione giuridica da questi avanzata.
In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite dei due gradi di giudizio”.

L’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 8 aprile 2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

§ 4. — L’appello contiene i seguenti motivi:

I – Ricostruzione del fatto.

II – Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 1421, 1705, secondo comma, 1723, 1919, secondo comma, 1891, secondo comma, cod. civ. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alle parti della Sentenza nelle quali si afferma, con inaudita superficialità e negando l’evidenza documentale, che:
(i) “non appare infondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell’attore poiché lo stesso si è avvalso di una società fiduciaria che risulta essere la contraente del contratto mentre l’attore risulta essere solo il soggetto assicurato” (ii) “la sottoscrizione dell’assicurato si giustifica in ragione della previsione di cui all’art. 1919, comma 2, cod. civ., risultando contraente la compagnia fiduciaria RAGIONE_SOCIALE e poi la RAGIONE_SOCIALE”;
(iii) “con riferimento al recesso della Fiduciaria a favore dell’odierno attore, la dichiarazione regola i rapporti tra le parti, fiduciante e fiduciario, ma rimane estranea la Assicurazione che riveste la posizione dell’altro contraente della polizza assicurativa”.
In proposito, l’appellante censura la motivazione per avere il Tribunale omesso di considerare che il Sig. per effetto del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE dal mandato fiduciario, il 26 Gennaio 2017, è divenuto anche contraente formale della polizza laddove è sempre stato, sin dall’inizio, beneficiario economico della stessa, e che tale dichiarazione è stata redatta su modello predisposto dalla convenuta, ed a quest’ultima inoltrato, con allegata autodichiarazione dell’appellante.

*** Il motivo è fondato.

Non vi è dubbio che la polizza, inizialmente stipulata dalla della polizza, stante il recesso della suddetta società fiduciaria in data 26 Gennaio 2017, è stata trasferita in capo al il quale è divenuto anche contraente formale della polizza oltre che beneficiario.
Risulta inoltre che detto documento, debitamente firmato dalla società receduta e dal infatti, doveva essere spedito RAGIONE_SOCIALE, Aulestrasse INDIRIZZO, ” ed il aveva altresì l’onere nonché di comunicare alla stessa “tutte le modifiche dello stato sociale della persona in questione”.

E’ dunque frutto di errore di fatto e diritto l’affermazione del primo giudice secondo la quale il recesso aveva effetto tra fiduciante e fiduciaria, e non nei confronti dell’emittente della polizza.

Stante la dichiarazione di recesso della iniziale contraente e la comunicazione alla convenuta del nuovo titolare della polizza, è divenuto unico titolare dei diritti e delle obbligazioni nascenti dal suddetto contratto, dovendosi escludere pertanto la legittimazione della precedente contraente alla proposizione delle azioni aventi causa nella polizza in esame.

III.
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., omessa valutazione delle prove documentali, omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia Con il motivo in esame l’appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto priva di legittimazione passiva la società convenuta, atteso che l’emittente la polizza era la diversa società irlandese Secondo l’appellante il primo giudice non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi:
1) la convenuta non ha mai spiegato le ragioni per cui sarebbe stata proprio la – Reg. n° FL-0001.541.267-8 (e non con sede a Dublino) a comunicare ad RAGIONE_SOCIALE, nel 2016, il blocco di operatività della polizza;
2) nell’ambito dell’integrazione dell’investimento, intervenuta con il versamento, appunto nel Febbraio del 2015, di ulteriori € 500.000,00, nel quale è espressamente indicato che l’impresa di assicurazione che ha proposto la polizza è la RAGIONE_SOCIALE (con sede legale nel Liechtenstein – Reg. n° FL-0001.541.267-8) e non la Italia in libera prestazione dei servizi con i numeri II.00253 e II.009.9 e che tale impresa di assicurazioni ha sede legale a Vaduz nel Liechtenstein;
3) precedente costituito dalla sentenza n. 529 del 16 Settembre 2016, con la quale il Tribunale di Verbania;
4) nella dichiarazione di cessione della polizza, del 2 Febbraio 2017, da RAGIONE_SOCIALEsubentrata a RAGIONE_SOCIALE. unitamente alle relative autocertificazioni.

Come specificato al punto 3. Parte I di tale documento su carta intestata di , il Sig. era tenuto a “spedire il presente modulo con tutti i documenti necessari a – ” ed a “comunicare immediatamente a tutte le modifiche dello stato sociale della persona in questione”;
5) la legittimazione passiva di stata, addirittura, confermata dallo stesso legale avversario Avv. COGNOME con PEC del 9 Ottobre 2020.

Quanto alla società irlandese, sostiene l’appellante, la sua natura di c.d. branch o succursale della casa madre, priva di autonoma personalità giuridica, è stata documentata dai doc.ti 1, ultima pagina, e 2, prodotti con l’atto di citazione, nonché dai doc.ti B, prima pagina, G, prima pagina ed L, dai quali si conferma che la succursale di Dublino è soltanto registrata in Irlanda, senza personalità giuridica e, coerentemente, soggetta alla Vigilanza della FMA del Liechtenstein.

Non a caso, nell’elenco IVASS delle società abilitate ad operare in Italia, depositato sub doc. G (pagg.
da 2 a 4) con la seconda memoria 183, sesto comma, cod. proc. civ., compare volte, sempre soltanto, :
sia con il n. II.00253 sia con il n. II.00999.

Codici questi che, come indicato dalla stessa nella prima pagina del doc. G (“1.a) Impresa di assicurazione), si riferiscono, rispettivamente, a Valorlife Liechtenstein e alla sua succursale Valorlife Irlanda.

*** Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta dall’appellante in allegato alla comparsa conclusionale.
evidente la violazione del contraddittorio nella produzione di nuovi documenti dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, in allegato alla comparsa conclusionale, destinata esclusivamente all’esposizione delle argomentazioni difensive sulle questioni già introdotte con al giudizio nel rispetto delle preclusioni previste per il giudizio di primo grado e per l’appello.

Né, d’altra parte, l’appellante ha proposto istanza di rimessione in termini, dimostrando di non aver potuto produrre la suddetta documentazione per causa a sé non imputabile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo non è fondato.

Dalla documentazione indicata dall’appellante non risulta provata la legittimazione della convenuta in relazione alle azioni nascenti dalla polizza di cui è giudizio.

A fronte del documento contrattuale costituito dalla Polizza irlandese “TARGA_VEICOLO” emessa dalla Compagnia irlandese (doc. 1 e 2 appellante), nessuno dei documenti indicati dall’appellante contrasta con il rilievo del primo Giudice, secondo il quale la ha una propria ed autonoma soggettività quale persona giuridica a sé, indipendentemente dalla capogruppo, odierna appellata, al di là qualificazione della società irlandese quale “succursale” o “branch” dell’odierna convenuta.

Ed infatti, l’emissione di una polizza a nome della e non già della capogruppo vale a comprovare l’autonomia giuridica delle due società menzionate e quindi della titolarità della prima in relazione alla polizza di cui è giudizio.

Dai documenti indicati dall’appellante nel motivo di appello si può dire che:
la comunicazione del blocco dell’operatività della polizza non è un documento contrattuale atto ad identificare la società emittente, contenendo la notizia dell’iniziativa penale dell’autorità elvetica;
la ricezione della somma a titolo di versamento aggiuntivo della polizza “TARGA_VEICOLO in data 16 aprile 2015 è confermata dalla e non dalla odierna appellata (doc. A memoria attore ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.);
le condizioni generali anno 2013 di cui al documento G allegato alla stessa memoria istruttoria non si riferiscono alla polizza oggetto di causa, stipulata nel 2012, ma ad altro prodotto assicurativo;
il modulo dell’autocertificazione utilizzato in occasione del recesso della fiduciaria e della cessione reca l’indicazione di entrambe le società, ossia l’odierna appellata e la società irlandese;
l’elenco IVASS conferma RAGIONE_SOCIALE più:
il documento L indirizzato al contenente resoconto rendimento, sempre allegato alla memoria istruttoria, proviene dalla società irlandese;
il documento O (documento contrattuale contenente l’ordine di investimento obbligazioni RAGIONE_SOCIALE) allegato alla proposta di assicurazione è compilato su modulo della società irlandese;
il doc. R, estratto conto della banca *** Lugano relativo alla polizza in questione, è trasmesso alla società irlandese.
In questo quadro probatorio, non risulta pertanto idoneamente contrastato dal motivo in esame, e dalla documentazione indicata dall’appellante, l’assunto del Tribunale, fondato su un duplice rilievo:
1) da un lato, non risultano prodotte le condizioni generali di contratto allegate alla polizza ritualmente sottoscritte dalle quali risulti che la polizza, sebbene emessa dalla società irlandese, faccia capo, quanto alla titolarità del rapporto contrattuale, alla società del Liechtenstein;
2) dall’altro lato la società RAGIONE_SOCIALE risulta dotata di soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto a quella del Liechtenstein, di talché non rileva l’appartenenza allo stesso Gruppo.

Né l’appellante ha provato il regolamento contrattuale attraverso il quale, a seguito di eventuali modificazioni o trasformazioni soggettive della società irlandese emittente, la società del Liechtenstein sia divenuta titolare della polizza oggetto della domanda del non essendo neppure individuato lo strumento giuridico che attesti il passaggio dall’una all’altra società.

In definitiva, sulla scorta della documentazione prodotta, non emerge un rapporto contrattuale tra l’attore e la Società convenuta in giudizio, essendo il rapporto contrattuale sorto ed intrattenuto con la società irlandese, ben potendo le due società appartenere ad uno stesso gruppo pur conservando ciascuna una propria distinta personalità giuridica, e non risultando, dal contratto depositato in atti, un rapporto di dipendenza della società irlandese dalla società del Liechtenstein, tale da imputare a quest’ultima in via esclusiva la titolarità della polizza emessa dalla società irlandese § 5. — In conclusione, stante l’inidoneità del secondo motivo a superare la ritenuta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, oggi appellata, l’appello va respinto, restando assorbiti gli altri motivi di appello, nonché le domande § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori medi, nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — rigetta l’appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 2 settembre 2024.
Il presidente estensore

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