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Mancata nomina a incarico dirigenziale e organico carente

La sentenza analizza il bilanciamento tra la scelta del candidato migliore per merito e le esigenze di funzionalità dell’amministrazione in caso di carenze di organico. Si evidenzia come la deroga al criterio meritocratico necessiti di una motivazione rafforzata e di una valutazione comparativa degli organici.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ILTRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._2077_2024_- N._R.G._00003536_2024 DEL_11_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

ai sensi dell’art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3536/2024 promossa da assistita dagli avv.ti COGNOME e NOME COGNOME – PARTE RICORRENTE – Contro assistito dai dott.ri NOME COGNOME e NOME COGNOMEPARTE CONVENUTA-

Oggetto: Altre ipotesi 1. La ricorrente, dipendente del convenuto dal 1994, da allora in servizio presso l’IPM di Torino, da ultimo come funzionario della professionalità pedagogica appartenente all’area III F2, ha convenuto in giudizio il davanti al Giudice del lavoro di Torino chiedendo l’accertamento del suo diritto all’incarico di direzione dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa all’esito della procedura selettiva bandita il 7 dicembre 2023 e conclusasi con la nomina di – pure convenuta in giudizio – e la condanna del al risarcimento del danno. Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
è rimasta contumace.

I fatti.

4. In data 7 dicembre 2023 la direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile appartenente al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ha pubblicato il bando (doc. 7 ricorrente) con cui cercava un’unità di personale “di comprovata esperienza e professionalità” a cui affidare l’incarico di direzione dell’Ufficio Locale Siracusa.

5.
La procedura selettiva veniva delineata prevedendo che “Ai fini della valutazione dell’adeguata competenza e capacità richieste dall’art. 7 del D.M. 19 ottobre 2022, saranno presi in considerazione i titoli culturali in possesso dei candidati, i percorsi di formazione seguiti, le esperienze professionali maturate, gli incarichi di responsabilità assunti presso l’Amministrazione”;
che “All’esito della valutazione comparativa dei curricula, il funzionario ritenuto idoneo, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 19 ottobre 2022, sarà nominato, su proposta del Direttore Generale per l’esecuzione penale e di messa alla prova, con provvedimento motivato del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile”;
che “l’Amministrazione si riserva, altresì, di valutare la situazione dell’organico degli Uffici/Servizi di appartenenza dei candidati al fine di non compromettere la regolare funzionalità degli stessi, nell’ipotesi di già accertate carenze”.

6.
In data 11 gennaio 2024 si sono svolti i colloqui conoscitivi con le 4 candidate e in data 12 gennaio 2024 il Direttore Generale per l’esecuzione penale e di messa alla prova ha predisposto due documenti (entrambi prodotti dalla ricorrente come doc. 10) in cui, da un lato, dava conto dell’esito della valutazione comparativa dei curricula indicando la ricorrente come “maggiormente idonea” e, dall’altro, proponeva la sua nomina al Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile senza fare alcun cenno in entrambi alla situazione degli organici.

7. In data 18 gennaio 2024 il direttore ha scritto al direttore chiedendogli di “rivalutare la proposta alla luce del delicato ruolo che la stessa attualmente riveste all’interno dell’IPM di Torino (responsabile dell’area pedagogica) e della carenza di funzionari di un tale profilo» (medesimo doc. 10).

8.
In data 19 gennaio 2024 il direttore ha emesso un documento intitolato “verbale di valutazione comparativa” in cui ha affermato di prendere atto della nota del direttore in cui “si chiede di procedere a nuova valutazione comparativa, stante l’impossibilità di nominare la dott.ssa , precedentemente proposta, che altrimenti verrebbe sottratta ad importanti c istituzionali che attualmente svolge presso l’IPM di Torino”, ha ribadito che “la dott.ssa era da considerarsi la candidata che dava le maggiori garanzie professionali” e quindi ha proceduto a nuova valutazione comparativa delle sole altre 3 candidate sia della esperienza sia (questa volta anche) della situazione degli organici ed ha altresì emesso un secondo documento in cui proponeva proveniente da Catania(medesimo doc. 10) e in data 23 gennaio 2024 il direttore. In data 7 febbraio 2024 la medesima direzione del personale ha convocato per il 14 febbraio per la scelta delle sedi i 48 vincitori del concorso per funzionario della professionalità pedagogica nel concorso RIPAM la cui graduatoria definitiva era stata pubblicata in data 31 ottobre 2023 sul portale ed approvata dal direttore COGNOME il 13 febbraio 2024 (all. 6 Min), indicando 5 posti per ( All. INDIRIZZO Min).

10. Il giorno 4 aprile 2024 2 funzionari hanno preso possesso del posto scelto presso l’IPM di Torino ed il 20 maggio, terminato un corso, hanno iniziato il servizio.

11.
Il 9 febbraio, intanto, era stato bandito dalla direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile un interpello per il posto di funzionario a cui conferire l’incarico di direzione del Centro di Prima Accoglienza di Catania;
essendo quest’ultimo estraneo all’UEPE, ad esso non si applicava l’art. 7 del DM 19 ottobre 2022 e dunque non era prevista una proposta distinta dal provvedimento di nomina;
nel bando, tuttavia, era presente la stessa identica clausola di riserva di valutazione dell’organico riportata al punto 5;
a seguito dei colloqui con i 6 candidati, il 18 aprile è stata emessa una valutazione comparativa in cui la ricorrente veniva indicata come la migliore ed il 23 aprile, senza segnalare alcuna controindicazione sotto il profilo della funzionalità dell’ufficio, la stessa è stata nominata (all. 1 Min).
Le regole applicabili alla vicenda.

12.
Le regole di cui va verificato il rispetto nella vicenda in questione sono costituite dall’art. 7 del Dm 19 ottobre 2022 e dal bando del 7 dicembre 2023, che costituisce pacificamente la lex specialis della procedura che si è data la stessa amministrazione.

13.
Esclusa l’applicabilità delle categorie del diritto amministrativo, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, il comportamento dell’Amministrazione va altresì valutato alla luce del generale principio privatistico di buona fede e correttezza.

14.
L’art. 7, intitolato “(Direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna)”, stabilisce che “Ad ogni Ufficio di esecuzione penale esterna è preposto un direttore.
Negli uffici locali, la funzione di direttore è assegnata a un funzionario con adeguata competenza e capacità, nominato, su proposta del Direttore generale, con provvedimento motivato del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento”.

15.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 7, come si è visto, il bando prevede la sequenza di una proposta del direttore generale NOME ed un provvedimento motivato del direttore generale di tutto il personale del dipartimento per la giustizia minorile.

16.
La proposta è un chiaro atto endoprocedimentale e non vi sono ostacoli alla possibilità che essa venga revocata e riformulata prima del provvedimento di nomina, sia d’iniziativa del direttore UEPE, sia su richiesta del direttore generale del personale che ne è destinatario, ad esempio ove questi si accorga.
Il bando aggancia la scelta del candidato da nominare a due criteri:
l’”adeguata competenza e capacità” richiesta già dall’art. 7 del DM 19 ottobre 2022 e la situazione dell’organico dell’ufficio di provenienza del candidato.

18.
Il criterio principale è ovviamente il primo, l’unico previsto dall’art. 7:
la scelta deve cadere sul candidato migliore dal punto di vista di competenza e capacità, per verificare le quali il bando stabilisce, infatti, che la proposta del direttore UEPE sia preceduta da una valutazione comparativa dei curricula.

19.
La lettura del bando induce invece a qualificare il criterio relativo all’organico come condizione ostativa, e cioè relativa ad un profilo esterno al fulcro della scelta, ma che consente di escludere chi pure risulti il migliore nella valutazione comparativa:
appare significativo in tal senso il fatto che la previsione della sequenza di scelta composta da proposta del direttore UEPE e nomina del direttore generale sia preceduta soltanto dal riferimento alla valutazione comparativa dei curricula ed il tema dell’organico sia oggetto di separata previsione successiva, introdotta con la formula “si riserva altresì di valutare”.

20.
Quest’ultima induce altresì a ritenere che, nella volontà di chi ha scritto il bando, il provvedimento di nomina richiede una motivazione in merito alla situazione degli organici solo se esistono ragioni per derogare alla scelta che deriva dall’applicazione del primo criterio (e precisamente riconducibili al concetto di “già accertate carenze” di organico che possano “compromettere la regolare funzionalità” dell’ufficio), mentre non v’è bisogno di scriverne se la valutazione degli organici non evidenzia ostacoli alla scelta di chi esce vincitore dalla valutazione comparativa.

21.
La condizione ostativa in questione, d’altronde, ha un contenuto in buona misura predeterminato, vincolato all’esistenza di “già accertate carenze” di organico ed alla previsione che, ove vi si aggiungesse l’allontanamento del candidato in valutazione, ne deriverebbe un effetto negativo sulla funzionalità;
dunque non basta il solo fatto, ovvio e che non necessita di alcun accertamento, che dalla nomina deriverebbe una scopertura in organico.

22.
Il bando non chiarisce se la valutazione degli organici sia di competenza esclusiva del direttore del personale oppure debba essere compiuta innanzi tutto dal direttore UEPE.

23.
Non essendo espressamente riservata al primo, non vi è ragione per escludere che la valutazione degli organici sia effettuata già dal direttore UEPE che ne tenga conto nel formulare la proposta, motivando al riguardo solo se tale valutazione induce a proporre una persona diversa da quella che è risultata la migliore sotto il profilo della competenza e capacità.

24.
In ogni caso, la valutazione dell’impatto sulla funzionalità dell’ufficio di provenienza e la relativa motivazione non possono che essere anch’esse comparative: la deroga al criterio principale di scelta, costituito dall’essere il migliore per competenza e capacità, infatti, può essere giustificata solo se il rischio per la funzionalità dell’ufficio di provenienza di quest’ultimo sia seriamente peggiore rispetto agli altri;
solo in tal caso il candidato migliore può condizione ostativa rispetto a quello tra gli altri che, avendo ottenuto il miglior risultato sotto il profilo del merito, dovrebbe essere proposto.

25.
La valutazione dell’impatto della nomina sulla funzionalità, d’altronde, deve essere approfondita e riguardare sia la copertura dell’organico sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sia il carico di lavoro, proprio come è avvenuto per l’ufficio di Messina nella valutazione comparativa del 19 gennaio 2024 (doc. 1 ricorrente).

26.
In ogni caso, non vi è dubbio che, ove i problemi di funzionalità dell’ufficio di provenienza portino a nominare una persona diversa da quella che è risultata la migliore nella valutazione comparative dei curricula, il provvedimento di nomina – espressamente qualificato come motivato dall’art. 7 e dal bando – debba contenere esplicita motivazione anche delle ragioni per cui ciò avviene e che, in caso di contestazione della nomina in sede giudiziale, tali ragioni debbano essere dimostrate dall’amministrazione.

27.
In quando deroga rispetto al criterio principale di scelta previsto dal DM e dal bando, infatti, la scelta di escludere il/la vincitore/trice per ragioni di organico è certamente sindacabile dal giudice del lavoro nell’ambito della verifica di rispondenza del comportamento del datore di lavoro alle regole che si è dato con il bando e, ove l’amministrazione non offra adeguata e convincente spiegazione dell’esistenza di una condizione ostativa alla scelta del migliore costituita dal fatto che l’organico dell’ufficio di provenienza sia affetto da già accertate carenze che possono compromettere la sua regolare funzionalità, la conclusione non può che essere l’attribuzione del posto al candidato risultato migliore nella valutazione comparativa. Verifica del rispetto delle regole nel caso di specie.

28.
Nel caso di specie il direttore generale ha chiesto al direttore “di voler rivalutare la proposta per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa alla luce del delicato ruolo che la stessa attualmente riveste presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Torino (responsabile dell’area pedagogica) e della carenza di funzionari in tale profilo” e il direttore ha predisposto una nuova valutazione comparativa, in cui analizza il curriculum delle altre tre candidate e la situazione dell’organico del solo ufficio di Messina, ed una nuova proposta, la cui scelta è stata poi fatta propria dal direttore

29. Relativamente alla ricorrente, la nuova valutazione comparativa si limita a ribadire che la stessa “era da considerarsi la candidata che dava le maggiori garanzie professionali” – e dunque la sua prevalenza nella valutazione comparativa di merito di tutte le 4 candidate – e a richiamare in via preliminare la nota del direttore per sancire “l’impossibilità di nominare la dott.ssa precedentemente proposta, che altrimenti verrebbe sottratta ad importanti compiti istituzionali che attualmente svolge presso l’IPM di Torino”.

30.
In tali parole è certamente ravvisabile l’esposizione della ragione attinente all’ufficio di provenienza per cui la ricorrente, pur essendo la migliore secondo il criterio di scelta principale, non veniva scelta e si può anche ritenere che tale del direttore benché essi non si pronuncino al riguardo.

31.
Tale motivazione, tuttavia, non può certo ritenersi un’adeguata concretizzazione nel caso di specie dei necessari contenuti della stessa sottolineati al punto 26:
ben lungi dal compiere una valutazione dell’organico dell’IPM di Torino di appartenenza della ricorrente sotto i profili di cui al punto 25 e poi compararla a quella degli organici degli altri 3 uffici, onde dimostrare che la situazione del primo creava un rischio per la sua funzionalità decisamente superiore rispetto a quello ravvisabile per gli altri uffici di provenienza,
infatti, il provvedimento si limita a motivare l’impossibilità di nominarla con i suoi “importanti compiti istituzionali” ovvero una ragione che riguarda il solo effetto della eventuale nomina in sé considerata, senza analizzare la specifica situazione dell’organico restante ed il complessivo impatto sulla funzionalità dell’ufficio.

32.
L’accertamento questa grave lacuna della motivazione del provvedimento di nomina non esaurisce tuttavia l’oggetto della presente decisione:
nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, infatti, il sindacato del giudice non ha ad oggetto il provvedimento in sé e per sé e la sua rispondenza alle regole dell’atto amministrativo, bensì la configurabilità o meno di un inadempimento alle regole che governano la gestione del rapporto di lavoro e cioè, nel caso di specie, le regole che il si è dato nel bandire la selezione.

33. Visto che, nel costituirsi in giudizio, il ha integrato la motivazione del direttore recepita dal direttore con varie allegazioni, è dunque necessario prendere in esame anche queste ultime per verificare se, nella sostanza, la mancata nomina della candidata risultata la migliore nella valutazione comparativa di merito sia giustificata dall’esistenza della condizione ostativa relativa all’organico dell’ufficio di appartenenza.

34. Orbene, il ha allegato che presso l’IPM di Torino, alla data del 18 gennaio 2024, erano presenti solo 9 funzionari giuridico-pedagogici rispetto ad un organico di 13, visto che altri 3 stavano per essere trasferiti (tra aprile e maggio) e soltanto 2 di essi sarebbero stati rimpiazzati con i vincitori del concorso RIPAM indetto (assegnati all’ufficio ad aprile 2024 con presa di servizio a metà maggio).

35.
Nel corso del giudizio la situazione è risultata diversa, in realtà:
su 13 posti di funzionario della professionalità pedagogica in organico, infatti, è emerso che 12 erano coperti, ma soltanto 5 funzionari erano in servizio, in quanto gli altri 7 – tra cui i 3 che avevano già ottenuto il trasferimento – erano da anni in distacco presso altri uffici.

36.
Volendo guardare alle presenze effettive in servizio, la carenza era sicuramente seria, visto che, su un organico di 13, l’ufficio poteva contare su 5 funzionari pedagogici tra cui la ricorrente.

37.
Varie ragioni conducono ad escludere che ciò sia sufficiente a giustificare una deroga rispetto al criterio selettivo principale costituito da competenza e che certamente, come chiarito dal direttore portava ad individuare la candidata da nominare nella ricorrente.

38.
Il , infatti, non ha sviluppato neanche nel presente giudizio quella valutazione comparativa degli organici di cui è stata evidenziata la necessità al punto 24, omettendo di allegare e documentare sia la consistenza degli organici dei funzionari pedagogici degli altri 3 uffici, sia il carico di lavoro degli stessi e dell’IPM di Torino.

39.
In tale contesto gli unici elementi utili al riguardo sono costituiti da quelli indicati nella valutazione comparativa del 19 gennaio, che però risultano del tutto insufficienti in quanto riguardano soltanto l’ufficio di Messina.

40.
Da tale mancanza degli elementi necessari ad effettuare la valutazione comparativa esposta al punto 24 (che era onere del allegare e provare) deriva già di per sé l’impossibilità di configurare nel caso di specie una legittima deroga al criterio di competenza e capacità e dunque la fondatezza della domanda di parte ricorrente.

41.
Tale conclusione viene tuttavia rafforzata dall’analisi di alcuni elementi in atti, tra cui le vicende relative alla selezione per l’incarico di direttore del Centro di Prima accoglienza di Catania.

42. Va innanzi tutto valorizzato il fatto che 7 delle 8 assenze presso l’IPM dipendevano da pluriennali provvedimenti di distacco che sono per natura temporanei dunque revocabili:
senza arrivare affermare che l’amministrazione avrebbe dovuto richiamare uno o più funzionari distaccati per compensare la perdita della ricorrente, non essendo stati offerti elementi in senso contrario, ciò impone quantomeno di ravvisare nella tolleranza di tali plurimi distacchi una valutazione della situazione da essi creata come non così grave sotto il profilo della funzionalità come i numeri farebbero pensare e comunque accettabile.

43.
Va altresì considerato che il sopraggiungere dei 2 nuovi funzionari vincitori del concorso RAGIONE_SOCIALE era comunque destinato a migliorare la situazione:
se infatti il numero dei titolari, per effetto del concomitante trasferimento di 3 distaccati, era destinato a scendere da 12 a 11 ( numero che la nomina della ricorrente avrebbe ridotto a 10), la sostituzione di 3 distaccati con 2 presenze effettive era destinata ad aumentare queste ultime a 7 ( numero che la nomina della ricorrente avrebbe portato a 6, comunque maggiore di quelle esistenti da anni).

44.
Anche quanto esposto al punto 11 e le relative argomentazioni del conduce a dubitare che la situazione dell’organico dell’IPM di Torino fosse ostativa alla scelta della ricorrente.

45.
Il fatto che, dopo soli tre mesi da quando aveva sancito l’impossibilità di nominare dott.ssa l’Amministrazione convenuta, avendola nuovamente individuata come la più qualificata, l’abbia destinata ad altro incarico senza far valere alcuna condizione ostativa sotto il profilo dell’organico dell’IPM di Torino, come pure si era riservata di fare nel bando, contrasta infatti decisamente con l’atteggiamento assunto a gennaio 2024. .
La difesa del spiega la diversità del suo atteggiamento con il fatto che, nel frattempo, all’IPM di Torino avevano preso servizio (il 4 aprile) i due funzionari già menzionati al punto 10, che ad ottobre 2023 era arrivato il nuovo direttore e che il 20 maggio 2024 vi fu il passaggio di consegne tra la ricorrente e la nuova coordinatrice dell’area tecnica che consentì di disimpegnarla.

47.
Tali circostanze sono provate, ma non sono idonee a differenziare la situazione di gennaio e aprile al punto da giustificare il fatto che l’amministrazione si sia comportata in modo opposto.

48.
È vero che il 18 gennaio, quando il direttore chiese di rivalutare la proposta per Siracusa, i 2 funzionari in questione non erano ancora stati assegnati all’ufficio di Torino.

49.
È tuttavia documentale che l’assegnazione dei vincitori del concorso RAGIONE_SOCIALE spettava alla stessa direzione generale che faceva capo a competente anche a nominare sia il funzionario destinato a Siracusa, sia quello destinato a Catania, e che la graduatoria di merito per i funzionari area pedagogica era stata pubblicata già a fine ottobre 2023 (e venne formalmente approvata già il 13 febbraio dal medesimo direttore stesso) e costoro già il 7 febbraio vennero convocati dalla medesima direzione generale per la scelta delle sedi, indicando per l’IPM di Torino ben 5 posti (ovvero quello senza titolare, i 3 dei distaccati in di trasferimento definitivo ed uno in più).

50.
In tale contesto, è davvero difficile ritenere che il 18 gennaio la direzione del personale non avesse già presente il nuovo quadro della situazione dell’organico dell’IPM di Torino che tre mesi dopo avrebbe giustificato la deroga al criterio di merito, seppure soltanto nei termini prospettici realizzati mettendo a disposizione dei nuovi funzionari ben 5 posti.

51.
Indubbiamente, prima della scelta avvenuta il 14 febbraio 2024, non vi era la certezza che tutti i 5 posti di Torino sarebbero stati coperti (come in effetti è avvenuto e comunque la presa di possesso sarebbe avvenuta un po’ più tardi:
in assenza di elementi per affermare un’estrema urgenza, tuttavia, appare ragionevole attuazione dell’obbligo di buona fede che il attendesse fino al 14 febbraio per decidere chi nominare ed eventualmente posticipasse la presa di possesso a Siracusa di qualche mese.

52.
Se l’arrivo del nuovo direttore ha concorso a migliorare la situazione, deve tenersi conto che questi era già arrivato da mesi quando fu valutata la situazione dell’organico dell’IPM come ostativa della nomina per Siracusa;
la lettura del passaggio di consegne (doc. 14 Min), infine, dimostra chiaramente che esso è avvenuto come conseguenza dell’ assegnazione a Catania e non per ragioni autonome e che a subentrare fu una funzionaria che era in servizio dal 2018 e dunque ben avrebbe potuto avvenire già prima, in vista del trasferimento a Siracusa.
Conclusioni.

53.
Alla luce di tutto quanto esposto, essendo pacifico che la ricorrente risultò la più adatta nella valutazione comparativa dei curricula e che l’Amministrazione convenuta non ha dimostrato una situazione degli organici tale da giustificare diritto della ricorrente di venirsi assegnare l’incarico di direzione dell’ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa di cui all’interpello del 7 dicembre 2023.

54.
Va invece respinta la domanda di risarcimento danni per completa assenza di allegazioni al riguardo.

55.
La decisione delle spese segue soccombenza nel merito dell’Amministrazione, ma la soccombenza della ricorrente nella fase cautelare giustifica compenso per un terzo, con conseguente liquidazione in dispositivo dell’importo corrispondente a due terzi.

56.
La partecipazione al giudizio della convenuta soltanto per ragioni di litisconsorzio necessario, il fatto che non risultano comportamenti della stessa che possano aver dato causa alla lite e che la stessa non si sia difesa giustificano invece la compensazione integrale nei suoi confronti.

Visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all’assegnazione dell’incarico di direzione dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa di cui all’interpello.
DGMC.07/12/2023.0077644U;
respinge la domanda risarcitoria;
condanna il convenuto in persona del Ministro pro-tempore alla rifusione in favore della ricorrente di due terzi delle spese di lite, liquidati in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 259 per contributo unificato, dichiarando compensato il restante terzo;
fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Torino, 26 luglio 2024 LA GIUDICE dott.ssa NOME COGNOME

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