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Mancata presegnalazione postazione scout speed

E’ illegittima la sanzione amministrativa per superamento del limite di velocità accertato con apparecchio scout speed in assenza di preventiva segnalazione della postazione di controllo, poiché l’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007, che esonerebbe dalla presegnalazione l’uso di strumenti di rilevazione della velocità con modalità dinamica, è in contrasto con l’art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada che prevede la preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo.

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Pubblicato il 26 febbraio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. 17693/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile

Verbale di udienza (art. 437 del c.p.c.)

All’udienza del 14 febbraio 2025 innanzi al giudice dott. NOME COGNOME sono comparsi:

1) per la parte appellante COGNOME COGNOME l’avvocato NOME COGNOME in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME giusta delega scritta che esibisce, nonché la dott.ssa NOME COGNOME collaboratrice di studio;

2) per la parte appellata Comune di None (TO), l’avvocato NOME COGNOME.

Si procede alla discussione della causa ex artt. 436 bis e 437 del c.p.c..

Il procuratore della parte appellante (COGNOME COGNOME discute la causa ed espone le proprie tesi e argomentazioni difensive;

all’esito della discussione, chiede quindi accogliersi l’appello con riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso avanzato in primo grado, richiamando le conclusioni già formulate in atti.

Il procuratore della parte appellata ( ) discute la causa ed espone le proprie tesi e argomentazioni difensive;

all’esito della discussione, chiede quindi rigettarsi l’appello con conferma della sentenza impugnata.

Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme degli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. all’esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell’odierna udienza con esonero delle parti dal comparire Il Giudice dott. NOME COGNOME All’esito della Camera di Consiglio in assenza delle parti, il Giudice pronuncia nelle forme di cui agli articoli 436 bis e 437 del c.p.c. la sentenza che segue a pagina 2 del presente verbale.

Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile

Il giudice designato dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 437 del c.p.c. la seguente

SENTENZA N._798_2025_- N._R.G._00017693_2024 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025

nella causa iscritta al R.G. n. 17693/2024 tra:

COGNOME NOME (c.f. rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla INDIRIZZO parte appellante COMUNE DI NONE (TO) (c.f. rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nichelino (TO) alla INDIRIZZO parte appellata

OGGETTO: appello ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 nonché ex artt. 433 e seguenti del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace;

violazione di cui all’articolo 142 comma 8 del D. Lgs. n. 285/1992 P. di rilevamento c.d. scout speed;

obbligo di preventivo segnalamento ex art. 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI:

Parte appellante COGNOME NOME:

“Nel merito In via principale:

riformare sentenza appellata per l’effetto dichiarare l’annullamento e/o la nullità, per i motivi esposti in narrativa, del verbale n. 922/2023/S Pr. 2503/2023/V del 30/03/2023, emesso nei confronti del Sig. NOME COGNOME dalla Polizia Locale di None per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., poiché “il giorno 30/03/2023, alle ore 10.00, nel Comune di None in INDIRIZZO in direzione S, gli agenti della Polizia Locale a bordo dell’autopattuglia istituzionale, in modalità dinamica nel punto territoriale identificabile con le coordinate geografiche 44,92621 N 7,547268 E hanno intercettato l’autoveicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, targa TARGA_VEICOLO circolante nella corsia e nel senso di marcia opposti a quelli dell’autopattuglia, il quale ha violato i seguenti articoli del Codice della Strada: 142, comma 8, CdS superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità stabiliti dalla legge: perché percorrendo il sopracitato tratto di strada, teneva una velocità di km/h 68,00, superando di km/h 18,00 il limite di velocità di km/h 50;

Alla velocità misura (km/h 73,00) con apparecchio strumentale del tipo SCOUT SPEED”, con applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 202 e 203 cds e della decurtazione di punti 3 sulla patente di guida – di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento che hanno condotto all’adozione del provvedimento sopra indicato;

In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, ammettere il Sig. NOME COGNOME al pagamento della sanzione minima edittale come prevista dall’art. 202 CdS. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del Contributo unificato corrisposto per il doppio grado di giudizio”.

Parte appellante Comune di None (TO):

“(…) Per le ragioni sopra esposte Si chiede La reiezione dell’appello del sig. COGNOME COGNOME

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e la sentenza di primo grado.

In data 14 giugno 2023 è stato notificato all’appellante NOME COGNOME il verbale del 30 marzo 2023 n. 922/2023/S (prot. 2503/2023/V) recante contestazione di violazione del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) emesso dal personale della Polizia Locale del Comune di None (TO).

In particolare, la contestazione è stata la seguente:

“il giorno 30/03/2023, alle ore 10.00, nel Comune di None in INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO, gli agenti della Polizia Locale a bordo dell’autopattuglia istituzionale, in modalità dinamica nel punto territoriale individuabile con le coordinate geografiche 44,92621 N, 7,547268 E, hanno intercettato il veicolo Autoveicolo RAGIONE_SOCIALE, targa TARGA_VEICOLO, circolante nella corsia e nel senso di marcia opposti a quelli dell’autopattuglia, il quale ha violato i seguenti articoli del Codice della Strada (D.L.vo 30.4.2992 n. 285): 142 comma 8 Superava di oltre 10 Km/h e non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità stabiliti dalla legge perché: percorrendo il sopracitato tratto di strada, teneva una velocità di km/h 68,00, superando di km/h 18 il limite di velocità di km/h 50.

Alla velocità misurata (km/h 73) con apparecchio strumentale del tipo RAGIONE_SOCIALE, matricola n. 4473 (…) è stata applicata la riduzione del 5% con minimo di 5 km/h”.

Avverso tale verbale di contestazione, l’odierno appellante ha proposto ricorso in opposizione.

A seguito dell’opposizione proposta dall’odierno appellante, è stato quindi instaurato il procedimento n. R.G. 1216/2023 innanzi al Giudice di Pace di Pinerolo (TO).

L’odierno appellante ha lamentato in primo grado:

a) la mancata contestazione immediata;

b) la mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento nel tratto di strada de quo;

c) la mancata presegnalazione del rilevamento effettuato con RAGIONE_SOCIALE.

Detto giudizio è stato definito con la sentenza qui gravata n. 104/2024 con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in opposizione e confermato il verbale opposto.

In particolare, il Giudice di prime cure in ordine alla questione qui di interesse relativa alla mancata presegnalazione del rilevamento effettuato con RAGIONE_SOCIALE, ha così deciso e statuito:

“c) Per quanto attiene alla mancata presegnalazione del rilevamento deve osservarsi che è ormai principio consolidato in giurisprudenza (v. ad esempio Cass. 23842023) che anche le postazioni Scout Speed debbano essere preventivamente segnalate in modo da avvertire l’utente del rilevamento in corso.

Parte ricorrente eccepisce che, mentre nel tratto di strada che precede – ove è vigente il limite di 70 kmh – il Comune ha installato pannelli fissi che segnalano il limite predetto e che il tratto è soggetto a rilevamento della velocità con apparecchio collocato su autoveicolo (RAGIONE_SOCIALE), nel tratto oggetto del rilevamento (soggetto al limite di 50 kmh) vi è solo il segnale stradale che indica il limite di velocità e non anche la segnaletica di preavviso.

La circostanza non tiene conto del fatto che – come correttamente rilevato al Comune – secondo il combinato disposto degli artt. 142 comma 6 bis cds e degli artt. 1 e 2 del D.M 15.8.2007 le postazioni controllo possono essere segnalate, alternativamente:

1. con segnali stradali di indicazione temporanei o permanenti 2. con segnali luminosi fissi a messaggio variabile 3. con dispositivo di segnalazione luminosi installati su veicoli In particolare l’art. 2 comma 4 del predetto Decreto Ministeriale precisa che dispositivi devono essere collocati a bordo dei veicoli in dotazione agli organo di polizia e che le iscrizioni possono essere contenute anche in forma sintetica come Controllo Velocità o Rilevamento Velocità.

La stessa giurisprudenza invocata da parte ricorrente – Cass. 2959520221 – proprio nell’affermare il principio che anche le postazioni mobili in rilevamento dinamico (come lo RAGIONE_SOCIALE) debbano essere presegnalate, ha però chiaramente anche indicato che “l’art. 1 del DM 15.8.2007 contempla la possibilità di utilizzo sulle vetture Scout Speed di messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento” , visibili sia frontalmente che da tergo, così da garantire il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo operanti sulle rete stradale”. Così che l’utilizzo di detti messaggio luminosi, installati sul veicolo, costituisce modalità alternativa e del tutto legittima di presegnalazione del rilevamento, secondo quanto previsto dalla norma e trova conforto nella giurisprudenza che espressamente riconosce che detta modalità idonea a “garantire il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento” (Cass. cit.) Orbene nel caso de quo il Comune ha indicato a verbale che il rilevamento è avvenuto utilizzando vettura istituzionale ed ha prodotto i fotogrammi relativi alla vettura stessa che è dotata di pannello sul tetto con messaggio Controllo Elettronico Velocità Scoutspeed – circostanza invero non contestata – modalità che assolve esattamente i criteri dettati dalle norme e dalla giurisprudenza sopra citate”. 2. I motivi di appello.

L’odierno appellante NOME ha proposto appello ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 nonché ex artt. 433 e seguenti del c.p.c. avverso la cennata sentenza n. 104/2024 del Giudice di Pace di Pinerolo censurando la decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi:

“ (…) il Giudice di Pace di Pinerolo ha ritenuto che l’obbligo di presegnalare la postazione di controllo e quello di renderla visibile ai sensi del citato art. 142, comma 6 bis, CdS possono essere rispettati entrambi e contemporaneamente assolvendo solo ad una delle due prescrizioni, ossia nel caso di specie attivando il dispositivo luminoso sull’autopattuglia che sta eseguendo il rilevamento.

Secondo il Giudice di Primo grado, se la postazione di controllo è resa visibile ricorrendo all’impiego di cartelli o segnali luminosi previsti all’art. 1 e 2 del DM15.08.2007, si esclude la necessità della visibilità del cartello destinato alla presegnalazione della postazione (fissa o mobile).

E a sostegno della propria decisione, il Giudicante richiama l’Ordinanza n. 29595/2021 della Cassazione (citata non dal ricorrente, ma dal Comune nella sua memoria non autorizzata e di cui il Giudice ha utilizzato il contenuto per motivare la sentenza).

Errando palesemente, il Giudice di Pace sostiene che la Suprema Corte nell’ordinanza de qua avrebbe affermato il principio secondo cui le postazioni mobili in rilevamento dinamico debbano essere presegnalate, ma siccome l’art. 1 del DM 15.8.2007 contempla la possibilità di utilizzare dei messaggi luminosi per la segnalazione, il rispetto delle previsioni di legge si esaurirebbe facendo coincidere in un unicum sia l’obbligo di presegnalare che quello di rendere visibile la postazione mobile in rilevamento dinamico. In vero, con l’Ordinanza n. 29595/2021, i Giudici di Cassazione palesano un principio completamente opposto a quello presentato dal Giudice di Pinerolo nella sua sentenza.

La Suprema Corte, ribadendo nuovamente il rispetto della gerarchia delle fonti, statuisce che “anche qualora la velocità di un veicolo venga rilevata mediante lo scout speed, sussiste l’obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile del dispositivo” (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 29595, 22/10/2021).

Tale principio è stato inoltre riaffermato pochi mesi dopo dalla medesima Sezione della Cassazione, la quale con l’Ordinanza n. 4007/2022 ha affrontato specificatamente la questione relativa all’interpretazione del dispositivo dell’art. 142, comma 6 bis, CdS, cercando di chiarire “se la locuzione “preventivamente segnalate e ben visibili” integri una dittologia sinonimica oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo:

non solo la loro segnalazione preventiva, ma anche la loro visibilità da parte degli utenti della strada”.

controllo:

non solo la loro segnalazione preventiva, ma anche la loro visibilità da parte degli utenti della strada (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 4007, 08/02/2022).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza di cui sopra, il Giudice di Pace di Pinerolo, ritenendo che, in fase di rilevamento fosse sufficiente segnalare l’autopattuglia dotata di scout speed attraverso una scritta luminosa sul tettuccio al fine di assolvere i due obblighi richiesti dall’art. 142, comma 6 bis, CdS, ha emesso una sentenza ingiusta e contraria ad un principio di diritto.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’udienza, il Comune di None si limitava solo a contestare la tesi difensiva di parte ricorrente e sia durante il dibattimento che nella memoria non autorizzata del Comune di None depositata in data 18.01.2024, quest’ultimo specificava chiaramente che non vi era un cartello di presegnalazione ai sensi dell’art. 142, comma 6 bis, CdS, ma che intendevano assolvere entrambi gli obblighi imposti dalla norma regolatrice in materia attivando semplicemente la scritta sul tettuccio dell’autopattuglia impiegata per il rilevamento della velocità. Nella sentenza appellata, inoltre, è stato riportato che il Comune di None ha prodotto dei fotogrammi relativi all’autopattuglia utilizzata.

In vero nel corso dell’udienza, così come risulta dal verbale del Giudice Dott. COGNOME non è stato prodotto alcun fotogramma e la descrizione dell’autopattuglia riportata nella sentenza è stata ricopiata capillarmente dalla memoria non autorizzata prodotta dal Comune di None.

Inoltre, nel verbale di accertamento che fa piena prova dei fatti accertati dal verbalizzante, si fa semplicemente accenno ad un’“autopattuglia istituzionale” senza riportare alcuna targa o numero identificativo.

Pertanto, anche in merito al dispositivo di segnalazione luminosa installato sull’ autopattuglia, non vi è alcuna prova.

Ne consegue, quindi, che anche in merito all’utilizzo del dispositivo di segnalazione sia stato dato per certo e veritiero un fatto non provato”.

3.

L’istruttoria svolta.

L’odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

4.

Sul merito della causa.

L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

L’articolo 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) così dispone:

Il Decreto Interministeriale del 15 agosto 2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23.8.2007, così dispone:

Ciò posto, in primo luogo, va evidenziato come il controllo della velocità per cui è causa, come evidenziato dal verbale oggetto di impugnazione, è stato effettuato in c.d. modalità dinamica, ovverosia con l’autopattuglia della Polizia Locale di None in movimento.

E’ pacifico che detto controllo non è stato preceduto da presegnalazione.

Detta presegnalazione non può certo identificarsi con il display luminoso recato sulla stessa vettura utilizzata dall’autopattuglia della Polizia locale come raffigurato dall’immagine che segue:

E invero la macchina oggetto di controllo e la vettura della Polizia Locale si sono incrociate lungo la strada (ciascuna nella propria corsia con senso di marcia opposto) al momento del rilevamento dell’infrazione, di modo che il segnale o messaggio di avviso posto sul tetto della pattuglia ha coinciso con la postazione di rilevazione, ciò che chiaramente risulta dalla fotografia della vettura di parte opponente versata in atti dal Comune di None:

E’ noto invece che per espressa previsione di legge di cui all’articolo 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) la segnalazione deve essere preventiva, ovverosia deve essere posta anteriormente alla postazione di rilevamento, proprio perché lo scopo di tale disposizione è quello di avvertire il guidatore che in quel tratto di strada vi è la possibilità di controlli della velocità e ciò al fine di consentire al conducente medesimo di moderare l’andatura del veicolo non incorrendo nelle violazioni e sanzioni di legge. Lo stesso Decreto Interministeriale del 15 agosto 2007 prevede che i cartelli di segnalazione devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, con ciò escludendo che il sito del rilevamento possa coincidere con il luogo del segnalamento.

Dunque, è pacifico che nel caso in esame non vi è stata preventiva segnalazione.

Si pone ora la necessità di accertare se i dispositivi c.d. scout speed, montati sulle autopattuglie e utilizzati nel controllo c.d. dinamico della velocità, siano esentati o meno dall’obbligo di presegnalamento previsto dall’articolo del 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada).

E ciò anche a fronte delle due seguenti disposizioni di rango inferiore:

→ art. 3 del Decreto Interministeriale del 15 agosto 2007 che così recita:

→ art. 7.3 allegato 1 del D.M. 13 giugno 2017 n. 262 che così dispone:

Ebbene, la questione deve essere risolta in conformità ai condivisibili principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione nei suoi due recenti pronunciamenti intervenuti sul punto che qui si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 118 delle disp. att. al c.p.c..

Va invero rilevato come la Corte Suprema di Cassazione abbia affermato che l’art. 3 del Decreto interministeriale del 15 agosto 2007, nella parte cui esonera dall’obbligo presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo Scout speed) di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), norma primaria, di rango superiore, la quale al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, velocità”), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, secondo la Corte, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie;

la Corte ha dunque affermato che, nel caso di specie, l’art. 142 comma 6 bis del Codice della Strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 2384/2023).

Tale principio di diritto è peraltro conforme e in continuità a quanto affermato con il precedente pronunciamento citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 2, ord. n. 29595/2021).

Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in tal senso affermando che è illegittima la sanzione amministrativa inflitta per il superamento dei limiti di velocità, qualora l’utilizzo del dispositivo “scout speed”, per il rilevamento della velocità, sia avvenuto in assenza di preventiva segnalazione (v. Tribunale Ordinario di Belluno sent. n. 535 del 12.10.2017).

E’ stato altresì affermato che i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le “postazioni” di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S. e che, di conseguenza, alla luce della ratio di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi, e quindi anche gli scout speed, siano esenti dispositivi elettronici, fissi e mobili, aventi la medesima funzione (v. Tribunale Ordinario di Paola sent. del 22.11.2018).

Anche il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 1231/2021, si è già pronunciato in ordine a tale tematica affermando quanto segue:

“La normativa ministeriale, di fonte secondaria, non può derogare alla previsione legislativa, esorbitando dai limiti della deroga ad essa demandata.

Ciò significa che nel contrasto tra la disposizione di legge che stabilisce l’obbligo generalizzato di segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, senza eccezione alcuna, ed il decreto Ministeriale che ha introdotto una deroga a tale disposizione senza alcuna delega da parte del legislatore, dovrà senz’altro trovare applicazione la disposizione di legge.

Il principio stabilito dall’art. 142 comma 6 bis del Codice della Strada è che l’automobilista debba essere avvisato della installazione del sistema di rilevamento della velocità, in ogni caso, sia questo fisso o mobile.

In questo senso Cass. n. 5997/2014 “la preventiva segnalazione è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale ed un’eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti La ratio della disposizione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla PA, il cui potere sanzionatorio non è ispirato dall’intento di sorprendere l’autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale” .

Questo principio non viene meno in ragione del fatto che la tecnologia abbia conseguito sistemi avanzati di rilevamento della velocità in movimento, come gli scout speed.

Questi nuovi autovelox, installati a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria, sono in grado di captare la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni a diverse decine di chilometri di distanza ed anche di notte.

Tale strumentazione è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 1323, dell’8 marzo 2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il successivo decreto dirigenziale n.2430, del 3 maggio 2013, è stata concessa l’estensione di approvazione del dispositivo “RAGIONE_SOCIALE” ad una versione con una nuova telecamera mod.UI-Infine con decreto dirigenziale n. 260 del 20 gennaio 2013, è stata estesa l’approvazione del dispositivo alla versione che rende opzionale la ripresa video, che adotta una nuova unità di conteggio del radar, e introduce la modalità RAGIONE_SOCIALE (Moving Closing).

In difetto di una norma di legge che modifichi il disposto dell’art. 142 6° comma c.p.c. e che consenta una deroga all’obbligo generale di segnalazione dei sistemi automatici di rilevamento della velocità a distanza, anche l’utilizzazione dei moderni RAGIONE_SOCIALE – per quanto il loro uso sia stato autorizzato dal Ministero – sottostà all’obbligo di segnalazione previsto da tale norma L’argomento per cui sarebbe impossibile presegnalare il rilevamento di velocità eseguito con il dispositivo RAGIONE_SOCIALE installato a bordo dell’auto della polizia in movimento, non giustifica evidentemente la violazione della norma di legge: le innovazioni conseguite dalla tecnologia sono utilizzabili solo nei limiti fissati dalle disposizioni normative in vigore;

e ciò fintanto che il legislatore non ritenga opportuno introdurre deroghe o modifiche alle norme vigenti, per adeguarle alle nuove tecnologie.

Va comunque considerato, anche al fine di escludere interpretazioni estensive dell’art. 142 6° comma c.p.c., che la deroga introdotta dall’art. 3 del Decreto Ministeriale del 15.08.2007, va in una direzione opposta rispetto a quella indicata dal legislatore.

L’intento della norma, come chiaramente interpretata anche dalla Giurisprudenza, è quello di assicurare la trasparenza da parte della PA con il fine non già di riuscire ad applicare la sanzione all’automobilista ignaro, quanto piuttosto di aumentare la sicurezza sulle strade, scoraggiando le infrazioni.

Questa finalità non è conseguita evidentemente nel caso di rilevazione automatica della velocità non presegnalata agli automobilisti, i quali, proprio perché all’oscuro del controllo, non sono dissuasi dal tenere una condotta di guida pericolosa”.

Alla luce di quanto sopra deve pertanto affermarsi che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere l’utilizzo dell’apparecchio Scout Speed esentato dall’obbligo di legge di preventiva segnalazione posto dal menzionato articolo 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada).

In conseguenza di ciò, deve dunque essere accolto l’odierno appello qui proposto e delibato.

5. Sulla sorte della sentenza impugnata e del verbale di contestazione qui opposto.

La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata.

In accoglimento del ricorso avanzato in primo grado, il verbale di contestazione del 30 marzo 2023 n. 922/2023/S (prot. 2503/2023/V) deve quindi essere annullato per violazione di legge e, segnatamente, per violazione della disposizione di cui all’articolo 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada).

6. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.

Ricorrono nel caso in esame – a parere del Tribunale – “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio ai sensi dell’articolo 92 del c.p.c. (v. la sent. n. 77/2018 della Corte Costituzionale).

Esse vanno primo luogo individuate nell’obiettiva controvertibilità giuridica delle questioni trattate e nella altrettanto obiettiva incertezza sussistente in capo ai Comuni circa la legittimità dell’uso di un apparecchio comunque approvato dal Ministero di riferimento e dalla sussistenza di specifica deroga all’obbligo di preventivo presegnalamento in ben due decreti ministeriali.

secondo luogo, osserva come precedente giurisprudenziale sopra richiamato emesso dal Tribunale Ordinario appellante nei confronti di altro (il ) per le medesime tematiche.

Orbene, se è vero che la contestazione del diverso Comune di None è da considerarsi illegittima per inosservanza della disposizione di cui all’articolo 142 comma 6 bis del D. Lgs. n. 285/1992, è anche certamente vero che la causa naturale e fattuale del presente contenzioso è comunque da individuarsi nella reiterata violazione dei limiti di velocità da parte dell’odierno appellante, ciò che a parere di questo giudice d’appello giustifica – in conformità al decisum costituzionale di cui alla sopra richiamata sentenza sent. n. 77/2018 – l’integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) In accoglimento dell’appello proposto e integrale riforma della sentenza n. 104/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pinerolo, annulla il verbale di contestazione n. 922/2023/S Pr. 2503/2023/V del 30 marzo 2023 redatto dal Comune di None (TO) – Corpo di Polizia Locale.

2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli articoli 436 bis e 437 del c.p.c..

Così deciso in Torino il giorno 14 febbraio 2025.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

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