N. R.G. 49/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._11_2025_- N._R.G._00000049_2020 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_07_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO PESCARA presso il difensore avv. COGNOME/OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 64100 TERAMO presso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 65017 PENNE presso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTI/OPPOSTI C.F. OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1816/2019, emesso in data 14-11-2019 dal Tribunale di Pescara, nonché a decreto ingiuntivo n. 328/2020 emesso in data 14-2-2020 dal medesimo Tribunale.
CONCLUSIONI
come in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con atto di citazione notificato in data 07-01-2020, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1816/2019 emesso dal Tribunale di Pescara in data 14-11-2019 su ricorso della con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 17.129,01, oltre interessi e spese della procedura, recata da nove (9) fatture (le nn. 4845/01, 5124/01, 5468/01, 5767/01, 6198/01, 4704/02, 6576/01, 6930/01 e 5595/02) emesse tra il mese di agosto e il mese di dicembre del 2018 e relative alla fornitura di merci descritte nei medesimi documenti, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, per le ragioni diffusamente esposte nel presente atto, dichiarare nullo ovvero annullare, e comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 1816/2019 emesso dal Tribunale di Pescara in data 13/11/2019 e depositato in Cancelleria in data 14/11/2019 nel procedimento monitorio n. 4714/2019 R.G.;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l’inadempimento della rispetto alle proprie obbligazioni relative alle forniture di merci per cui è causa ed effettuate tra il mese di aprile e il mese di dicembre dell’anno 2018, dichiarare la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto dette forniture, dichiarando altresì, per l’effetto, che nulla è dovuto dall’opponente alla parte opposta;
condannando, inoltre, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del Sig. delle somme da questi corrisposte e da essa già percepite;
vinte le spese di lite”.
Analogamente, con citazione notificata in data 29-05-2020, lo stesso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2020 emesso sempre dal Tribunale di Pescara il 14- 02-2020 in favore della avente ad oggetto la somma di € 6.401,26, oltre interessi e spese della procedura, quale pagamento di dieci (10) fatture (le nn. 3/389, 6/193, 3/423, 6/213, 6/235, 3/472, 6/272, 6/355, 6/415 e 6/238) emesse tra il mese di luglio e il mese di dicembre del 2018 e relative alla fornitura delle merci ivi descritte, tra le quali delle partite di mangime della stessa marca e tipologia di quello già fornito dalla Chiedeva dunque l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, per le ragioni diffusamente esposte nel presente atto, dichiarare nullo ovvero annullare, e comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 328/2020 emesso dal Tribunale di Pescara in data 14/02/2020 nel procedimento monitorio n. 642/2020 R.G.;
in via riconvenzionale, accertati e dichiarati l’inadempimento della rispetto alle proprie obbligazioni relative alle forniture di merci per cui è causa ed effettuate tra il mese di aprile e il mese di dicembre dell’anno 2018 e, in ogni caso, la sussistenza di vizi e/o la mancanza di qualità dei medesimi prodotti, dichiarare la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto detti beni, dichiarando altresì, per l’effetto, che nulla è dovuto dall’opponente alla parte opposta;
condannando, inoltre, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del Sig. delle somme da questi corrisposte e da essa già percepite;
vinte le spese di lite”.
In entrambi i giudizi di opposizione, il 49/2020 e il 1708/2020, riuniti con provvedimento del 14-10- 2020, a sostegno delle proprie domande l’opponente eccepiva il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte a causa della cattiva qualità, dell’erronea composizione o comunque dalla assoluta inadeguatezza dei mangimi prodotti, che avevano provocato pregiudizi alla salute dei bovini dell’allevamento e danni quantitativi e qualitativi alle produzioni di latte.
2) Si costituiva in giudizio nel procedimento n. 49/2020 la eccependo l’infondatezza dell’opposizione e chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare 1) concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non essendo l’opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
1) rigettare l’opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettare, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l’effetto, dichiarare che nulla a questo è dovuto dalla In via subordinata:
respingere in ogni sua parte l’opposizione e, per l’effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti della della somma di € 17.129,01, oltre interessi come specificati in ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
Nel giudizio n. 1708/2020 si costituiva la eccependo anch’essa l’infondatezza delle avverse doglianze, la nullità della domanda riconvenzionale per vizio della editio actionis, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa del Terzo e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. rigettare integralmente l’avversa opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa;
conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 328/2020 Ing. del 14.02.2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Pescara;
in ogni caso condannare il sig. al pagamento, in favore della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma complessiva 6.401,26 (seimilaquattrocentouno/26), o della somma maggiore o minore che parrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali di mora sulla somma così determinata, a far tempo dalla domanda al soddisfo, per le causali tutte indicate nel ricorso monitorio, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. da liquidare in via equitativa; 2. accertare e dichiarare, comunque, la nullità della domanda riconvenzionale, ex artt. 163 e 164 c.p.c. per vizio della editio actionis ovvero per carenza di indicazione della causa petendi e del petitum e, in ogni caso, rigettare la medesima domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa;
3. ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della (codice fiscale:
con sede legale in INDIRIZZO San Valentino Della INDIRIZZO, Marsciano (PG), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, fissando la nuova data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c., affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell’avversa opposizione e/o dell’avversa domanda riconvenzionale, venga accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del suo legale rappresentante p.t., quale produttrice del mangime oggetto delle forniture contestate e del mancato adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti e la medesima venga condannata al pagamento di ogni e qualsiasi onere possa derivare dal presente giudizio e venga in ogni caso condannata a garantire e a tenere indenne la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da tutte le conseguente pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio e a rimborsare tutto quanto dovesse pagare, eventualmente anche a titolo di spese legali, al sig. conseguenza del presente giudizio; 4. con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Riuniti i due giudizi, espletata l’istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c. 4) L’opponente non ha contestato l’effettuazione della fornitura né i prezzi richiesti, limitandosi a sostenere che, alcuni mesi dopo l’avvio delle forniture di mangimi da parte della segnatamente nel luglio 2018, il Dott. , veterinario di fiducia del aveva notato la comparsa di alcuni disturbi nei capi di bestiame, tra cui ritardi della fertilità e dell’accrescimento dei vitelli e manifestazioni legate a cattiva ruminazione e digestione, nonché un abbassamento nella qualità del latte prodotto dai suoi animali, cui era corrisposta l’applicazione di una penale consistente da parte del caseificio acquirente, e che di ciò si era immediatamente lamentato sia con sia con il dott. veterinario nutrizionista, il quale, per conto della visitava periodicamente le stalle e acquisiva informazioni sulla fertilità, la produttività e lo stato di salute degli animali. Ha inoltre affermato che il nutrizionista della e il avevano verificato la sussistenza di quanto lamentato dall’allevatore, riconoscendo che quanto accaduto fosse da ricondursi all’inadeguatezza del mangime e assicurando che le forniture successive sarebbero state adeguate e modificate per eliminare i problemi riscontrati.
5) Tuttavia, dall’istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta non emerge sufficiente prova che i problemi lamentati dall’opponente siano dovuti all’inadeguatezza del mangime acquistato o direttamente dalla o per il tramite del che commercializzava i prodotti della o dal stesso.
Per vero, vi è anche incertezza sul rispetto del termine per la denunzia dei vizi, atteso che la relativa dimostrazione si fonda solo sulle deposizioni testimoniali del teste (escusso all’udienza del 12-12-2023), legato all’opponente da rapporti di collaborazione lavorativa, il quale ha affermato di aver sentito nell’agosto del 2018, presso l’azienda del mentre prendevano il caffè, riconoscere l’inadeguatezza del mangime e dire che avrebbe fatto recuperare al la somma spesa, o del teste , veterinario di fiducia del (udienza del 12/07/23), il quale ha confermato che nel corso della visita di luglio 2018, dopo la comparsa dei primi disturbi negli animali (in risposta al cap. 18 memoria istruttoria dell’opponente), il Dott. incaricato della aveva assicurato che le forniture successive sarebbero state modificate, adattate e migliorate e che i problemi manifestati dagli animali sarebbero stati risolti (cap. 21), nonché che, parlando con , avevano insieme concluso “che era opportuno adeguare il mangime al tipo di gestione dell’allevamento, nel senso che il tipo di mangime non era evidentemente adeguato alla produzione di quelle vacche” (cap. 17), ricordando altresì che il disse che doveva essere “aggiustata la formula del mangime” (cap. 20). A queste si aggiunge la testimonianza di fratello dell’opponente (motivo per cui la deposizione deve ritenersi meno attendibile), il quale ha sostenuto che il avrebbe “assicurato al fratello dei miglioramenti di produzione”.
Orbene, in merito a dette deposizioni deve innanzitutto rilevarsi che non emerge da esse una data certa di denunzia dei problemi lamentati, essendo tutte le testimonianze alquanto generiche sul punto, riferendosi i testi genericamente al mese di luglio o di agosto o utilizzando la locuzione “immediatamente”, e che il “riconoscimento” della inadeguatezza del mangime sarebbe stato effettuato il più delle volte dal che non risulta essere nemmeno dipendente della bensì mero consulente esterno quale veterinario, non avendo dunque alcun potere rappresentativo ed occupandosi invece di una sorta di assistenza post vendita in virtù delle sue competenze; comunque, le affermazioni relative alla “inadeguatezza” del mangime o alla opportunità di adeguare il mangime al tipo di gestione dell’allevamento non possono ritenersi sintomatiche di una univoca assunzione di responsabilità, potendo benissimo essere intese quale una forma di solidarietà o una manifestazione di volontà di aiutare il cliente a risolvere i problemi del suo allevamento.
Infatti, l’andamento di un allevamento di vacche da latte dipende non solo dal mangime fornito agli animali ma da molteplici fattori, quali, ad esempio, le capacità di gestione e l’esperienza dell’allevatore e dei suoi dipendenti e collaboratori, il foraggio, i tempi di asciutto, di allattamento, la stagione, l’igiene dell’allevamento, lo stato di salute degli animali, la tipologia del bestiame e così via.
Nessuno di questi elementi è stato sufficientemente preso in considerazione dall’opponente, il quale, senza nemmeno far redigere una perizia di parte o senza attivare un accertamento tecnico preventivo nell’immediatezza dei fatti, ha addebitato i problemi riscontrati nel suo allevamento al solo mangime fornito dalla In particolare, non è stata fatta alcuna menzione delle conseguenze dell’incendio della stalla menzionato dal teste circostanza peraltro non contestata.
Non è dato sapere, peraltro, quanto mangime venisse somministrato, se alle vacche dell’allevamento venisse somministrato altro tipo di mangime fornito da terzi (il teste ha riferito di aver visto anche sacchi di mangime sfusi presso l’azienda del e di non sapere da chi venissero forniti), né quale tipo di foraggio venisse regolarmente fornito agli animali, e in quale quantità, non essendo sufficiente a tal fine l’unico risultato di analisi del foraggio stesso prodotto dalla parte opponente (doc. 15, a dir la verità poco leggibile), riferendosi esso ad un solo periodo, per dipiù indeterminato, recando il risultato in questione la data dell’ottobre 2018 ma non essendo dato sapere in quale epoca precisa sia stato effettuato il prelievo. Né, tornando alle deposizioni testimoniali, forniscono elementi atti a dimostrare l’assunzione di responsabilità da parte della o della o comunque la effettiva sussistenza di essa, le affermazioni del teste (veterinario consulente della COGNOME, nuova fornitrice di mangimi alla , che avrebbe verificato, successivamente al cambio di mangimi, la risoluzione dei problemi che gli erano stati rappresentati dallo stesso potendo essi, come già detto, dipendere da altre cause;
per contro, dalle dichiarazioni dei testi (dipendente quale autista), (imprenditore cugino del (autista della emerge come lo stesso abbia espresso apprezzamenti sui mangimi forniti, sia all’atto della consegna (testi sia successivamente ( , e che i mangimi forniti da non avevano creato alcun problema ad altre aziende 6) La prova della responsabilità dei fornitori del mangime in ordine ai problemi lamentati nell’allevamento non può fondarsi neppure sulle copie delle fatture emesse dalla (docc. 3 e 4 fascicolo opponente), acquirente del latte prodotto dal dalle quali si evincerebbe che, nel periodo di alimentazione dei bovini con mangimi COGNOME, la avrebbe applicato penali per lo scadimento dei parametri del latte, mentre col mutamento del fornitore e l’impiego nella stalla di mangimi RAGIONE_SOCIALE, avvenuto all’inizio del 2019, si sarebbe ravvisato un miglioramento degli stessi valori e al sarebbero stati riconosciuti premi di produzione. Da dette fatture, infatti, si evince come i cali di qualità si siano in realtà verificati anche nel 2019, con l’utilizzo dei mangimi forniti dalla COGNOME;
la nei mesi di gennaio, febbraio e marzo aveva applicato “penali qualità”, mentre nei mesi di aprile, maggio e giugno un premio qualità, per poi tornare ad applicare le penali qualità nei mesi di luglio ed agosto del 2019, a conferma dunque del fatto che detti cali non dipendessero solo dal mangime impiegato.
Non può dunque ritenersi provato il nesso di causalità tra la fornitura del mangime e gli inconvenienti lamentati dall’opponente.
Non sarebbe quindi utilmente esperibile la CTU richiesta dall’opponente, atteso sia il tempo trascorso sia la sua natura evidentemente esplorativa.
7) Non vi è nemmeno prova in atti (né alcuna deduzione in tal senso) della richiesta da parte del di particolari caratteristiche o qualità dei mangimi o della avvenuta comunicazione alla e alla di particolari esigenze, in considerazione delle condizioni del bestiame e del risultato produttivo (in termini di quantità e qualità di latte da fornire ai caseifici) da raggiungere.
8) Con specifico riferimento al rapporto con la deve rilevarsi che le fatture azionate si riferiscono anche a prodotti diversi dai mangimi, quali rotoforte (fatture n.3/389, 3/423,), mungifilm, mungipreschiuma (fattura n.6/193), film forte (fatture n.3/423, n.6/272), sodio bicarbonato (fattura n.6/235), plastica bianco/nera, mungisan (fattura n. 3/472), loglio wester bellinda (fatture n.6/355, n.6/415), triticale bikini (fattura n.6/415), concime medica (fattura n.6/238), orzo aquirone (fattura n.6/355), avena ranch (fattura n.6/415), granturco (fattura n.6/213), che pure non risultano essere stati pagati. L’opponente anche qui non ha contestato la fornitura, ma ha eccepito l’estinzione dell’obbligazione azionata in via monitoria dalla per intervenuto pagamento delle relative somme, offrendo, quale prova documentale dei versamenti operati, gli assegni n. NUMERO_CARTA dell’importo di € 1.000,00; n. NUMERO_CARTA dell’importo di € 2.000,00; n. NUMERO_CARTA anch’esso dell’importo di € 2.000,00.
Ebbene, le somme in essi recate non corrispondono a quelle indicate nelle fatture azionate, né risulta che il debitore abbia effettuato una imputazione dei pagamenti, soccorrendo dunque in tal caso l’imputazione da parte del creditore, secondo quanto stabilito dal codice civile, che li ha evidentemente imputati a fatture precedenti, come emerge anche dalla scheda contabile cliente prodotta dalla non contestata.
9) Deve dunque ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza del credito vantato in fase monitoria dalla e dalla mentre non vi è prova che i mangimi forniti al siano stati la causa dei problemi all’allevamento lamentati da parte opponente.
Le proposte opposizioni devono pertanto essere respinte e gli opposti decreti ingiuntivi devono essere confermati in toto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell’opponente.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 49/2020, cui è riunito il n. 1708/2020, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge la domanda di revoca dei decreti ingiuntivi n. 1816/2019 e n. 328/2020, emessi rispettivamente in data 14-11-2019 e 14-2-2020 dal Tribunale di Pescara, confermandoli in toto;
condanna alla rifusione, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;
condanna altresì alla rifusione, in favore della persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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