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Codice Civile
Codice Penale

Mancata prova dell’atto vandalico nell’assicurazione contro i danni

Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento danni per atto vandalico su autoveicolo, in quanto l’attore non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l’effettivo accadimento del fatto e la sua riconducibilità ad atto vandalico, come previsto dall’art. 2697 c.c..

Pubblicato il 02 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

N. R.G. 14814/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione IV CIVILE
Il G.O.P.
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4430_2024_- N._R.G._00014814_2019 DEL_05_08_2024 PUBBLICATA_IL_05_08_2024

nella causa iscritta al N.R.G. 14814 dell’anno 2019
TRA C.F. rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME C.F.:
ATTRICE in persona dei Procuratori Speciali, dott. dott. , con sede in Mogliano Veneto, INDIRIZZO avente codice fiscale n. C.F. C.F. e partita IVA n. , elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME avente codice fiscale CONVENUTO OGGETTO:
assicurazioni contro i danni rassegnate dalle parti le seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:
“Tutto ciò premesso, con il presente atto, il legale di parte attrice, nel rispetto del termine assegnato, intende rassegnare le seguenti note scritte.
Parte attrice si richiama integralmente alle proprie difese rassegnate nei propri scritti di parte e contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla parte convenuta;
parte attrice chiede l’accoglimento delle proprie conclusioni così come formulate nel proprio atto di citazione e conseguentemente chiede il rigetto integrale delle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta;
in ogni caso, parte attrice insiste per l’accoglimento delle proprie deduzioni istruttorie così come dedotte nelle memorie di trattazione e contestualmente richiede il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso rassegnate;
parte attrice chiede altresì la concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., nella loro massima estensione, per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
”.
Per parte convenuta:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Respinte le avversarie istanze;
Previa assunzione dei più opportuni mezzi istruttori;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli formulati in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. in data 7 dicembre 2020 sub nn. 1 – 18, con i testi ivi indicati e con riserva d’integrare entrambi nei termini di legge, anche in prova contraria, con i testi attorei e con i testi indicati, con riserva d’integrazione;
Previo esperimento di CTU dinamico-estimativa atta a stabilire la compatibilità dei danni subiti dal veicolo Fiat TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO con la dinamica del sinistro rappresentata da controparte, nonché a quantificare l’esatto ammontare dei danni asseritamente riportati dal predetto veicolo;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Assolvere la in persona del legale rappresentante pro tempore, da il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO conveniva in giudizio le per vedersi risarcire il danno al suo veicolo (Fiat TARGA_VEICOLOtarga: TARGA_VEICOLO, adducendo che, il detto autoveicolo, in data 05.04.2018, alle ore 20:00 circa, parcheggiato, da essa esponente all’interno del civico INDIRIZZO di INDIRIZZO Torino, veniva fatto oggetto di atti vandalici.
rappresentava, infatti, che verso mezzanotte, tornando al proprio veicolo, si accorgeva che l’auto era stata danneggiata;
in particolare deduceva che l’auto era stata “danneggiata nella parte esterna della carrozzeria, nello specifico erano stati danneggiati i fanali posteriori destro e sinistro, vi erano ammaccature sui fari bassi diurni anteriori destro e sinistro, ammaccature sulle portiere anteriori e posteriori lato destro e sinistro, ammaccature sul parafango anteriore e posteriore lato destro e sinistro, era danneggiato il cofano anteriore e posteriore, era stato rotto il vetro della portiera anteriore destra.

Inoltre, l’auto della Signora presentava dei danni anche all’interno e, nello specifico:
asportazione dell’impianto stereo con display di serie, plancia e plastiche circostanti danneggiate nonché diversi tagli sui sedili anteriori e posteriori.

In più dall’interno dell’abitacolo venivano anche asportati lo stereo di serie, un mini ipad, un paio di occhiali RAGIONE_SOCIALE G, e dei buoni benzina”.
chiariva di essere titolare di una polizza assicurativa stipulata con la società (polizza n. 276579739) in corso di validità al momento dell’accadimento del sinistro, rappresentando che il veicolo veniva ricoverato e riparato presso la RAGIONE_SOCIALE sita in Nichelino (TO), che emetteva fattura per i lavori effettuati.

Si costituiva la società che contestava sia l’an sia il quantum richiesto, producendo gli esiti di indagini affidate ad una società di investigazioni (a firma dell’Istituto Tecnico Investigativo, cfr. doc. 3 di parte convenuta) e la perizia, corredata di fotografie, sul veicolo pretesamente oggetto di atto vandalico (del perito , cfr. doc. 11 produzione parte convenuta).

Su eccezione della parte convenuta veniva avviata la mediazione.

Venivano richiesti e concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 cod. proc. civ. In data 28.04.2021 il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25.03.2021, fissava udienza per l’escussione dei testi.

In data 19.10.2021 si celebrava l’udienza di escussione testi e contestualmente veniva fissata udienza per interrogatorio formale della parte attrice.

Detto provvedevano a depositare le note scritte in sostituzione della trattazione orale dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2024, il G.O.P., ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa a sentenza e contestualmente assegnava termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.

Venivano depositate le memorie ex art. 190 c.p.c..

La domanda è infondata e non merita accoglimento.

In tema di assicurazione contro i danni, infatti, l’assicurato che assume di aver subito un danno e intenda ottenere la liquidazione dell’indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall’art. 2697 cod. civ., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza.

In particolare, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull’assicurato stesso l’onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997, nonché Corte d’Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019 e Tribunale Torino sez. IV, 27/09/2023, (ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023), n.3690).

Nel caso di specie la prova della verificazione dell’atto vandalico e la sua collocazione temporale non è stata fornita.
, infatti, ha allegato la sola denuncia querela sporta in data 6.4.2018 presso il Commissariato di P.S. San Donato (cfr.
doc. 1 di parte attrice).

“Per condivisibile giurisprudenza, la mera proposizione di denuncia-querela non riveste alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale” (cfr. Tribunale Torino sez. IV, 16/04/2021, n. 1926).

“E’ inoltre orientamento consolidato (Cass. Civ. sez. III, sent. 18532/2007) che l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il fatto sia accaduto” (cfr. Corte appello Torino sez. III, 07/12/2021, n. 1355).

La parte attrice, infatti, non ha allegato altra documentazione dalla quale potesse trarsi un elemento, anche solo indiziario, che potesse essere utile a dimostrare la verificazione dell’evento “atto vandalico” e la sua collocazione in un preciso segmento temporale.

Con le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., inoltre, la parte attrice non ha inteso indicare testimoni e nemmeno produrre documenti idonei a fornire la prova su di essa incombente.

Eppure, in maniera incontestata, il preteso evento vandalico sarebbe avvenuto in uno spiazzo, su cui preteso sinistro.

Nemmeno sono stati indicati testimoni circa lo stato dell’autovettura immediatamente dopo l’atto vandalico e sulla localizzazione della stessa.

Le uniche fotografie, in atti, sono quelle allegate alla perizia disposta dalle Generali e ritraenti un’autovettura in parte smontata, già in officina.

La fattura allegata dalla parte attrice, della RAGIONE_SOCIALE non corroborata da un’evidenza contabile relativa al suo saldo e nemmeno confermata dall’audizione, invero, nemmeno domandata, del l.r.p.t. di detta società (che risulta essere, in maniera incontestata, il figlio dell’attrice), riporta nella “descrizione”, una serie di operazioni “Sostituzione: paraf Ant Sx e DX – Porta Ant e Post DX e SX – Portello Post – Cofano Ant – Fanale Post DX e SX – Selleria Interna Completa – Radio – I ricambi sopra indicati sono usati – RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO Nuovi – Verniciatura Totale” che rappresentano l’elencazione dei lavori effettuati sull’autovettura, senza alcuna altra specificazione.

Non è sufficiente, infatti, provare la consistenza del danno (invero, anche su tale punto, le allegazioni della parte attrice non sono esaurienti, alla luce delle eccezioni della parte convenuta), ma è necessario allegare che, tale danno, sia dipeso da un atto vandalico.

Per tale motivo, la richiesta di CTU è stata disattesa.

Il Consulente, infatti, non poteva essere chiamato a redigere il proprio elaborato su un’autovettura già riparata, in assenza di altri elementi (rilievi fotografici sul luogo del sinistro, eventuale costatazione del danno da parte della P.G. o, in via sussidiaria, elementi emergenti nel corso dell’istruttoria) sui quali fondare un giudizio di compatibilità tra le lavorazioni riportate nella fattura ed il presunto atto vandalico.

La domanda, pertanto, non merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del disputatum e in base ai parametri tra il minimo e il medio di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal Decreto n. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate e della semplicità della vicenda fattuale e, così:

Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 919,00 – Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00 – Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 840,00 – Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00.
Per complessivi € 4.237,00 Oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA ed Iva se dovuta e documentata.

PQM

Il Tribunale di Torino, nella persona del G.O.P., dr. NOME COGNOME definitivamente statuendo sulla Condanna C.F. al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore della in persona dei Procuratori Speciali, dott. e dott. , con sede in Mogliano Veneto, INDIRIZZO avente codice fiscale n. e partita IVA n. che liquida in complessivi Euro 4.237,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA ed IVA (se dovuta e documentata) come per Legge.
Così deciso in Torino il giorno 1° agosto 2024 Il G.O.P. dott. NOME COGNOME C.F.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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