CORTE D’APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente Est.
Dr. NOME COGNOME Consigliere Dr.
NOME COGNOME Consigliere Ha pronunziato la seguente
SENTENZA N._910_2024_- N._R.G._00000761_2021 DEL_10_06_2024 PUBBLICATA_IL_10_06_2024
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 761/2021 e promossa con atto di citazione , nato a residente in Montegiorgio C.F. nella sua qualità di amministratore legale rappresentante pro-tempore della con sede in Fermo PARTITA IVA rappresentato e difeso giusta delega in calce alla citazione introduttiva del giudizio dall’ Avv. NOME COGNOME del foro di Fermo (per comunicazioni:
STUDIO LEGALE DI COGNOME – , Avv. NOME COGNOME c.f.
C.F. C.F. RAGIONE_SOCIALE – CONTRO (P. IVA ), con Sede legale in Vercelli (VC) e Direzione Generale in Vimodrone (MI), , in persona dei sottoscritti legali rappresentanti procuratori speciali, dr.
(C.F. ), nato a e dr. (C.F. ), nato a , in virtù del conferimento di poteri autenticato dalla dr.ssa Notaio in Milano, in data 22.12.2016, Rep. n. 78.464, Racc. 14.421, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ), presso il cui Studio in Milano, , ha eletto domicilio, giusta procura in calce al presente atto, dove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti:
Fax , PEC:
– APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Ancona, dell’11 Gennaio 2021
CONCLUSIONI
Per l’appellante Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversiis rejectis previo il rigetto di ogni eccezione deduzioni conclusioni avverso il presente atto :
in via istruttoria:
a) ammettere le prove testimoniali come formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. nel merito:
b) in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona ed oggetto di impugnazione accogliere le domande contenute nella citazione introduttiva:
– riconoscere e dichiarare l’inadempimento della societa’ convenuta in giudizio alla obbligazione consistita nella restituzione del mezzo ovvero dell’escavatore idraulico caterpillar tipo 320cln indentificato con il numero di matricola C.F. C.F. C.F. – condannare di conseguenza la convenuta al risarcimento dei danno emergente in favore della nella somma non inferiore ad euro 40.000,00 corrispondente al valore commerciale del bene non restituito maggiore o minore come determinato in corso di causa , interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ; – condannare la medesima al risarcimento del danno per il lucro cessante in favore della , nella somma non inferiore ad euro 60.000,00 per il mancato guadagno derivante dal non utilizzo del bene , somma maggiore o minore come determinata in corso di causa, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato in entrambi i gradi del giudizio.
Per l’appellata Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito:
Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l’appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto:
Confermare integralmente la sentenza appellata n. 27/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dr.ssa NOME COGNOME in data 11.01.2021 e pubblicata in data 13.01.2021, a definizione del giudizio n. 3903/18 R.G.;
Condannare al risarcimento dei danni a favore di ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il Dott. successivamente alla notifica dell’atto di precetto, inviò, in data 26 settembre 2012, nell’interesse della una mail allo Studio dell’Avv. NOME COGNOME nella quale veniva formulata una proposta di pagamento dilazionato di quanto dovuto a il tutto come evidenziato nel doc. 10 che viene mostrato al teste?
Teste: Dott. , COGNOME (FM).
2. Vero che il Signor all’epoca legale rappresentante della sottoscriveva, in data 10 gennaio 2013, una comunicazione inviata allo Studio dell’Avv. NOME COGNOME con la quale riconosceva l’esistenza di un debito nei confronti della rientromediante emissione di effetti cambiari di pari importo, il tutto come evidenziato nel doc. 13 che viene mostrato al teste Teste:
Signor liquidatore della nel domicilio in , SERVIGLIANO (FM).
3. Vero chein data 10 settembre 2012 la consegnava presso la Filiale operativa di Ancona, sita in Osimo, , l’Escavatore Cingolato TARGA_VEICOLO per l’effettuazione di riparazioni, il tutto come evidenziato nel doc. 7 che viene mostrato al teste Teste:
Signor presso RAGIONE_SOCIALE di Osimo,
Rigettare, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, le richieste istruttorie formulate in atti da nonché stralciare i documenti tardivamente prodotti dalla stessa con memoria ex art. 183, co. VI°, n. 3, c.p.c.;
Ammettere la prova contraria sui capitoli di prova, di cui alla memoria di controparte ex art. 183, co.
VI°, n. 2, c.p.c., articolati sub nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, ove eventualmente ammessi, indicando come teste il Sig. presso RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE di Osimo,
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio la chiedendo, previo accertamento della mancata restituzione dell’escavatore idraulico tipo TARGA_VEICOLO identificato con il numero di matricola la condanna della convenuta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante subiti a causa dell’indisponibilità del mezzo.
Assumeva parte attrice di essere proprietaria del predetto escavatore e di averlo consegnato alla convenuta presso l’officina autorizzata, RAGIONE_SOCIALE sita Aspio Terme, nel novembre 2012, per l’esecuzione di lavori di riparazione in quanto presentava la perdita di olio dal pistone;
nonostante avesse richiesto più volte, a partire dal dicembre 2013, la restituzione del mezzo, questo non era stato più restituito;
nei mesi di dicembre 2013-gennaio 2014
l’attrice era venuta a conoscenza che l’escavatore era stato venduto dalla ad un prezzo di euro 33.142,31.
[… stato acquistato in data 3.5.2010 dalla giusto ordine di Acquisto Macchina n. 0012785 contenente un patto di riservato dominio ed era stato dalla medesima consegnato alla in data 10/09/2012 per l’esecuzione di riparazioni;
stante il mancato pagamento di alcune cambiali tratte da parte della predetta (tra cui alcune cambiali emesse per il pagamento del prezzo dell’escavatore), la creditrice in data 12/10/2012, aveva pignorato a mezzo ufficiale giudiziario, presso la propria officina, l’escavatore e, stante il mancato perfezionamento di trattative intercorse con la debitrice tese ad un bonario componimento, aveva proposto istanza per la vendita coattiva, all’esito della quale l’escavatore era stato aggiudicato al prezzo di euro 21.753,13, di cui euro 11.885,92 erano assegnati e la residua somma di Euro 9.867,21 restituita al debitore esecutato non essendovi nella procedura altri creditori concorrenti. Quindi alcun rapporto negoziale era intercorso tra la convenuta e la parte attrice.
Inoltre, aggiungeva la convenuta, non avrebbe avuto titolo per rappresentare la al momento della presunta consegna del mezzo alla poiché egli diveniva amministratore unico della società soltanto nel 12/09/2013.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e la condanna dell’attrice al risarcimento in proprio favore dei danni per lite temeraria.
La causa rigettate le richieste istruttorie perveniva in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. n. 27/2021 dell’11 gennaio 2021 il Tribunale di Ancona così decideva
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l’attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 1.518,00 per le causali di cui in parte motiva;
3) condanna l’attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite liquidate in euro in euro 6.000,00 per compensi e in € 759,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato nella sua qualità di amministratore legale rappresentante pro-tempore della società ha impugnato la sentenza di primo grado prospettando le doglianze in seguito riportate.
causa sulla precisazione delle conclusioni delle parti ed il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 190 cpc è stata trattenuta in decisione Con il primo motivo di appello l’appellante censura la sentenza di primo grado contestando che il Giudice di primo grado abbia ritenuto il contratto stipulato in data 3 maggio 2010 tra e la quale contratto di vendita con riserva di proprietà e pienamente valido ed efficace nonostante quest’ultima non l’abbia né sottoscritto ed il negozio fosse sprovvisto di data certa. Il motivo è infondato E’ rilevabile ictu oculi dalla disamina dell’Ordine di acquisto n. 0012785 del 3 maggio 2010 (doc. 2 fasc.
primo grado parte appellata) la sottoscrizione della sia in calce documento negoziale medesimo sia in calce all’accettazione delle clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. tra le quali è indicata la clausola sub N) che recita quanto segue:
“Resta esplicitamente inteso che in conformità all’art. 6 delle vostre condizioni generali di vendita assumeremo la proprietà del macchinario soltanto all’atto del saldo in contanti del prezzo e degli interessi e degli accessori, essendo la compravendita da noi proposta con patto di riservato dominio” L’art. 6 del contratto, a cui la prefata clausola rimanda, prevede che :
“ RISERVA DI PROPRIETA’ E RISCHI:
6.1) Quando il pagamento del prezzo è dilazionato l’Acquirente diventa proprietario della merce soltanto all’atto del pagamento in contanti dell’intero prezzo degli interessi e degli accessori , essendo la vendita fatta ed accettata con la riserva di proprietà…” Non solo ma il documento contrattuale reca anche la data in cui è stato sottoscritto.
Ne deriva pertanto che il contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato tra la e la sia pienamente valido ed efficace in ogni sua parte.
Con il secondo motivo di appello la parte appellante si duole che il Giudice di primo grado non abbia ritenuto come provate il trasferimento dell’escavatore prima da e poi da quest’ultima a odierna appellante nonostante la produzione in giudizio delle fatture e della documentazione integrativa quale supporto probatorio, prove documentali da completarsi con l’espletamento delle prove testimoniali la cui richiesta dell’appellante in primo grado veniva però erroneamente rigettata.
Il motivo è infondato Per i motivi suesposti risulta incontrovertibile come nel caso di specie la il trasferimento di un escavatore idraulico tipo TARGA_VEICOLO identificato con il numero di matricola CODICE_FISCALE
Innanzitutto corre l’obbligo di verificare la prova dell’avvenuto trasferimento del predetto macchinario, prima da parte della alla e poi da parte di quest’ultima alla , odierna appellante , nonchè l’opponibilità di tali vicende negoziali alla quale parte venditrice con riserva di proprietà.
Dal corredo probatorio documentale depositato, in primo grado, dall’odierna appellante emerge, per quanto attiene ai vari trasferimenti, una fattura di vendita (la n. 6/11 del 31.1.2011) ed un cd.
mastrino di sottoconto relativi alla prima compravendita tra e una fattura di vendita (la n. 4/12 del 07.03.2012) ed alcune dichiarazione riguardanti ricevute di pagamento del corrispettivo rilasciate dal sig. , quale amministratore relative alla seconda compravendita avvenuta tra Premesso che, come risulta dai propri atti difensivi, i trasferimenti in questione erano contestati dalla parte appellata (che infatti ne aveva fatto oggetto di uno specifico rilievo nonché quale argomentazione posta a base della eccezione avente oggetto la carenza di legittimazione ad agire dell’allora parte attrice), deve darsi atto che la sentenza di primo grado ha espressamente preso in esame la suddetta documentazione ritenendola insufficiente a dare la prova degli avvenuti trasferimenti, anche in considerazione della genericità delle indicazioni in essi contenute, in ordine alle relative operazioni. Infatti per quanto riguarda il mastrino di sottoconto lo stesso non risultava versato in atti con bollature e vidimature e quindi non poteva essere valorizzato ai sensi dell’art. 2710
c.c., in quanto privo dei requisiti formali cui era condizionata l’applicazione di tale norma;
inoltre era relativo ad un periodo (1.1.2010 –31.12.2010) anteriore al presunto pagamento del prezzo da avvenirsi, con rimessa diretta, all’esito dell’emissione della fattura n. 6/2011 del 31.1.2011.
Per quanto attiene le fatture allegate a riprova dell’avvenuto trasferimento deve richiamarsi l’orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sez. VI, sent. del 14.10.2022, n. 30309) secondo il quale la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell’art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito.
E’ di tutta evidenza come il valore indiziario della documentazione prodotta, per assurgere al rango di piena prova, avrebbe dovuto essere integrata da ulteriori elementi significativi, quali ulteriori [… possono però considerarsi tali le ricevute di pagamento allegate dalla parte appellante in quanto relative anche ad un’altra fattura (la n. 15/12, mai prodotta e quindi sconosciuta sia nella descrizione del prodotto/servizio ceduto o eseguito sia nel relativo corrispettivo, con conseguente impossibilità di verificare la pertinenza o meno al caso de quo) Mentre per quanto attiene alle prove orali, come si evince dal capitolato di prova riportato nella nell’atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 della parte appellante in primo grado, non v’è alcun capitolo riguardante i presunti e asseriti trasferimenti dell’ escavatore tra ed, infine, Il che, peraltro, ha indotto il Giudice di primo grado a rilevarne correttamente l’inconferenza e pertanto l’inammissibilità. Ad ulteriore riprova che l’unico soggetto legittimato ad agire nella vicenda de qua fosse la si osserva che anche nel periodo all’interno del quale sarebbero avvenuti i presunti trasferimenti dell’escavatore, l’unica società ad interloquire con la venditrice sempre stata la e non la o la RAGIONE_SOCIALE.
Basti pensare alle missive inviate dalla alla contenenti la proposta per il pagamento, dilazionato, del corrispettivo del trasferimento dell’escavatore , recanti la data del 26 marzo 2012 (doc. 10 Fasc. primo grado parte appellata) e del 10 gennaio 2013 (doc. 13 Fasc primo grado parte appellata) periodo nel quale, a detta della parte appellante, il bene sarebbe stato già da tempo asseritamente alienato alla (sin dal 31.01.2011) In conclusione appare corretta la decisione assunta dal Giudice di prime cure circa la mancata prova fornita da parte dall’odierna appellante delle varie vicende successorie aventi ad oggetto l’escavatore inizialmente vednuto dalla Peraltro tali successivi passaggi negoziali non avrebbero avuto nemmeno rilevanza sotto profilo strettamente giuridico – normativo stante l’inopponibilità alla società appellata, quale parte venditrice con riserva di proprietà. Il contratto di vendita con riserva di proprietà, infatti, disciplinato dagli artt. 1523 e ss. del codice civile è quella tipologia negoziale con la quale il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Riguardo al potere di disposizione del bene, prima dell’avvenuto pagamento del prezzo, si evidenzia che né il venditore né l’acquirente possono porre in essere atti dispositivi senza il consenso dell’altro contraente potendo eventualmente cedere solo le loro rispettive posizioni contrattuali che consistono, limitatamente alla posizione del compratore, solo nel suo diritto di godimento e la sua aspettativa sul bene.
E, infatti, l’acquirente può vendere il proprio diritto con la conseguenza di quanto sopra esposto, è la domanda relativa al quid juris per il contraente terzo che acquista dal compratore che non ha ancora finito di saldare il prezzo e quindi non è divenuto proprietario dell’oggetto acquistato.
La giurisprudenza afferma che “ In caso di vendita di un macchinario, il patto di riservato dominio, anche in assenza della trascrizione nell’apposito registro, è opponibile ai terzi che abbiano acquistato in mala fede o la cui ignoranza della riserva di proprietà sia dipesa da colpa grave…..
il subacquirente che compra conoscendo che il bene è gravato di riservato dominio non può opporre il suo acquisto al venditore, titolare di un diritto reale già costituito, e ciò a prescindere dalla circostanza che la riserva sia stata o no trascritta e che il bene sia stato o no rimosso dall’ambito dell’originaria giurisdizione”.
Corte appello Milano sez. IV, 28/02/2012 Fermo restando che risulti comunque realizzata una ipotesi di acquisto a non domino, stante il mancato trasferimento della titolarità del bene.
E’ principio pacifico che la vendita di cosa altrui non è nulla, ma, come prevede l’art. 1478 c.c., fa sorgere nel venditore l’obbligo di procurarne l’acquisto al compratore e, conseguentemente, non produce l’immediato effetto traslativo del diritto, che viene rinviato al momento in cui il venditore acquista la proprietà del bene dal titolare di essa.
Declinando tali assunti al caso di specie appare di tutta evidenza come anche dal punto di vista strettamente giuridico , l’unico referente della non poteva che essere la quale iniziale controparte negoziale della società appellata venditrice, risultando a quest’ultima inopponibili tutte le successive vicende successorie aventi ad oggetto l’escavatore.
In primis in quanto risulta provato, quantomeno nel trasferimento delene fra , in venisse coinvolta la figura del Sig. che essendo stato, sempre con compiti gestori, nella compagine societaria di tutte e due le società, per stessa ammissione della appellante (“……
Nella società all’epoca dei fatti, il legale rappresentante era il sig. proprietario dell’intero capitale sociale e coamministratore il ( doc. n. 1 ns allegato) .
COGNOME è proprietario dell’intero capitale sociale ed amministratore dal 2009 alla revoca poi, in data 13.2.2014, veniva nominato il come liquidatore.
” – vd atto di appello -), era sicuramente a conoscenza del riservato dominio gravante sull’escavatore.
In secondo luogo perché trattasi in ogni caso di acquisti a non domino e difettando la prova di essersi i venditori attivati per l’acquisto della proprietà del bene, subentrando alla nel pagamento del corrispettivo dell’escavatore, in alcun caso può ritenersi perfezionato il trasferimento questi motivi, all’esito delle prove emerse durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, se ne conclude che l’unico soggetto titolare della posizione soggettiva vantata in giudizio non poteva che risultare la e non la odierna appellante. Il che comporta la declaratoria di rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Poiché correttamente e puntualmente motivata sul punto, andrà confermata la sentenza di primo grado anche nella parte riguardante la statuizione sulle domande ex art. 96 commi 2 e 3 c.p.c. poste, in primo grado, dall’allora parte convenuta.
Le spese di lite andranno liquidate sulla base della soccombenza.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell’impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (P.IVA ) contro (P. IVA ) avverso sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Ancona, dell’11 Gennaio 2021 ogni altra e diversa eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata – condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di € 9.991,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge – dichiara parte appellante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, lì 28 maggio 2024 Pres. Est.
NOME
NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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