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Mancata richiesta di restituzione di un deposito cauzionale

Il giudice, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione, ha affermato il principio per cui la mancata richiesta di restituzione di un deposito cauzionale non equivale automaticamente alla rinuncia dello stesso. Inoltre, ha ribadito l’inammissibilità della prova per testimoni per la modifica di pattuizioni contrattuali scritte, richiamando la disciplina sulla simulazione.

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n. 10553/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO COGNOME SEZIONE CIVILE

Il giudice istruttore NOME COGNOME in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell’art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA N._709_2025_- N._R.G._00010553_2023 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_11_02_2025

nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 31.5.23, iscritta al n. 10553/23 di R.G., promossa da:

con l’Avv. NOME COGNOME ricorrente in opposizione contro con l’Avv. NOME COGNOME resistente opposta premesso che – con decreto ingiuntivo n. 2316/23 del 23.3.23 il Tribunale di Torino ha condannato la Sig.ra al pagamento in favore della Sig.ra di euro 10.935 di cui euro 5.400 per canoni insoluti dall’ottobre 2018 ed euro 5.535 per spese, oltre ad interessi e spese del procedimento;

– con ricorso depositato il 31.5.23 la Sig.ra ha proposto opposizione contestando il credito vantato da controparte e chiedendo la revoca del provvedimento monitorio;

– la Sig.ra si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell’opposizione;

– l’istruttoria è consistita nell’escussione di due testi;

– dopo l’assunzione delle prove orali la causa è stata riassegnata all’estensore della presente sentenza che viene depositata alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini assegnati per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;

osservato che – la Sig.ra , ex locatrice dell’immobile sito in Torino in INDIRIZZO ha agito in sede monitoria nei confronti dell’ex conduttrice Sig.ra per il pagamento di euro 10.935, di cui euro 5.400 per canoni insoluti dall’ottobre 2018 ed euro 5.535 per spese;

– la Sig.ra ha, in primo luogo, eccepito che dall’importo dovrebbero essere detratti 3.000 euro da lei versati a titolo di deposito cauzionale;

– la Sig.ra ha, a propria volta, sostenuto che la ritenzione della penale dopo il rilascio avvenuto nel giugno 2019 sarebbe giustificato dai danni all’immobile arrecati dalla conduttrice;

– l’esistenza di tali danni non appare sufficientemente provata, soprattutto sotto l’indispensabile profilo del quantum, né dalle fotografie prodotte dall’opponente, né dalla conferma al capitolo di prova n. 11 della Sig.ra ammesso dal precedente G.I. che, ad un ulteriore e necessario vaglio, appare generico perché menziona le circostanze di tempo e di luogo dell’asserito riconoscimento dei danni da parte della Sig.ra e in cosa sarebbe esattamente consistito tale riconoscimento;

– non si può, infine, attribuire adeguato valore ammissivo al fatto che la Sig.ra non abbia precedentemente chiesto la restituzione del deposito o non l’abbia decurtato dall’importo dell’assegno emesso il 24.5.19 e risultato impagato;

– per questi motivi il deposito di euro 3.000 va detratto dal credito della Sig.ra – la Sig.ra ha contestato, in secondo luogo, il proprio debito per canoni affermando di aver pagato, in realtà, un canone di euro 1.400 mensili in luogo dei 600 euro mensili indicati nel contratto e di aver, così, complessivamente corrisposto somme superiori a quelle pretese da controparte;

– tale circostanza non è stata provata documentalmente, ancorché la Sig.ra abbia asserito di aver inizialmente pagato tramite bonifici;

– l’eventuale accordo sul pagamento di un canone maggiore rispetto a quello indicato nella scrittura non può essere provato neppure per testimoni, trattandosi di una simulazione parziale che incorre, nei rapporti tra le parti, nelle preclusioni istruttorie previste dall’art. 1417 c.c. o, in ogni caso, in quelle ex art. 2722 c.c. riguardanti i patti contrari al contenuto di un documento;

– per questo motivo appaiono inammissibili i capitoli attorei 1 e 2 ammessi prima della riassegnazione della causa e sulle quali è stato sentito come testimone il marito della Sig.ra – ai fini della decisione si deve, pertanto, aver riguardo al canone indicato nella scrittura del 18.12.14;

– la Sig.ra ha infine contestato l’ammontare degli oneri accessori richiesti da controparte;

– in proposito si rileva che il richiamato assegno impagato del 24.5.19 emesso dalla Sig.ra recava l’identico importo di euro 10.935 successivamente richiesto dalla Sig.ra in sede monitoria e che tale importo corrisponde esattamente alla somma degli importi pretesi dall’ex locatrice a titolo di canoni e di spese accessorie;

– il titolo, nonostante il mancato pagamento, costituisce riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. così da dispensare la Sig.ra dalla prova del sottostante rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;

– sarebbe stato, per questo, onere della Sig.ra dedurre e provare la diversa causale dell’importo indicato nell’assegno;

– tale deduzione e prova è mancata, per cui la Sig.ra è tenuta a corrispondere l’importo dell’assegno – salva la deduzione del deposito cauzionale – esonerando la Sig.ra dalla prova della debenza nell’an e nel quantum delle sue componenti e così, tra l’altro e in particolare, della debenza delle somme richieste per spese condominiali;

– per le ragioni che precedono il credito della Sig.ra è riquantificabile in euro 7.935, pari alla differenza tra l’importo ingiunto (euro 10.935) e il deposito cauzionale dovuto in restituzione (euro 3.000), oltre ad interessi legali da ogni singola scadenza al saldo;

– la rideterminazione del credito comporta la revoca del decreto ingiuntivo;

– per quanto riguarda le spese, occorre considerare che la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e che l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento;

– per questo motivo, tenuto conto della prevalente soccombenza della Sig.ra , la si condanna alla refusione delle spese a favore della Sig.ra previa compensazione di un terzo proporzionale al rapporto tra l’importo ingiunto e quello dovuto;

– i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell’impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:

1) compensi della fase monitoria:

euro 567, oltre ad euro 145 per esposti 2) compensi per il procedimento di mediazione – attivazione della mediazione: euro 221 – negoziazione: euro 441 3) compensi per il giudizio:

– fase di studio:

euro 460 – fase introduttiva:

euro 389 – fase istruttoria:

euro 840 – fase decisionale:

euro 851 per complessivi euro 3.769, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;

il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, – revoca il decreto ingiuntivo n. 2316/23 del 23.3.23;

– condanna al pagamento a favore di di euro 7.935 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

– dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura di un terzo e condanna al pagamento in favore di dei residui due terzi che liquida, nella quota, in euro 2.512,67 per compensi ed euro 96,67 per esposti oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa.

Così deciso in Torino l’11 febbraio 2025.

Il giudice unico (NOME COGNOME)

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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