REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._6600_2024_- N._R.G._00021554_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024
nella causa civile iscritta al n. 21554/2023 R.G. promossa ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per delega in atti Attore/opponente contro ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per delega in atti unitamente all’avv. NOME COGNOME Convenuto/opposto Oggetto: subappalto d’opera – opposizione decreto ingiuntivo Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da note depositate nel termine concesso ex art. 189 c.p.c. ribadite all’udienza di rimessione della causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, (opposto) ha chiesto nei confronti di (opponente) il pagamento di euro 58.345,84 oltre interessi, a saldo dei lavori eseguiti sulla base di quattro contratti di subappalto conclusi dalle parti.
Ha proposto opposizione l’ingiunta eccependo l’incompetenza del Tribunale di Milano sulla base della clausola compromissoria n. 24 contenuta nelle condizioni generali di contratto che disciplinano i rapporti negoziali oggetto di causa.
Nel merito l’opponente ha allegato:
di aver subappaltato alla società opposta parte dei lavori risultanti dalle conferme d’ordine relative a quattro distinti cantieri in Milano INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO;
che nel corso dei lavori aveva riscontrato ritardi e l’errata esecuzione di opere, soprattutto nel cantiere di INDIRIZZO
che con mail del 28/8/2022 e del 7/10/2022 aveva contestato vizi nelle opere eseguite dai subappaltatori, principalmente quelle di rasatura;
che in seguito il committente principale ) e l’appaltatore avevano ricevuto contestazioni da alcuni acquirenti degli immobili per le opere eseguite da che il committente aveva quantificato in euro 43.920,00 il costo per l’eliminazione di tali difetti.
Su tali premesse l’opponente chiede di dichiarare l’incompetenza del tribunale adito in presenza della clausola compromissoria che deferisce ad arbitri la soluzione di ogni controversia scaturente dai subappalti e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della controparte a restituire quanto ha ricevuto è costituito ritualmente l’opposto il quale contesta l’eccezione di incompetenza sollevata da controparte sulla base della clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal subappaltatore, non sottoscritte dal subappaltatore o comunque non espressamente approvate a norma dell’art. 1341 c.c.; nel merito l’opposto contesta l’esistenza di difetti nelle opere eseguite in base ai contratti oggetto di causa, deduce che i difetti genericamente lamentati dall’appaltatore nelle mail non erano relativi ad opere eseguite da ed in ogni caso eccepisce la decadenza dell’appaltatore dalla garanzia per non aver tempestivamente denunciato gli asseriti difetti e per aver modificato lo stato dei luoghi.
Pertanto, l’opposto chiede il rigetto dell’opposizione.
L’istruttoria si è esaurita nell’acquisizione dei documenti prodotti.
L’opponente non ha dedotto prove costituende e le prove orali dedotte dall’opposto sono state respinte con ordinanza del 31/1/2024.
All’udienza del 29/5/2024 la causa è stata rimessa in decisione.
L’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente sulla base della clausola compromissoria n. 24 contenuta nelle condizioni generali di contratto è infondata.
Come eccepito dall’opposto sin dalla comparsa costitutiva, le clausole compromissorie contenute nelle condizioni generali di contratto (clausola 24) predisposte dall’appaltatore e richiamate nelle quattro “conferma d’ordine di subappalto” non sono valide ed efficaci per mancanza della necessaria forma scritta e/o per la mancata specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 c.c.
Contrariamente a quanto sostiene la difesa opponente, nel caso concreto è applicabile il disposto dell’art. 1341 c.c., posto che le “condizioni generali di dubbio predisposte unilateralmente da ed erano destinate a disciplinare una pluralità indeterminata di rapporti negoziali fra tale parte (general contractor/appaltatore) e i vari subappaltatori incaricati di eseguire parte delle opere in diversi cantieri oggetto di contratti di appalto conclusi dall’odierna opponente con i propri committenti. Significativo al riguardo risulta sia l’identico tenore letterale delle clausole che compongono le condizioni generali predisposte dall’opponente, sia che esse sono richiamate in tutti e quattro i contratti di subappalto conclusi dalle parti relativi ad altrettanti distinti cantieri oggetto di diversi contratti di appalto conclusi da con vari committenti.
Non pare dubitabile che le condizioni generali predisposte dall’opponente destinate a disciplinare una pluralità indeterminata di rapporti di subappalto che la stessa avrebbe concluso con vari subappaltatori (fra cui l’opposto) per l’esecuzione di opere oggetto di diversi contratti di appalto conclusi con vari committenti.
Inoltre, nelle quattro “conferma d’ordine di subappalto” redatte su carta intestata ” è previsto esplicitamente che “il presente contratto è regolato (…) dalle condizioni generali di subappalto che devono essere allegate e sottoscritte in ogni pagina dalle parti” (vd conferme d’ordine in atti).
Ebbene, come risulta dai documenti contrattuali in atti, le condizioni generali relative al subappalto di lavori nei cantieri di INDIRIZZO Milano (committente sono sottoscritte solo in calce dal subappaltatore/opposto (doc. 11) e le condizioni generali richiamate negli ordini relativi al subappalto di lavori nel cantiere di INDIRIZZO Milano (committente , nel cantiere di INDIRIZZO Milano (committente e nel da nessuna delle due parti in causa o risultano firmate in calce dal solo appaltatore/opponente.
In nessuno dei quattro contratti di subappalto, sui quali l’opposto fonda le pretese creditorie di cui si discute, le condizioni generali sono state sottoscritte da entrambe le parti e in ogni pagina come espressamente previsto nelle conferme d’ordine predisposte da Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opponente, la mancanza della forma scritta prevista dalle parti e della specifica approvazione della clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di contratto non possono ritenersi superate nel caso concreto dall’avvenuta produzione in giudizio delle scritture da parte dell’opposto. Giova richiamare al riguardo una recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “la produzione in giudizio da parte dell’attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l’esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all’efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un’eccezione d’incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta” (Cass. n. 2666 del 28/01/2022).
Nel caso concreto, come detto, nelle conferme d’ordine dei lavori in subappalto è espressamente previsto che le condizioni generali avrebbero dovuto essere convenzionalmente prevista dai contraenti rende inefficace anche la clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali richiamate nella conferma d’ordine dei lavori subappaltati in INDIRIZZO sottoscritte soltanto in calce dall’opposto.
L’eccezione di arbitrato sollevata dall’opponente risulta dunque infondata e va respinta.
Venendo all’esame della domanda di pagamento del saldo del prezzo dei lavori eseguiti dal subappaltatore in adempimento dei quattro contratti sopra richiamati, va premesso che l’appaltatore/opponente non contesta né l’avvenuta esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore/opposto, né l’ammontare dei corrispettivi richiesti, ma si limita a dedurre l’esistenza di vizi nelle opere oggetto dei lavori subappaltati nel cantiere di INDIRIZZO e ad eccepire in compensazione un controcredito di euro 43.920,00 pari all’importo stimato dal committente principale per eliminare i difetti nelle opere. Sin dalla comparsa di costituzione e risposta l’opposto (attore sostanziale) ha contestato l’esistenza di vizi nelle opere consegnate all’appaltatore, ha eccepito la decadenza di controparte dall’azione di garanzia per la mancata tempestiva denuncia di tali asseriti vizi ed ha contestato il controcredito eccepito in compensazione dalla controparte.
I fatti costitutivi del diritto di credito azionato da risultano provati sia sulla base dei documenti prodotti da tale parte, in particolare dei contratti di subappalto, dei certificati di pagamento emessi dall’appaltatore in relazione ai Sal approvati, delle fatture emesse dal subappaltatore, sia della mancata specifica contestazione da parte dell’opponente (convenuto sostanziale nel presente ) dell’avvenuta esecuzione dei lavori subappaltati e dell’ammontare del prezzo spettante alla controparte.
incontroverso che opere subappaltate sono state consegnate all’appaltatore/opponente, tant’è che tale parte deduce che avrebbe ricevuto la denuncia di vizi dal committente e dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio in Milano
A fronte della specifica contestazione da parte dell’opposto circa l’esistenza dei difetti nelle opere “rasatura” eseguite subappalto, era onere dell’appaltatore/opponente provare in primo luogo l’esistenza di tali difetti nei lavori eseguiti da Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta dall’opponente.
Inoltre, come noto, per non incorrere nella decadenza dall’azione di regresso l’appaltatore è tenuto a comunicare entro sessanta giorni al subappaltatore la denuncia dei vizi ricevuta dal committente;
le mail del 26/8/2022 e del 7/10/2022 prodotte dall’opponente (doc. 11 e 12) non sono idonee a superare l’eccezione di decadenza ex art. 1670 c.c. sollevata dal subappaltatore, dal momento che non vi è nessuna prova che esse siano state inviate nel termine di decadenza dalla ricezione della denuncia dei vizi, in particolare la mail del 7/10/2022 che si riferisce ai lavori eseguiti da Il controcredito di euro 43.920,00 opposto in compensazione dall’opponente risulta peraltro privo di qualunque sostegno probatorio. I due preventivi prodotti in giudizio dall’appaltatore (allegati al doc. 13) provengono da un’impresa terza, sono indirizzati ad un soggetto diverso dal committente principale e non sono certo idonei a dimostrare che l’appaltatore/opponente avrebbe riconosciuto al un risarcimento di euro 43.920,00 per l’eliminazione di difetti nei lavori mal eseguiti dal subappaltatore/opposto.
Per le ragioni esposte, è evidente che l’opposizione risulta infondata e va respinta.
Al rigetto dell’opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo nella fase monitoria ex art. 642 c.p.c. Infine, in base al principio della soccombenza, l’opponente va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda azionata con il ricorso monitorio e risultata fondata.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta, con citazione notificata il 23/5/2023, da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 6352/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 20/3/2023 e notificato il 13/4/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo a norma dell’art. 642 c.p.c.;
condanna l’opponente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi euro 13.300,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 1/7/2024.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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