TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 13062/2023 R.G.
tra – con l’avv. COGNOME NOME COGNOME – con l’avv. COGNOME CONVENUTA All’udienza del 05/11/2024 alle ore 9:08 innanzi alla dott.ssa NOME COGNOME sono comparsi:
per gli attori l’avv. NOMECOGNOME
per il convenuto l’avv. COGNOME Il Giudice invita i difensori a precisare le conclusioni.
L’avv. COGNOME precisa le conclusioni come da comparsa di intervento volontario del 6.6.2004.
L’avv. COGNOME come da note difensive 21.10.2024.
Il Giudice invita i difensori alla discussione della causa.
L’avv. COGNOME rileva che dagli atti non risultava la presenza di alcun testimone oculare al momento della caduta della e che la pericolosità della condizione della scala era oggettiva in ragione della pacifica assenza del corrimano.
Ne è una riprova il timore manifestato da una condomina come dichiarato dai testi escussi.
Rispetto a questo punto di partenza l’istruttoria ha aggiunto alcune circostanze, che tuttavia erano già entrate nel thema decidendum come circostanze non contestate (quelle relativa all’unicità del passaggio dalla scala d’ingresso) oppure sono risultate inverosimili e non valutabili (con riguardo alle dichiarazioni della attesa la rilevata assenza di testimoni e l’esclusione del capo della controparte relativo alla presenza del carrello della spesa).
Pertanto, considerati i soli elementi valutabili, emerge la responsabilità del stante la pacifica assenza del corrimano per oltre tre mesi e l’assenza della signora nei mesi estivi.
Inoltre, sicuramente la signora non è caduta a causa di un mancamento ma a causa di una situazione di pericolosità della scala.
La condotta della signora non è stata anomala nella misura in cui si è limitata a tornare a casa con il carrello spesa sicché alcun ruolo causale può aver avuto nella causazione del fatto.
Quanto alla possibilità della di passare dal cortile, rileva che trattasi di circostanza su cui gli attori non hanno potuto formulare prova contraria.
Conclude ritenendo che la causa debba essere istruita a mezzo ctu e insiste quindi per la rimessione della causa sul ruolo con istruzione della causa oppure per l’accoglimento della domanda anche eventualmente senza ctu.
L’avv. COGNOME si richiama alle motivazioni nelle note conclusive.
Quanto alle dichiarazioni dei testi, rileva che si è trattato di testi della stessa parte attrice, che hanno reso dichiarazioni ad ella sfavorevoli essendo risultata una dinamica dei fatti diversa da quella allegata dagli attori.
Rileva che i testi si sono limitati a spiegare l’accadimento, come normale ove si verta in tema di spiegazione di circostanze naturali/fattuali come nel caso di specie.
I testi erano di parte attrice sicché alcuna inattendibilità anche per tale via è ravvisabile.
Conclude per il rigetto della domanda.
L’avv. NOME rileva che la circostanza del carrello della spesa era stata dedotta dal , ma tardivamente infatti la circostanza non era stata ammessa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all’esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa NOME COGNOME in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._5574_2024_- N._R.G._00013062_2023 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa civile iscritta al n. 13062/2023 R.G., promossa da:
(C.F. (C.F. ) con l’avv. NOME COGNOME contro , c.f. , con l’avv. COGNOME NOME CONVENUTO C.F. C.F. Oggetto: responsabilità ex artt. 2051, 2043 c.c. Conclusioni:
come da verbale di udienza Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con citazione regolarmente notificata ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali per complessivi € 25.861,30 subiti a seguito della caduta occorsale il 28.9.2022 mentre stava salendo le scale condominiali che conducono dall’ingresso del palazzo alla zona ove si trova l’ascensore.
In particolare, ha allegato la che tale scala era priva del corrimano per essere esso stato rimosso nel precedente giugno 2022 per far posto al servoscala;
che il Condominio aveva deliberato che, per effetto del montaggio del servoscala, il corrimano doveva essere spostato sull’altro lato della scala;
che ciò non avvenne, se non dopo la caduta occorsa ad ella attrice;
che tale caduta era avvenuta poiché, in assenza del corrimano, ella aveva intrapreso la salita delle scale appoggiandosi ai binari del servoscala, ma, terminati questi e giunta all’altezza della pedana del servoscala cui si era altresì appoggiata, aveva perso l’equilibrio per l’assenza di una presa agevole e per la mobilità della pedana stessa, cadendo all’indietro;
di aver riportato, a seguito della caduta, la frattura del piede destro e una contusione cranica.
Sulla base di queste premesse, ha invocato la responsabilità del ex art. 2051 c.c. essendo il danno derivato dalle scale di cui il convenuto è custode, ovvero ha invocato la responsabilità del ex art. 2043 c.c.
per aver creato una situazione di pericolo lasciando la scala a lungo senza corrimano così accettando il rischio del verificarsi del fatto dannoso.
Si è costituito il contestando l’assenza di prova del nesso di causa tra la condizione della scala e la caduta.
Ha argomentato come la caduta sia riconducibile, piuttosto, al comportamento imprudente dell’attrice.
Ha contestato anche il quantum della pretesa attorea.
All’udienza 26.3.2024 si è dato atto dell’assenza dei presupposti per conciliare la causa.
Con ordinanza in pari data sono stati ammesse le prove, orali e a mezzo CTU medico-legale sull’attrice.
Con comparsa 6.6.2024 si sono costituiti eredi della nel frattempo deceduta.
All’udienza 19.7.2024 sono stati escussi i testi delle parti.
Con ordinanza 24.7.2024 è stata disposta la convocazione delle parti, all’esito della quale, con ordinanza 21.9.2024 è stata revocata la CTU medico-legale e fissata l’odierna udienza ex art. 281-sexies c.p.c. con termine precedente alle parti per il deposito di note difensive.
All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione 2.
La domanda attorea non è fondata.
Deve premettersi che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Nulla questio sulla custodia in capo al convenuto della scala posta nell’androne del palazzo.
La circostanza non è stata oggetto di contestazione tra le parti.
Quanto al nesso di causa tra cosa e danno, la prova che il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui alla norma in questione, deve dare è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cioè la prova che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, direttamente o indirettamente, ossia per un dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto sulla stessa (di recente, Cass. n. 12760/2024). Ora, nel caso di specie ciò che avrebbe reso la cosa/scala foriera di danno alla sarebbe stata l’assenza del corrimano su di essa.
Tuttavia, dall’istruttoria svolta in giudizio è emerso come la scala alcun ruolo attivo abbia svolto nella caduta della signora COGNOME, la teste custode del Condominio e presente al momento del fatto, così ha riferito:
“Ero presente, me lo ricordo perché aveva il carrello della spesa ed è inciampata su quello.
C’ero io che le ho chiesto con un signore di Amazon se voleva una mano ma lei si era rifiutata ed è caduta.
Io l’ho vista salire;
saliva dalla parte opposta rispetto al montascale sulla destra della scala guardando l’ascensore;
è inciampata sul carrello della spesa tanto che si era incastrato nei piedi il carrello”.
Che la sia stata trovata col carrello incastrato tra i piedi dalla parte opposta del servoscala è stato confermato anche dal teste altro custode del Condominio, non presente al momento della caduta, ma intervenuto subito dopo a soccorrere la signora.
Così ha riferito il “Io non ho assistito alla caduta però quando sono arrivato la signora aveva i piedi verso il portone e abbiamo tolto il carrello che aveva tra le gambe.
Confermo che la signora era dal lato opposto a quello del servo scala.
ADR:
era un carrello spesa due ruote e aveva della spesa all’interno.
Noi volevano togliere il carrello e la signora ha pensato forse che volessimo sottrarre la spesa ed è stato chiamato subito”.
Non sono stati escussi altri testi e non vi sono ragioni per ritenere i testi inattendibili avendo essi reso dichiarazioni logiche e tra loro coerenti.
Non ha pregio l’argomento degli attori secondo cui sarebbe inutilizzabile la dichiarazione di detti testi in merito alla caduta sul carrello della trattandosi di profilo relativo ad un capo di prova dedotto dalla convenuta ma non ammesso dal G.I. con l’ordinanza 26.3.2024:
una volta che il teste abbia reso delle dichiarazioni in risposta ad un capo o ad un chiarimento, esse vengono a far parte del materiale probatorio e dunque possono essere utilizzate per la decisione.
Dalle riportate dichiarazioni dei testi si ricava quindi che la è caduta sulla scala condominiale perché inciampata nel carrello della spesa che aveva con sé, e non per l’assenza del corrimano e l’instabilità del servoscala a fungere da presa per la salita, come da prospettazione attorea.
La signora poi è stata trovata “dalla parte opposta del montascale, sulla destra della scala”, quindi in un punto lontano dalla zona in cui gli attori asseriscono essere avvenuta la caduta.
In altre parole, nel caso di specie la cosa in custodia , ossia la scala oggetto di causa, ha rappresentato solo l’occasione in cui è avvenuta la caduta della e non la causa della caduta, posto che non è stato un particolare stato della scala a far cadere la madre degli attori, ma esclusivamente l’inciampo della stessa nel carrello della spesa.
Difettano quindi del tutto i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. azionato dagli attori.
Irrilevante è il richiamo che gli attori fanno alla condizione di pericolosità della scala per l’assenza del corrimano e l’inidoneità dei soli binari e pedana del servoscala a fungere da sostegno per la salita.
Invero, trattasi di pericolosità che, anche ove venisse in ipotesi accertata, non ha influito sulla dinamica dell’evento, posto che la caduta non è avvenuta per l’impossibilità della di tenersi al corrimano, ma perché ella è inciampata nel carrello della spesa che trasportava.
Sul punto è del tutto pertinente il richiamo che il convenuto ha fatto alla pronuncia n. 9872/2021 della Suprema Corte in cui, in un caso analogo a quello oggetto di causa, così si è affermato:
“È comunque opportuno sottolineare che è manifestamente infondato, in diritto, l’assunto secondo il quale la eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell’incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell’attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell’evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell’incidente. Nella specie la Corte di Appello, sulla base di una incensurabile valutazione delle prove, ha ritenuto non dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo”.
In tale quadro alcun rilievo ha il comportamento della convenuta, in particolare se prevedibile o meno che ella transitasse sulla scala col carrello della spesa, profilo cui hanno dato rilievo gli attori, anche nell’odierna udienza:
la disamina del comportamento del danneggiato rileva in punto prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c., ma tale disamina presuppone la prova del nesso di causa tra cosa e danno;
prova, come rilevato, assente nel caso di specie.
Del pari devono escludersi i presupposti per una responsabilità del a norma dell’art. 2043 c.c., pure invocato dagli attori.
Invero, anche se provata una condotta colposa del nel non aver montato il corrimano sul lato destro della scala pur avendolo rimosso dal lato sinistro per far posto al servoscala, tuttavia non vi sono i presupposti per ritenere che tale condotta omissiva abbia causato la caduta della Ella, come visto, è caduta non per l’assenza del corrimano, ma perché è inciampata nel carrello della spesa.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che la condotta doverosa omessa – ove attuata – avrebbe impedito la caduta.
3.
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché gli attori vanno condannati a rimborsare le spese di lite alla parte convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità della causa, dell’attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) e della definizione della causa nella forma semplificata di cui all’art. 281-sexies c.p.c.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA in solido tra loro, a rimborsare al le spese di lite che si liquidano in € 3200 per compensi (€ 800 per fase studio, € 600 per fase introduttiva, € 900 per fase istruttoria, € 900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5.11.2024 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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