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Codice Civile
Codice Penale

Mancato pagamento di servizi informatici

Il Tribunale ha confermato un decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di servizi informatici. La sentenza evidenzia che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare il titolo contrattuale e l’effettiva esecuzione dei servizi, mentre al debitore spetta dimostrare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione. Le contestazioni generiche e la mancata deduzione specifica dei corrispettivi applicati non sono sufficienti a giustificare l’opposizione.

Pubblicato il 23 July 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 32544/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOP dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6618_2024_- N._R.G._00032544_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32544/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 65127 Pescara presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO MONZA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME/OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per attrice opponente:
Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
– In via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto n. 11229/2023;
– in via principale, dichiarare l’infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 11229/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.06.2023, e notificato con pec in data 29.06.2023;
– in via subordinata, rideterminare la somma ingiunta con il D.I. opposto applicando quanto pattuito con la rimodulazione del contratto, e per l’effetto comunque ed in ogni caso revocare il D.I. n. 11229/2023;
– in via riconvenzionale, condannare la al risarcimento del danno patrimoniale quantificabile in euro 848,86, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Con ogni conseguenziale pronuncia, ivi compresa la condanna di parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di causa.
Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all’esito della trattazione, allorché l’opposto avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che lo riguardano.
– in via istruttoria si chiede anche con la presente memoria ammettersi prova documentale già depositata, nonché la prova orale sulle seguenti circostanze, indicando sin d’ora come testimoni la dott.ssa la dott.ssa la dott.ssa e la dott.ssa 1.- vero che la piattaforma acquistata dalla dalla sin dalla sua installazione avvenuta ad aprile 2020 ha creato problemi tecnici sul suo utilizzo;
2.- vero che nel corso delle mensilità di giugno, luglio e settembre 2020 la dovuto implementare la piattaforma acquistata da con l’acquisto di tools a pagamento per creare corsi ed eventi, ed altresì con l’acquisto account RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in quanto la piattaforma dava problemi nel suo utilizzo;
3.- vero che anche nel mese di novembre 2020 la ha richiesto assistenza tecnica alla segnalando il malfunzionamento della piattaforma nonché errori nella creazione delle sessioni e della sincronizzazione con lo strumento webinar da parte degli studenti;
4.- vero che il 15.12.2020 è stato segnalato dalla dott.ssa che la piattaforma non registrava gli accessi rendendo impossibile poter lavorare in piattaforma nel 99% dei casi;
5.- vero che in data 21.01.2021 si è tenuto un meeting dalle ore 10:30 alle 11:00 tra le parti in causa, ove è emersa la difficoltà operativa nella reportistica dei corsi webinar, considerato che la piattaforma necessitava di strumento esterno a pagamento di video conferenza quali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE To Meeting;
6.- vero che sulla circostanza di cui al precedente punto 5.- la rassicurava di aver rilasciato aggiornamenti che di fatto sono stati per nulla risolutivi del problema;
7.- vero che il 25.01.2021 si è tenuto un nuovo meeting tra la dott.ssa ed il Dott. , quale account management director ove si è ribadita l’inadeguatezza del prodotto alle esigenze della sia come ente di formazione che come profilo aziendale, appurando altresì che all’interno del contratto è stata inserita una voce opzionale, ovvero una social learning al costo di euro 6.450,00, mai utilizzato dall’azienda e venduto come obbligatorio alla piattaforma;
8.- vero che a seguito del predetto meeting, la ha inoltrato richiesta di rimodulazione del contratto come da documento che si mostra;
9.- vero che con e-mail del 04.03.2021 il Dott. ha riferito che la aveva accordato la diminuzione degli utenti da 500 a 300, così diminuendo il prezzo del servizio da euro 21.500,00 ad euro 16.000,00;
10.- vero che il 12.04.2021 la ha ricevuto un’e-mail dalla con allegata la fattura n. 13-2021-00318 del 06.04.2021 recante importi calcolati sul contratto originario e non su quello rimodulato;
11.- vero che con e-mail del 12.05.2021 la ha segnalato alla la difficoltà di associazione dell’app RAGIONE_SOCIALE alla piattaforma e che ancora vi era il problema nel salvataggio delle sessioni;
12.- vero che in data 18.05.2021 la ha inviato alla formale disdetta del contratto per tutte le motivazioni in essa contenute, come da documento che si mostra;
13.- vero che con e-mail del 12.05.2021 la ha espressamente riconosciuto il problema della sincronizzazione dello strumento per i webinar sulla piattaforma per collegarla al corso e che alla data del 04.06.2021 è mancata la risoluzione del problema;
14.- vero che per la il dott. con e-mail del 29 settembre 2021 e successive ha comunicato l’accettazione del downgrade del prodotto per il secondo e terno anno del contratto, la dilazione di pagamento come originariamente previsto dal contratto, e l’accettazione di un piano di rientro; 15.- vero che con e-mail del 05.11.2021 la ha contestato alla fatture emesse per il secondo anno di contratto in quanto recanti la fatturazione del primo anno con applicazione del pacchetto massimo e comprensivo del social learning.

Per convenuta opposta:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
➢ rigettare tutte le domande formulate nel presente giudizio nei confronti dell’odierna opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare i contenuti di cui al decreto ingiuntivo n. 11229/2023, emesso da codesto Ufficio Giudiziario in data 23 giugno 2023 ed in subordine, condannare l’opponente al pagamento, in favore dell’esponente, della somma pari ad € 24.400,00.=, ovvero a quella maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, da codesto Ill.mo Giudice; In ogni caso:
➢ rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata dall’avversa difesa;
➢ rigettare tutte le domande di parte opponente poiché infondate in fatto ed in diritto;
➢ pronunciare ogni statuizione, provvidenza e declaratoria del caso;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
Reitera l’istanza di ammissione della prova per testi articolata nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., sui seguenti capitoli di prova tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) Sin dalla data del 26 marzo 2020, data di sottoscrizione del contratto n. 2020-0398 per l’acquisto dei Software Services denominati “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” e dei Professional Services denominati “RAGIONE_SOCIALE”, avvenuta in data 26 marzo 2020 (giusto doc. n. 10 che si rammostra), ha messo a disposizione di la propria piattaforma e-learning ed i servizi indicati in contratto.
2) In data 7 febbraio 2022 il Sig. ha inviato a il testo definitivo dell’accordo sulla rimodulazione, datato 31 gennaio 2022, restituito firmato da controparte per accettazione nella stessa giornata come da documenti nn. 16 e 17 che si rammostrano.
Si indica a testimonio il seguente teste:
Sig. presso in

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11229/2023 (RG 19849/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 23 giugno 2023 e notificato in data 29.06.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.400,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della ricorrente a titolo di corrispettivo per servizi informatici, come da fatture n. 13-2022-00170; n. 13-2022- 00172; n. 13-2022-00173, n. 13-2022-00349 e n. 13-2022-00349 del 2022 allegate al fascicolo del monitorio. Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria dell’opposta eccependo che le fatture azionate recano come data unica di pagamento quella del 25.03.2022 (disattendendo a quanto pattuito con la rimodulazione del contratto che prevedeva il pagamento trimestrale e non in unica soluzione);
che le stesse sono state emesse per periodi successivi alla comunicazione di disdetta e recesso del contratto avvenuta con PEC del 17.05.2021;
che nelle fatture non sono stati indicati gli importi concordati tra le parti con la rimodulazione contrattuale;
pertanto ha chiesto a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese del giudizio;

in via subordinata, ha chiesto di rideterminare la somma ingiunta con il decreto opposto applicando quanto pattuito con la rimodulazione del contratto, e per l’effetto comunque ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 11229/2023.

In via riconvenzionale ha chiesto di condannare la al risarcimento del danno patrimoniale quantificabile in € 848,86, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.

Si è costituita in giudizio , contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte.

In particolare, la ha dedotto che l’opponente non ha fornito alcuna prova dei lamentati malfunzionamenti;
non ha specificamente allegato le problematiche riscontrate, né la loro imputabilità alla che le mail di contestazione sono tutte intervenute tra la fine del 2020 ed il gennaio 2021, prima della rimodulazione del contratto;
che successivamente alle suddette email, con comunicazione del 26 febbraio 2021, la stessa opponente ha dichiarato che le difficoltà emerse nell’utilizzo della piattaforma erano dovute ad “…una interpretazione sbagliata del nostro fabbisogno aziendale, in particolare in merito alla tracciabilità degli utenti nei corsi in modalità webinar (sincrona, ossia un aula virtuale con interazione tra docente e corsisti), che hanno comportato notevoli disagi nell’attività aziendale in quanto la piattaforma non è stata “accreditata” dai nostri principali clienti, rappresentati da enti pubblici e fondi interprofessionali” (doc. 11 fasc.
opposta);
che in data 31 gennaio 2022 le parti hanno raggiunto un nuovo accordo commerciale con il quale l’opponente si è impegnata a corrispondere alla la somma di € 16.000,00 + Iva per l’annualità 01.04.2021- 31.03.2022, già decorsa alla data di sottoscrizione della rimodulazione del contratto e quindi relativa a servizi già resi e non contestati (oggetto di ingiunzione) ed € 16.000,00 + Iva per l’annualità 01.04.2022-31.03.2023, di cui solo il primo trimestre oggetto d’ingiunzione.

Ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento ex adverso formulata, in quanto infondata sia nell’an che nel quantum.

All’esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 21 febbraio 2024, è stata accolta dal Giudice la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell’impugnato decreto ingiuntivo avanzata dall’opposta ai sensi dell’art. 648 c.p.c.;
quindi, rigettate la richieste di prova testimoniale delle parti, con ordinanza del 23.02.2024, la causa è stata rinviata all’udienza del 26 giugno 2024 ai sensi dell’art. 281 quinquies cpc, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi di cui all’art. 189 cpc.

A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito l’opposizione è infondata.

Va premesso che in data 26 marzo 2020 ha sottoscritto con la per la durata di tre anni, il contratto n. 2020-0398 per l’acquisto dei Software Services denominati “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE & RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE” ad un costo complessivo annuale di € 27.950,00.= (I.V.A. esclusa) e dei Professional denominati “RAGIONE_SOCIALE Launch Pack” per un ammontare una tantum, da corrispondere unicamente il primo anno, di € 12.000,00.= (I.V.A. esclusa) (doc. 10 fasc.
).

Va ancora premesso che in data 31 gennaio 2022 è stato sottoscritto l’accordo di rimodulazione che modificava i precedenti accordi nei termini seguenti:
il piano “RAGIONE_SOCIALE Plan” (500 utenti attivi) dell’importo annuale € 21.500,00.= viene modificato con un piano da “RAGIONE_SOCIALE Users Plan”, ovvero 300 utenti attivi, con una quota di abbonamento annuale dell’ammontare di € 16.000,00.= cadauno per il secondo e terzo anno;
l’applicazione Coach & Share dell’importo di € 6.450,00.= viene integralmente rimossa sia per il secondo che per il terzo anno;
la previsione di un pagamento trimestrale della tariffa annuale totale, sia per il secondo che per il terzo anno.

In diritto, occorre premettere – come ritenuto dall’orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina – che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell’onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l’ingiunzione – la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).

Il diritto di credito vantato dall’opposta risulta fondato sull’accordo di rimodulazione del 31 gennaio 2022 – che ha modificato il piano “RAGIONE_SOCIALE” (500 utenti attivi) con un piano da “RAGIONE_SOCIALE Users Plan”, ovvero 300 utenti attivi, dell’importo annuale di € 16.000,00 per il secondo e terzo anno e sulle fatture emesse da riportanti la seguente dicitura:
“Yearly fee for E- Learning platform RAGIONE_SOCIALE”.

Al riguardo, è principio di diritto consolidato quello secondo cui “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione.

Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.

Nel caso in esame, in primo luogo, deve rilevarsi che le mail di contestazione sono state inviate da tra il mese di novembre 2020 ed il mese di gennaio 2021, prima della rimodulazione del contratto (31 gennaio 2022);
inoltre, dalla missiva inviata dall’opponente il 26 febbraio 2021 (doc. 11 fasc.
opposta) emerge che le difficoltà di nell’utilizzo della piattaforma erano dovute ad “una interpretazione sbagliata del nostro fabbisogno aziendale, in particolare in merito alla tracciabilità degli utenti nei corsi in modalità webinar (sincrona, ossia un aula virtuale con interazione tra docente e corsisti), che hanno comportato notevoli disagi nell’attività aziendale in quanto la piattaforma non è stata “accreditata” dai nostri principali clienti, rappresentati da enti pubblici e fondi interprofessionali”, senza che l’opponente abbia specificamente contestato o smentito tale circostanza. Ma, soprattutto, a fronte delle contestazioni dell’opponente, deve osservarsi che – onerata della dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria – ha fornito prova del titolo contrattuale su cui si fonda il credito vantato, dell’effettiva esecuzione dei servizi indicati nelle fatture allegate, del criterio adottato per la quantificazione del corrispettivo complessivamente indicato nelle fatture rispetto ai servizi erogati.

In particolare, dalla corrispondenza e-mail prodotta dall’opponente si evince che le comunicazioni intercorse tra novembre 2020 e gennaio 2021 non hanno alcuna pertinenza o rilevanza con l’erogazione dei servizi descritti nelle 5 fatture allegate, trattandosi di contestazioni precedenti alla rimodulazione del contratto, oltre a considerare l’assoluta genericità degli asserti dell’opponente sulla indicazione nelle fatture degli importi pattuiti con la rimodulazione contrattuale.

Infatti non ha compiutamente dedotto, nei termini decadenziali di rito, né i corrispettivi applicati, né le diverse somme, rispetto a quelle fatturate, che, in tesi, avrebbe dovuto pagare.

Inoltre, occorre ribadire (come già sostenuto nell’ordinanza emessa il 21.02.2024) che dopo la rimodulazione del contratto, non vi sono state effettive e circostanziate contestazioni da parte dell’opponente.

Deve evidenziarsi, infine, che la richiesta di prova testimoniale formulata da atto di citazione, reiterata nelle successive memorie e diretta a provare il malfunzionamento della piattaforma e l’erroneità dei corrispettivi indicati nelle fatture azionate è stata rigettata con l’ordinanza emessa il 23.02.2024, in quanto articolata con capitoli formulati in modo generico e relativi a circostanze documentali o da provare documentalmente, oltre che irrilevanti ai fini del decidere.

In definitiva, la pretesa creditoria di deve ritenersi provata.

L’opposizione proposta da va rigettata e, conseguentemente, va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto e va rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dall’opponente in via riconvenzionale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. NOME COGNOME definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall’attrice opponente;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in € 4.517,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 1 luglio 2024 Il GOP dott. NOME COGNOME

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