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Codice Civile
Codice Penale

Mancato pagamento fatture realizzazione e manutenzione sito web

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova circa l’esistenza del credito e del suo ammontare grava sul creditore opposto. Nel caso di specie, la società convenuta, pur essendo gravata dell’onere di dimostrare la conclusione del contratto e l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto di fatturazione, non ha fornito al Tribunale adeguati elementi di prova.

Pubblicato il 27 July 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 3639 / 2023

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Giudice Onorario avv. NOME COGNOME Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da attore/i contro convenuto/i ****

Oggi 01.07.2024 ad ore 10,00 il giudice onorario avv. NOME COGNOME dà atto Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l’avv. NOME COGNOMEper parte convenuta, l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME dà altresì atto che -le Difese presenti nell’aula virtuale si connettono per tutta la durata dell’udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell’aula virtuale e sopra indicati dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.

Premesso ciò

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da foglio separato, quanto a parte attrice opponente e come da note conclusive quanto alla convenuta opposta.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti;
il giudice dato atto di quanto sopra, all’esito della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.

Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.

Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell’udienza mediante l’applicativo Teams è avvenuto regolarmente.

Il Giudice Onorario Avv. NOME COGNOME Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,50.
il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c. Connessione e verbale di udienza chiusi 17.50.
Il Giudice Onorario Avv. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._6617_2024_- N._R.G._00003639_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3639/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO, presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO, presso il difensore avv. COGNOME/I

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:
In via preliminare:
-rigettare, in ogni caso, la domanda di concessione della provvisoria esecutività, ex art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in atto;
-dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 20055/2022 – R.G. N. 44408/2022 per difetto dei presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa.

Nel merito In via principale:
-respingere la domanda di pagamento avanzata dalla società perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
-In via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare che oggetto del contratto intercorso tra le parti è unicamente la prestazione di progettazione del sito web;
-accertato l’inadempimento posto in essere dalla nell’esecuzione della predetta prestazione, dichiarare risolto il contratto e, per l’effetto, dichiarare che nulla è alla stessa dovuto ad alcun titolo da parte della In via subordinata:
-accertare e dichiarare che oggetto del contratto intercorso tra le parti è unicamente la prestazione di progettazione del sito web;
-accertare e dichiarare l’inadempimento posto in essere dalla nei confronti della e per l’effetto determinare la pretesa creditoria ai sensi dell’art. 1657 c.c. e, stante la presenza dei vizi, ridurre la pretesa creditoria di in quella somma che risulterà dovuta in corso di causa ovvero che sarà ritenuta equa o di giustizia;

In via ulteriormente subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui parte avversa dovesse provare che nell’oggetto del contratto rientrano anche le attività di manutenzione del sito web e la gestione scheda/vetrina Google My Business, rideterminare anche in questa ipotesi il corrispettivo ai sensi dell’art. 1657 c.c.

In ogni caso:
-Con rifusione delle spese e competenze di causa.
-Con riserva di altro dedurre, produrre, articolare ed indicare i testi.

Per parte convenuta opposta:
NEL MERITO, IN INDIRIZZO
– CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE EX ART. 648 C.P.C. del decreto ingiuntivo N. 20055/2022 del 15.12.2022 emesso nel procedimento R.G. n. 44408/2022 emesso dal Tribunale di Milano NON essendo l’opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;

NEL MERITO:
– RIGETTARE, per tutti i motivi esposti in narrativa l’opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, CONFERMARE decreto ingiuntivo N. 20055/2022 del 15.12.2022 emesso nel procedimento R.G. n. 44408/2022 emesso dal Tribunale di Milano;

In ogni caso:

– ACCERTARE E DICHIARARE in persona del legale rappresentante pro tempore debitrice nei confronti della dell’importo capitale pari ad € 8.723,00 per tutti i motivi di fatto e diritto dedotti in narrativa o quella maggiore o minore somma fosse ritenuta di giustizia e, per l’effetto – CONDANNARE a corrispondere alla l’importo complessivo pari ad € 8.723,00 oltre interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, o quella maggiore o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
– IN INDIRIZZO
si chiede l’ammissione dei documenti già allegati in sede di comparsa e di prima memoria nonché la prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il testimone se nell’anno 2021 ha intrattenuto rapporti lavorativi con la società con sede in Milano, INDIRIZZO e se si di che genere;
2. Vero che nel mese di ottobre 2021 il sig.
, per la società ha curato la realizzazione e la gestione di una campagna pubblicitaria on line e la gestione della vetrina Google RAGIONE_SOCIALE, come da documenti 3 e 4 che si rammostrano al teste;
3. Dica il teste se nell’anno 2021 si è occupato dei rapporti commerciali tra il sig.
e la società per lo svolgimento dell’attività di cui al precedente cap.
2; 4. Dica il teste se l’attività svolta per da parte del sig.
ha comportato l’intervento della committente nella gestione delle piattaforme tecnologiche predisposte;
5. Dica il testimone se nell’anno 2021 ha intrattenuto rapporti lavorativi con la società e se si di che genere;
6. Vero che nel mese di settembre 2021 il teste contattava il sig.
chiedendogli di elaborare un preventivo per l’attività di creazione di un sito web e gestione della scheda / vetrina Google MyBusiness anche per la società come da doc. 2 che si rammostra al teste;
7. Vero che in data 9.9.2021 il sig. ed il sig. si incontravano in Rho, INDIRIZZO per discutere del progetto di realizzazione del sito web della società RAGIONE_SOCIALE.
Vero che nell’occasione di cui al precedente punto 7 il sig. chiedeva al sig. realizzare un sito internet per
9. Vero che la realizzazione del sito web di ad opera del sig.
veniva seguita dalla sig.ra che si occupava di fornire allo stesso tutto il materiale utile per la pubblicazione;
10. Vero che i documenti prodotti sub doc. 7 che si rammostrano al teste riportano in forma fotografica gli screenshot delle conversazioni intrattenute tra il sig. e la sig.ra a proposito della realizzazione del sito web di nonché la foto del contatto della sig.ra NOME
Dica il teste se prima del giorno 25.10.2022 sono stati avanzate al sig.
contestazioni sul lavoro di realizzazione del sito web per 12.
Vero che nel mese di luglio 2022 il sig. consegnava a il sito web commissionato indicando il prezzo per tale opera e per il mantenimento futuro, come da doc. 9 che si rammostra al teste;
13. Vero che il sito web di consegnato dal sig. nel mese di luglio 2022 era nella sua versione definitiva, ovvero non abbisognava di ulteriori interventi o modifiche per la sua pubblicazione;
14. Vero che nella comunicazione di cui al doc. 9 che si rammostra al teste il sig. chiedeva a la sottoscrizione del contratto;
15. Vero che nel mese di settembre 2022 veniva inviata al sig. , come da doc. 13 che si rammostra al teste, una comunicazione e-mail contenente una proposta di pagamento a saldo e stralcio delle fatture emesse da nei confronti di Si indicano a testimonio:
Sig.ra residente in Rho (MI), INDIRIZZO su tutti i capitoli di prova.
– IL TUTTO CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DI CAUSA, OLTRE IVA E CPA E RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE GENERALI AL 15% EX DM 55/2014.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20055/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore di per il pagamento della somma complessiva di Euro 8.723,00, oltre accessori, quale corrispettivo per la realizzazione e manutenzione di un sito web.
A sostegno dell’opposizione ha dedotto:
– che nel mese di settembre 2021 erano intercorse trattative tra le parti esclusivamente per la realizzazione del sito web;
– che del sito web in questione era stata realizzata, nel mese di luglio 2022, solamente una demo incompleta;
– che in ogni caso non aveva mai consegnato a GPS le chiavi di accesso al sito, essendosi limitata ad inviarne l’URL, impedendo concretamente alla stessa di accedervi;
– che le parti non avevano mai stipulato un contratto né concordato il prezzo per la prestazione di progettazione del sito web né GPS aveva mai conferito alla l’incarico per la manutenzione del sito e la gestione della scheda / vetrina Google My Business;
– che, dopo aver ricevuto le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, le aveva immediatamente contestate;
– che l’azione monitoria era sfornita di idonea prova scritta e che la quantificazione del credito, in mancanza di un accordo di preventiva determinazione del prezzo, doveva essere operata dal Giudice ai sensi dell’art. 1657 c.c. Parte Parte Si costituiva in giudizio opponendosi all’opposizione e chiedendo la conferma del decreto opposto esponendo:
– che nel mese di settembre 2021 era stata contattata da per realizzare un sito internet;
– che il contratto era stato concluso e gestito telefonicamente e a mezzo messaggistica WhatsApp;
– che l’opera era stata realizzata e si era conclusa nel mese di maggio 2022 con la predisposizione di un prodotto grezzo poi affinato nel mese di giugno 2022;
– che, a fronte della realizzazione di tale commessa, aveva emesso le fatture n. ITNUMERO_DOCUMENTO e n. ITNUMERO_DOCUMENTO per l’importo complessivo di € 8.723,00 azionate in sede monitoria.
Dichiarate inammissibili le prove orali formulate dalla convenuta opposta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex articolo 281 sexies c.p.c. all’udienza dello 01 luglio 2024.

***

Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03;
Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).

Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza – ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).

Applicando i principi di diritto appena esposti al caso in esame, irrilevanti risultano le eccezioni di carenza di prova scritta avanzate dall’opponente in relazione alla fase monitoria poiché la presente opposizione ha instaurato un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, ha investito questo Giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta dalle parti. All’evidenza, dunque, ogni questione che attiene al diverso ed autonomo procedimento sommario rimane assorbita dalla cognizione piena di questa fase.

Ancora, in diritto, in via generale, secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si instaura un ordinario giudizio di Parte cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per avere chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la posizione del convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez.
I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371;
Cass. Civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 1417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

Il Tribunale evidenzia poi in via generale che il criterio di riparto dell’onere di allegazione e prova dell’azione contrattuale di adempimento svolta dall’opposta è regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell’obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea, ed eguale criterio, a parti invertite, si applica ove il debitore, a sua volta, eccepisca l’inadempimento totale o parziale dell’altro contraente, come stabilito dal giudice di legittimità con consolidate pronunce (Cass. civ. SS.UU. , 23.09.2013, n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez.
3 26.02.2013, n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533).

Tutti i criteri probatori di cui sopra vanno, naturalmente, coordinati con il principio dell’onere di contestazione specifica, codificato dall’art. 115 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica del fatto allegato determina l’effetto della relevatio ab onere probandi, in favore di chi ha allegato il fatto incontestato.

Con riguardo, poi, alla materia che ci occupa, il contratto in questione deve essere sussunto nella categoria dell’appalto di servizi (art. 1655 cc), e non del contratto d’opera (a. 2222 cc), poiché l’affidamento di un incarico complesso a una società di capitali esclude in radice il requisito della personalità della prestazione, che distingue il contratto d’opera dall’appalto.

Benché i due tipi contrattuali siano accomunati dalla causa (cioè, il compimento di un’opera o un servizio dietro corrispettivo), il primo presuppone che la prestazione sia eseguita “con lavoro prevalentemente proprio”, mentre il secondo richiede “l’organizzazione dei mezzi necessari” e postula così una struttura d’impresa (come affermato anche da Cass. Sez. 2, sentenza n. 27258 del 16/11/2017, Cass. Sez. 2, sentenza n. 12519 del 21/5/2010; Cass. Sez. 2, sentenza n. 7307 del 29/5/2001).

Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, invero, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non d’opera (Cass. Sez. 2, sentenza n. 27258 del 16/11/2017), risultando qui irrilevante il fatto che l’esecuzione di prestazioni intellettuali non riservate a professionisti iscritti in appositi albi o elenchi possa essere affidata anche a società di capitali (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 26264 del 18/10/2018). L’appalto è un contratto sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive:
se il committente, convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del compenso, eccepisce l’inadempimento della prestazione, incombe allora sull’appaltatore l’onere di dimostrare d’aver eseguito l’incarico a regola d’arte e in conformità al contratto (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Cass. Sez. 2, sentenza n. 936 del 20/1/2010; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Premesso quanto sopra in diritto, facendo applicazione dei superiori principi, l’opposizione va accolta.

È pacifico in causa che le fatture azionate in sede monitoria non siano state pagate.
Parte opponente, però, afferma di avere legittimamente non pagato le fatture atteso l’insussistenza di qualsivoglia contratto e prestazione da parte di , avendo la stessa fornito solamente una demo.

Ora, atteso quanto sopra, era onere di parte opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare la conclusione del contratto relativo alla realizzazione del sito ed alla sua manutenzione nonché l’esatto adempimento di tali prestazioni oggetto delle fatture azionate.
, per contro, non ha affatto assolto l’onere probatorio gravante a suo carico.
Essa, invero, si è limitata a produrre, in sede monitoria, le fatture azionate (docc. 6 e 7 fasc. NOME ) e alcuni screenshot di messaggi WhatsApp (doc. 3 fasc. NOME ) i quali risultano privi di qualsivoglia concludenza e paiono riferirsi, in una caotica mescolanza, anche a rapporti con terze parti.

Al riguardo, il doc. 3 fasc. NOME racchiude corrispondenza WhatsApp fra e relativa a diversi soggetti, anche estranei alla presente causa, come tale inammissibile, costituendo una violazione dell’onere di specificità delle produzioni (già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n. 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all’onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione – giacché il giudice non ha alcun onere di esplorare produzioni indistinte – anche l’onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva, come del resto confermato anche da Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce – sez. Taranto, sentenza 9.1.2014).

Per contro, il doc. 2) fasc. NOME menzionato da parte opposta – ma ivi non prodotto – e versato quale doc. 6) nella fase di merito è una comunicazione mail del 18 settembre 2021 che risulta del tutto prodromica rispetto alla conclusione del contratto in cui la stessa convenuta dà atto che fra le parti non era ancora stato concluso alcun accordo (“Scusa il ritardo ma è un periodo particolarmente intenso.

Di seguito le mie riflessioni sulla base del nostro incontro:
qualora ti dovesse interessare procedere, provvederò a formalizzare l’offerta e inviarla insieme al relativo contratto”).
È vero che in atti è versata la mail del 14.07.2022 (doc. 5 fasc. NOME ) in cui si dà atto “Ti farò avere a stretto giro offerta e contratto di GPS da sottoscrivere, come avete effettuato ai tempi per L’offerta riprende le condizioni del preventivo risalente alla mail del 18/09/2021, ossia:
– produzione sito: 4.750 € i.e.
(una tantum) – canone mantenimento: 1.800€ i.e.
(annuale) – gestione Google RAGIONE_SOCIALE:
600€ i.e. (annuale)

Seguirà quindi fattura degli importi e così chiudiamo questa partita:
appena mi manderai le modifiche e le foto da aggiungere, verranno inserite”.

Tuttavia, tale comunicazione, che oltretutto attesta che a luglio 2022 le parti non avevano ancora sottoscritto il contratto, quand’anche si volesse intendere quale documento formalizzante un contratto già eseguito, non è stata fatta seguire da alcuna, anche minima, concreta evidenza da cui inferire l’attività che l’opponente dichiara di avere svolto (ad esempio, materiale utilizzato, foto o file del sito, rapporti di intervento manutentivi ecc…), tale da consentire al Tribunale anche solamente di iniziare l’indagine volta a vagliare il fondamento della domanda della convenuta opposta; in aggiunta, anche le prove testimoniali dedotte da parte convenuta, e non ammesse dal Tribunale, risultano inidonee allo scopo.

Analoghi rilievi ineriscono poi la prestazione relativa alla manutenzione del sito, di cui manca del tutto traccia.

In conclusione, l’acclarata mancanza di adeguata prova del contratto inter partes e dell’effettivo espletamento delle prestazioni cui si riferisce il corrispettivo qui azionato dalla convenuta, porta a concludere per il rigetto della domanda.

Attesa la conclusione della causa, per il principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta opposta e vanno liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014 nella misura media per le prime due fasi e minima per le due ultime, attesa l’assenza di istruttoria orale e la sostanziale ripetizione delle difese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
– accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– respinge la domanda svolta da nei confronti di – condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Euro 3.387,00 per compensi oltre spese vive, se sostenute, oltre 15% ex DM 55/2014 per spese generali, oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. Milano, 1 luglio 2024
Il Giudice Onorario dott. NOME COGNOME

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