R.G. n. 2768/2021 Cont.
Civ. TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._966_2024_- N._R.G._00002768_2021 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
nella causa iscritta al n. 2768 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2021, vertente:
TRA ESSE (C.F.: ), in persona del socio legale rappresentante (C.F.: , con sede in Cantù (CO), INDIRIZZO e: personalmente, (C.F.: nato a Cantù (CO) il 27/09/1964 ed ivi residente in INDIRIZZO rappresentati e difesi dall’Avv.NOME COGNOME (C.F.: )
ed elettivamente domiciliati presso suo studio Lecco, INDIRIZZOINDIRIZZO, pec:
– fax NUMERO_TELEFONO);
-attori- CONTRO (C.F. e Partita IVA n. , con sede in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. n. fax NUMERO_TELEFONO ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC indicato nonché allo studio del legale, in Como, INDIRIZZO -convenuta- Oggetto:
assicurazione
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 15 marzo 2024, in esito all’udienza cartolare del 15.2.24, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, in data 18.3.2024) sulle seguenti conclusioni:
per gli attori:
“ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
C.F. C.F. C.F. Nel merito:
condannare (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO, al pagamento in favore del Sig. nella sua qualità di assicurato/beneficiario della polizza ramo infortuni n. NUMERO_DOCUMENTO, per i motivi di cui alle premesse dell’atto di citazione, della somma di €.
32.500,00, o di quell’altra maggior o minor somma ritenuta dovuta, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Spese e compensi di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
si oppone all’ammissione della prova per testi avanzata dalla convenuta nella propria memoria istruttoria, per i motivi tutti già dedotti nella memoria attorea ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., del 28.06.2022.
” per parte convenuta:
“In principalità e nel merito:
previe declaratorie del caso, rigettare ogni domanda formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull’iter giudiziale e sulle condizioni dell’azione e presupposti processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 2.7.2021 e personalmente convenivano in giudizio per sentirla condannare a corrispondere in favore di la somma di Euro 32.500,00 a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO stipulata da con La polizza, che aveva quale beneficiario , stipulata a tutela per il caso di morte o di varie ipotesi di invalidità permanente o inabilità, infortunio ecc, prevedeva anche un indennizzo nel caso in cui gli assicurati avessero conseguito un’invalidità permanente a seguito di ictus o infarto, circostanza sfortunatamente verificatasi il 22/01/2018 allorchè il beneficiario veniva colto da infarto miocardico. Pertanto, in applicazione dei criteri liquidativi previsti nel contratto assicurativo e tenuto conto della percentuale di invalidità riconosciuta da ASL di Como, a fronte del riconoscimento di una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%, gli attori invocavano il riconoscimento del 65% dell’importo capitale assicurato, pari di € 50.000,00, equivalente pertanto ad € 32.500.
Si costituiva in giudizio in data 17.2.22 contestando la domanda attorea, ed in particolare eccependo anzitutto l’inoperatività della polizza poiché l’evento si sarebbe verificato in periodo di scopertura, in ragione del tardivo pagamento della rata del premio assicurativo dovuta.
In via gradata contestava, in ogni caso, il quantum della domanda attorea, opponendo infine il massimale, le condizioni, le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
In prima udienza, fissatasi per il 9.3.2022 e tenutasi in modalità cartolare, il (precedente) G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Alla successiva udienza, cartolare, del 23.11.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, rigettando la richiesta di prova orale svolta da parte convenuta, e ritenendo superflua la consulenza tecnica d’ufficio.
All’esito dell’udienza cartolare del 15.2.2024 il sottoscritto COGNOME.COGNOME, nel frattempo subentrato sul ruolo, con ordinanza del 15.3.24, condivise le valutazioni già svolte dal precedente G.I. con ordinanza del 23.11.22- 31.1.23, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, abbreviati a giorni 40 quanto alle comparse conclusionali, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le conclusionali e parte attrice depositava la memoria di replica.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como.
Risultano rispettate le condizioni dell’azione e i presupposti processuali;
il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, ed è stata esperita la mediazione, condizione di procedibilità della domanda, vertendo il giudizio in materia di contratti assicurativi.
II.
Sull’inquadramento della domanda attorea e dell’eccezione di parte convenuta.
L’esito del giudizio dipende dalla fondatezza o meno dell’eccezione di parte convenuta di inoperatività della polizza per essersi l’evento verificato in periodo di scopertura, in ragione del tardivo pagamento, oltre la scadenza del 10.11.2017, della rata del premio assicurativo dovuta.
Sono infatti, quanto al resto, circostanze pacifiche tanto l’avvenuta stipulazione della polizza, quanto l’evento concernente la salute di (infarto miocardico) avvenuto il 22.1.2018, quanto l’astratta copertura di esso da parte della polizza, stante l’interpretazione dell’art. 1 delle clausole speciali, rubricato “Rischio assicurato”, in cui è previsto l’impegno da parte della Compagnia di corrispondere ai beneficiari “il pagamento di un capitale che vale a compensare , per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente ad Ictus o Infarto in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato secondo i criteri di cui agli artt. 3”. Non è infine contestata la somma eventualmente spettante al beneficiario (in ipotesi di fondatezza dell’an e nel caso di corrispondenza delle condizioni sanitarie effettive a quelle dichiarate), pari al 65% dell’importo capitale assicurato, quale operazione aritmetica da compiersi una volta eventualmente accertata la riduzione permanente della capacità lavorativa di nella misura del 55% e dei criteri liquidativi previsti nella tabella allegata all’art. 5 (vds. pag. 12 doc.2).
eccepisce l’inoperatività della polizza per essere stato il contraente privo di copertura al momento (22.1.2018) di verificazione dell’evento:
asserisce infatti che, a fronte delle scadenze quadrimestrali di pagamento del premio assicurativo, alle date del 10 marzo, 10 luglio e 10 novembre di ogni anno, al 22.1.2018 difettava il pagamento dell’ultima rata precedente, quella del 10.11.2017, che veniva pagata solo il 24.1.2018, due giorni dopo l’infarto.
Spetta pertanto al Tribunale la valutazione, anzitutto, dell’avvenuto o meno pagamento dell’ultima rata precedente all’evento da parte della contraente e in caso negativo, l’individuazione e l’esame degli effetti dell’inadempimento all’obbligo del pagamento del premio nel contratto di assicurazione;
in caso positivo, risultando fondata la domanda nell’an, sarà oggetto di vaglio il quantum.
III.
Sulla tempestività o meno del pagamento del premio con scadenza 10.11.2017.
III.I. Orbene, in ordine al primo profilo, avendo eccepito il mancato versamento, prima del 24.1.2018, della rata scadente a novembre 2017, e non potendo essa fornire la prova negativa, spetta a parte attrice provare l’avvenuto pagamento.
A tal fine gli attori hanno prodotto sub doc.3 la copia dell’assegno bancario n. 0021162314NUMERO_DOCUMENTO04NUMERO_DOCUMENTO datato 7.11.2017, e la “Ricevuta Provvisoria-Vita”, nonché, sub doc.4, copia dell’assegno bancario n. NUMERO_DOCUMENTO, datato 28.07.2017, relativo al pagamento del precedente premio, scaduto il 10.07.2017, con relativa quietanza.
Soffermandosi sulla ricevuta provvisoria-vita di cui al doc.3, rilasciata dall’Agenzia di Cantù e debitamente sottoscritta da un agente, risulta chiaramente leggibile che con essa, in relazione alla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO, riceve da “RAGIONE_SOCIALE” l’importo di € 532,94 in data 7.11.2017 ad ore 11.45 a saldo della rata di premio del 10.11.2017.
Parte convenuta, che non disconosce la firma e la provenienza (da propria agenzia) del documento, tantomeno la data di rilascio della quietanza, contesta invece (I) l’inidoneità della “Ricevuta Provvisoria-RAGIONE_SOCIALE” a dimostrare il tempestivo pagamento del premio, poiché procedura non più in uso dal 2015 nella rete di Agenzie Generali e, in ogni caso, (II) la riconducibilità del citato assegno n. NUMERO_DOCUMENTO, datato 7.11.2017 al pagamento del rateo del 10.11.2017, affermando essere invece l’assegno a copertura del rateo precedente, del 10.07.2017, e ciò poiché a sua volta, a ritroso, l’assegno bancario n. NUMERO_DOCUMENTO datato 28.07.2017, non sarebbe relativo al pagamento del rateo scaduto il 10.07.2017, bensì del rateo scaduto il 10.03.2017. III.II.
Il primo motivo di contestazione risulta inconferente:
la ricevuta provvisoria-vita costituisce –salvo prova contraria o disconoscimento di firma, non intervenuto- idoneo elemento probatorio con valore di quietanza, ovvero di ricevuta d’un pagamento rilasciata al debitore dal creditore che riscuote:
il completamento a penna di un foglio precompilato nel quale è attestato dall’Agente –dalla firma, probabilmente, tale “ – il ricevimento da parte di dell’importo di € 532,94 in relazione alla polizza n. 766215742, in data 7.11.2017, ad ore 11.45 a saldo della rata dei premio del 10.11.2017, costituisce idonea ricevuta.
Né tale assunto può essere sconfessato dalla circostanza che, come invece dedotto da la Ricevuta Provvisoria-Vita” sia una prassi non più in uso presso la rete della Agenzia a far data dall’anno 2015, e dunque inidonea a dimostrare il tempestivo pagamento del premio:
non possono essere riversate infatti sull’altra parte (a maggior ragione stante il carattere di debolezza contrattuale rispetto al professionista, quale è la compagnia assicurativa) le eventuali inadempienze dell’Agente assicurativo nelle modalità formali scelte di rilascio della quietanza, tantomeno eventuali divergenze rispetto alla prassi (del tutto peraltro indimostrata) in uso per quietanzare l’avvenuto pagamento del premio.
III.III.
Come secondo motivo a sostegno dell’eccepita mancata prova del pagamento, evidenzia che non risulterebbe fornita la prova della riconducibilità dell’assegno n. 0021162314NUMERO_DOCUMENTO al pagamento della rata di premio scadente il 10.11.2017:
deduce infatti che il citato assegno sarebbe relativo al pagamento, in ritardo, della rata precedente, scaduta il 10 luglio 2017, mentre il pagamento del 28.7.2017 con assegno n. 0020863019 sarebbe a copertura della prima rata quadrimestrale del 2017, scaduta il 10 marzo 2017, anticipata dall’Agente eccezionalmente con rimborso effettuato tramite l’assegno da ultimo citato.
III.IV.
Osserva il Tribunale che sebbene non risulti in atti la prova ineludibile della corrispondenza biunivoca tra assegno, causale del pagamento e quietanza (poiché nell’assegno non è indicata la causale e la quietanza non richiama il numero dell’assegno), sufficienti indizi, convergenti, consentono di ritenere che l’assegno n. 0021162314NUMERO_DOCUMENTO04 sia stato incassato a novembre 2017 e non il 24.1.2018.
Anzitutto nel citato assegno, che sul retro vede la firma di per l’incasso, anch’essa non contestata, è indicata dal soggetto traente ( la data del 7.11.2017 (e non di gennaio 2018);
inoltre, e soprattutto, sul retro dell’assegno, nella parte alta, osserva d’ufficio il Tribunale, compare una sequenza numerica di 22 cifre che tra la ottava e la tredicesima cristallizzano la data dell’incasso “081117”:
la riconducibilità delle sei cifre alla data esatta di incasso (ggmmaa) trova controprova nell’esame dell’altra copia di assegno in atti, quella relativa al pagamento della rata precedente, del 10.7.2017 (sub doc.4, pag.2), che risulta incassata il 31.07.17, essendo le cifre tra la ottava e la tredicesima “NUMERO_DOCUMENTO” e peraltro pienamente compatibili con la data indicata dal traente di tre giorni precedente (28.7.2017).
Inoltre la quietanza allegata sub doc.4 attoreo –che, a differenza della succitata, non è rubricata “Ricevuta Provvisoria-Vita”, e rispetto cui cadono pertanto, in ogni caso, le doglianze de qua di controparte- espressamente pone in relazione la data del pagamento con la scadenza della rata di luglio 2017, e non -come sostenuto dalla convenuta- con la precedente:
è infatti espressamente indicato che “il pagamento dell’importo a saldo della rata suindicata è stato effettuato il 28.7.2017 ad ore 10.30”.
E la “rata suindicata” cui fa riferimento la quietanza è indubitabilmente quella indicata nell’occhiello a inizio pagina sotto la voce “scadenza rata”, ovvero il “10.7.2017”.
Se il pagamento del 28.7.2017, con assegno n. 0020863019-08, incassato il 31.7.2017 è relativo alla scadenza del 10.7.2017, allora necessariamente l’assegno n. 0021162314NUMERO_DOCUMENTO04 deve fare riferimento alla scadenza del 10.11.2017 (non essendovene di successive dovute alla data del 24.1.2018) poiché, diversamente, la compagnia assicurativa non avrebbe accettato il pagamento della prima rata del 2018 (il 24.1.2018) in difetto di pagamento della precedente.
La provenienza delle quietanze sub doc. 3 e 4 pagg.1 da giusta sottoscrizione non disconosciuta, e la presenza della firma all’incasso di egli assegni di cui ai medesimi documenti (pag.2), con data che può ritenersi certa, ed in ogni caso non oggetto di contestazione da parte convenuta (per come indicata sul retro degli assegni di cui alle pagg.
2 dei docc 3 e 4), assumono poi una rilevanza non secondaria trattandosi di prove univocamente riconducibili alla parte contro la quale vengono proposte.
L’Agente assicurativo, sempre il medesimo ha pertanto attestato ben due volte, a distanza di quattro mesi, la corrispondenza dapprima dell’assegno n. 0020863019NUMERO_DOCUMENTO in data 28.7.17, a saldo della rata scaduta il 10.7.2017 e successivamente dell’assegno n. 0021162314-04 alla quietanza a saldo della rata di premio del 10.11.2017 pagata il 7.11.2017:
i documenti di cui alle pagg.1 doc. 3 e 4 costituendo riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore, sono suscettibili di fare piena prova contro l’emittente, ovvero la compagnia assicurativa.
L’avvenuta sottoscrizione degli stessi da parte della compagnia assicurativa, per il tramite del proprio agente e il mancato disconoscimento della scrittura consentono di attribuire un valore, quantomeno presuntivo, significativamente superiore a quello che avrebbe potuto avere la testimonianza di un teste – l’unico proposto da e non ammesso- avente peraltro un evidente posizione di conflitto di interessi trattandosi di soggetto che sarebbe stato citato “c/o e dunque destinataria di emolumenti per prestazione lavorativa da parte di prescindere dall’inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro). Altro elemento, presuntivo, che corrobora la ricostruzione compiuta, smentendo quella di parte convenuta, attiene alla circostanza dell’avvenuto riconoscimento, da parte di della diaria di ricovero contrattualmente prevista per i due interventi cardiochirurgici successivi all’infarto del miocardio:
ove la polizza fosse stata sospesa, infatti, l’inoperatività della stessa (per prestazioni sì successive al 24.1.2018 ma scaturenti da evento verificatosi in periodo di sospensione della polizza) avrebbe dovuto riguardare anche la diaria di ricovero, che è invece stata riconosciuta (circostanza incontestata).
Deve pertanto concludersi per ritenere che la polizza, rinnovata giusta pagamento il 7.11.2017 (tre giorni prima della scadenza del 10.11.2017) fosse del tutto operativa al momento dell’infarto, poiché era in regola con i pagamenti, avendo provveduto a versare in ritardo soltanto la rata del 10.7.2017, pagata con diciotto giorni di ritardo, e pertanto non determinante risoluzione del contratto bensì unicamente la sospensione di giorni 3 nell’ipotesi di riconduzione della fattispecie a quella di cui all’art. 1901 c.c.(il cui secondo comma dispone che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”), come anche nell’ipotesi di sussunzione nella disciplina dell’assicurazione sulla vita di cui all’art. 1924 cc (non essendo stato superato, come invece sarebbe stato in caso di pagamento oltre il 30.7.17, il termine di tolleranza previsto dalla polizza, che, in difetto di previsione espressa, va individuato nel termine di venti giorni dalla scadenza del pagamento del premio.
D’altra parte, non fornisce a livello documentale indici di prova aventi la medesima valenza probatoria:
deposita infatti, rispettivamente sub doc.3 e 4, il prospetto di agenzia in cui sarebbero indicate le date delle quietanze di pagamento e il rendiconto giornaliero degli incassi.
In entrambi i documenti l’incasso del premio relativo al terzo quadrimestre del 2017 è indicato nel 24.1.2018, ma trattasi di documenti di provenienza meramente unilaterale, della medesima parte in favore della quale vengono fatti valere e privi di data certa:
non suscettibili, pertanto, di superare le risultanze finora esposte, emerse anche e soprattutto con documenti, si ribadisce, provenienti da controparte e dunque con maggiore valenza probatoria.
La ricostruzione di non merita di trovare condivisione, infine, poiché quantomeno inverosimile, e peraltro del tutto sfornita di prova (rispetto cui non risulta poter sopperire la sola eventuale dichiarazione contraria di una collega, richiesta con prova testimoniale), è la spiegazione fornita in relazione alla presunta imputazione –come detto, smentita documentalmente- del pagamento del 28.07.2017, non già al rateo scaduto il 10.07.2017, bensì a quello, precedente, scaduto il 10.03.2017 e il cui pagamento sarebbe stato pagato, in data 30.05.2017, eccezionalmente in via anticipatoria ed autonomamente dall’Agente di Cantù, probabilmente il medesimo cd. Anticipo Agente).
Peraltro, si osservi, tale ricostruzione non è stata mai proposta da prima del giudizio, nessuna traccia dei pagamenti, tantomeno di quello eccezionale dell’Anticipo Agente, essendovi nella comunicazione di riscontro del 2.7.2019 inviata peraltro proprio dall’ agente asserito anticipatore della somma a maggio 2017 sottoscrittore delle due quietanze di pagamento di luglio e novembre 2017.
Tentativi di riscontro probatorio alla propria tesi sono forniti solo con la seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, allegata alla quale vi è comunicazione, del 15.2.2022, con cui proprio la collega dell’Agenzia proposta come teste, richiama i passaggi suesposti allegando tabella (pagg.2-5) che appare documento interno del tutto privo di data certa e, soprattutto, di valenza accertativa.
Inverosimile risulta, del resto, l’intera ricostruzione della vicenda da parte di che comunque non risulta provata ma che, ove fosse vera, sarebbe frutto di una sequenza di errori imputabili all’ –(a) anticipo rateo marzo 2017, (b) errata imputazione rateo luglio 2017, (c) carenza di completezza nelle specifiche del pagamento del rateo novembre 2017, anch’esso comunque riportato come erroneamente collegato a rata di premio inesatta- che non potrebbe essere rimessa a carico dell’assicurato contraente e del beneficiario. Né, d’altra parte, il mancato incasso tempestivo del premio –cui l’Agente ttribuisce la scopertura della polizza al momento dell’evento, vds nuovamente doc.8 lettera del 2.7.17)- implica il mancato tempestivo versamento da parte del contraente, il secondo essendo quietanzato, mentre il primo potendo anche essere conseguenza di un errore operativo della compagnia assicurativa.
IV.
Sulle conseguenze dell’accertata copertura assicurativa al momento dell’evento:
determinazione del quantum.
Le considerazioni che precedono portano pertanto a concludere per la fondatezza della domanda nell’an.
Ciò determina da una parte l’irrilevanza di disamine più approfondite in ordine agli effetti dell’inadempimento all’obbligo del pagamento del premio nel contratto di assicurazione, non verificatosi, dall’altra al passaggio alla trattazione del profilo relativo al quantum.
A riguardo parte convenuta (pag. 3 seconda memoria ex art. 183 co. VI) chiedeva disporsi l’ammissione di CTU medico-legale “diretta ad accertare il grado di invalidità permanente secondo i criteri dettati dalla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO per la liquidazione del danno da ictus/infarto.
Tuttavia, la circostanza dell’avvenuto riconoscimento di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55% da parte di ente accertatore terzo quale l’ASST locale, e l’assenza di specifici rilievi da parte convenuta, rimasta generica sul punto, rendono superflua la ctu invocata da parte convenuta.
Del resto anche i criteri liquidatori risultano pacifici, prevedendo (tabella art. 5, rigo decimo pag.7 doc. 2 citazione) un riconoscimento del 65% dell’importo capitale assicurato, di € 50.000,00, e dunque pari ad € 32.500.
Dall’esame della polizza (ibidem, doc.2) non emerge peraltro l’applicazione di franchigie, massimali o altri limiti al riconoscimento dell’intero importo suindicato;
del resto la relativa eccezione di parte convenuta è stata solamente accennata e non precisata.
A tale importo vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi, poiché (Cass. sentenza n. 25046/13) “il debito indennitario nell’assicurazione contro gli infortuni si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta”.
Trattasi infatti di debito che “assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato” (Cass. 395/2007) ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
La somma deve pertanto intendersi da attualizzarsi dal 24.1.2018 alla data di comunicazione del presente provvedimento.
V. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano ai medi per la fase di studio e introduttiva, ai minimi per quella di trattazione (in difetto di istruttoria) e decisionale, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda (€ 26.000,01 – € 52.000,00), nonché valutati, ai sensi dell’art. 4, D.M. 55/2014, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l’attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase decisionale): importi per tali ragioni ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 25%.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito ordinario da e da personalmente, nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie la domanda attorea, e per l’effetto:
Accertata la validità ed efficacia al momento dell’evento del 24.1.2018 della polizza n. 766219742 ramo infortuni stipulata da con con beneficiario Condanna , in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di della somma di € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), oltre rivalutazione ed interessi dal 22.1.2018 alla data di comunicazione della sentenza.
Condanna, per l’effetto, , in persona del l.r.p.t, alla refusione delle spese di lite in favore di e da , che quantifica, complessivamente, in totali € 5.157,00 (cinquemilacentocinquantasette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 3 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME
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