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Codice Civile
Codice Penale

Mancato risarcimento danni per infortunio in albergo

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato assume rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l’evento dannoso fosse da addebitare al comportamento imprudente del danneggiato, il quale ha tentato di scavalcare un muretto visibile invece di aggirarlo. Tale condotta ha interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo la responsabilità del custode.

Pubblicato il 01 August 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._11207_2024_- N._R.G._00031111_2020 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 31111/2020, posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2024, vertente TRA , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
– attrice;
con sede legale in Milano, INDIRIZZO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore Dott.ssa , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma con studio in Roma, INDIRIZZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta;
con sede legale in 00195 Roma (RM), in INDIRIZZO in persona del Legale rappresentante pro- tempore sig.ra rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con Studio in Roma, INDIRIZZO e con esso elettivamente domiciliata presso casella pec in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
– terza chiamata;
con sede in Roma, alla INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura alle liti a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso la casella pec del nominato procuratore PEC – terza chiamata, cancellata dal registro delle imprese e, per essa, i soci , contumace – terzo chiamato;
, contumace – terza chiamata; conferitaria del ramo d’azienda con sede legale in Mogliano Veneto (TV)
INDIRIZZO INDIRIZZO rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio di Treviso del 16.1.15, Rep.
186905 Racc. CODICE_FISCALE, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla INDIRIZZO
– terza chiamata;

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale :

all’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Esponeva l’attrice che:
– verso le ore 22,00 del 9.10.2017 si trovava presso la struttura alberghiera RAGIONE_SOCIALE, sita in Roma, INDIRIZZO, più precisamente all’interno del salone sito al piano attico dell’edificio, dove è situata anche la piscina, adibito ad ospitare i partecipanti ad un corso di aggiornamento organizzato dalla azienda cosmetica RAGIONE_SOCIALE, allorché, nell’attraversare la sala unitamente ad altre persone, inciampava e cadeva in terra a causa della presenza non segnalata di una struttura in muratura di delimitazione interamente coperta da una tovaglia bianca; – il muretto non era in alcun modo segnalato ed anzi occultato, da un tovagliato di colore bianco posto a copertura del tavolo del buffet posto dinanzi al citato muretto, tanto da rappresentare una insidia imprevista ed imprevedibile;
all’accaduto assistevano molti testimoni che soccorrevano immediatamente la sig.ra – a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, malgrado la responsabilità ex art. 2051 c.c. (o in subordine ex art. 2043 c.c.), della convenuta.

Così concludeva parte attrice:
“Piaccia all’Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito:
accertata l’esclusiva responsabilità della nel sinistro per cui è causa, condannare la stessa ai sensi degli artt.2043 c.c. e seguenti, al risarcimento di tutti i danni subiti alla persona della Sig.ra nella misura complessiva di €. 47.042,78#, od a quelle somme maggiori o minori che si riterranno di giustizia.
Con gli interessi compensativi sulle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale.
Con vittoria di compensi di causa, forfait 15% spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge”.

Si costituiva la contestando gli assunti attorei, essendo le circostanze per cui è causa diverse da quelle capziosamente rappresentate dall’attrice, la quale aveva volutamente omesso fatti significativi tali da ascrivere la responsabilità dell’incidente in via esclusiva ai comportamenti tenuti dalla stessa, avendo le persone presenti all’accaduto riferito al Direttore dell’Hotel, Dott. che la Sig.ra aveva urtato contro il muretto, posizionato sul lato destro del terrazzo, nel tentativo di scavalcarlo per superare la fila di persone accalcatesi attorno al tavolo da buffet, non essendo pertanto corrispondente al vero che l’attrice aveva sfortunatamente inciampato sul muretto, la cui funzione era quella di delimitare la rampa di accesso per la movimentazione merci sul vano terrazzo e che era tutt’altro che nascosto e/o non visibile, oltre che illuminato da allestita per l’occasione, e distante qualche metro dal tavolo da buffet posto al centro della sala, inoltre non coperto da tovagliato e ben visibile ed evitabile con la normale , e soprattutto altezza, crescente, fino a 75 cm), assumendo la responsabilità della stessa attrice nell’occorso, rilevando che, a seguito del lamentato evento, gli organizzatori soccorrevano prontamente l’attrice la quale rifiutava l’ambulanza allontanandosi dall’evento insieme al marito, evidenziando che l’organizzazione dell’evento NOME era in ogni caso stata interamente appaltata da alla che si era occupata del servizio di sala e dell’allestimento del buffet e della location, precisando che erano succedute, rispettivamente, a alla originarie firmatarie del contratto di affitto ramo d’azienda, seguito intervenute operazioni scissione/incorporazione e costituzione di nuova società, assumendo l’insussistenza di responsabilità della struttura alberghiera, essendosi il sinistro verificato per caso fortuito, coincidente col fatto della stessa attrice, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa la unica eventuale responsabile del sinistro, avendo la stessa gestito nel dettaglio l’intera organizzazione del salone, provvedendo all’allestimento della location, al servizio di sala ed all’allestimento del buffet, così concludendo: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis 1) in via preliminare, nel rito autorizzare la chiamata in causa della (CF e RAGIONE_SOCIALE ) con sede in Roma, alla INDIRIZZO cui è stato interamente appaltata l’organizzazione dell’evento RAGIONE_SOCIALE nella serata del 9.10.2017 con fissazione di nuova udienza per consentirne la citazione con rispetto dei termini a comparire;
2) in via principale, NOMECOGNOME sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese competenze e spese generali”.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di prestazione non già da lei rese ma rese dalla anteriormente alla costituzione di , avvenuta nel gennaio 2018, come risultante da documentazione in atti, eccependo altresì la nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo promosso dalla ex art. 164, co. 4c.p.c. in ragione della indeterminatezza, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, degli addebiti mossi nei suoi confronti, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, così concludendo:

“ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectiis:
In via pregiudiziale e preliminare:
1) Accertare e dichiarare la nullità della domanda avversaria di chiamata in garanzia ex art. 164 cpc per indeterminatezza della medesima;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente per i titoli e gli addebiti azionati dalla nei confronti della comparente e per l’effetto dichiarare l’insussistenza e dedotta richiamata responsabilità contrattuale della comparente;
Nel merito 3) In ogni caso, nel merito, respingere la domanda dell’attrice Signora , siccome infondata in fatto e in diritto non provata e comunque atteso che il danno presuntivamente pativo non è conseguente ad alcun titolo, contrattuale e non, attribuibile alla ) In via subordinata, in ogni caso, voglia il Tribunale liquidare il risarcimento dovuto secondo giustizia – in base alle prove che resta onere dell’attrice allegare – tenendo conto della condotta di parte attrice e delle proprie condizioni soggettive pregresse e postume. 5) Vinte le spese con distrazione”.

Sulla scorta dei relativi rilievi, la chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la la quale, costituitasi, contestava gli assunti della improponibili ed inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, per insussistenza in capo alla di titolarità dal lato attivo del rapporto contrattuale sotteso alla chiamata in garanzia, ed, anche, nei riguardi dell’attrice, per infondatezza in fatto e diritto, per mancanza di prova tanto relativamente alla domanda giudiziale che a quella in manleva, contestando specificatamente che l’evento in occasione del quale sarebbe avvenuto il sinistro in danno di parte attrice fosse stato a lei rimesso dalla committente impugnando, contestando e disconoscendo tutti i documenti ex adverso prodotti, deducendo ed eccependo l’inesistenza di propria legittimazione passiva in relazione alle domande ex adverso libellate, ovvero di inesistenza in capo ad essa di titolarità, dal lato passivo, del rapporto, chiedendo il rigetto della domanda non sussistendo, per i fatti ed eventi pregiudizievoli dedotti dall’attrice, sua alcuna responsabilità, contestandosi la ricostruzione dei fatti e dell’ assunto infortunio formulata dall’attrice, negando e disconoscendo la sussistenza di qualsivoglia atto, azione, omissione, comportamento ascrivibili all’ esponente, tali da consentire la ravvisabilità di sua colpa e responsabilità, contestando in ogni caso la di polizza assicurativa Certificato n°370117138 con la , per la responsabilità per i danni subiti dagli utenti e da terzi in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione o omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei suoi dipendenti, chiedendo pertanto l’autorizzazione a chiamare in causa detta compagnia, per essere da questa manlevata e garantita in caso di sua soccombenza, così concludendo: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito:

A. stanti le domande di garanzia e conseguenti istanze di chiamata in garanzia ed in causa sopra formulate dalla concludente in confronto di (C.F. ), con sede a Mogliano Veneto in INDIRIZZO in INDIRIZZO autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 e s.s.
c.p.c., la concludente a chiamare in garanzia essa società assicuratrice che ha assunto il rischio derivante dal detto contratto di assicurazione, ed, all’ uopo, fissare altra udienza di prima comparizione, concedendo termine per la notifica della chiamata ad essa;
B. dichiarare, alla luce dei suesposti motivi, la carenza di legittimazione passiva dell’esponente, ovvero l’inesistenza in capo ad essa di titolarità, dal lato passivo, del rapporto, nonché dichiarare la carenza di legittimazione attiva della rispetto all’asserito sottostante rapporto contrattuale in forza del quale è stata esercitata la domanda giudiziale di chiamata in causa della comparente;
C. in via subordinata, nel merito della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra , senza acquiescenza, e salvo gravame, rigettare le domande attoree in ogni loro parte, perché , improcedibili, illegittime ed infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
D. in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle domande avverse, senza acquiescenza, sentir condannare solo e direttamente la (C.FRAGIONE_SOCIALE p.lRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALEptRAGIONE_SOCIALE
che ha assunto il rischio derivante dal detto contratto di assicurazione ovvero, in subordine, senza acquiescenza, sentirla condannare a mallevare, rivalere e tenere l’esponente indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivande dai fatti per cui è causa e dall’emananda sentenza e a rimborsarla di tutte le somme che dovesse essere condannata e tenuta a pagare per i fatti e titoli per cui è causa, in forza del presente giudizio e dell’emananda sentenza.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre importi successivi ed accessori e oltre CAP e IVA come per legge da distrarsi”.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la contestando la domanda attorea, le domande avanzate dalla nei confronti di nonché la richiesta di manleva proposta dall’ nei propri confronti, rilevando, in ordine al contratto assicurativo, trattarsi della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO con contraente/assicurato con decorrenza dal 19.6.17 al 30.10.2022, dichiarando di non riconoscere le spese sostenute dall’ per la propria costituzione in giudizio stante la violazione del patto di gestione della lite di cui all’art. 1.12 delle cga, sottolineando l’onere dell’ di dimostrare che l’evento di cui è causa rientra fra quelli coperti dalla garanzia prestata, nel merito nonché richiesta manleva proposta dall’ nei confronti di stante la carenza di legittimazione attiva di ad avanzare domande nei confronti dell’ per carenza di titolarità dal lato attivo del rapporto contrattuale sotteso alla chiamata in garanzia nei confronti della contestando anche la domanda attorea, sia ex art. 2051 c.c. che ai sensi dell’art. 2043 c.c., assumendo l’eventuale responsabilità della stessa attrice nell’occorso, contestando altresì il nesso di causalità fra le lesioni allegate dall’istante e l’evento di cui è causa, nonché il quantum ex adverso preteso poiché eccessivo, non provato e non dovuto, così concludendo: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della a proporre domande nei confronti dell’Assicurata.

Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Assicurata per i fatti contestati.

In ogni caso, respingere la domanda attrice e ogni pretesa avanzata nei confronti dell’Assicurata da chicchessia con caducazione della domanda di manleva azionata nei confronti di comunque da respingersi.

In estremo subordine si chiede all’Ill.mo giudicante di graduare le colpe rispondendo solo per la quota di responsabilità della propria Assicurata.
Vittoria di spese”.

Il processo era interrotto a seguito della cancellazione della dal registro delle Imprese CCIAA.

Riassunto il giudizio con la notificazione ai soci rimasti gli stessi contumaci, nel corso dell’istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi nonché la ’esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza a trattazione scritta del 18.3.2024 e trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’istruttoria svolta, affidata, in punto di prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento, alle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalle parti e regolarmente escussi, deve ritenersi provato che l’attrice, verso le ore 22,00 del 9.10.2017, mentre si trovava presso la struttura alberghiera RAGIONE_SOCIALE sita in Roma, INDIRIZZO, durante un evento organizzato dalla azienda cosmetica RAGIONE_SOCIALE, cadde in terra riportando lesioni fisiche.

Quanto alle modalità di accadimento dell’evento, tuttavia, giova rilevare che le dichiarazioni testimoniali, in punto di ricostruzione della dinamica, non sono risultate univoche.

Ha dichiarato l’attrice, in sede di interpello, che al momento del fatto “ … non ho visto il muretto perché era coperto da una tovaglia che arrivava sino a terra e copriva quello che era un gradino e poi diventava un muretto;
io camminavo normalmente e mi stavo dirigendo verso l’uscita, poiché iniziava il corso RAGIONE_SOCIALE sono stata tirata su da due camerieri, penso, dopo aver chiesto aiuto perché nessuno si era avvicinato per aiutarmi, forse avevano paura a muovermi, ero caduta faccia in avanti;
non ricordo i sigg.ri forse potrebbero essere i due camerieri, perché sono rimasti accanto a me sino a quando è arrivata l’ambulanza …”.
dichiarazione che precede appare per certi versi compatibile con quanto riferito dal teste Event Coordinator per conto della il quale ha dichiarato di aver assistito al fatto “ … perché mi trovavo proprio nella zona buffet per motivi di lavoro, poiché dovevo controllare che tutto svolgesse regolarmente;
la signora tentava di scavalcare il muretto ossia ha ossia ha alzato la gamba per scavalcare e l’ho vista cadere in avanti, oltre il muretto, dove passavano le persone per andare verso la piscina;
il tavolo del buffet era collocato fra i due muretti;
il tavolo distava un metro e mezzo dai due muretti, era in posizione centrale rispetto agli stessi;
la signora tentava di scavalcare nella parte quasi centrale del muretto, più verso la parte alta;
il muretto era all’incirca delle misure che mi si leggono … era libero e non coperto …”.

Ha riferito, tale testimone, che l’area era illuminata (diversamente da quanto rappresentato dai testi indotti dall’attrice) e che “… con il abbiamo subito soccorso la signora e provveduto a portare del ghiaccio, abbiamo allertato la sicurezza;
intorno a me e che soccorrevamo, c’erano gli altri ospiti della serata che guardavano …”, così confermando che l’attrice fu soccorsa da due persone che quella sera lavoravano presso la struttura, non da amici, colleghi, conoscenti.

La teste indotta dall’attrice, ha invece riferito che “… eravamo insieme, con altre colleghe, nel momento del buffet ci siamo spostate, dal fondo della sala, verso la zona buffet che era nella parte opposta della sala … io camminavo accanto alla signora , ci siamo avvicinate alla tavola del buffet, che era lunga, dai presenti;
ci siamo disposti con i piatti davanti al buffet, ci spostavamo ed ho visto la mia collega inciampare e cadere rovinosamente in terra;
c’era un muretto che nella prima parte era coperto dalla tovaglia e poi proseguiva scoperto;
il muretto iniziava dall’inizio del tavolo e nel punto dove è caduta era coperto dal drappo;
… la struttura partiva di fianco alla parte finale del tavolo, era alta pochi centimetri e verso la fine cresceva di altezza;
… eravamo già davanti al tavolo per servirci al buffet;
io ero al fianco della signoraCOGNOME
la signora è caduta improvvisamente ed io a quel punto ho notato il muretto, che poco dopo era scoperto dalla tovaglia e si notava essere basso, pochi centimetri;
la signora è inciampata nella parte bassa, dopo il muretto cresceva, come ho già detto;
la signora è stata soccorsa da me e da altre persone e dal personale di sala;
successivamente è arrivato il marito, che l’ha portata via perché si era fatta male … “.

Secondo tale testimone, dunque, al momento del fatto, l’attrice non si stava dirigendo verso l’uscita perché cominciava il corso NOME, come da lei dichiarato in sede di interpello, ma era davanti al buffet e scorreva insieme agli altri invitati, con il piatto in mano, accanto alla collega.

Il testimone indotto anch’egli dall’attrice, nel confermare di trovarsi all’evento il giorno del fatto, ha riferito che era “… a circa 1-2 metri dalla signora , mentre lei passava dalla sala del buffet al corridoio per dirigersi verso la sala, l’ho vista cadere;
mi sono avvicinato per soccorrerla, lei aveva il piede su un muretto posto accanto al tavolo del buffet, con un tovagliato basso e man mano saliva, era tutto coperto dal tovagliato del tavolo;
la signora aveva il piede sopra il muretto … si stava uscendo dal buffet;
ho visto la signora inciampare e cadere in avanti;
la signora è stata soccorsa da me in particolar modo, che l’ho aiutata a rialzarsi;
vi erano anche altre colleghe della che si sono avvicinate per soccorrerla …”.

La circostanza riferita da detto teste, secondo cui “…la signora aveva il piede sopra il muretto …”, pare confermare la tesi secondo cui l’attrice tentò, volontariamente, di scavalcare il muretto e non che vi abbia inciampato perché non visibile in quanto coperto dal tovagliato.

Ciò posto, premesso che la circostanza che il muretto, di per sè visibile per le sue caratteristiche, come emergenti dal materiale fotografico versato in atti, fosse occultato dal tovagliato, non è risultata adeguatamente provata, poiché le dichiarazioni rese dai testimoni indotti da parte attrice sono risultate contrastanti fra di loro e con le dichiarazioni rese dalla stessa attrice, deve ritenersi prevalente la tesi, sostenuta dai testi indotti dalle parti convenute, che il muretto fosse visibile e che l’attrice tentò di scavalcarlo. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Ord. del 2.11.2023 n. 30394,)
“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. anche sent. Cass. n. 8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).

Nel caso di specie, rilevato che gli elementi raccolti lasciano propendere più per un atto volontario di scavalcamento del visibile muretto che per un inciampo contro un ostacolo occultato e non visibile, deve ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito (coincidente col fatto della stessa attrice, che non ha adottato le cautele necessarie, in una situazione adeguatamente visibile, tale da non costituire pericolo per i numerosi ospiti della serata, nessuno dei quali incappò in insidie quali quelle descritte dall’attrice) con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve essere rigettata. Le domande di manleva restano assorbite.

Sussistono, ad avviso del giudicante, tenuto conto degli accertamenti in fatto, giusti motivi per compensare fra tutte le parti le spese di lite.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti della dei soci della compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 1.7.2024, con la collaborazione del Funzionario UPP NOME COGNOME.
IL GIUDICE

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