N. R.G. 10625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._38_2025_- N._R.G._00010625_2022 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10625/2022 promossa da:
P.IVA ), in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Como INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in calce all’atto di citazione, ATTRICE contro CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito In via principale:
– Accertare e dichiarare il diritto di alla garanzia assicurativa di giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data 30.6.2002 e per l’effetto condannarla, per le causali di cui in narrativa a pagare l’importo di euro 146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10% o quello che risulterà in corso di causa, a favore dell’attrice.
In via istruttoria – Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte e precedute da “vero che” con riserva di indicare i testi nei prefiggenti termini istruttori.
In ogni caso – Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”. conviene in giudizio la Compagnia Assicurativa al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto alla garanzia assicurativa per la responsabilità civile, giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data 30.06.2002 e operante fino al 30.6.2003, a seguito di furto subito in data 10.06.2003 nel capannone della -propria cliente– ad opera di ignoti e per il cui inadempimento degli obblighi di vigilanza -dopo un lungo iter processuale– è stata condannata in via definitiva a risarcire il danno; e per l’effetto, chiede di condannare la compagnia assicurativa a pagare l’importo di € 146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10%, e/o al diverso importo che risulterà accertato in corso di causa e di voler essere, precisamente, manlevata per l’importo totale di € 162.362,86 (127.261,28 + 24.417,18 + 2.432,00 + 8.252,40), al netto della franchigia contrattuale del 10%, pari ad € 146.126,57.
In particolare, con sentenza n. 1120/2022, la Quarta Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia condannava al pagamento in favore di della somma di € 52.450,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese dei vari gradi di giudizio, liquidate in € 9.412,24, quanto al primo grado, € 8.542,63 quanto al primo giudizio d’appello, € 8.175,75 quanto al giudizio di Cassazione, € 9.195,50 quanto al giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge per un totale di € 127.261,28. Produce la prova dei pagamenti dell’importo di € 127.261,28 (doc. 16 – bonifici) conforme al giudicato ottenuto e rispettoso del conteggio pervenuto dal legale di controparte avv. COGNOME (doc. 8);
chiede altresì il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, per l’importo di € 24.417,18 (doc. 14 – fatture oltre a € 8.252,40 doc. 19 per le proprie spese di difesa tecnica per il giudizio di rinvio ancora in minuta) e della tassa di registro sulla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia, per l’importo di € 2.432,00 (quietanza f24 doc. 18).
Parte attrice riferisce di essere assicurata per la responsabilità civile con la Compagna in virtù di polizza n. 12006 del 30.06.2002 (doc. 2 – polizza), e che nelle more delle varie pronunce ricevute, la in data 1.11.2007, variava la propria denominazione in (doc. 9 – visura storica , per poi essere incorporata in oggi brevemente (doc. 10 – visura storica , odierna parte convenuta.
Con comunicazione del 5.3.2004 aperto il sinistro 8/2003/010/185, dava conferma della copertura assicurativa (doc. 3 – fax).
Attraverso la stipulazione di tale polizza, si era assicurata per la responsabilità civile verso terzi RCT) e verso i propri prestato di lavoro (RCO) e per la responsabilità civile professionale (R.C. Professionale).
In particolare, la RC Professionale è disciplinata dal punto 3.02 delle condizioni particolari di polizza.
Tale articolo così prevede:
3.02 – SEZIONE 2:
R.C. PROFESSIONALE.
L’assicurazione è prestata por le somme che l’ sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti da persone, Società od enti che usufruiscono dei servizi prestati giudiziale e, ove esistono ricorsi, da quella di ultimo grado, e purché verificatosi durante il periodo di validità della presente assicurazione.
Tutto ciò in relazione ai servizi di vigilanza e sorveglianza forniti dall compreso il servizio di “scorta” e vigilanza al trasporto di boni e/o valori effettuati in proprio e direttamente da terzi.
Restano invece esclusi dalla copertura i servizi di trasporto valori effettuati direttamente dall’Assicurato anche per conto di terzi.
La garanzia e estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni patrimoniali a terzi derivanti dalla “custodia delle chiavi e/o combinazioni” affidate allo Stesso da terzi per l’espletamento dei servizi di vigilanza e sorveglianza di beni e/o immobili, ecc.: è altresì compresa in garanzia la “custodia delle chiavi e/o combinazioni” di mezzi forti o simili di proprietà di terzi, oggetto di contratti di caricamento o prelievo di valori.
La garanzia vale anche per la responsabilità dell per danni patrimoniali a terzi che non siano i committenti, a condizione che tali danni siano comunque connessi ad inadempimenti contrattuali nei confronti dei committenti stessi.
Sono quindi anche compresi in garanzia i danni derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti di allarme e quindi l’attività di attivazione e/o mancata attivazione degli stessi, la disattivazione e/o mancata disattivazione, interrogo eo non interrogo, da mancati e/o ritardati interventi a seguito di segnalazione di allarme.
Si prende atto che la garanzia RAGIONE_SOCIALE Professionale viene prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 12.911,42 ed il massimo di Euro 30.987,41 entro il massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo”.
Il punto 5.03 delle condizioni particolari di polizza precisa che “sono considerati terzi anche tutti gli utenti dei servizi prestati dall’assicurato”;
Il punto 5.06 delle condizioni particolari di polizza prevede che:
“nel caso in cui le condizioni particolari della presente polizza fossero in contrasto con le “Norme1”, si riterrà valido e prevarrà il testo più favorevole all’assicurato”.
Con lettera a mezzo PEC in data 21.04.2021, invitava quale successore nel rapporto assicurativo, a manlevare e tenere indenne per le somme di cui sopra (doc. 11 – PEC a 21.04.2021).
Non avendo ricevuto risposta, sollecitava la Compagnia a mezzo PEC in data 12 maggio 2021 (doc. 12 – PEC a 12.05.2021).
In data 20 maggio 2021 anche (rif. COGNOME sollecitava la Compagnia alla manleva (doc. 13 – PEC Non avendo ricevuto riscontro, invitava alla mediazione obbligatoria presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano (doc. 15 – domanda di mediazione).
non ha partecipato all’incontro del giorno 8 settembre 2021 (doc. 17 – verbale di mancata partecipazione).
non aveva nemmeno risposto alla comunicazione tramite la quale avvertiva che, in difetto di diverse indicazioni da parte della Compagnia, non avrebbe impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1120/2021, depositata in data 16.04.2021, e che di conseguenza la stessa sarebbe passata in giudicato in data 17.11.2021 (doc. 20 – PEC a 29.09.2021).
Divenuta definitiva la sentenza emessa dalla Corte n. 1120/2021 ed adempiuto l’obbligo di mediazione obbligatoria, agisce, ex art. 1917 c.c., per essere tenuta indenne da ciò premesso, sulla base della suindicata prospettazione, si osserva quanto segue.
La convenuta risulta convocata in giudizio con notificazione dell’atto di citazione avvenuta via INDIRIZZO
ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994 in data 15.3.2022; la e-mail risulta consegnata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro ini-p.e.c.
Pertanto, la notifica risulta corretta e va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio.
Le visure storiche prodotte in atti provano che la – la quale, assicurava per la responsabilità civile la parte attrice con la polizza n. 12006 del 30.06.2002- abbia variato la propria denominazione in data 01.11.2007, in a sua volta sia stata incorporata in data 08.09.2014, in divenuta per fusione mediante incorporazione dal 03.10.2018.
Provato, dunque, che sia subentrata in tutti i rapporti facenti capo in precedenza alle società incorporate e, conseguentemente, la stessa sia tenuta a manlevare l’odierna parte attrice, in virtù della polizza sottoscritta ex art. 2504 bis c.c. Parte attrice ha provato la sussistenza della copertura assicurativa producendo il relativo contratto di assicurazione con la polizza valida per il periodo contenente la data del furto e quindi dell’accertato inadempimento della Civis ai suoi obblighi contrattuali;
in particolare, tale polizza aveva decorrenza dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003 (v. doc. 2 pag. 1 frontespizio di polizza).
Conferma della sussistenza del periodo di copertura della polizza si rinviene dalla comunicazione fax della in data 05.03.2004, con la quale veniva comunicata l’apertura del sinistro con il riferimento n. 8/2003/010/185 e confermata la validità della copertura assicurativa per la responsabilità civile in conseguenza del furto (doc. 3) e dal fatto che ivi la liquidatrice deputata alla gestione del sinistro de quo, in nome e per conto della richiedeva nella medesima comunicazione via fax del 05.03.2004 di essere aggiornata sullo sviluppo della vicenda giudiziaria. Risulta accertata con pronuncia passata in giudicato la responsabilità civile professionale della per violazione degli obblighi di vigilanza contratti a favore della responsabilità per cui è richiesta la manleva della Assicurazione convenuta.
Dalle pronunce emerge che la vicenda de qua trae origine dal un contratto di “commissione di servizio ispettivo di pronto intervento” sottoscritto in data 03.11.1999 con la che prevedeva di garantire a quest’ultima un servizio di vigilanza mediante guardie giurate, a seguito di segnalazione ricevuta dalla centrale grazie al sistema di allarme del ponte radio, collocato all’interno del capannone della Nella notte del 10.06.2003, presso i locali della suddetta ignoti malfattori erano penetrati nell’immobile ed avevano asportato merce per un valore di circa € 100.000,00.
La società addetta alla vigilanza, odierna parte attrice, decideva, però, di non azionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal contratto, atteso che nessuna segnalazione di allarme era pervenuta dai locali della Per tali motivi, in data 20.01.2004, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso, per ivi sentire accertare la responsabilità di quest’ultima per dalla propria assicurazione), in conseguenza del furto avvenuto in data 10.06.2003 presso i locali sede della Quest’ultima fondava la propria pretesa sulla base della circostanza che, benché il sistema di allarme non avesse inviato alcun segnale, presente in loco con le proprie guardie giurate non si era avveduta di elementi anomali e non aveva richiesto l’intervento delle Autorità competenti, così come era tenuta, invece, in base al contratto sottoscritto, nella parte in cui recitava: “qualora nel corso del servizio la guardia giurata, dovesse riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza di ogni genere, avrà il compito di segnalare con immediatezza telefonando a (legale rappresentante della ) e richiedere, se e quanto necessario, il pronto intervento della competente Autorità”.
Il Tribunale di Treviso accertava l’inadempimento di in virtù del fatto che -sebbene il segnale di allarme non fosse scattato- le guardie giurate intervenute sul posto, avrebbero dovuto rilevare, secondo l’ordinaria diligenza, una serie di anomalie quali:
il cancello socchiuso, la sussistenza di segni di effrazione all’entrata e una scala mal posta vicino all’edificio.
Conseguentemente, veniva ritenuta inadempiente e condannata al risarcimento di tutti i danni causati alla Circa il quantum da risarcire, veniva condannata nei limiti della clausola di cui all’art. 12 del contratto sottoscritto, la quale prevedeva che in caso di inadempimento dell’istituto di vigilanza quest’ultimo fosse tenuto unicamente “a versare una somma pari ad una mensilità del canone in corso, esclusa la risarcibilità di ogni danno ulteriore”.
L’eccezione sulla nullità della clausola suddetta, sollevata da per violazione dell’art. 1229 c.c. veniva rigettata ritenendosi non sussistere un inadempimento doloso o gravemente colposo da parte di Conseguentemente, quest’ultima veniva condannata a pagare € 110,00 in favore di oltre interessi dalla domanda al saldo.
A seguito dell’impugnazione proposta da con sentenza n. 1578/2016 emessa in data 11 maggio 2016 e depositata in data 11 luglio 2016, la Corte d’Appello di Venezia riteneva che il risarcimento del danno nei limiti della clausola penale pattuita, rientrasse nell’alveo dell’autonomia contrattuale delle parti, e che l’intento elusivo del divieto di cui all’art. 1229 c.c. non potesse essere desunto dal solo raffronto tra la misura della penale e l’entità presumibile dell’eventuale danno futuro.
ricorreva in Cassazione, la quale, con sentenza n. 21971/2019, accoglieva il ricorso proposto con riferimento alla nullità per illiceità della clausola penale irrisoria ex art. 1229 c.c. che manifesta la volontà di sottrarsi alla responsabilità civile e rinviava alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione del 3.12.2019, chiedeva ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia di uniformarsi alla statuizione ed al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e accertata la responsabilità di e la nullità della clausola penale, condannarsi la suddetta società al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di € 52.450,00, o della maggiore o minore somma dimostranda in corso di causa, monetaria secondo gli indici ISTAT oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo. Risulta quindi fondata la domanda di condanna della compagnia assicurativa affinché essa ottemperi alle obbligazioni assicurative assunte per il caso dell’inadempimento professionale della sensi dell’art. 3.02 delle condizioni di polizza e per il risarcimento dei danni provocati ai terzi, inclusivi di capitale, interessi, rivalutazioni e spese e delle spese di difesa per resistere alla azione di accertamento e condanna ex art. 1917 c.c. non superando queste ultime il quarto del valore assicurato.
Ne consegue la condanna di a pagare l’importo di € 146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10%.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex.
DM 55/2014 in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso 15%, i.v.a. e c.p.a. Da ultimo, si rileva che parte convenuta, non ha partecipato alla mediazione obbligatoria.
Secondo ormai una consolidata giurisprudenza, deve considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale comportamento omissivo, come nella fattispecie de qua, o si limiti a comunicare di non aderire in virtù dell’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata;
poiché a voler ammettere un tale contegno come pacifico, sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Laddove, invece, la mediazione nasce proprio con l’intento di dirimere un contrasto mediante una partecipazione effettiva all’incontro di mediazione, finalizzata ad evitare l’instaurazione di un giudizio.
Su tale aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che la lettera dell’art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, n. 8473/2019 “La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”).
Per tali motivi, ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. 28/2010, preso atto della non partecipazione alla mediazione obbligatoria da parte di quest’ultima sarà tenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta l’efficacia del contratto assicurativo n. 12006 e l’inadempimento della convenuta e condanna (C.F. ) a pagare a (P.IVA ) l’importo di € 146.126,57 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna (C.F. ) a rifondere a (P.IVA ) le spese di lite che si liquidano in € P.) Condanna (C.F. ) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il presente giudizio, pari ad € 759,00.
Milano, 3 Gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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