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Codice Civile
Codice Penale

Manleva in contratto assicurativo

In un contratto di assicurazione, il soggetto legittimato a ricevere l’indennizzo è il proprietario del bene assicurato, non l’utilizzatore che ha stipulato il contratto. Il mancato pagamento del premio assicurativo comporta la risoluzione del contratto e l’obbligo per l’utilizzatore di pagare i danni. L’obbligo di avviso della scadenza del contratto grava sull’assicuratore, ma non si estende all’agenzia.

Pubblicato il 23 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile

Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA N._5514_2024_- N._R.G._00003844_2018 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3844/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’ anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell’ udienza del 18/01/2024 TRA C.F. e P.I. 00 CODICE_FISCALE , con s ede legale in Bologna INDIRIZZO a seguito della fusione per incorporazione RAGIONE_SOCIALE ipo l RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di P rem a fi n RAGIONE_SOCIALE ziaria RAGIONE_SOCIALE.p.a.
, in RAGIONE_SOCIALE
, e cambio di denominazione sociale in RAGIONE_SOCIALE
, il tutto con effetto dal 6 sinari d i Bol ogna re p. 537 12, rac c. 34018, i n pe rsona del suo procuratore ad negozia Dott. NOME COGNOME pert ini munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.16 in autentica Notaio Dr.
NOME COGNOME di Bologna, ai nn. 84762/8413 di rep./fasc. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. VZZ CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO -00124 (tel. NUMERO_TELEFONO, Fax NUMERO_TELEFONOpec: , ove si autorizzano le comunicazioni della cancelleria) giusta delega apposta su foglio; – appellante-

RAGIONE_SOCIALE società per azioni a socio unico appartenente al RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Milano (MI), INDIRIZZO capitale sociale Euro 35.500.000,00, iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano al n. NUMERO_DOCUMENTO, R.E.A. MI – CODICE_FISCALE, codice fiscale e partita IVA P_IVA, in persona dei legali rappresentanti, i procuratori speciali Dott. NOME COGNOME e Dott. NOME COGNOME, i quali intervengono al presente atto in forza dei poteri di firma ad essi conferiti con verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2017, autenticato dal Dott. NOME COGNOME, Notaio in Milano in data 13 aprile 2017 (Rep. 3.378), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE – P.IVA: C.F. in calce al presente atto ed in forza della procura già rilasciata nel giudizio di primo grado;
elettivamente domiciliata, infine, presso lo Studio del medesimo difensore in Roma, INDIRIZZO – -appellata- COGNOME NOME, nato a Roma il 28.08.1966 ed ivi residente (c f LSN CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della RAGIONE_SOCIALE
, elettivament e d omicil iato in Roma, alla INDIRIZZO controversia ex art. 185 e 185 bis c.p.c., chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, estendere il giudizio ad altre parti, farsi sostituire, transigere, incassare e/o svincolare somme, elett.te dom.to in Roma INDIRIZZO, presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso e nello Studio dell’Avvocato CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende in virtù di del presente atto ;
-appellato- RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA – P.I. NUMERO_DOCUMENTO P_IVA CODICE_FISCALE) , con s ede legale in Roma, INDIRIZZO00193), in persona del legale RAGIONE_SOCIALE,INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del presente atto, dall’ avv. NOME COGNOME ( NN CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma INDIRIZZO
-appellata- COGNOME NOME ;

-appellato contumace- RAGIONE_SOCIALEpartita IVA CODICE_FISCALE P_IVA codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo:
numero P_IVA, REA CODICE_FISCALECODICE_FISCALE), con sede legale in Venezia Mestre (VE) INDIRIZZO e, per essa, RAGIONE_SOCIALE (partita IVA di P_IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero P_IVA, REA CODICE_FISCALE), con sede legale in Milano (MI), INDIRIZZO non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 17/02/2023 in Notaio dott. nn. 76924/1795 6 (Regi strato presso la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT), in persona dei suoi procuratori Speciali Dottori COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del foro Roma (C.F.:
C.F. C.F. @ordineavvocatiroma.org) in forza di procura speciale ad lites allegata al presente atto, ed in forza della stessa procura elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), INDIRIZZO;
-intervenuta –

OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 5071/2018 pubblicata l’ 8/3/2018.

CONCLUSIONI

come da note telematiche depositate per l’ udienza del 18/01/2024 ai sensi dell’ art. 127 ter c.p.c. .

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 10.12.2013 NOME COGNOME in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della RAGIONE_SOCIALE , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale la RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE
e, per essa, RAGIONE_SOCIALE , opponendo i l D.I. n. 16662/2013, R.G. 2531412013, notificatogli in data 31.10.2013 dalla Unicredit Leasing S.p.A. e chiedendo autorizzazione a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE
di COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di essere garantito e manlevato da ogni pretesa di parte opposta.

Chiedeva, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo n. 16662/2012, emesso dal Tribunale Civile di Roma ed, in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE n. q. di Agente incaricato, tutti per colpa, mala gestio e inadempimento in relazione alla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO predisposta con vincolo in favore della *** S.p.a. (già RAGIONE_SOCIALE), per avere essi omesso di comunicare la scadenza del premio assicurativo al COGNOME e alla Unicredit Leasing S.p.A., impedendo loro di poter subentrare nel pagamento del premio;
chiedeva, in ultimo, la condanna degli stessi a manlevarlo da ogni pretesa avanzata dalla *** S.p.a. in relazione al furto completo del veicolo.

Costituitasi la Unicredit ch iedeva i l rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo oltre la chiamata in causa dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME.

Quest’ultimo si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.

Restava per contro contumace il COGNOME Si costituiva altresì la RAGIONE_SOCIALE a (in seguit o cambiamento di denominazione sociale della incorporante per fusione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1901 c.c. del contratto ex adverso invocato, per il mancato pagamento del premio e, comunque, l’ infondatezza della domanda;
in via subordinata, dichiarare, al più, responsabili l RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE ed il sig.
NOME COGNOME dichiarando l’estraneità di UnipolSai S.p.A. ai fatti di causa, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via ulteriormente subordinata nellq denegata dell’operato dell RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei dipendenti di questa, condannare la RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare l Unipolsai S.p.A. di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare, con vittoria di spese e competenze di lite.

Il Tribunale con la sentenza n. 5071/2018 così decideva :
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 16662/2013 emesso in data 07.08.2013;
b) Condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro a manlevare RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE dal pagamento dell’importo di €.
45.346,49 oltre agli interessi moratori dal 31.7.2011 alla data di pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali dalla data di emissione della sentenza sino al soddisfo;
c) Condanna COGNOME RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro, a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che si liquidano in €. 7.500,00 per compensi professionali oltre i.v.a. , c.p.a. e spese generali;
d) Condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE l’importo di €.
338,00 per spese, ed 7.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali nonché alla restituzione delle spese lite come liquidate al punto c) in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura del 90%.
e) Compensa le spese nei confronti di COGNOME NOME rimasto contumace”.

Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravamela Unipol sai RAGIONE_SOCIALE chiedendo :
in via principale, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare ogni domanda del sig.
NOME attiva, per l’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1901 c.c. del contratto ex adverso invocato, per il mancato pagamento del premio e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, al più, responsabili l RAGIONE_SOCIALE ed il sig.
NOME COGNOME dichiarando l’estraneità di UnipolSai S.p.A. ai fatti di causa, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse, invece, ritenere che l Unipolsai S.p.ARAGIONE_SOCIALE debba rispondere dell’operato dell RAGIONE_SOCIALE e dei dipendenti di questa, condannare la RAGIONE_SOCIALE, in per sona del su o legale rappre sentan te p.t.
, a manlevare Unipolsai RAGIONE_SOCIALE di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare, con vittoria di spese e competenze di lite.

Si è costituito il COGNOME anche n. q. di legale rappresentante della A Spa chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell’ impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite del presente grado.

Si è altresì costituita la RAGIONE_SOCIALE avente causa di Unicredit chiedendo:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via pregiudiziale ed assorbente accertare e dichiarare la carenza ed il difetto di legittimazione passiva della convenuta in giudizio RAGIONE_SOCIALE BCredit Solutions S.p.a.
, giacchè totalmente estranea al rapporto di polizza assicurativa portato all’esame, per tutti i motivi sopra esposti, con la conseguente immediata estromissione di di primo grado, nella parte in cui essa rigetta le domande oppositive nei confronti della originaria titolare del credito Unicredit RAGIONE_SOCIALE dan te causa di RAGIONE_SOCIALE.a.
Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite.

L’ agenzia RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi ha proposto appello incidentale per la parziale riforma della sentenza laddove riconduce anche alla agenzia la responsabilità per la mancata comunicazione al COGNOME della scadenza del premio e ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Nel giudizio è infine intervenuta la RAGIONE_SOCIALE deducendo :
che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , cessionaria dei diritti precedentemente vantati dalla Unicredit RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel Giudizio in epigrafe, instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE , C.F. e P.I. P_IVA, avverso la sentenza n. 5071/18 emessa giorno 08.03.18 dal Tribunale di Roma nella causa RG 83424/13;
-in data 10.05.2017 infatti, RAGIONE_SOCIALE con contratto di cessione pro soluto, aveva trasferito a RAGIONE_SOCIALE e fra gli altri, la titolarità, del credito da essa vantato nei confronti dell’odierno appellato Sig. NOME COGNOME in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della RAGIONE_SOCIALE , giusta avviso di cessione del credito di cui alla GAZZETTA UFFICIALE – Parte seconda n. 59 del 20.05.2017 -Nell’ambito di una scissione parziale del 21.12.2022, dinanzi al Notaio Dott. NOME COGNOME, rubricata al n. rep. 14657 e n. racc. 7926, RAGIONE_SOCIALE è divenuta titolare di alcuni crediti precedentemente vantati dalla società scindenda RAGIONE_SOCIALE potendo proseguire a pieno diritto nella titolarità degli elementi nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda n. 7, del 17.01.2023;
-tra i crediti ceduti a RAGIONE_SOCIALE è compreso quello di cui al presente atto.

Ha dichiarato di far proprie tutte le azioni, ragioni e domande, nessuna esclusa, già spiegate e formalizzate dalla propria dante causa e ha chiesto l’integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla dante causa MbCredit
RAGIONE_SOCIALE

Sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza richiesta dall’ appellante incidentale e precisate le conclusioni mediante deposito di note telematiche nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c. L ’ appello principale si fonda sui seguenti MOTIVI :

I° MOTIVO DI APPELLO:
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SIG. RAGIONE_SOCIALE VIOLAZIONE DELL’ART. 1891 C.C. E VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO CORRISPONDENZA TRA CHIESTO PRONUNCIATO IN RELAZIOLAZIONE ALL’ART. 112 C.P.C.:
rileva l’ appellante che il Tribunale ha statuito senza considerare la tesi di RAGIONE_SOCIALE né che la RAGIONE_SOCIALE
ed il sig. COGNOME non avevano la legittimazione attiva a rivendicare l’indennizzo previsto dalla stessa, mentre l’unico soggetto a ciò legittimato era la RAGIONE_SOCIALE , il cui interesse era protetto dall’assicurazione…In base alla polizza … in caso di vincolo, il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire la polizza fino alla data di scadenza del vincolo stesso indicata nella sezione.NUMERO_DOCUMENTO, con la quale la N ava le RAGIONE_SOCIALE , in seguito al finanziamento rilasciato dalla RAGIONE_SOCIALE , assicurava, tra l’altro, il furto totale dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO… la polizza precisa che per contraente deve intendersi la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione e per assicurato il proprietario del veicolo per il quale è stato erogato un finanziamento sotto qualunque forma.

In sostanza, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione è la RAGIONE_SOCIALEin tale contesto il Tribunale ha assunto una decisione illegittima oltre che in violazione dell’art. 1891 c.c., anche per violazione dell’art. 112 c.p.c. II° MOTIVO APPELLO:
ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 1901 C.C., PER NON AVERE IL TRIBUNALE TENUTO CONTO CHE, IN MANCANZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO NEI TERMINI DI LEGGE, IL CONTRATTO EX ADVERSO INVOCATO SI ERA RISOLTO :

Il Tribunale ha omesso di considerare che il mancato pagamento del premio della polizza di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO da parte della RAGIONE_SOCIALE
, i n virtù delle disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto, delle norme del codice delle assicurazioni, oltre che dell’art. 1901 c.c., ha determinato la risoluzione del contratto in essere, cui sarebbe dovuta conseguire la esclusiva responsabilità del *** di pagare quanto r ichiesto con decreto ingiuntivo … il contratto di cui è causa è stato stipulato con durata dal 26.05.2009 al 26.05.2010 ore 24, con clausola di tacito rinnovo del 26.05.2010… la rata di premio annuale scaduta il 26.05.11 non è stata sei mesi dal giorno in cui la rata o il premio sono scaduti… il termine di sei mesi previsto dall’art. 1901 c.c… inizia a decorrere dal giorno della scadenza stessa e non da quello in cui inizia la sospensione dell’efficacia del rapporto assicurativo a norma del secondo comma dell’art. 1901 c.c., con la conseguenza che il pagamento del premio, eseguito dopo l’inutile decorso del termine e, quindi, dopo la risoluzione, non comporta la reviviscenza del rapporto, ma vale soltanto ad estinguere il relativo credito dall’assicuratore… la decisione del Tribunale sul punto è quindi errata in quanto se, da un lato, nessuna pattuizione della polizza ex adverso invocata deroga all’art. 1901 c.c., dall’altro, la previsione di un vincolo non incide sulla sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio.

III° MOTIVO APPELLO: ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 170 BIS DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ALLA FATTISPECIE DE QUA:
deduce l’ appellante che nella fattispecie de qua, non vi erano i presupposti previsti dal legislatore per ritenere applicabile il disposto di cui all’art. 170 bis Codice delle Assicurazioni… il secondo comma dell’articolo in parola è stato introdotto solo dall’articolo 1, comma 25, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e, pertanto, non era applicabile al caso in esame ratione temporis…in ogni caso la riforma ha esteso il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), a condizione, però, che la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (col medesimo contratto ovvero con riforma alla fattispecie de qua per motivi temporali, quand’anche fosse stata applicabile ratione temporis non avrebbe potuto comunque riguardare la polizza ex adverso invocata, atteso che il contratto prestato Nava le S.p.A. no n er a affatt o una poliz za accesso ria stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto atteso che l’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO era assicurata per la responsabilità civile non con RAGIONE_SOCIALE, ma con la RAGIONE_SOCIALE in virtù di polizza con validità dal 22.05.09… Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale il contratto RAGIONE_SOCIALE non si risolveva automaticamente alla sua scadenza naturale e poteva essere tacitamente rinnovato e l’impresa di assicurazione non era affatto tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto… il Tribunale ha errato, altresì, laddove ha statuito:

“Nel caso di specie alcuna comunicazione è stata inviata al RAGIONE_SOCIALE né ad RAGIONE_SOCIALE né ad Unicredit proprietaria del veicolo concesso in locazione con contratto n. AS NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’Agenzia assicurativa RAGIONE_SOCIALEn.c. , né da parte della Compagnia RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e che in virtù del mancato pagamento del premio e della conseguente mancata copertura assicurativa gli odierni opponenti non hanno potuto ottenere il risarcimento spettante in caso di furto ed agli stessi è stato richiesto da parte di Uni credit il pagamento dell’indennizzo derivante dal furto così come previsto dagli artt. 17 e 23 delle condizioni generali di locazione finanziaria di veicoli privati”…..

IV° MOTIVO DI APPELLO: LA ILLEGITTIMA DECLARATORIA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE EXTRA :
deduce l’ appellante che al più potrebbe ritenersi responsabile l’ agenzia RAGIONE_SOCIALE ce e giammai la *** con conseguente rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei confronti della predetta;
in via ulteriormente subordinata in caso di accoglimento della domanda attorea, chiede di essere manlevata dall’ agenzia per le somme dovute all’ opposta, Tanto premesso si osserva quanto segue.

1.Il primo motivo di appello principale è fondato.

Dal frontespizio della Polizza RAGIONE_SOCIALE n. 306628444 stipulata con RAGIONE_SOCIALE) si evince invero la diversità tra il soggetto stipulante RAGIONE_SOCIALE, locataria dell’ autovettura oggetto di furto, in forza del contratto di locazione finanziaria, e il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto assicurativo ovverossia il proprietario dell’ autovettura ( v. Dati Gestionali :
Vincolo a favore di RAGIONE_SOCIALE successivamente *** RAGIONE_SOCIALE ).

Quindi in base al contratto stesso il soggetto tenuto al pagamento del premio è l’ utilizzatore contraente-stipulante mentre l’ assicurato ovverossia il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto, è il proprietario del bene assicurato, Unicredi t, avente diritto a ricevere l’ indennizzo dalla RAGIONE_SOCIALE a norma dell’ art. 1891 , comma 2, c.c. (v. anche artt. 17 e 23 contratto locazione finanziaria e art. 25, commi 2 e 3 Condizioni di polizza Navale ).

Dagli atti difensivi delle parti si evince altresì che a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria e del premio dovuto alla RAGIONE_SOCIALE da parte dell’ utilizzatore la Unicredit non aveva potuto riscuotere l’ indennizzo dovuto, a seguito dell’inverarsi del rischio garantito, per il furto per del bene assicurato, e si era quindi rivolta all’ utilizzatore COGNOME, in in causa sia la compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE che l’ agenzia RAGIONE_SOCIALE per essere manlevato dalle pretese avanzate da *** in INDIRIZZO e nel giudizio di opposizione. Risulta sempre per tabulas che trattasi di una polizza annuale per la quale è escluso il tacito rinnovo ( v. condizioni di polizza allegate fasc. agenzia ), contraddistinta dalla rinunzia del contraente alla facoltà di avvalersi della disdetta fino alla data di scadenza del vincolo del gennaio 2014 ( v. polizza navale sub approvazioni specifiche ex art. 1341 e 1342 c.c.) .

Orbene secondo il consolidato orientamento dei giudici di merito e legittimità nell’ ipotesi di accordo trilatero in virtù del quale l’assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l’indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ( c.d. appendice a vincolo complesso )– deve propendersi per la qualificazione come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest’ultimo di pretendere, ai sensi dell’art. 1411, comma 2, c.c., non solo l’esecuzione della prestazione principale, ma anche l’osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all’esercizio del diritto all’indennizzo (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l’obbligo dell’assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell’efficacia del contratto ai sensi dell’art. 1901 c.c., Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 36127 del 28/12/2023). Trattandosi di contratto assicurativo per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. ed extracontrattuali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto titolare esclusivo dell’ interesse protetto dal contratto stipulato dall’ utilizzatore il quale, per contro, non era legittimato a far valere eventuali pretese ( ivi compresa la manleva per il mancato indennizzo attribuibile alla compagnia) comunque derivanti dal contratto.

Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto ritenere fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del COGNOME e dell RAGIONE_SOCIALE, sollevata dalle terze chiamate rispetto alla domanda azionata sin dalla fase monitoria su iniziativa di *** Leasing per il pagamento dei canoni di locazione finanziaria scaduti e il risarcimento dei danni causati dal furto dell’ autovettura non indennizzato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’ avvenuta risoluzione del contratto di assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi. Come pure sussiste l’omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva del COGNOME e dell RAGIONE_SOCIALE ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice oltre che dell’ agenzia RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie azionate in via monitoria RAGIONE_SOCIALE in forza della violazi one degli obblighi contrattuali di comunicare la data di scadenza del contratto di assicurazione al contraente con preavviso di almeno trenta giorni, stante l’orientamento della giurisprudenza più innanzi richiamato. Orientamento che, sotto altro profilo, induce a ritenere non condivisibile la ricostruzione del contratto di assicurazione operata da parte opponente e condivisa dal Tribunale sulla scorta degli artt. 26 delle condizioni di polizza Navale e dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale ’impresa di assicurazione era tenuta a comunicare al COGNOME la data di scadenza del premio con preavviso di almeno trenta giorni.

Infine deve ritenersi erronea la ritenuta estensione ex art. 170 bis del codice delle assicurazioni anche ai rischi accessori di cui al secondo comma dell’ art. 170 bis Cda per le medesime ragioni esposte in relazione all’ appello principale (…Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

1-bis.
La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori) stante la inoperatività del secondo comma alla fattispecie in oggetto, essendo lo stesso introdotto dalla L 4/8/2017 n. 124 art. 1, comma 25 ovvero successivamente alla stipula del dedotto contratto e, comunque la sua inapplicabilità, avendo la polizza ad oggetto solo la copertura dai rischi per incendio, furto, atti vandalici e cristalli, per cui non era per il contraente, come quella per RCA, stipulata per il medesimo veicolo con altra assicurazione, la *** RAGIONE_SOCIALE S.p.A. In accoglimento dell’appello principale deve quindi rigettarsi la domanda di manleva proposta dal COGNOME, in proprio e n. q. , nei confronti delle odierne appellanti.

APPELLO INCIDENTALE DELLA COGNOME L’ appello incidentale si fonda su un unico articolato motivo riguardante la VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELLA POLIZZA 376/30628444 E DELLE RELATIVE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NONCHÉ’ DELL’ART. 170 BIS DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, DELL’ART. 1742 E SS COD. CIV.
E DEL CONTRATTO DI AGENZIA IN ESSERE FRA LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E L AG ENZIA RAGIONE_SOCIALE
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL’AGENZIA RAGIONE_SOCIALE

Preliminarmente si rileva che la Corte sia pure con provvedimento a cognizione sommaria si è già espressa sulla sussistenza del fumus boni iuris dell’ appello incidentale laddove con l’ordinanza del 25.2.2019, di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione, limitatamente alla posizione della RAGIONE_SOCIALE , ha affermato “…può esprimersi prognosticamente la probabilità di una riforma favorevole all’appellante, avuto riguardo sia alla legittimazione passiva degli stessi sia all’interpretazione della polizza e delle norme di legge richiamate in sentenza, in particolare del codice delle assicurazioni …”.

Anche a prescindere dall’opinamento non vincolante espresso dalla Corte, odierna appellante incidentale comprova la assoluta estraneità della agenzia al contratto assicurativo che risulta stipulato esclusivamente con la compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE (v. allegato n. 2 fasc. terza chiamata relativo a Frontespizio polizza Prot ezione RAGIONE_SOCIALE ) la cui sottoscrizione figura in cale al documento unitamente a quella del contraente COGNOME in proprio e n. q..
Trattasi invero di soggetto estraneo al contratto che non puo’ rispondere ad alcun titolo nei confronti del COGNOME e dell’ COGNOME delle dedotte violazioni anche in considerazione dell’ assenza di poteri di rappresentanza comprovati dalla lettera di incarico della RAGIONE_SOCIALE riguardante la designazione dell’ agenzia RAGIONE_SOCIALE per la promozione, conclusione e gestione di affari assicurativi facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE ( v. art. 4 allegato n. 4 fasc. terza chiamata).

Del tutto generiche oltre che infondate devono ritenersi le contestazioni della alla comparsa con appello incidentale dell’ in merito all’assenza del potere di rappresentanza in capo alla P e all’ asserita assunzione di obblighi sia nei confronti dell’assicuratore che del cliente, non essendo affatto specificati i predetti obblighi e risultando gli stessi in ogni caso contraddetti dalla polizza RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO, con le relative condizioni generali di contratto e dal contratto di agenzia fra la Compagnia di assicurazione e la RAGIONE_SOCIALE e l’art. 1742 e ss c.c., che convergono nel ricondurre ogni eventuale responsabilità in capo alla Compagnia di Assicurazione *** e non già all Agenzia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE, che deve ritenersi priva di condivisibile è poi l’ affermazione contenuta in motivazione della riconducibilità della responsabilità per il risarcimento del danno da furto all’ Agenzia di pratiche assicurative in quanto basata su un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale , applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale… nonché volto alla salvaguardia dell’ utilità altrui , nei limiti dell’ apprezzabile sacrificio… L’ affermazione non tiene affatto conto che : 1) il mancato pagamento del premio della polizza assicurativa NUMERO_DOCUMENTO da parte del COGNOME, unitamente alle disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle norme del codice delle assicurazioni, oltre all’art. 1901 c.c., aveva determinato ipso iure la risoluzione del contratto in essere, con conseguente esclusiva responsabilità del COGNOME di pagare quanto richiesto con decreto ingiuntivo;
2) come emerge dalla polizza NUMERO_DOCUMENTO, il contratto de quo aveva una durata annuale, dal 26.5.2009 al 26.5.2010 (“scadenza del contratto: ore 24 del 26.5.2010 …”), con il pagamento di una sola rata (premio assicurativo), senza alcun tacito rinnovo;
3) non vi era alcun obbligo contrattuale a carico della RAGIONE_SOCIALE in forza della polizza NUMERO_DOCUMENTO, essendo la stessa tra l’altro priva di efficacia (dal 26.5.2011) al momento del fatto (furto in data 13.7.2011);
4) non vi era comunque alcun obbligo per l’agenzia RAGIONE_SOCIALE di comunicare la scadenza contrattuale che chiaramente è cessata di ogni efficacia ipso iure per mancato pagamento del premio assicurativo, alla scadenza annuale pattuita.
quanto attiene alla erronea estensione ex art. 170 bis del codice delle assicurazioni anche ai rischi accessori di cui al secondo comma dell’ art. 170 bis Cda valgono le medesime ragioni innanzi esposte in relazione all’ appello principale.

In accoglimento degli appelli deve quindi rigettarsi la domanda di manleva proposta dal La nci oni , in p rop rio e n. q. , nei c onfron ti delle odierne appellanti.

L’ originaria infondatezza della domanda di manleva determina la condanna del COGNOME, in proprio e n. q., a rifondere alla *** Spa e all’ agenzia le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva in conformità dei parametri previsti dalle tabelle applicabili ratione temporis per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di riferimento complessità media, con espunzione per il presente grado dei compensi previsti per la fase trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto. In ragione della mancanza di domande svolte nei confronti e da parte del creditore e dei suoi aventi causa e della contumacia del *** si compensano nei rapporti con le stesse le spese di lite del presente grado.

PQM

La Corte d’Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull’ appello principale proposto da e sull’ appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE di Pompei RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE n. rg.
83424/2013 pubblicata l’ 8/3/2018, in accoglimento degli appelli e in parziale riforma dell’ impugnata sentenza, così provvede:
-rigetta la domanda di manleva proposta da COGNOME NOME in proprio e n. q. di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
-condanna COGNOME NOME, in proprio e n. q., a rifondere a e RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME le spese di lite del doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in favore di Unipolsai Spa e di RAGIONE_SOCIALE in euro 7.500,00 per ciascuna parte, per compensi di avvocato e, quanto al secondo grado, in euro 1195,00 per esborsi ed euro 6.000,00 compensi di avvocato per Unipolsai Spa e in euro 777,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi in favore di RAGIONE_SOCIALE e Pompei NOME, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; -conferma nel resto l’impugnata sentenza ;
-compensa tra le altre parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’ 11/07/2024.

La Consigliera estensore Dott.ssa NOME COGNOME La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME

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