REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.
NOME COGNOME ha pronunciato la presente
SENTENZA N._4429_2024_- N._R.G._00020086_2022 DEL_05_08_2024 PUBBLICATA_IL_05_08_2024
nella causa civile Nrg 20086/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cremano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti.
convenuta;
E NEI CONFRONTI DI ,
elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;
terza chiamata.
Oggetto: locazione finanziaria.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Attrice:
“a) accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) accogliere per le motivazioni di cui in premessa la spiegata opposizione e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare nullo/inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 6101/2022 emesso dal Tribunale di Torino;
d) accertare l’inadempimento della che a fronte delle regolari coperture furto e incendio nonché servizio non ha manlevato l’opponente dal pagamento delle somme richieste;
e) per l’effetto condannare la al pagamento della somma ingiunta in favore della manlevando l’odierna opponente f) pertanto dichiarare in ogni caso quest’ultima non tenuta al pagamento dell’importo di cui al decreto ingiuntivo;
g) condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre oneri e accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Convenuta:
“1) respingere l’opposizione avversaria in quanto priva di fondamento e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione, si chiede la condanna al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse ritersi dovuta”.
Terza chiamata:
Nel merito:
“respingere qualsivoglia pretesa nei confronti della verti poiché infondata per i motivi addotti sub 1) In ogni caso, Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVAZIONE
ha chiesto la revoca del decreto n. 6101/2022, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla , ora € 7.685,50 (oltre interessi e spese della procedura) – a titolo di corrispettivo della locazione finanziaria del 13/12/2017, avente a oggetto un veicolo poi rubato il 21/05/2020 – eccependo l’insufficienza della prova del credito vantato, con contestuale disconoscimento ex art. 215 Cpc e 2719 Cc delle copie dei documenti, nonché l’inadempimento della convenuta in merito alla mancata attivazione della copertura assicurativa integrativa denominata RAGIONE_SOCIALE L’attrice ha altresì proposto domanda di manleva nei confronti della , affermando che la stessa, a fronte della polizza assicurativa contro il furto e l’incendio stipulata con l’attrice, avrebbe provveduto “solo parzialmente al risarcimento del danno” (cit. p. 2).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la condanna della controparte al pagamento dell’importo del decreto.
Con comparsa del 18/04/2023 si è costituita in giudizio anche la , in qualità di terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Sotto il profilo processuale, in ordine all’eccezione dell’attrice relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione, si richiama l’ordinanza del 22/05/2023.
Deve poi ritenersi inammissibile il disconoscimento formulato dall’attrice sulla conformità agli originali della documentazione prodotta in copia dalla convenuta, posto che essa si è limitata a disconoscere, in modo del tutto generico, “ogni produzione documentale in copia ivi compreso il contratto allegato in atti” (cit. . 3), senza tuttavia indicare con precisione né i documenti contestati, né gli specifici profili di difformità tra le copie e gli originali.
Nel merito, si rileva, anzitutto, che in 21/05/2020 veniva sporta la denuncia di furto dell’autoveicolo oggetto del contratto (all. denuncia di furto fasc. att.).
È documentalmente provato, inoltre, che la relativamente alla locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO, ha aderito, in qualità di assicurata, alla polizza collettiva n. , stipulata tra la – quale intermediario assicurativo per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento o locazione finanziaria – e la compagnia RAGIONE_SOCIALE (appartenente al ) a copertura della perdita pecuniaria derivante dal rischio di Danno Irreparabile o Furto totale dell’Autoveicolo oggetto del Finanziamento/Locazione Finanziaria; tale polizza collettiva, come si desume dal questionario di adeguatezza sottoscritto dall’attrice il 13/12/2017, costituisce una assicurazione integrativa “operante in caso di furto o danno irreparabile dell’Autoveicolo, che indennizza la differenza tra (i) prezzo d’acquisto dell’autoveicolo e (ii) il suo valore commerciale alla data del sinistro o, se maggiore, l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione principale” (doc. 8 e 9 fasc. conv. ).
Tale servizio risulta indicato, nello specifico, alla lett. c. n. 2 – rubricata “importo servizi” – della locazione finanziaria (doc.
1 fasc. att.).
Ciò premesso, la domanda attorea concernente la mancata attivazione della polizza integrativa è infondata, in quanto la , sul punto, si è limitata ad asserire genericamente che “allo stato attuale la non ha comunicato all’odierna opponente il motivo per il quale il servizio servizio incluso nella rata di finanziamento e legato alla non sia stato attivato nonostante la stessa opposta ha ricevuto tutte le comunicazioni del caso” (cit. p. 2), ma non ha indicato, nello specifico, la fonte dalla quale discenderebbero gli obblighi di attivazione della polizza gravanti sulla , né ha allegato la circostanza di essersi attivata per la comunicazione del sinistro nei confronti della compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE Rispetto a quest’ultimo profilo, si aggiunga che, nell’ambito della polizza collettiva stipulata tra la e la – alla quale ’attrice ha aderito in data 13/12/2017 (doc. 10 e 11 fasc. conv.) – è la stessa , secondo la prospettazione delle parti, a essersi attivata tempestivamente per la comunicazione del sinistro nei confronti di tale assicurazione.
Nel caso di specie, poi, vengono in rilievo gli art. 5 e 13.2 del leasing, in base ai quali, in caso di furto, è previsto che “l’utilizzatore, indipendentemente dalla stipulazione di polizze assicurative , risponde verso il Concedente per la perdita del Veicolo, anche se derivanti da incendio o per causa non imputabile e per la sua sottrazione e ciò anche per eventuali rischi che risulteranno comunque non coperti o non indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione.
In ogni caso di perdita totale, di sottrazione del veicolo il Contratto di leasing si intenderà risolto dal verificarsi dell’evento con gli effetti previsti al successivo art. 13.2, ferma altresì la facoltà del Concedente di richiedere la penale per risarcimento del danno ivi indicata.
Qualora l’indennizzo ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione non fosse sufficiente a rimborsare il debito residuo del Contratto di Leasing determinato come all’art. 13 successivo, l sarà tenuto a corrispondere al Concedente la relativa differenza” e che “in tutti i casi di risoluzione del Contratto di Leasing, l si obbliga a corrisponder in un’unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora etc.
Al concedente è altresì dovuto a titolo di risarcimento del danno, se ed in quanto lo richieda, il pagamento in un’unica soluzione del valore attale – al tasso interno di attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del contratto di Leasing – di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell’ , e non pagati, fino al termine della locazione finanziaria ”.
Sul punto, l’attrice non ha negato il proprio inadempimento e non ha contestato né l’an, né il quantum del debito nei confronti della banca, limitandosi a eccepire la non debenza delle somme oggetto della pretesa della convenuta opposta.
Di contro, la banca ha prodotto, in sede di ingiunzione, il contratto di leasing, la fattura di vendita e il verbale di consegna del veicolo (doc. 1-3 fasc. NOME) e ha allegato compiutamente le modalità di determinazione dell’importo azionato di € 7.685,50 – che si ricava, nello specifico, sottraendo l’importo di € 8.626,80 (ricevuto ) dall’importo di € 16.312,30, ottenuto dalla somma di € 16.096,29 e di € 216,01 per interessi di mora (cfr. doc.4 fasc. NOME e doc. 5 fasc. conv.) – producendo, sul punto, un analitico estratto conto, che trova riscontro nelle prospettazioni delle parti in ordine all’indennizzo già versato dalla (comp. conv. p. 4 e comp. terza chiamata p. 3) e le cui risultanze non sono state specificamente contestate dall’attrice (doc. 1 e 3 fasc. NOME; doc. 4 e 5 fasc. conv.).
Ne consegue che l’opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto n. 6101/2022.
Relativamente ai rapporti tra l’attrice e la , i documenti prodotti in giudizio dimostrano, anzitutto, che il 13/12/2017 la ha aderito alla convenzione collettiva stipulata tra la e la RAGIONE_SOCIALE (ora ) al fine di ottenere la copertura assicurativa per il veicolo oggetto del presente giudizio, previa compilazione del relativo questionario di adeguatezza (doc. 3, 10 e 11 fasc. conv.).
Dalle prospettazioni delle parti, inoltre, risulta pacifico che l’attrice ha inviato alla terza chiamata la denuncia del furto del veicolo oggetto del leasing ai fini dell’attivazione della polizza, con conseguente apertura del sinistro recante il n. 3058205.
Ciò premesso, la domanda di manleva proposta dall’attrice nei confronti della terza chiamata è infondata, considerato che, alla luce di quanto sostenuto dalla convenuta e dalla , quest’ultima, a fronte dell’apertura del sinistro e in applicazione dell’art. 3.1 delle condizioni generali di polizza – secondo il quale “le garanzie di furto ed incendio totali vengono prestate con applicazione del seguente scoperto:
(…) in caso di non riacquisto presso l’ente di vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verrà applicato uno scoperto del 30% dell’importo indennizzabile” (doc. 3 fasc. ) – ha provveduto al pagamento di € 8.626,80 nei confronti della , e tale circostanza – che trova riscontro nell’ analitico estratto conto prodotto dalla convenuta (doc. 5 fasc. conv.) – non è stata specificamente contestata dall’attrice.
Ne discende il rigetto di tale domanda.
spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano per la convenuta in € 4.237,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria) e per la terza chiamata in € 3.386,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l’opposizione e le domande proposte dalla nei confronti della e della , disponendo l’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6101/2022;
condanna la a rimborsare alla spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna la a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 3.386,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 05/08/2024.
IL GIUDICE dr.
NOME COGNOME Sentenza redatta con l’assistenza della funzionaria dell’ dott.ssa NOME COGNOME.
Con
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