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Codice Civile
Codice Penale

Mansioni superiori, compiti svolti

Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali.

Pubblicato il 18 July 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

SENTENZA n. 4621/2020 pubblicata il 16/07/2020

Il Giudice designato dr. nella causa

TRA

XXX (nato a), elettivamente domiciliato in, presso lo studio degli avv.ti che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente

E

YYY S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti

convenuta

all’udienza del 16.7.2020 (fissata con le forme della trattazione scritta) ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

dichiara che XXX, dal 20.10.2015 al 31.1.2017, aveva diritto ad essere inquadrato nella 3^ categoria professionale del Ccnl Metalmeccanica Piccola e media industria – Confapi; condanna YYY S.r.l. al pagamento in favore di XXX delle complessive differenze stipendiali tra quanto dovuto in base all’inquadramento come sopra riconosciuto e quanto effettivamente percepito, nella misura di complessivi € 4.883,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo; compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente la restante metà che si liquida in € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

XXX ha lavorato, dal 20 ottobre 2015 al 31 gennaio 2017, alle dipendenze della YYY s.r.l., in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con prima scadenza fissata al 30 aprile 2014, poi prorogato sino al 31 gennaio 2017, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanica-PMI Confapi, per lo svolgimento di mansioni di aiuto carrozziere, e con orario a tempo pieno.

Egli ha sostenuto di aver lavorato sin dal principio del rapporto all’interno dell’officina, di e gestita dalla predetta società, e di aver svolto per l’intero periodo le mansioni di addetto alla riparazione e verniciatura della carrozzeria dei veicoli, riconducibili alla declaratoria della superiore 5^ categoria, o in subordine della 4^ categoria.

Nel costituirsi in giudizio, YYY S.r.l. ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo comunque il difetto di allegazioni ad opera del ricorrente.

All’esito del giudizio, la domanda del XXX deve ritenersi fondata, nei limiti e nei termini che seguono.

Preliminarmente, dev’essere respinta l’eccezione di nullità proposta dalla convenuta per la mancata notifica dei conteggi insieme al ricorso. Sul punto, deve rilevarsi che il ricorso introduttivo contiene l’indicazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, ed è provvisto di tutti i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c.; i conteggi non costituiscono deduzione la cui notifica è necessariamente richiesta a pena di nullità, e risultano peraltro depositati nel fascicolo di parte ricorrente assieme agli altri documenti, ragione per cui parte convenuta ha avuto la possibilità di difendersi nello specifico consultando i documenti depositati, senza alcuna compressione del suo diritto di difesa.

Venendo all’esame nel merito del ricorso, è noto che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (per tutte, Cass. 28.4.2015, n. 8589).

E’ altresì noto che per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l’intensità dell’attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).

Ebbene, sotto questo ultimo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, le allegazioni del ricorrente sono specifiche, avendo egli esaurientemente indicato l’attività svolta presso l’officina di, nel periodo dal 20.10.2015 al 31.1.2017, avendo esplicitato le relative declaratorie contrattuali ed avendo posto in risalto ciò che differenzia il contenuto professionale delle une rispetto alle altre.

Detto ciò, quanto alle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa resa dal ricorrente, va osservato che le risultanze della espletata prova per testimoni hanno consentito di ritenere dimostrate le seguenti circostanze.

Il ricorrente svolgeva, sotto la supervisione del responsabile della carrozzeria ***, lavorazioni di abrasatura delle vernici, preparava la battitura (c.d. lattoneria) e provvedeva alla stuccatura, e a volte smontava i pezzi anche se questa non era la sua principale mansione (come confermato dai testi *** e ***). Lo stesso XXX aveva una certa esperienza pregressa, come confermato da tutti i testi, e eseguiva le lavorazioni su ordine specifico del responsabile ma era in grado di eseguirle autonomamente.

Passando alla seconda fase del percorso logico-giuridico sopra richiamato, va detto che il Ccnl Metalmeccanica Piccola e media industria – Confapi, applicato dalla società convenuta, prevede, quanto all’inquadramento posseduto dal ricorrente, che alla 1^ categoria professionale appartengano “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali; inservienti e simili.”, e non sono descritti profili esemplificativi, trattandosi del livello più basso previsto dalla classificazione del contratto collettivo.

Per quanto riguarda invece il superiore inquadramento rivendicato in via principale dal XXX, lo stesso Ccnl prevede che alla 5^ categoria appartengano “i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature complessi e/o lavorazioni complesse, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi e/o delle lavorazioni complesse; i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni; i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.” Tra i profili esemplificativi di detta categoria, è ricompreso, tra gli altri, la figura del riparatore, che svolge, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e della modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, interventi di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte”.

Occorre poi riportare quanto previsto dalla contrattazione collettiva anche in relazione alla 4^ categoria, oggetto della domanda in via subordinata, a cui appartengono i “lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate; – i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.”.

Tra i profili esplicativi di detta categoria è inoltre ricompreso, tra gli altri, ugualmente quello di riparatore, definito come il lavoratore che, “sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procede alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte”.

A questo punto, una volta esposte le previsioni contrattuali rilevanti, deve ritenersi che ciò che contraddistingue un operaio della 5° categoria, rispetto ai livelli inferiori, è la particolare autonomia nell’esecuzione degli interventi, l’apporto di particolare e personale competenza, l’operatività su apparati o attrezzature complessi e oggetto di competenze tecniche elevate, oltre alla capacità di coordinare altri lavoratori. Tale particolare competenza, autonomia e attitudine al coordinamento non è emersa dalla prova espletata, considerando che il ricorrente operava utilizzando tecniche non particolarmente complesse, sotto la guida del proprio responsabile e senza margine di autonomia nell’interpretazione delle istruzioni ricevute.

La domanda principale (di inquadramento nella 5^ categioria) va pertanto disattesa.

Quanto alla domanda subordinata, in base alle declaratoria sopra riportate, ciò che contraddistingue un operaio di 4^ categoria è il particolare rilievo delle attività tecnico esecutive svolte, che si sostanzia, per il profilo del riparatore a cui può essere assimilato il ricorrente, nella “individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa”.

All’esito della prova, le mansioni svolte dal ricorrente non risultano connotate da tale particolare rilievo, né è emerso che il XXX provvedesse autonomamente ad individuare la causa degli interventi o che gli stessi avessero carattere di “variabilità e causalità”. Pertanto, anche tale domanda va rigettata.

Tuttavia, è emerso in ogni caso lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni certamente superiori a quelle relative alla categoria di inquadramento contrattuale attribuito dal datore di lavoro, la prima categoria, corrispondente ai profili caratterizzati dall’assenza di qualsiasi autonomia e dallo svolgimento di mansioni elementari e prive di qualsiasi bagaglio tecnico. Il ricorrente, senza dubbio, ha svolto compiti di moderata complessità tecnica, eseguendoli lavorando da solo seppure inserito in un gruppo, e risulta dotato di conoscenze ed esperienze tecniche pregresse che ha utilizzato nello svolgimento delle proprie prestazioni.

Invero, le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili alla 3^ categoria descritta nel predetto Ccnl, a cui appartengono “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro; i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” e che anche ricomprende , tra i profili esemplificativi, quello di riparatore, definito come il lavoratore che effettua “anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza”.

Le attività svolte dal XXX rappresentano senza dubbio attività (abrasatura delle vernici, battitura, stuccatura) che richiedono in modo particolare preparazione o esperienza di lavoro, che il ricorrente deteneva come concordemente affermato da tutti i testimoni in quanto titolare di precedente attività, che si traducono in interventi di normale difficoltà su apparecchiature e loro parti, per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza. Inoltre, il ricorrente, anche se eseguiva gli interventi richiesti dal responsabile da solo, operava in una squadra composta da due o tre operai, dunque con “specifica collaborazione”.

Tale attività, per come descritta e accertata all’esito della prova orale, consente pertanto di ritenere integrato il requisito richiesto per ottenere l’inquadramento nella superiore 3^ categoria, sin dall’inizio del rapporto di lavoro, con l’orario riportato nel ricorso e non oggetto di specifica contestazione.

Deve precisarsi, in merito alla possibilità di pronunciare un accoglimento della pretesa anche rispetto a un livello di inquadramento inferiore a quello richiesto in via subordinata dal ricorrente, che da un lato lo stesso ha rassegnato nel ricorso conclusioni aperte, chiedendo l’accertamento anche di un diverso livello “superiore o inferiore ritenuto di giustizia”, dall’altro che in ogni caso il giudice non incorre in ultrapetizione nel riconoscere una qualifica intermedia tra quella richiesta e quella attribuita dal datore, quando siano prospettati gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di tali mansioni, come nel caso di specie (Cass. 8.10.2013, n. 22872).

Detto ciò, quanto al calcolo delle complessive differenze stipendiali tra retribuzione dovuta per un operaio di 3^ categoria e la retribuzione percepita dal XXX, la parte ricorrente ha depositato, a seguito di richiesta del giudice con ordinanza del 6.2.2020, conteggi aggiornati che riportano la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù dell’inquadramento accertato nella 3^ categoria. I conteggi risultano corretti e privi di vizi logici e da essi si evince che il totale dovuto al lavoratore a titolo di differenze retributive è pari ad € 4.883,70, di cui € 4.091,72 a titolo di differenze nella retribuzione, € 264,70 a titolo di tredicesima, € 267,22 a titolo di ratei tredicesima ed € 260,06 a titolo di TFR lordo non versato.

Pertanto, va dichiarato che il ricorrente, per il lavoro svolto dal 20.10.2015 fino al 1.1.2017, aveva diritto ad essere inquadrato nella 3^ categoria professionale, del Ccnl Metalmeccanica Piccola e media industria – Confapi, e di conseguenza deve essere disposta condanna di YYY S.r.l. al pagamento in suo favore delle complessive differenze stipendiali tra quanto dovuto in base all’inquadramento come sopra riconosciuto e quanto effettivamente percepito, nella misura di complessivi € 4.883,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.

Visto l’esito del giudizio (è stata accolta la sola domanda subordinata), le spese di esso vanno compensate per la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo, va posta a carico della società convenuta.

Roma, 16.7.2020.

Il giudice

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