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Mansioni superiori e requisito di prevalenza

Il mancato riconoscimento delle mansioni superiori è dovuto all’assenza del requisito di prevalenza, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, come stabilito dall’art. 52 del D.Lgs 165/2001. L’adibizione occasionale a compiti di livello superiore non comporta automaticamente il diritto al riconoscimento economico.

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Pubblicato il 5 febbraio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Fascicolo n. 9/2023

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA – NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._34_2025_- N._R.G._00000009_2023 DEL_16_01_2025 PUBBLICATA_IL_16_01_2025

con motivazione contestuale nel procedimento deciso all’udienza del 16.1.2025 PROMOSSO DA avv. COGNOME NOME, INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO Pescara CONTRO avv.ti NOME COGNOME NOMECOGNOME c/o Avvocatura Regionale, INDIRIZZO L’Aquila OGGETTO:

ricorso ex art. 414 c.p.c. Conclusioni:

come da note ex art.127-ter c.p.c. ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.

Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 2.1.2023 conveniva in giudizio la esponendo dipendenze di detta Amministrazione, presso il Dipartimento Servizio Gestione RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento, sino al mese di febbraio 2018, nella categoria A1 e dal marzo 2018 nella categoria A2, ma di aver svolto sin dall’inizio del rapporto (ma limitando il petitum al periodo dal gennaio 2017 ad oggi) mansioni superiori di riconducibili alla categoria B1.

si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito resistendo alla domanda.

Assunte le prove testimoniali, la controversia, all’esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.

*** Per verificare la fondatezza della domanda relativa alle dedotte mansioni superiori è necessario riferirsi alle declaratorie del CCNL di settore in atti Il CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI in data 31.3.1999 detta le seguenti disposizioni generali all’art.3, recante Il sistema di classificazione del personale, che è stato poi confermato dall’art. 12 CCNL del comparto Funzioni Locali in data 21.5.2018 (tranne per il comma 7 che è stato riformulato dal CCNL più recente come segue:

“Nell’allegato A sono altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3”):

“art.3- Il sistema di classificazione del personale 1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss. 2. Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.

3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.

Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998.

4.

Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A. 7. Nell’allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13”. L’ALLEGATO A (“DECLARATORIE”) del CCNL 1.3.1999 descrive nei seguenti termini i compiti afferenti alla categoria di inquadramento del ricorrente:

“CATEGORIA A Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;

Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

Problematiche lavorative di tipo semplice;

Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.

Esemplificazione dei profili:

lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna – ritiro della documentazione amministrativa.

Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.

– lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili:

custode, bidello”.

Il cit. ALLEGATO A descrive invece i compiti relativi alle mansioni superiori rivendicate nei seguenti termini:

“CATEGORIA B Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

– Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;

– Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

– Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

– Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.

Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Esemplificazione dei profili:

– lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.

Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.

– lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente.

Coordina dal punto di vista operativo altro personale lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3. ” *** Le mansioni svolte dalla ricorrente in via prevalente non sembrano riferibili alla categoria B, la cui declaratoria richiede una “discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili” ed una “responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi”, prevedendo attività di certo non routinarie come, persino, la “redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software”.

Dette attività non risultano coerenti con le mansioni, non elementari ma neppure definibili come complesse, collegate alla gestione della vettura assegnata al Servizio (riferite dai testi ), ovvero alla gestione del materiale di cancelleria (teste :

“una volta la nostra stampante (del servizio opere marittime) si er ricorrente ad occuparsi di richiedere la riparazione e di farsi portare il toner”), ovvero al (mero) inserimento, sia pure nel sistema informatico, delle assenze e presenze dei dipendenti assegnati ad alcuni Servizi (teste “si occupava dei cartellini di presenze sicuramente del mio servizio del proprio credo che facesse anche altri”;

teste :

“faceva la cartellinista, ossia faceva i cartellini e le presenze dei dipendenti”;

teste :

“si occupava (…) delle presenze (…) si occupava di inserire gli lle assenze per il rapporto di lavoro mio e di altri colleghi del servizio opere marittime”

; teste :

“lei faceva l’inserimento dei dati delle presenze dei dipendenti del s È bensì vero che i testi indicati da parte ricorrente hanno riferito lo svolgimento, da parte della ricorrente, anche di mansioni relative al protocollo e all’inserimento di delibere nel sistema informatico (teste :

“so che inviava le pec e le riceveva;

nella sezione archivio di un p itale so che immetteva le determine, le delibere e il protocollo”;

teste “nella sezione archivio di un programma digitale so che immettev delibere e il protocollo (…) aveva la sua password personale per entrare nel sistema ed immettere dati altrimenti non avrebbe potuto operare ”;

teste :

“inoltre provvedeva all’inserimento delle delibere e determine region informatico.

Tutto ciò lo faceva con un sistema informatico utilizzando la sua password”).

Tuttavia il teste ha precisato che dette mansioni venivano svolte in via meramente ed esclusivamente residuale, ossia in caso di necessità di sostituzione del personale all’uopo designato, e cioè in sostituzione del teste medesimo nonché di altro impiegato (il teste avendo dichiarato che la ricorrente “sul portale in nostra assenza si occupava anche di inserire le delibere e le determine regionali”;

“aveva l’acceso con propria password nel sistema della Regione Abruzzo svolgimento di tale mansione (l’unica per la quale potrebbe eventualmente argomentarsi la riferibilità alla superiore categoria B), ma in via soltanto residuale, è stata del resto riferita dal teste con perfetta cognizione di causa, considerato che erano proprio le mansioni al medesimo teste attribuite, e considerato che, a differenza degli altri testi, egli è l’unico che lavorava a stretto contatto con la ricorrente, nella medesima stanza, e con assegnazione al medesimo Settore (“siamo stati nella stessa stanza fin da quando lavoro nel settore Ambiente, Gestione Rifiuti”). Si tratta dunque di mansioni svolte non in via prevalente, tanto più che la ricorrente vi era addetta, per quanto si apprende dalle dichiarazioni rese dal suddetto teste, quando era assente non solo tale collega, ma anche altro ulteriore collega a dette mansioni pure direttamente addetto.

Pertanto, la prova testimoniale espletata non consente di riscontrare il requisito della prevalenza delle superiori mansioni.

Nel pubblico impiego l’art.52 (Disciplina delle mansioni) del D.Lgs.165/2001 prevede invece, espressamente, il criterio della prevalenza, quale requisito indefettibile di rilevanza giuridica delle mansioni superiori svolte, disponendo al comma 3 che “(…) si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.

Conformi sono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità:

“Nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario è illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell’incarico di direttore reggente dell’ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all’impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato).

” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 12/04/2006, Rv. 589203 – 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10027 del 27/04/2007, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16469 del 26/07/2007, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01;

v. anche Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25837 del 11/12/2007-Rv. 600829 – 01; Cassazione, Sez. L – , Sentenza n. 752 del 15/01/2018, Rv. 646269 – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20692 del 25/10/2004, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9328 del 19/04/2007; Cassazione, Sez. L – , Ordinanza n. 15677 del 05/06/2024, Rv. 671432 – 01 che ha affermato che “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori (…) consegue solo all’effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell’espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento”; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27887 del 30/12/2009, Rv. 611166 – 01 che ha affermato che “il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il *** Il ricorso va pertanto nel merito rigettato. Le spese possono essere integralmente compensate, considerata l’aspettativa, seppure di mero fatto, ingenerata nella ricorrente dalla adibizione alle predette mansioni, imputabile ad una precisa scelta dell’ convenuto

Il TRIBUNALE DI PESCARA – RAGIONE_SOCIALE – così provvede:

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese.

Così deciso in Pescara in data 16.1.2025.

IL GIUDICE DEL LAVORO (Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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