fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Mansioni superiori svolte rispetto alla qualifica contrattuale

In caso di mansioni superiori svolte rispetto alla qualifica contrattuale, il lavoratore ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore e al pagamento delle relative differenze retributive. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione anche in caso di sospensione dell’attività per cause non imputabili al lavoratore, salvo il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Pubblicato il 01 January 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1379/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro NOME COGNOME viste le note depositate dalle parti ai sensi dell’art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA N._621_2024_- N._R.G._00001379_2022 DEL_10_11_2024 PUBBLICATA_IL_11_11_2024

nella causa iscritta al n.1379/22 RG Lav. TRA rappresentata dall’avv NOMECOGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE contumace.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La lavoratrice in primo luogo deduce e documenta (doc.1, 2, 3) di essere «stata assunta alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE presso la sede di Genga (AN) in INDIRIZZO con la qualifica di addetta alla reception, inquadrata al 5° livello del CCNL del settore RAGIONE_SOCIALE Confcommercio RAGIONE_SOCIALE Alberghi, dal 26.04.2018 al 31.05.2018 con contratto di lavoro a tempo determinato full time, prorogato al 30.06.2018 ed ancora al 30.10.2018 ed al 26.04.2019;

infine, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 26.04.2019»;

2. lamenta di avere «in realtà..

a svolto, dal 01.10.2018 al 09.03.2020, … in maniera prevalente e continuativa sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni superiori, estrinsecabili nell’attività impiegatizia e di coordinamento del personale, inquadrabili, alla luce delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva di categoria, nel superiore 2° livello, o in subordine nel 3° livello».

3. All’esito della espletata istruttoria è emerso effettivamente che (solo) la ricorrente si occupava di ordinare al fornitore i «prodotti alimentari» necessari per l’albergo, dava disposizioni alle dipendenti della impresa di pulizie ed al personale della cucina, e teneva i «colloqui di lavoro con cuochi, camerieri ….

da assumere»:

tutto questo in assenza di una figura assimilabile a quella di un «direttore» che nessuno dei testi ha mai riferito di aver incontrato:

tranne la teste che ricorda di averlo solo «visto 5 o 6 volte in tutto» nel periodo in cui era presente la ricorrente (e di non ricordarne neppure il nome).

4. Inoltre il teste che «per … lavoro cercava alberghi da affiliare ad una catena alberghiera, RAGIONE_SOCIALE», riferisce:

di aver tenuto un primo colloquio con l’l’Amministratore della convenuta in presenza anche della ricorrente, con la quale ha interloquito prevalentemente;

di avere avuto ulteriori incontri in cui era presente «unicamente..

la ricorrente», la quale era inoltre presente anche al momento in cui l’Amministratore firmò il contratto;

che ancora in occasione di «un appuntamento della RAGIONE_SOCIALE di fine anno, … a Genova, con tutti i nuovi entrati e per l’albergo della era presente unicamente la ricorrente», e parimenti che quando poi nella «la fase del controllo qualità» si è recato presso l’albergo «con una.. collega di Milano … anche in questo caso c’era solo la ricorrente».

5. Si deve ritenere che nel quadro emerso il ruolo della ricorrente possa essere senz’altro ricondotto a quello dell’«assistente del direttore, cioè colui che, con autonomia di iniziativa e particolare esperienza professionale acquisita nei vari settori nell’ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, svolge funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici» che il prodotto CCNL (art.101 quater, doc.6 allegato al ricorso:

da identificare o comunque equiparare presumibilmente con quello indicato nel contratto di assunzione) colloca nel 2° livello invocato in via principale nelle conclusioni.

6.

In secondo luogo la ricorrente deduce che:

6.1.

«A seguito della sospensione dell’attività per RAGIONE_SOCIALE (dal 09.03.2020 al 18.05.2020, periodo in cui l’Hotel è rimasto chiuso in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa anti covid), non è stata più richiamata in servizio, percependo la cassa integrazione fino al 31.12.2021..

senza alcun motivo, anche a fronte del fatto che a seguito della riapertura della struttura in data 18.05.2020, sono stati assunti altri dipendenti con le stesse mansioni della ricorrente ovvero la sig.ra e il sig. NOMECOGNOME

di essersi «messa a disposizione per svolgere l’attività lavorativa, con lettera dei sottoscritti legali del 13.07.2022 e, in precedenza, degli Avv.ti COGNOME e del 04.11.2021 (doc.4-5)» 6.3.

di non aver «mai percepito la retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2020 nonché …la retribuzione corrispondente al periodo lavorato dal 01.03.2020 al 08.03.2020» 6.4.

di aver percepito, dal « termine della CIG il 31.12.2021, ..

ad oggi, ..

soltanto la retribuzione relativa ai cedolini di maggio 2022 (per euro 780,00 netti) e della 14° mensilità del 2022 (per euro 185,00 netti) nonché euro 1.787,00 ad Agosto 2022.

7. In merito si rileva che:

7.1.

con le note del 18/10/24 parte ricorrente ha prodotto le proprie buste paga dal gennaio 2020, affermando di averle ricevute dal datore di lavoro, al quale comunque ne era stata ordinata l’esibizione con ordinanza 27/8/24;

7.2.

l’ordine di esibizione (regolarmente notificato come documentato dalla lavoratrice) riguardava tuttavia (così come la richiesta formulata in ricorso) «il libro unico del lavoro » ovvero le buste paga di tutti i dipendenti, al fine di verificare per quanto tempo l’attività sia rimasta sospesa, quali e quanti lavoratori siano stati collocati in CIG e per quali periodi, se e quali nuove assunzioni vi siano state;

7.3.

si è quindi verificata una (quantomeno parziale ma significativa) inottemperanza della parte contumace, valutabile ai sensi dell’art.210 e 1182 cpc (e che si aggiunge alla mancata comparizione rendere l’interrogatorio formale, nonostante la documentata notifica effettuata per l’udienza del 19/12/23, con le conseguenze di cui all’art.2321 cpc);

le risultanze processuali sono pertanto qui di seguito valutate alla luce di tale condotta della convenuta;

7.4.

dalla citata produzione emerge che nel febbraio 2020 la lavoratrice non ha fornito la propria prestazione, essendo per tutto il mese in «aspettativa non retribuita»;

non risultando che ella abbia chiesto alcuna aspettativa, si deve presumere che semplicemente il datore non l’abbia retribuita, come avrebbe dovuto anche nel caso in cui (anche per i primi effetti della pandemia) non abbia avuto interesse ad utilizzarne (per tutto il mese) la prestazione;

7.5.

nel prospetto di marzo 2020 si legge che la lavoratrice è stata collocata per tutto il mese in CIG;

non risulta (ed appare poco probabile, stante l’intervento dei primi provvedimenti restrittivi) che l’Hotel fosse in attività, né i testimoni hanno potuto confermarlo;

nemmeno risulta che la ricorrente non abbia ricevuto il trattamento integrativo;

pertanto nulla è dovuto per il richiesto periodo fino al 9 del mese;

7.6.

la riapertura dell’esercizio risale al luglio 2020, come risulta dalla deposizione della teste la quale ha confermato di aver trovato all’epoca alla reception due nuove persone (che «si chiamavano »);

appare quindi del tutto ingiustificato (si ribadisce, considerata la condotta della convenuta) il mancato richiamo in servizio della lavoratrice (delle cui mansioni, per come sopra accertate, non si poteva plausibilmente fare meno) la quale ha pertanto (anche prima delle reiterate offerte di prestazione che afferma e anche documenta di aver inviato invano al datore di lavoro:

doc.4 e 5 allegati al ricorso) ha diritto alla piena retribuzione, ovvero alla differenza tra essa ed il trattamento integrativo per i mesi in cui lo ha ricevuto;

7.7.

tutto ciò fino alla data del ricorso, come richiesto nelle relative conclusioni, non ritenendosi autorizzabile, soprattutto nei confronti di una parte rimasta contumace, l’estensione della domanda ivi formulata fino a comprendere le retribuzioni maturate fino all’agosto 2024, come richiesto dalla difesa attorea nelle citate note del 18/10/24.

8. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa CONDANNA RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione in favore di della mensilità di febbraio 2020, e di quelle dal luglio 2020 al 23/12/22, detratto quanto percepito a titolo di CIG, e detratte le somme di cui al paragrafo 6.4 della motivazione, il tutto ragguagliato al 2° livello del vigente C.C.N.L. TURISMO RAGIONE_SOCIALE, e con interessi e rivalutazione monetaria;

ed inoltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato dall’1/10/18 e quanto risultante dal citato inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 7.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.

Ancona, 10/11/2024 Il Giudice del Lavoro NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati