REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI ROMA V
SEZIONE CIVILE così composta da:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliera rel.
dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA N._5523_2024_- N._R.G._00004126_2018 DEL_03_09_2024_ PUBBLICATA_IL_04_09_2024
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4126/18, posta in deliberazione all’udienza del 22 febbraio 2024 e vertente TRA (C.F. (Avv. NOME COGNOME C.F. PARTE APPELLANTE (P. Iva ) in qualità di procuratrice di (già C.F. e P.IVA (Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLATA (C.F. ) in qualità di mandataria con rappresentanza di già C.F. e P.IVA (Avv. NOME COGNOME C.F. C.F. C.F. P.:
Appello avverso la sentenza n. 22954/2017 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO
Con sentenza n. 22954/2017 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dal che aveva agito nei confronti della e della per sentire accogliere le seguenti richieste:
“1) Accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., in via solidale o disgiunta, di per le infiltrazioni subite dal per l’effetto condannarle, solidalmente ovvero disgiuntamente, ognuna nei limiti e/o nell’entità della propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’attore, che si quantificano in euro 245.768,03, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio” e ha posto a carico dell’attore le spese di lite.
Avverso la citata sentenza il ha proposto appello e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare, previo rinnovo delle operazioni peritali la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., in via solidale o disgiunta, di per le infiltrazioni subite dal , per l’effetto condannarle, solidalmente ovvero disgiuntamente, ognuna nei limiti e/o nell’entità della propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’attore, che si quantificano in euro 245.768,03, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 2) Comunque, condannare parte appellata al pagamento delle spese della CTU di primo grado nonché delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre il Instaurato il contraddittorio, si è costituita l’ in qualità di procuratrice di (già che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha richiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di accertamento di una responsabilità concorrente, ha chiesto di individuarne la misura a carico di ciascuna delle parti appellate e, per l’ipotesi della verifica della responsabilità solidale, di essere manlevata da ogni conseguenza derivante dalla sentenza;
con vittoria di spese.
Si è costituita, altresì, la in qualità di mandataria con rappresentanza (già che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell’udienza di trattazione scritta fissata per il 22 febbraio 2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all’impugnata sentenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dal in merito ai danni subiti dal muro posto al confine con il terreno di proprietà dell causati dalla rottura del tubo ad alta pressione che alimentava la conduttura idrica della centrale elettrica Acea.
In particolare, l’attore ha chiesto la condanna dell e dell al pagamento della somma di € 245.768,03 (poi ridotta nel corso del presente giudizio di gravame – in occasione della costituzione con comparsa del nuovo Difensore depositata il 2 aprile 2021 – all’importo di € 120.000,00), corrispondente alla spesa necessaria per l’esecuzione di due interventi, come di seguito descritti:
”il primo è relativo all’impermeabilizzazione del muro di contenimento, mentre il secondo riguarda la realizzazione di una paratia, lungo tutto lo sviluppo del muro tecnico di parte Ing. e – secondo l’assunto sostenuto dal – sono necessarie per “risolvere in maniera definitiva il problema delle infiltrazioni”.
Ora, il passaggio centrale della sentenza ove il Tribunale evidenzia che “la domanda formulata dall’attore non è finalizzata alla riparazione d’intonaci e/o al ripristino di pitturazioni in locali o ambienti interni al condominio danneggiati da infiltrazioni d’acqua, bensì mira ad ottenere un risarcimento per equivalente pecuniario per opere più imponenti e radicali esterne di manutenzione e conservazione del muro” non risulta confutato affatto dalla parte appellante, che non ha svolto al riguardo alcuna considerazione tesa a chiarire la questione della corretta qualificazione della domanda. Detto profilo, che avrebbe dovuto essere censurato in virtù del disposto dell’art. 342 c.p.c., assume carattere dirimente posto che risulta definitivamente accertato che la pretesa avanzata dal ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. non ha il dedotto carattere risarcitorio;
la domanda non tende ad ottenere la rifusione degli esborsi occorrenti per eseguire la riparazione delle parti ammalorate ma è, in realtà, finalizzata a evitare la verificazione di futuri fenomeni infiltrativi e a mettere in sicurezza il muro, le cui caratteristiche costruttive non sono in grado di reggere il peso del terrapieno e di svolgere un’adeguata funzione di contenimento.
Risulta, invero, dalla Consulenza tecnica espletata in primo grado che il è stato edificato sul confine con il terreno di proprietà dell che aveva in origine un andamento di declivio naturale e che è stato, in seguito, oggetto dei lavori di sbancamento necessari per costruire il fabbricato il muro di contenimento oggetto di causa è alto, infatti, circa 13 metri e la sommità è ubicata al confine con il terreno dell Il lamentato fenomeno infiltrativo rappresenta, quindi, l’occasione che ha dato origine al presente giudizio, ma il titolo invocato dall’attore, ossia la responsabilità aquilana che in astratto può condurre al riconoscimento delle spese necessarie per ’invocata attribuzione della somma occorrente per il rifacimento del muro mediante l’esecuzione di opere strutturali di consolidamento. In tal senso, appare significativa la circostanza che al momento delle indagini peritali il muro e i locali interni sono risultati asciutti e che, già nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo espletato nel 2011, si è proceduto alla riparazione del tubo, poi distaccato dal contatore;
i danni più significativi sono stati, peraltro, riscontrati nel locale seminterrato di proprietà individuale di un condòmino, che ha subito anche ingenti perdite di merce.
La domanda oggetto del presente giudizio, pur prendendo sicuramente le mosse dall’episodio verificatosi nel 2010, va piuttosto ricondotta nell’ambito delle azioni reali volte alla tutela del muro di contenimento e/o di confine e potrà trovare eventuale ingresso in detta sede, previa verifica dei relativi presupposti non valutabili nel presente giudizio.
La decisione del Tribunale, nella parte in cui ha sostanzialmente affermato l’inammissibilità della pretesa perché non rientrante nel perimetro dell’invocata responsabilità aquiliana, merita condivisione e restano, per l’effetto, assorbite tutte le questioni afferenti alle cause delle infiltrazioni, al nesso causale con i danni lamentati e all’accertamento della responsabilità in capo alla proprietaria del terreno ovvero alla titolare del servizio idrico.
Risultano altresì superate le considerazioni svolte dal giudice di primo grado che nella parte finale della motivazione ha adombrato la possibile applicazione dell’art. 887 c.c., non invocato affatto dall’attore che, come detto, ha introdotto il presente giudizio ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
Nei termini come sopra precisati, l’appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l’appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%:
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 31 luglio 2024 La Consigliera est. La Presidente Dr.ssa NOME COGNOME Dr.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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