N. R.G. 22694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione IVCIVILE
Il giudice dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._767_2025_- N._R.G._00022694_2022 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025
nella causa iscritta al N.R.G. 22694 dell’anno 2022 TRA (C.F. ) con l’avv. COGNOME NOME COGNOME IN OPPOSIZIONE (C.F. ) con l’avv. NOME CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: Appalto
rassegnate dalle parti le seguenti C.F. Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale:
– accertato l’inesatto adempimento o l’inadempimento del Sig. , accogliere la presente opposizione e dichiarare che parte attrice in opposizione nulla deve al Sig. e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o revocabile il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Nel merito, in via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, accertato l’inesatto adempimento o l’inadempimento del Sig. , accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o revocabile il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e limitare il quantum dovuto da parte attrice in opposizione.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre Iva, 4% C.P.A. e 15% rimb. Forf.
Spese generali (D.M. Min. Giust. N. 55/2014) e distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore” Per parte convenuta:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Riservato ogni altro diritto.
In via preliminare:
– previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7455/2022 – R.G. 18525/2022 concesso dal di Torino, in persona della Dott.ssa NOME COGNOME in data 17.10.2022, spedito in forma esecutiva in data 20.10.2022 e notificato in data 25.10.2022.
In via istruttoria:
– con riserva di allegare documenti, indicare testimoni ed ulteriori capitoli di prova entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c. Nel merito, in via principale:
– accertato l’inesatto adempimento o l’inadempimento del Sig. , accogliere la presente opposizione e dichiarare che parte attrice in opposizione nulla deve al Sig. e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o revocabile il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Nel merito, in via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, accertato l’inesatto adempimento o l’inadempimento del Sig. , accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o revocabile il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e limitare il quantum dovuto da parte attrice in opposizione.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre Iva, 4% C.P.A. e 15% rimb. Forf.
Spese generali (D.M. Min. Giust. N. 55/2014) e distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il (di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7455 del 17.10.2022 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto di pagare di procedura.
Nello specifico, il ha esposto che il credito sarebbe illegittimo per asseriti inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti da relativi ad interventi di manutenzione delle aree verdi pertinenti al , pertanto lo stesso si sarebbe avvalso del disposto di cui all’art. 1460 c.c., e, faceva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 2.3.2023, si costituiva il rilevando come il proprio credito fosse relativo ad interventi manutentivi del verde, oltre ad interventi extra, portati da fatture (n. 15/2022 e n. 87/2022) e portati diligentemente a compimento;
il credito era poi stato oggetto di un piano di rientro concordato con il a seguito degli “agli atavici ritardi dell’amministrazione condominiale nell’effettuazione dei pagamenti del corrispettivo e tuttavia non onorato, ciò che determinò a recedere dal contratto d’appalto.
L’opposto rilevava la pretestuosità delle contestazioni avversarie e rilevava come vi fosse stato un riconoscimento di debito da parte del Con provvedimento del 26.4.2023 il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
A seguito dell’ordinanza istruttoria del 7.11.2023 veniva fissata udienza per istruttoria orale a seguito delle quali, delegata la decisione della causa al GOP dott.ssa NOME COGNOME con decreto del 9.7.2024, questa provvedeva a fissare udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi al 12.11.2024 ai sensi dell’art. 127ter c.p.c. Con provvedimento del 18.11.2024 tratteneva la causa in decisione;
le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini concessi.
*** È pacifico e mai contestato, che tra le parti sia intercorso, sin dal 2016 e fino al primo semestre del 2022, un del , così come non è contestato che il non abbia per intero pagato le attività di ritiene di non essere incorso in alcun errore e di aver legittimamente richiesto con l’opposizione l’applicazione della eccezione di inadempimento di cui all’art 1460 c.c. a seguito delle inadempienze contrattuali in cui sarebbe incorso Quest’ultimo, che già con le proprie dimissioni aveva invocato l’eccezione di inadempimento per i mancati pagamento del , ritiene di aver adempiuto il proprio incarico nonostante gli “atavici ritardi” nel pagamento delle sue spettanze e di aver diritto ad ottenere il pagamento delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, anche in virtù del riconoscimento di debito effettuato dal In relazione all’onere probatorio, pertanto, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con l’opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Con specifico riguardo ai vizi o difformità dei servizi oggetto di appalto, la RAGIONE_SOCIALE ha precisato che in tutti i casi in cui “venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un’altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l’onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (Cass. Un. n. 11748/2019; Cass. 22783/2020; Cass. 3587/2021; Cass. n. 9960/2022).
Nel caso in esame, come sopra delineato, la società opponente ha contestato la pretesa creditoria di eccependo l’inadempimento di quest’ultima relativamente al contratto di appalto, di provare tale inadempimento.
Di contro grava sul convenuto opposto (attore in senso sostanziale) provare di aver correttamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto e provare il riconoscimento di debito effettuato dall’opponente.
Pur in mancanza di una copia del contratto sottoscritta tra le parti (parte opposta ha depositato alcuni preventivi sottoposti al CONDOMINIO docc. 5, 6 e 7, ma nessuno è firmato da alcuna delle parti), non vi è stata contestazione circa l’incarico attribuito a ovvero la manutenzione ordinaria delle aree verdi con il taglio periodico delle siepi e dell’erba, diserbo, concimatura e pulizia dal fogliame o dagli sfalci.
L’espletamento di queste attività da parte di è stato confermato dall’istruttoria testimoniale.
Ed infatti i testi hanno confermato il taglio dell’erba ( “il taglio d’erba era sempre abbastanza in ordine, non so se fossero 8 o 10 ma il servizio c’era”;
“non so il numero esatto ma di sicuro si, perché qualche taglio lo facevo anche io.
Di sicuro tutti gli anni andavo a tagliare soprattutto le siepi e a volte anche l’erba.
Più o meno la scadenza è uno al mese, o ogni venti giorni.
io ogni tanto collaboro con e sono andato ad aiutarlo per fare lavori di taglio erba in quel condominio.
Ricordo di essere andato almeno 7-8 volte all’anno in quegli anni”) e delle siepi ( :
“non so dire quante potature fossero fatte all’anno ma le siepi le tagliava”;
“è vero, almeno tre tagli all’anno sono stati fatti di sicuro”;
“Quando c’erano da fare le siepi mi chiamava sempre perché sono lunghe da fare.
Per la siepe andavo con lui tre volte l’anno”.
Le risultanze testimoniali confermano che anche le piante infestanti venivano eliminate :
“la pulizia dalle erbacce era stata fatta”;
quando io andavo ad aiutarlo mi diceva di toglierle, per cui direi proprio di si”) e la concimazione veniva effettuata “concime sulle siepi davanti casa”;
“ricordo che una volta l’ho fatto io… Di solito il fosforo e potassio, è il concime classico a lenta cessione, granulare.
“posso dire che anch’io ho concimato in quel condominio”).
Sono stati altresì confermati gli interventi di raccolta e smaltimento del fogliame, benchè non sia stato chiarito quante volte intervenisse (: “lo smaltimento c’è stato ma sul numero nulla so dire”;
“è vero che del fogliame in autunno veniva tolto ma non so quantificare le volte ed il numero di interventi”;
“per la raccolta delle foglie sono andato diverse volte ma non sempre per cui non sono in grado di quantificare le volte per anno”).
Compito assegnato a era stato anche quello di provvedere all’irrigazione del verde condominiale.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti e depositate in atti è evidente che non fosse stato incaricato di predisporre e posare un impianto di irrigazione, ma dovesse provvedere manualmente, ciò che non poteva certamente avvenire giornalmente (come di evince anche dal preventivo, non sottoscritto, ma mai contestato, di cui al doc. 5 OPPOSTO: “irrigazione prato quando necessita, nei mesi caldi ogni 6/7 giorni”).
Per ovviare al problema della difficoltà di garantire con tale modalità una corretta irrigazione, utilizzava un impianto provvisorio e sottoponeva al un preventivo specifico per la posa di un impianto irriguo, al quale non fu mai dato riscontro dal Dalle testimonianze assunte (Teste ) si evince che il problema dell’irrigazione del complesso condominiale fosse già presente prima dell’intervento di Dagli atti emerge, senza alcuna contestazione del , che fu proprio a rilevare il problema della difficoltà di irrigazione al e, nell’attesa dell’accettazione del preventivo specifico a questo sottoposto (docc. 10 e 11 OPPOSTO), ad installare un impianto provvisorio il cui costo non veniva caricato al (Teste mi disse che era necessario che il condominio si dotasse di un impianto di irrigazione” “non ho ricevuto alcuna spesa straordinaria in merito…Non ho mai visto voci di spesa su questo tipo di lavoro”; teste che la spesa non era stata caricata al ”).
Lo stesso amministratore del ha dichiarato che parlò spesso con “dell’impianto di irrigazione che però ancora oggi non c’è” ed ha ammesso di non aver dato risposta alle richieste di circa il preventivo per l’impianto:
“riconosco la chat di whatsapp dove non ci sono mie risposte ai quesiti di Da tutto quanto sopra detto, si deduce che le lamentele dei condomini riportate dall’opponente in relazione alla gestione della manutenzione del verde condominiale ed alla problematica dell’irrigazione del verde non possano ascriversi ad inadempienze di tanto più che riguardo alle contestazioni inerenti le irrigazioni non consone occorse nel 2021 e nel gennaio 2022, è emerso che l’impianto era stato manomesso da terzi, come comunicato anche in Assemblea condominiale (Teste “so perché sentito durante le assemblee che era stato manomesso l’impianto e chiuso ma non so che tipo di manomissione”). In relazione alla contestazione dell’opponente relativa alla sporcizia ed alla presenza di rifiuti nel verde condominiale, si ritiene che l’incarico assegnato a fosse relativo alla sola manutenzione del verde, non emerge da alcun documento che l’incarico affidatogli fosse anche relativo alla pulizia delle aree condominiali, se non alla pulizia collegata alla mera rimozione degli sfalci dovuti al taglio erba e potatura o comunque dei lavori di cui si occupava, come si legge anche nei preventivi allegati.
Da ultimo la problematica inerente alle siepi, rimosse da altra impresa incaricata di effettuare lavori sui cordoli dei vialetti e poi morte una volta rimesse a dimora.
Nessuno aveva incaricato di rimuovere ali siepi, né di curarne la manutenzione nel periodo dei lavori, incarico che sarebbe stato oggetto di nuovo e diverso preventivo, dal momento che questo lavoro non poteva farsi rientrare nella manutenzione ordinaria di cui era incaricato.
Si deve dunque concludere che parte opposta abbia assolto l’onere di provare il proprio fosse stato concordato un piano di rateazione, che tuttavia non venne rispettato (doc. 15 OPPOSTO).
Dalla lettura di tale documento, la mail del 5.7.2022 (doc. 15 OPPOSTO) emerge con chiarezza almeno in due punti che era stato concordato un piano di rientro rateale, ma anche che alcune rate fossero già state pagate e che il motivo del ritardato pagamento della nuova rata scaduta concordata consisteva nel fatto che “in questo momento non riusciamo a saldare la rata prevista in quanto ci troviamo in netta difficoltà con l’aumento spropositato delle tariffe del riscaldamento e acqua calda (non previsti fino a pochi mesi fa”. In sostanza nessun inadempimento di veniva posto alla base del ritardo nel pagamento, che era esclusivamente causato da difficoltà finanziarie del condominio.
Il contenuto di tale comunicazione è qualificabile quale riconoscimento di debito e, ai sensi dell’art. 1988 c.c. “dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.
L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria” La ricognizione di debito non produce effetti sostanziali, ovvero essa non fa sorgere il debito quando questo non sia preesistente, ma produce effetti processuali.
Essa in sostanza dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il titolo dal quale è sorto il debito, titolo che si presume esistente sino a prova contraria, realizzando così un’inversione dell’onere della prova.
Pertanto, nel caso di specie, è dispensato dall’onere di dimostrare il rapporto sottostante la propria richiesta di pagamento e spetta al fornire prova contraria, ciò che tuttavia non è avvenuto nel corso del giudizio.
Tale comunicazione rappresenta un riconoscimento di debito pur non contenendo formule speciali e pur non essendo espressa con una forma particolare.
La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che il riconoscimento del debito non esiga formule speciali, ma possa risultare da qualsiasi manifestazione di volontà che, quantunque non esplicita, implichi in modo univoco l’ammissione in una dichiarazione di volontà volta scientemente a perseguire l’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto;
oppure può emergere da un atto implicito compiuto dal debitore con una diversa finalità e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo (Cass. 9097/2018), esattamente come nel caso di specie.
L’atto con cui si riconosce il debito non ha natura negoziale né ha carattere recettizio e, inoltre, non è necessario che sia compiuto con una specifica finalità ricognitiva.
È sufficiente che rechi, seppure implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e sia un atto volontario (Cass. 15353/2002).
Parte opponente, oltre a non aver provato le inadempienze del non ha neppure sollevato legittimamente l’eccezione di inadempimento.
La giurisprudenza sul punto che afferma infatti che “costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l’eccezione d’inadempimento da parte di chi, a fronte d’un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione” (Cass. Civ. sez. III 29.3.2019 n. 8760).
Ed infatti nel caso di specie a causa del mancato adempimento del piano di rientro dovuto alle difficoltà finanziarie dichiarate nella comunicazione del 5.67.2022, risultano impagate le manutenzioni che aveva effettuato nel 2021 e fino al giugno 2022.
Entrambe le parti hanno invocato l’applicazione dell’art. 1460 c.c., tuttavia ha invocato l’eccezione di inadempimento nella comunicazione del proprio recesso dal contratto (doc. 18 OPPOSTO), il CONDOMINIO nell’opposizione e mai prima di allora.
In tal caso, secondo la giurisprudenza “il giudice deve comparare la condotta complessiva di ciascuna delle parti, per stabilire quale di esse, in rapporto agli interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della violazione più rilevante e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto solo così l’inadempimento potrà essere addebitato a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte” affermato che: l’esercizio dell’eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede, considerando contraria a buona fede l’eccezione di inadempimento formulata al solo scopo di mascherare la propria inadempienza e non per sollecitare l’adempimento dell’altra parte”.
Nel caso di specie il ha sollevato l’eccezione di inadempimento solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, giustificando il proprio inadempimento con una difficoltà finanziaria e non facendo antecedentemente alcun riferimento a inadempienze di Sembra pertanto che la suddetta eccezione sia stata sollevata tardivamente e non sia stata sostenuta dalla buona fede necessari ad essere ritenuta valida.
Per tutto quanto detto l’opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, pertanto € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta contro ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 7455/2022 emesso il 17.10.2022 dal Tribunale di Torino;
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 , oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 13 febbraio 2025
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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