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Massimale, fondo di garanzia per le vittime della strada

Il danno risarcibile dal Fondo di garanzia vittime della strada ai sensi dell’art. Ne consegue che, per i sinistri verificatisi fino al 30 giugno 1990, il massimale di assicurazione, applicabile anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si deve individuare applicando direttamente i valori di cui all’art.

Pubblicato il 23 April 2014 in Assicurazioni, Giurisprudenza Civile

Il danno risarcibile dal Fondo di garanzia vittime della strada ai sensi dell’art. 21, terzo comma, della legge 990 del 1969 – norma applicabile alla fattispecie ratione temporis – va individuato con riferimento all’epoca del sinistro ed al provvedimento allora vigente, e non con riferimento alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o a quella della decisione.

Il Fondo di garanzia vittime della strada va ricondotto tra quegli organismi o enti nei cui confronti può essere invocata l’applicazione diretta di una direttiva comunitaria rispetto alla quale lo Stato sia inadempiente, pur trattandosi di un effetto c.d. orizzontale, ossia riguardante rapporti tra privati.

Ciò in quanto detto ente è stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico, ossia l’interesse sociale a non lasciare prive di risarcimento le vittime della strada.

Ne consegue che, nei rapporti tra il fondo vittime della strada ed i privati, il giudice nazionale è tenuto ad applicare una direttiva non attuata, eventualmente disapplicando le contrastanti norme interne.

Il punto sul quale la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi è costituito dalla necessità di stabilire quale fosse il massimale minimo di assicurazione da porre a carico del FGVS, e quindi della società designata, in relazione all’incidente per cui è causa, avvenuto in una data antecedente a quella di entrata in vigore del d.P.R.  9 febbraio 1990 ma comunque ampiamente successiva a quella di entrata in vigore della direttiva citata, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di adeguamento.

In particolare occorre stabilire, dal testo complessivo dell’art. 5 della direttiva, come vadano interpretate le due date di scadenza fissate nel primo e terzo comma (31 dicembre 1987 e 31 dicembre 1990) e quali conseguenze debbano trarsi in considerazione del fatto che l’adempimento dello Stato italiano è avvenuto entro il 31 dicembre 1990, ma senza rispettare la data del 31 dicembre 1987 per il c.d. adeguamento intermedio. L’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, impone ai medesimi di innalzare il massimale di assicurazione fino alle soglie minime ivi indicate. Il successivo art. 5, comma 1, dispone l’obbligo di conformazione per gli Stati membri entro il 31 dicembre 1987, ovvero (comma 3, lettera b) entro la data del 31 dicembre 1990 ma solo a condizione, in tale ultima ipotesi, che entro il 31 dicembre 1987 fossero state aumentate le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi in vigore alla data del 1 gennaio 1984 e gli importi di cui all’art. 1, comma 2.

Pertanto, avendo lo Stato italiano adeguato la propria normativa soltanto con d.P.R. 9 febbraio 1990, entrato in vigore il 1 luglio 1990, senza rispettare l’obbligo di adeguamento intermedio di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), della direttiva stessa, esso deve considerarsi inadempiente a decorrere dal 31 dicembre 1987. Ne consegue che, per i sinistri verificatisi fino al 30 giugno 1990, il massimale di assicurazione, applicabile anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si deve individuare applicando direttamente i valori di cui all’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE.

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 2186 del 31 gennaio 2014

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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