REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott., ha pronunciato e pubblicato, all’esito della Camera di Consiglio, mediante lettura, all’udienza del 08/04/2019, del dispositivo della seguente
Sentenza 153/2019 pubblicata il 07/06/2019
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°/2017 R.g./Lav., vertente
TRA
XXX, C.F., rappresentato e difeso dall’Avv., presso il cui studio in, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, – Ricorrente –
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F./P.I.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Roma, rappresentata e difesa dall’Avv., presso il cui studio in, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
– Resistente –
OGGETTO: Opposizione Intimazione Pagamento n° e notificata il 14.11.2017 e riferita alla sola: Cartella Esattoriale n° notificata il 17.05.2003;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14.12.2017, parte ricorrente, si opponeva all’Avviso di Intimazione in oggetto, presupposto della Cartella Esattoriale inerenti Contributi Inps per l’anno 1996 , riguardo a somme di competenza di questo Giudice.
Pertanto eccepiva l’illegittimità della richiesta, per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali ivi contenuti e pretesi, ai sensi della L. n°335/1995.
Chiedeva, quindi, l’accoglimento dell’opposizione e annullarsi e/o dichiararsi la inefficacia dell’opposta Intimazione di Pagamento, e non dovute le somme ivi contenute, nonché la condanna alle spese di lite.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito, in giudizio, l’Agente per la Riscossione, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, sollevando eccezioni, come la carenza d’interesse ad agire della parte ricorrente e difetto di legittimazione passiva riguardo alla notifica della cartella esattoriale, quale presupposto dell’avviso di intimazione opposto, violazione dell’art. 24 5° c. dlgs n°46/99 e tardività dell’opposizione e prescrizione decennale dei crediti. La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all’udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alla competenza a decidere il presente giudizio di questo Giudice del Lavoro, non si ritiene possano esservi dubbi, i contributi richiesti provengano dall’INPS di Lamezia Terme.
Quanto all’opposizione proposta questa va qualificato come proposta ai sensi del 1° c. dell’art. 615 C.p.c., che recita “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.” o quale “accertamento negativo del credito“, giustificata dalla volontà di paralizzare le pretese creditorie per intervenuti fatti estintivi alla formazione del titolo.
In questo secondo caso è preliminare e pregiudiziale esaminare la presenza o meno del requisiti dell’ammissibilità dell’azione, cioè della presenza o meno dell’interesse della parte ad agire.
L’azione di accertamento, è ammissibile sempreché vi sia una richiesta di pagamento da parte del creditore e venga, quindi, a crearsi una situazione di incertezza sull’esistenza o meno del credito, con conseguente interesse del debitore ad agire e quindi evidenziare quelli che sono i fatti estintivi del credito preteso. (S.C. n°6859/93 – S.C. Sez. Trb. n°6906/13 – S.C. Sez. Un. n°24011/07)
Ebbene, in atti vi è prova dell’attualità di una pretesa di pagamento delle somme iscritte a ruolo, giustificata è così l’azione promossa da parte ricorrente ed opponente e tendente a contrastare il verificarsi un pregiudizio nell’immediato, infatti potrebbero esser riproposte le pretese creditorie.
Parte ricorrente evidenzia che, pur ipotizzando la correttezza delle notifiche delle cartelle esattoriali di pagamento, la notifica dell’Intimazione di Pagamento, è avvenuta, in ogni caso a prescrizione maturata.
L’orientamento della S.C. (S.C. Sez. Un. n°489/00) secondo il quale: “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha. la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione”.
In relazione al principio su indicato, rimasto costante nella giurisprudenza di legittimità, che vanno configurate propriamente le ragioni di opposizione ex art. 615 c.p.c., dalle altre ragioni di opposizione.
Il principio della Suprema Corte, precitato, vale per ogni aspetto con cui si sottopongono al Giudice adito, questioni attinenti alla mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti, per cui l’unico meno idoneo, per impugnare la cartella esattoriale, per far valere le ragioni sù esposte (prescrizione del diritto alla riscossione), è l’opposizione all’esecuzione (S.C. n°17312/07 – n°3647/97 –n°21043/13).
Questo giudicante, considerata la ritenuta nullità, se non inesistenza della notifiche delle Cartelle Esattoriali sottostanti all’intimazione di pagamento opposto, per le motivazioni sù esposte, ritiene che l’azione proposta dal ricorrente vada inquadrata come opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 1° c. Cpc, ancorché sia nell’uno che nell’altro caso (accertamento negativo), va esaminata l’eccezione riguardo alla validità della notifica degli atti inviati al debitore e nel merito la prescrizione delle somme pretese.
Dal ricorso e dalla documentazione in atti, emerge che le cartella poste a base dell’intimazione di pagamento, risulterebbero notificate al ricorrente, ma in atti non vi è prova dell’avvenuta notifica, in ogni caso essendo i contributi relativi all’anno 1996 e la notifica della cartella esattoriale presuntivamente notificata è del 17.05.2003 e non essendovi in atti, nelle more, altri atti interruttivi, sarebbe maturata anche l’ordinaria prescrizione decennale, considerato che l’intimazione opposta è del novembre 2017.
In ogni caso, è preliminare e necessario, a questo punto analizzare, la fondatezza o meno dell’eccezione di prescrizione; al riguardo è opportuno e preliminare precisare che la prescrizione prevista dalla L. n°335/95, la quale ha stabilito normativamente, confermata da costante giurisprudenza, che i contributi prescritti non sono più recuperabili e non sono più versabili, è applicabile, anche, a tutti i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria.
La prescrizione è un’eccezione in senso stretto e deve esser eccepita di norma dalla parte interessata che intende avvalersene, nel caso in specie, ciò è avvenuto tempestivamente da parte opponente, ma in ogni caso, in materia previdenziale, vige il principio, che il regime della prescrizione, contributiva, già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, per cui una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.
Principio questo che, come evidenziato e confermato dalla giurisprudenza, non trova alcuna deroga nel caso di inerzia dell’Ente Previdenziale o del Concessionario nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall’ente previdenziale, ed insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l’attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.
Per come già detto la prescrizione dei crediti previdenziali è regolata dall’art.3 comma L. n°335/1995, secondo cui:
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto–legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall’i gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria . “
Questo vuol dire che, in deroga ai principi generali in materia di prescrizione (secondo cui l’eventuale pagamento di un debito prescritto si considera come rinuncia alla prescrizione; non si può quindi chiedere la restituzione di quanto pagato), in materia previdenziale ed assistenziale la prescrizione non è rinunciabile: essa ha efficacia “estintiva” ed è rilevabile d’ufficio.
L’eccezione di prescrizione, quindi, non è soggetta a termini decadenziali, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n°46/1999, a tal riguardo la giurisprudenza di merito ed in particolare di legittimità è costante, infatti, la S.C., con sentenza n°23164/07, afferma che ” . . . nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 9 < …> con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poichè l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto, è rilevabile d’ufficio e,• pertanto, deve escludersi il diritto dell’assicurato a versare contributi previdenziali prescritti. . ” (Conforme S.C. n°6340/05- n°11140/01- n°330/02 e n°9525/02) .
Con riferimento alla durata del termine di prescrizione, si ritiene non condivisibile l’orientamento espresso, sia pure incidentalmente, dalla S.C. con la sentenza n°4338/2014, secondo la quale “…, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ. …” .
Aderendo questo Giudicante a quella giurisprudenza sia di merito, Trib. Roma seni. n. 4549 del 6.05.2015, che di legittimità, S.C. n°12263/07, che ritiene, anche se in materia diversa, che “… l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della PA, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte. di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione …”; principio quello sù espresso che è utilmente applicabile anche nella fattispecie in esame per identità di ratio dal momento che neppure ai ruoli formali dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può attribuirsi natura giurisdizionale. (In tal senso S.C. Sez. Un. n°23397/2016)
Secondo il Supremo Collegio a Sezioni Unite la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento, determina, come unico effetto, l’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale.
Inoltre precisa e stabilisce che la conversione della prescrizione da breve ad ordinaria è legittima soltanto per effetto di:
a) sentenza passata in giudicato;
b) decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
c) decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
Infatti, precisa la S.C. – Sez. Un. – non può dimenticarsi che la cartella di pagamento pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo, è e rimane un atto amministrativo, espressione del potere di autotutela ed auto-accertamento della Pubblica Amministrazione, e come tale inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.
La decorrenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento, dunque – osserva la S.C. – produce solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non anche l’allungamento dei termini prescrizionali.
Ne consegue, anche qui, l’effetto sostanziale dell’incontestabilità del credito per la mancata opposizione, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l’idoneità al giudicato.
Sul piano della prescrizione, quindi, l’azione esecutiva volta al recupero del credito contributivo non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione ordinario di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla L. n°335/1995; su tali presupposti deve e sarà data valutazione sulla intervenuta o meno prescrizione.
Da quanto su esposto ed evidenziato i contributi contenuti nell’intimazione di pagamento e posti alla base delle cartelle esattoriali su menzionate, risultano irrimediabilmente prescritti, ed accolta la domanda giudiziaria, le spese di lite, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. Accoglie il ricorso e dichiara l’Intimazione di pagamento n° e notificata il 14.11.2017 e riferita alla sola Cartella Esattoriale n° notificata il 17.05.2003, inefficace per prescrizione dei contributi contenuti ed intimati in pagamento nella sottostante Cartella Esattoriale, per come rilevato in parte motiva;
2. condanna, conseguentemente, l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei legali rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.492,00=, di cui €.125,00 per spese vive documentate, oltre spese forfettarie, cpa ed iva come per legge, se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc, in applicazione dei Parametri minimi del D.M. n°55/2014 per come integrato dal D.M. n°37/2018 e ridotti di 1/3 considerata la semplicità del giudizio.
3. Compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Lamezia Terme il 08/04/2019
IL GIUDICE
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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