N. R.G. 6103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3440_2024_- N._R.G._00006103_2022 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME contro C.F. contumace CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d’udienza di precisazione delle conclusioni:
per l’attrice:
“nel merito:
condannare a pagare alla l’importo di € 7.411,50 per le causali di cui in atto di citazione e, precisamente, a titolo di corrispettivo del recesso dal contratto o, in subordine, a titolo di penale per la violazione dell’obbligo di esclusiva, maggiorato degli interessi al saggio legale dal dovuto al saldo, anche ai sensi dell’art. 1284 4° comma c.c. dalla data della domanda giudiziale;
con vittoria delle spese di lite”.
Fatto e motivi della decisione C.F. C.F. Con l’atto di citazione, la sig.ra allegava che, in data 12.10.2018, la signora anche per conto della sorella avesse conferito alla l’incarico esclusivo di mediazione per la vendita di un immobile di loro proprietà comune indivisa, a Lignano Sabbiadoro, in INDIRIZZO al prezzo richiesto di € 260.000, con durata fino al 30.9.2019.
Dopo un mese, il 26.10.2018, le sorelle avrebbero chiesto all’agenzia immobiliare di interrompere l’esecuzione dell’incarico, non essendo più intenzione della signora vendere l’immobile.
Poi, dopo circa tre mesi, in data 23.1.2019, le signore avrebbero rinnovato l’incarico all’agenzia immobiliare, elevando il prezzo richiesto a € 270.000, fissandone la durata in un anno, fino al 22.1.2020, con rinnovo automatico per egual periodo in mancanza di disdetta, formalizzando la proroga del mandato e le modifiche alle condizioni con un patto aggiunto in calce all’originario disciplinare d’incarico.
La avrebbe, quindi, promosso la vendita dell’immobile sul proprio sito web e sulla stampa, stabilendo contatti con potenziali acquirenti e svolgendo tutto quanto necessario per dare esecuzione all’incarico.
Alla scadenza del 22.1.2020, in mancanza di disdetta, l’incarico si sarebbe rinnovato per egual periodo fino al 22.1.2021 In data 18.9.2020, tuttavia, a mezzo p.e.c.
dell’avv. le signore avrebbero trasmesso alla una lettera, datata 14.9.2020, con cui avrebbero dato disdetta dell’incarico di mediazione.
Contestualmente, l’avv. avrebbe inviato alla anche una seconda email con cui avrebbe comunicato che:
“a seguito delle trattative intercorse tra le parti abbiamo raggiunto un accordo sulla vendita dell’ immobile in questione al minor prezzo di € 198.000,00 al fine di perfezionare la vendita nel più breve tempo possibile nei prossimi mesi.
Per cui Le ho anticipato via pec la disdetta, sottoscritta da entrambe le sorelle, all’incarico precedentemente formalizzato (in data 12.10.2018) per la vendita al prezzo di € 260.000,00 e Le chiederei gentilmente di inviarmi con cortese urgenza il nuovo incarico alle rinnovate condizioni di vendita (prezzo di € 198.000,00) per la durata di un anno da sottoporre alle signore per la sottoscrizione”.
In data 26.11.2020, invece, la signora avrebbe alla agenzia immobiliare un’email, con cui avrebbe chiesto al sig. coadiutore (e coniuge) della signora di inviarle “tutto il materiale relativo all’ immobile di Lignano Pineta, visure, atto di provenienza e quant’altro”.
Contestualmente, la signora avrebbe telefonato all’agenzia per sollcitare la pronta spedizione della documentazione richiesta e, poiché i signori in quei giorni si trovavano in quarantena a causa di un contagio da covid-19, la sig.ra avrebbe parlato con il loro collaboratore, sigNOME spiegando che non fosse più intenzione sua e della sorella vendere l’immobile, in quanto avrebbero concordato che lei acquistasse la quota della sorella quindi la signora avrebbe chiesto all’agenzia immobiliare di considerare l’immobile ritirato dal mercato ed avrebbe sollecitato l’invio di tutta la documentazione inerente l’immobile, come da e-mail di pari data. A quel punto, con e-mail del 3.12.2020, la signora avrebbe comunicato che, preso atto della volontà della signora di acquistare l’immobile e di recedere dall’incarico di mediazione, le signore fossero tenute al pagamento della penale prevista all’art. 10 del disciplinare d’incarico.
Veniva promosso un incontro di negoziazione assistita, tenutosi in data 22.7.2021, con esito negativo, in occasione del quale la signora avrebbe appreso che effettivamente le signore avessero sciolto la comunione sul bene, mediante cessione della quota di alla sorella Di conseguenza, l’attrice concludeva come riportato già nelle premesse del presente provvedimento.
Parte convenuta rimaneva contumace.
In seguito alla prima udienza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per p.c. , nella cui sede parte attrice ribadiva le conclusioni già rassegnate.
Trattenuta la causa in decisione e decorsi i termini assegnati ex art. 190 cpc, si rileva come sia documentalmente provato, da un lato, che le sig.re abbiano conferito l’incarico di mediazione all’odierna attrice (cfr. doc. 5 dell’attrice – contratto sottoscritto da entrambe le sigg. e, dall’altro, che le signore abbiano receduto dall’incarico, che avrebbe dovuto scadere il 22.1.2021, con pec del 18.09.2020 (cfr. doc. 8 attoreo).
Risultano provati, dunque, sia il perfezionamento del recesso dal contratto, alla data del 18.09.2020, sia la maturazione del corrispondente diritto dell’odierna attrice a percepire la penale contrattualmente prevista per il recesso all’art. 10 del disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti (cfr. doc. 5 attoreo).
Il perfezionamento del recesso, d’altro canto, avendo determinato la cessazione degli effetti del contratto, ha escluso la possibilità che la successiva alienazione dell’immobile ad opera delle proponenti, in via autonoma rispetto alla mediatrice, ricadesse nella sfera di applicabilità dell’art. 9 del contratto, disciplinante la penale dovuta all’agente immobiliare in caso di violazione del patto di esclusiva:
anche detta clausola, invero, ha cessato i propri effetti sin dal perfezionarsi del recesso.
Ne consegue l’accoglimento della domanda principale attorea, riguardante l’obbligo della sig.ra di pagare all’attrice l’importo di € 7.411,50 (€ 270.000 x 2,25% + iva 22%), ex art. 10 del contratto, oltre interessi legali dalla domanda (e-mail del 3.12.2020 – doc. 12 attoreo) al saldo.
L’obbligo, peraltro, può essere accertato esclusivamente nei confronti della convenuta, sig.ra e non, invece, anche nei confronti dell’asserita debitrice solidale sig.ra dato che la causa non è stata proposta nei confronti di quest’ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), in ragione della contumacia della convenuta e della semplicità dell’istruttoria e delle questioni trattate.
Il Tribunale, assorbita o rigettata ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) condanna la convenuta sig.ra a pagare all’attrice sig. quale titolare della ditta l’importo di € 7.411,50, a titolo di corrispettivo del recesso dal contratto, maggiorato degli interessi al saggio legale dalla domanda (3.12.2020) al saldo, anche ai sensi dell’art. 1284 4° comma c.c., a partire dalla data della domanda giudiziale;
2) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, in euro 190,28 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 2 ottobre 2024.
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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