TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 121/2019 pubblicata il 05/06/2019
nella causa di I° grado iscritta al N. /2015 R.G.
promossa da
DOTT. XXX – C.F.:, rappresentato e difeso dall’Avv.;
RICORRENTE contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (C.F.), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.le Kennedy n. 20;
MINISTERO DELLA SALUTE (C.F.), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Ribotta n. 5;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.), in persona del Ministro pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato di Bologna, domiciliati ex lege in Bologna;
RESISTENTI Avente ad oggetto: medici specializzandi – riconoscimento rapporto di lavoro subordinato – adeguamento retribuzione – risarcimento danni – rideterminazione triennale e indicizzazione annuale della borsa di studio
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso in riassunzione del 12.01.2015: “1) in via principale, in applicazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE e succ. modificaz. ed integraz., accertare e dichiarare l’immediata e diretta applicabilità della normativa comunitaria e conseguentemente riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con contratto di formazione-lavoro, nell’ambito del loro rapporto con gli enti che si sono avvalsi e/o si avvalgono della loro prestazione nonché con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per l’effetto condannare il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro in carica pro tempore in via solidale e/o alternativa con gli altri Ministeri convenuti ad applicare ai ricorrenti il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto per i contratti di formazione lavoro dalle norme sopra richiamate e dalla contrattazione collettiva, quantificate nella misura della CTU che si vorrà disporre in sede di giudizio. 2) in via subordinata e/o alternativa, qualora l’Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, non ritenga immediatamente applicabile la richiamata normativa comunitaria, accertare e dichiarare la mancata attuazione da parte dello Stato Italiano in persona del presidente del Consiglio dei Ministri p.t., della direttiva 93/16/CEE e succ. modificaz. ed integraz., e delle altre direttive da questa sostituite e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nella misura di Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovrà accertarsi in corso di causa mediante CTU; 3) in via ancora più subordinata, qualora l’Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, dovesse ritenere legittimo l’operato dei convenuti e, dunque, ancora vigente la disciplina dettata dal d.lgs. n. 257/1991, in applicazione di quest’ultima condannare i convenuti ciascuno per il loro titolo come per legge al pagamento in favore del ricorrente di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio nella somma da quantificare in corso di causa mediante CTU.
4) in ogni caso condannare i convenuti al pagamento degli interessi sulle somme dovute debitamente rivalutate nonché delle spese e degli onorari tutti del presente giudizio.”
Il procuratore dei resistenti conclude come da memoria difensiva del 10.06.2015: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, con conversione al rito ordinario, contraris reiectis,
1) in via pregiudiziale, eventualmente previo mutamento del rito, dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Modena per essere la controversia di competenza del Tribunale di Roma;
2) in via preliminare di merito, accertare il difetto di legittimazione ad causam delle amministrazioni convenute e respingere la domanda formulata nei loro confronti quali soggetti non legittimati;
3) dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti per cui è causa o, in subordine, decennale;
4) respingere le domande in quanto infondate e comunque non provate. Con condanna dell’attore alle spese del grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Domande del ricorrente
Con ricorso in riassunzione del 12.01.2015, il dott. XXX, premesso di aver frequentato la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal al, conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, onde accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato “con gli enti che si sono avvalsi e/o si avvalgono della loro prestazione nonché con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia” e, per l’effetto, condannarsi, in solido, i convenuti al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
Il ricorrente chiedeva in via gradata:
a) accertarsi l’inadempimento dello Stato italiano per il tardivo e inadeguato recepimento della direttiva comunitaria n. 93/16/CEE e conseguentemente condannarsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri a risarcire il danno, quantificato nella complessiva somma di €. 50.000,00;
b) condannarsi i convenuti a corrispondere quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e indicizzazione annuale della borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 del D. Leg. 257/1991.
2. Eccezioni e difese dei convenuti
I convenuti contestavano le domande del ricorrente e eccepivano:
1) l’incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente quello di Roma in ordine alla domanda di risarcimento danni per la mancata attuazione delle direttive comunitarie;
2) il difetto di legittimazione passiva;
3) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. del diritto al risarcimento del danno e comunque la prescrizione decennale, atteso che il dies a quo decorreva dalla data di entrata in vigore della L. 370/1999 (27 ottobre 1999);
4) l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, in quanto “le disposizioni di cui agli articoli 37-42 del D.lgs. 368/1999 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007”, di talché il D.P.C.M. 07.03.2007 “non può essere applicato retroattivamente agli anni accademici ad esso antecedenti”.
3. Le questioni preliminari: incompetenza territoriale e difetto di legittimazione passiva
3.1. Incompetenza territoriale
3.1.1. La domanda relativa all’adeguamento della remunerazione per gli anni di specializzazione è stata introdotta sulla base di una duplice causa petendi: in via principale, infatti, viene affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto dalla normativa interna e dal CCNL; in via subordinata, viene dedotto l’inadempimento dello Stato Italiano con riguardo agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in punto di adeguata remunerazione degli specializzandi con correlato diritto al risarcimento del danno.
3.1.2. Quanto alla domanda principale sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, essendo prospettato un rapporto di lavoro subordinato rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 409 c.p.c. ed essendo il rapporto di cui si discute pacificamente sorto a Modena e ivi è sorta l’obbligazione.
3.1.3. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, tutte le volte in cui l’obbligazione dedotta in giudizio possa essere riferita ad un comportamento del Legislatore – come nel caso di specie, ove è allegata la violazione degli obblighi di conformazione al diritto comunitario – competente territorialmente è il Tribunale di Roma, in quanto opera il foro erariale ex art. 25 c.p.c.
Non risulta, invece, applicabile, in caso di domanda risarcitoria nei confronti dello Stato, il disposto di cui all’art. 413 c.p.c., trattandosi di domanda non relativa ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13255/2011, in un procedimento analogo al presente, in cui oggetto del giudizio era la domanda di un medico specializzato volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dello Stato. Con l’ordinanza in parola la Suprema Corte ha statuito: “in tema di foro della P.A., con riguardo al foro dell’insorgenza dell’obbligazione, di cui all’art. 25 cod. proc. civ., l’ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma qualora l’obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore”. Nello stesso senso Cass. n. 3869/2014: “In relazione alla domanda proposta da un medico specializzato al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dell’Italia alle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’ufficio giudiziario competente deve essere individuato in quello di Roma, avuto riguardo al foro della P.A., nonché a quello di insorgenza dell’obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti (quale, nella specie, l’Università sede della scuola di specializzazione)”.
Non è nemmeno possibile ritenere che la domanda risarcitoria svolta dal ricorrente possa essere attratta, per connessione soggettiva o accessoria, alle domande relative al rapporto di lavoro, atteso il carattere inderogabile del foro erariale, per espressa previsione legislativa. In tal senso Cass. n. 4712/2012: “L’ufficio giudiziario competente a decidere sulla domanda di risarcimento danno, proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a causa della violazione del diritto comunitario per mancato adeguamento, da parte dello Stato italiano, alle disposizioni di cui all’art. 39 del Trattato ed alle pronunce della Corte di giustizia CE in tema di rapporto di lettorato, va individuato nel Tribunale di Roma, senza che la domanda debba essere spiegata innanzi al giudice del lavoro, ove l’obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile solo al comportamento dello Stato legislatore, restando altresì escluso che la pretesa sia attratta, per connessione meramente soggettiva od accessoria, alle altre domande proposte dai lettori e relative al rapporto di lavoro”.
Va quindi dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, con riferimento alla domanda di risarcimento danni per il mancato e/o errato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie.
3.2. Difetto di legittimazione passiva
3.2.1. In ordine alla domanda principale ricorre la legittimazione passiva dei ministeri convenuti stante il tenore delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 39 del D. Leg. 368/1999. Da tali norme si ricava che spetta ai ministeri provvedere all’assegnazione ed alla ripartizione alle università dei fondi previsti per l’erogazione del trattamento economico mensile e ciò comporta, appunto, la legittimazione passiva del MIUR e dei Ministeri della Salute e dell’Economia. Tale opzione interpretativa è stata accolta dalle Sezioni Unite: “in tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore di laureati in medicina ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, ai sensi del secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Ne consegue che sia il Ministero sia l’Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna” (Cass. S.U. 29345/2008; in senso conforme Cass. 16507/2008; Cass. n. 7753/2012).
3.2.2. Quanto alla domanda di risarcimento danni per l’inesatta attuazione delle direttive comunitarie deve affermarsi la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il difetto di legittimazione, sul lato passivo, di tutti gli altri convenuti, come da pacifica giurisprudenza di legittimità: “il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria. Ne consegue che, essendo lo Stato italiano l’unico responsabile di detto inadempimento e, dunque, l’esclusivo legittimato passivo in senso sostanziale, non è configurabile una responsabilità, neppure solidale, delle Università presso le quali la specializzazione venne acquisita” (Cass. civ. Sez. III, 11/11/2011, n. 23558; Cass. n. 3283/2008).
4. Il merito: qualificazione del rapporto e diritto ad una adeguata remunerazione
4.1. E’ opportuno, ai fini della decisione della controversia, effettuare una sintetica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla complessa vicenda del diritto alla remunerazione per l’attività prestata dai medici nell’ambito dei corsi di specializzazione.
In materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei diplomi, venivano emanate tre direttive comunitarie, che prescrivevano come le attività dei medici specialisti, sia a tempo pieno, che a tempo ridotto, dovessero essere oggetto di una adeguata remunerazione.
Nello specifico, il Consiglio emanava la direttiva 75/362/CEE del 16 giugno 1975, relativa al reciproco riconoscimento, nei paesi membri dell’Unione Europea, dei diplomi, certificati e altri titoli di medico, e contenente misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico, e la direttiva 75/363/CEE del 16 giugno 1975, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’attività del medico – chirurgo nel territorio comunitario.
Una prima trasposizione nel diritto italiano delle direttive in questione veniva attuata con la L. 22 maggio 1978, n. 217, sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri della Comunità Europea, che riguardava sia i medici (generici), sia i medici specialisti.
Le suddette direttive venivano, poi, modificate e integrate dalla terza direttiva 82/76/CEE, del 26 gennaio 1982, la quale indicava agli Stati membri il termine ultimo del 31.12.1982 per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla stessa (cfr. artt. 16 e 17). Quest’ultima direttiva stabiliva che l’attività formativa del medico specialista doveva formare oggetto di una adeguata remunerazione. Lo Stato italiano rimaneva inadempiente e veniva condannato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa 49/86). Con detta pronuncia, si accertava che la Repubblica italiana non aveva adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76/CEE.
Il legislatore italiano interveniva con il D. Leg. 8 agosto 1991, n. 257, istituendo una borsa di studio a favore dei medici specializzandi, da corrispondersi per tutta la durata del corso di formazione, determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000, importo da incrementarsi annualmente (a decorrere dal 1° gennaio 1992), in misura corrispondente al tasso programmato di inflazione sulla base di un decreto del Ministero della Sanità da emanarsi ogni tre anni. La decorrenza del beneficio veniva fissata a partire dall’anno accademico 1991/92, con esclusione, pertanto, sia dei medici che avevano cominciato il corso di specializzazione dal 1° gennaio 1983 e conseguito il titolo prima del 1991, sia dei medici che nel 1991 ancora frequentavano il corso cominciato in anni precedenti.
Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonché la direttiva 82/76/CEE, venivano poi abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993, volta a codificare ed a riunire in un testo unico, incorporante anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale, le disposizioni delle direttive sopra ricordate, nel frattempo ripetutamente modificate, ribadendosi, sempre, la necessità dell’adeguata remunerazione della formazione sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dei medici specializzandi.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con le pronunce del 25 febbraio 1999 e 3 ottobre 2000 (C-131/97e C-371/97), riteneva che l’obbligo imposto dalla direttiva 82/76/CEE di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche dovesse essere inteso come incondizionato e sufficientemente preciso, in relazione alle fattispecie in cui i requisiti prescritti per la formazione, a tempo pieno o ridotto, fossero rigorosamente rispettati. Di contro, il giudice comunitario riteneva che le disposizioni della normativa europea non fossero incondizionate, né sufficientemente precise nella parte in cui non contenevano alcuna indicazione sull’istituzione tenuta al pagamento dell’adeguata remunerazione, né con riferimento a ciò che debba essere inteso per “adeguata remunerazione”, o riguardo al metodo di determinazione di tale remunerazione. Con il D. Leg. 17 agosto 1999, n. 368 veniva attuata la direttiva del Consiglio 93/16/CEE, abrogandosi quasi totalmente il D. Leg. n. 256 del 1991 ed il D. Leg. n. 257 del 1991, ed introducendosi una nuova regolamentazione della materia dei corsi di formazione (sia per i medici generici, che per i medici specialisti, trasformandosi il rapporto dello specializzando da fruitore di borsa di studio a quello di “medico in formazione specialistica”- artt. 38, 39 -, legato alle amministrazioni universitarie e regionali da uno specifico rapporto esclusivo che ha origine in un contratto di “formazione lavoro” – art. 37-, come, d’altro canto, il titolo di specializzazione, da “attestato di formazione”, diventa un vero e proprio “diploma di specializzazione”).
L’art. 46 dello stesso decreto disponeva: “1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990. n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all’entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.” Tale articolo veniva modificato dall’art. 8, comma 3 del D. Leg. 517/1999: “Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257”.
Infine, con la Legge n. 266/2005 veniva ulteriormente modificato il D. Leg. 368/1999 sostituendo al contratto di formazione-lavoro un contratto di formazione specialistica: “Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. […] Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 20052006 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257”.
Quindi i medici specializzandi hanno continuato a percepire la borsa di studio prevista dall’art. 6, D. Leg. 257/1991, senza che l’emolumento ivi previsto sia mai stato rivalutato.
In effetti, solo con l’art. 1, comma 300, Legge n. 266/2005, è stata definitivamente disciplinata la normativa sul trattamento economico degli specializzandi, unicamente a partire dall’anno accademico 2006-2007. Il D.P.C.M. 07.03.2007 ha, infatti, previsto che, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda (di €. 22.700,00) eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda (calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, determinata in €. 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica ed in €. 3.300,00 per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica).
4.2. E’ incontroverso e documentato che il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia, ha frequentato la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal al (cfr. doc. 1 ricorrente). Egli sostiene il diritto ad un’adeguata retribuzione sul presupposto della natura subordinata del rapporto intercorso con l’ateneo modenese.
4.3. La pretesa di ricondurre l’attività volta presso le scuole di specializzazione nell’area della subordinazione ex art. 2094 cod. civ. è destituita di fondamento, in quanto in palese contrasto con la disciplina legislativa della specializzazione medica.
La normativa da applicare al caso di specie è costituita dal D. Leg. n. 257/1991, posto che la riforma operata con il D. Leg. n. 368/1999 è divenuta applicabile solo a partire dall’anno accademico 2006/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 300 della L. n. 266 del 2005. L’art. 4, comma 3 dispone che “l’ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzata alla formazione di medico specialista dell’iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego”. A fronte dell’impegno assunto con la partecipazione alle attività teorico-pratiche previste nel corso della formazione e dell’inibizione allo svolgimento di altra attività lavorativa remunerata, è prevista la corresponsione di una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in Lire 21.500.000 (art. 6).
Dunque, per espressa previsione di legge, il rapporto intercorso tra le Università e i medici iscritti alle Scuole di Specializzazione non è sussumibile nella categoria del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ex art. 409 c.p.c., né la natura del rapporto risulta modificata, sotto tale profilo, dalla nuova disciplina del D. Leg. 368/1999. Infatti l’art. 37 dispone che all’atto dell’iscrizione alle scuole di specializzazione, il medico stipuli un contratto annuale di formazione-lavoro (divenuto contratto di formazione specialistica), “finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.”
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha precisato come il rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie sia finalizzato, precipuamente, alla formazione teorica e pratica, e non sia inquadrabile né nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli stessi e gli emolumenti previsti dalla legge (Cass Sez lav n. 27481/2008). Invero, si tratta “di uno specifico contratto di formazione-lavoro regolato da una particolareggiata disciplina che sfugge alla generale distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo in quanto […] le prestazioni degli interessati, sono volte soprattutto alla formazione teorica e pratica e non invece a procacciare utilità alle strutture sanitarie” (Cass. n. 9789/1995).
Le prestazioni dei medici non sono volte a conseguire un’utilità per l’Università e così non vi è il requisito della destinazione ad altri del risultato in relazione a cui è svolta la prestazione lavorativa, come accade invece nel lavoro subordinato; le prestazioni stesse mirano in realtà alla formazione degli aventi diritto con il conseguimento, alla fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 6089/1998; Cass. n. 20403/2009; Cass. n. 6089/1998; Cass. n. 14850/20110; Cass. n. 4412/12). Principio ribadito anche recentemente con la pronuncia n. 1860/2017: “L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord., 27/07/2017, n. 18670).
4.4. Il contratto stipulato dal ricorrente non ha dunque comportato l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, poiché avente ad oggetto esclusivamente l’apprendimento e l’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista (da ultimo Cass. n. 19792/2017). La stessa previsione della corresponsione di un “trattamento economico annuo onnicomprensivo” (art. 39, comma 1 D. Leg. n. 368 del 1999) evidenzia come non si tratti di una vera e propria “retribuzione”, bensì di un compenso volto a consentire il sostentamento del discente, impegnato a tempo pieno nella formazione e dunque impossibilitato a svolgere attività lavorativa.
Né può giungersi ad una diversa soluzione in virtù della diretta applicazione della direttiva comunitaria n. 93/16 CEE (e prima ancora della direttiva n. 75/363). Va rilevato che la direttiva fa riferimento ad una remunerazione e non alla retribuzione; inoltre, dalla stessa non emerge la necessità per gli Stati membri di prevedere la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, potendo quindi la remunerazione dell’attività prestata dal medico durante la formazione essere garantita anche con modalità diverse.
Oggetto dell’obbligo imposto dalla direttiva non è la prestazione dell’attività professionale in favore della struttura, come in un rapporto di lavoro subordinato, ma la formazione pratica e teorica, e correlativamente oggetto dell’adeguata remunerazione non è l’attività professionale bensì la formazione. Tale disciplina risponde all’interesse dello specializzando alla formazione, ai fini del conseguimento del diploma, e all’interesse pubblico ad una preparazione professionale adeguata dei medici; in tale ottica la remunerazione richiesta dalla direttiva deve essere adeguata al corrispondente sacrificio imposto all’effettuazione della formazione a tempo pieno, e quindi tale da non lasciare il medico, cui è fatto divieto di svolgere altre attività, privo di mezzi di sostentamento.
La Corte di Giustizia si è già pronunciata circa l’interpretazione del concetto di “adeguata remunerazione” (sentenza C-131/97 del 25.2.1999 e C-371/97 del 3.10.2000). In particolare, la CGUE ha stabilito che il sistema comunitario del reciproco riconoscimento dei titoli di medico specialista impone che lo Stato membro in cui la formazione è effettuata garantisca il soddisfacimento di tutte le condizioni previste dalle direttive de quibus e, in particolare, la corresponsione di una remunerazione adeguata ai medici specializzandi; si tratta di una necessità derivante dall’esigenza di collocare tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su un piano di parità all’interno della Comunità.
Le norme della direttiva comunitaria che impongono agli Stati membri di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche sanciscono in capo agii Stati stessi un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso; esse, pertanto, hanno effetto diretto e sono immediatamente invocabili dai cittadini innanzi ai giudici nazionali.
Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, tali norme “non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione”, né “identificano il debitore tenuto a retribuire i periodi di formazione”: il giudice nazionale non sarebbe quindi in grado – sulla base delle sole norme contenute nella direttiva – di stabilire quale amministrazione dello Stato sia tenuta al versamento della remunerazione adeguata, né l’importo di quest’ultima. La Corte ha quindi solo ribadito la necessità che gli Stati Comunitari prevedano un’equa remunerazione.
Ciò significa che la determinazione dell’ammontare della remunerazione è stata rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale ha adempiuto agli obblighi imposti dalla direttiva introducendo con il D. Leg. n. 257/1991 una borsa di studio per gli specializzandi; anche se, successivamente – per effetto di reiterati provvedimenti legislativi volti alla razionalizzazione della spesa pubblica – l’indicizzazione di tale emolumento è stata congelata, il legislatore si è pur sempre determinato nell’ambito della discrezionalità che la disciplina comunitaria gli attribuiva, sicché è inibita al giudice ogni verifica della congruità delle borse di studio alla quantità e qualità della prestazione degli specializzandi; la valutazione di adeguatezza è stata fatta in sede legislativa.
Va escluso, dunque, che le direttive comunitarie attribuiscano al ricorrente il diritto ad una remunerazione maggiore di quella spettante in base alla legislazione interna. E nemmeno il diritto ad un trattamento economico maggiore può essere riconosciuto attraverso l’applicazione dell’art. 36, comma 1, Cost., in quanto tale norma è riferita soltanto ai lavoratori subordinati, categoria nella quale non possono essere ricompresi i ricorrenti per le ragioni già indicate. Dall’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. n. 19792/2017; Cass. sez. lav. n. 27481 del 19/11/2008).
5. Il Merito: diritto all’incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso programmato di inflazione e alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale
Vanno rigettate le domande subordinate di indicizzazione annuale e di rideterminazione triennale dei compensi maturati.
L’art. 6 del D. Leg. 257/1991 prevede l’incremento dell’importo delle borse di studio dei medici specializzandi nella misura del tasso programmato d’inflazione.
Tuttavia, l’art. 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, commi 5 e 6, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, “vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’art.6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257”.
La Corte costituzionale, specificamente investita della questione del blocco dell’emolumento spettante ai medici specializzandi introdotto dalla legge finanziaria del 1995, ha negato il contrasto con la Costituzione, ritenendo che “la disposizione censurata, escludendo per le predette borse di studio, in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, l’incremento automatico del tasso di inflazione, non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore della sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali” (Sent. n. 432/1997).
Sulla base del principio espresso dal Giudice delle Leggi, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del D. Leg. n. 257/1991 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (convertito in L. n. 438 del 1992), dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 e dalla L. n. 488 del 1999, art. 22, nonché dalla L. n. 289 del 2002, in quanto il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 29345/2008; conformi Cass. n. 20403/2009, n. 11565/2011, n. 12624/2015). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito la legittimità del blocco dei meccanismi di rivalutazione automatica delle borse di studio dei medici specializzandi (cfr. Cass. Sez. lavoro, Ord., 03-08-2017, n. 19449; Cass. Sez. lavoro, Ord., 09-08-2017, n. 19792; Cass. n. 18710/2016).
6. Sulle spese
Le incertezze interpretative e la novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) DICHIARA l’incompetenza del Tribunale di Modena per essere competente il Tribunale di Roma in relazione alla domanda di risarcimento danni per il mancato e/o errato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie; fissa termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma;
2) RIGETTA ogni altra domanda del ricorrente;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Modena, 05 giugno 2019
Il Giudice del Lavoro
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.