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Messaggio di posta elettronica, efficacia probatoria

Messaggio di posta elettronica (cd. e-mail), forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non ne viene disconosciuta la conformità.

Pubblicato il 28 June 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE III CIVILE

in persona del dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1136/2019 pubblicata il 26/06/2019

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione iscritto a ruolo il 10.12.2015

da

XXX Srl (P. IVA) corrente in, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende per procura speciale alla lite a margine dell’atto di citazione; attrice

contro

YYY Srl (C.F. e P. IVA) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv.; rappresentata e difesa dall’avv. del Foro di Milano, come da procura alla lite a margine della comparsa di costituzione; convenuta

OGGETTO: Contratto di appalto. Azione ex art. 1667 cc.

PRECISAZIONE CONCLUSIONI: Rese da entrambe le parti all’udienza del 28.03.2019 in appositi fogli da intendersi di seguito riprodotti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX Srl conveniva i giudizio avanti il Tribunale di Pavia per l’udienza del giorno 16.03.2016 la società YYY Srl. La società attrice, quale impresa appaltatrice delle opere di costruzione su incarico della committente *** Srl nel cantiere di, commissionava a YYY Srl in qualità di subappaltatrice, la realizzazione delle opere di lattoneria, come meglio precisate nel contratto in atti (doc. 4, fascicolo ATP). A distanza di pochi mesi dalla fine dei lavori erano rilevati problemi di perdita di colore dei canali e delle gronde installate e XXX, a seguito di segnalazione da parte della committente, ***, provvedeva a sua volta a denunciare alla subappaltatrice il vizio (docc. da 14 a 25, fascicolo ATP). Seguivano vari incontri tra le parti per definire tempi e modalità dell’intervento riparatore (doc. 21, ibidem), ma la convenuta ometteva di intervenire. Veniva così depositato da parte di XXX ricorso per ATP (RG /2014), rigettato in una prima fase in quanto ritenuto inammissibile e accolto in sede di reclamo con ordinanza del Tribunale di Pavia del 17.10.2014. Nominato CTU l’arch. ***, gli veniva delegato l’espletamento delle operazioni peritali che si concludevano con il deposito della relazione in atti. Dopo vari e vani tentativi di componimento amichevole della lite, XXX procedeva alla notifica dell’atto di citazione al fine di ottenere la condanna di YYY Srl, previo accertamento della sua responsabilità per detto vizio, al risarcimento dei danni causati e quantificati dalla CTU in sede di ATP in € 97.052,27 oltre IVA, somma corrispondente alla spesa da sostenere per l’integrale sostituzione delle lattonerie ammalorate. Il tutto con il favore delle spese.

2.- Con comparsa del 22.02.2016 si costituiva in giudizio YYY Srl per chiedere l’integrale rigetto della domanda in quanto infondata. La convenuta esponeva che XXX S.r.l. aveva sottoscritto con *** S.r.l. due contratti di appalto, subappaltando poi a YYY Srl parte dei lavori, ovvero quelli consistenti nella posa dei canali di gronda, delle scossaline, dei pluviali e delle curve, con la necessaria lattoneria; le opere subappaltate a YYY Srl avevano inizio nel mese di novembre 2007 e si concludevano nel mese di luglio 2009, venendo poi consegnate a XXX Srl, la quale notava, nei mesi successivi alla consegna, che alcune parti delle predette lattonerie evidenziavano una perdita di colore; a fronte della distonia cromatica rilevata, *** Srl, quale committente principale, denunciava a XXX Srl i vizi estetici delle opere di lattoneria, invitando l’appaltatrice a porvi rimedio; era all’uopo organizzato un incontro, svoltosi il 6.11.2012 alla presenza dei rappresentanti di *** S.r.l., di YYY e di altre società, fornitrici della materia prima, all’esito del quale gli intervenuti, preso atto della presenza dei difetti, respingevano ogni loro responsabilità, non ritenendo possibile individuare le cause del vizio; in ragione dell’incertezza sulle cause del vizio, XXX Srl presentava ricorso ex art. 696 cpc, avanti il Tribunale di Pavia, procedimento nel quale YYY si costituiva, svolgendo eccezioni di rito e di merito e disconoscendo la ricezione di ogni comunicazione antecedente quella del 16.10.2012, inviata da XXX Srl con raccomandata anticipata via fax; l’ATP si concludeva con il deposito dell’elaborato peritale del CTU, nel quale era confermata la presenza di macchie e/o aloni su alcune parti di lattoneria, individuando la causa del vizio in un accidentale deposito organico e stimando il costo per l’eliminazione del vizio da operarsi con la sostituzione integrale dell’opera, con un costo complessivo di € 97.052,27, oltre IVA. Ricevuto l’atto di citazione, la convenuta YYY Srl si costituiva nel presente giudizio, eccependo “in via pregiudiziale di rito, accertata la genericità del petitum e della causa petendi dell’atto introduttivo del presente giudizio, nonché la carenza di interesse ad agire ovvero di legittimazione attiva in capo a XXX Srl in ragione di quanto addotto in atti, dichiarare la nullità dell’atto introduttivo, l’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda di XXX Srl; in via preliminare di merito, accertata la decadenza di XXX S.r.l. dallo spiegare l’azione di rivalsa ex art. 1670, c.c., così come la decadenza e/o la prescrizione di XXX S.r.l. dallo spiegare l’azione di garanzia ex artt. 1667 e 1669, c.c., in ragione di quanto addotto in atti, dichiarare per l’effetto l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità della domanda di XXX Srl; nel merito, accertata l’infondatezza della domanda di XXX Srl, anche in virtù dell’occorsa eventualità fortuita, in ragione di quanto addotto in atti, rigettarsi la domanda di XXX Srl; nel merito in via subordinata, accertare che tra XXX e YYY era intercorso un rapporto di subappalto e dichiarare che YYY era tenuta all’esecuzione delle opere strettamente necessarie a eliminare i vizi e/o difetti ovvero alla riduzione del prezzo, ex art. 1668, c.c.” Il tutto con il favore delle spese.

3.- All’udienza di prima comparizione del 16.03.2016 la convenuta insisteva per l’accoglimento delle eccezioni preliminari; il giudice assegnava i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, cpc e ordinava l’acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo già svolto. Nelle more il procedimento era riassegnato allo scrivente magistrato il quale, ritenendo inammissibili e superflue le prove orali articolate dalle difese nei rispettivi atti, formulava una proposta per la definizione amichevole del giudizio che non era accolta. Era quindi ammesso un supplemento di perizia dando nuovamente incarico al CTU, arch. ***, il quale ad integrazione dell’elaborato già presentato in sede di ATP, depositava supplemento il 30.07.2018. Si sono susseguiti diversi incontri tra le parti, anche per il tramite del CTU, che elaborava in accordo con le parti e i CTP un intervento sperimentale di eliminazione del vizio consistito nel lavaggio di alcune parti ammalorate dei canali e delle gronde. L’esito dell’intervento non portava alla definizione amichevole della lite. Per la precisazione delle conclusioni era fissata l’udienza del 28.03.2019 e a quest’ultima udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni. La causa era quindi posta in decisione con la fissazione dei termini per le conclusionali e le repliche, ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Si procede alla ricostruzione del fatto così come emerge dagli atti di causa e dalla CTU esperita. Risulta pacifico e documentale che l’11.09.2007 l’attrice XXX Srl perfezionava con la convenuta YYY Srl un contratto di subappaltato per l’esecuzione di opere di lattoneria (doc. 2 fasc. convenuta), consistite nella posa di lattoneria varia: canali di gronda, scossaline, tubi pluviali e curve, nei fabbricati realizzati nel cantiere ove operava la società attrice. Per l’esecuzione dell’opera subappaltata YYY utilizzava lattoneria fornita da terzi (docc. 3 e 4, ibidem). Detto materiale risultava consegnato in perfette condizioni in più momenti successivi, come documentato dalle fatture di acquisto della lattoneria prodotte da *** e rimaneva in deposito presso il cantiere, mentre la convenuta ne eseguiva la posa sugli immobili, posa che veniva eseguita gradualmente in più mesi. Nel mese di luglio 2009, terminata l’opera, la convenuta provvedeva alla consegna e, dopo la verifica, era implicitamente accettata sia dalla committente che dalla sub committente, XXX Srl, in quanto nessuno dei due soggetti interessati faceva pervenire osservazioni sulla corretta esecuzione dell’opera della sub committente. L’opera doveva pertanto ritenersi accettata ex art. 1665, co. 4, cc. Ad ulteriore conferma dell’accettazione l’attrice provvedeva al pagamento della somma di € 6.982,24, in adempimento della fattura n. 116 del 31.07.2009 emessa da YYY Srl a saldo della prestazione (doc. 5, ibid.). Quasi tre anni dopo, con raccomandata del 16.10.2012 (doc. 6, ibid.), XXX invitava YYY a provvedere all’eliminazione delle macchie e degli aloni formatisi sulla lattoneria posata dalla convenuta. Mai nessuna denuncia la convenuta dichiarava di aver ricevuto prima dell’ottobre 2012, nonostante l’attrice asserisse di aver denunciato il vizio via email il 7.09.2010, il 27.07.2011 e con raccomandata anticipata via fax il 16.10.2012 producendo copia delle relative email (docc. 18 e 19 fasc. attrice) e della raccomandata (doc. 20 fasc. attrice). A fronte dell’eccezione della convenuta di non aver mai ricevuto contestazioni via email, l’attrice non forniva prova della ricezione delle denunce del vizio né offriva di fornirla. Al solo fine di preservare i rapporti commerciali con XXX Srl, YYY Srl provvedeva con raccomandata del 19.10.2012 a invitare il terzo fornitore della lattoneria a verificare il materiale (doc. 8, ibid.). Il terzo, con comunicazione del 31.10.2012, offriva la sua disponibilità ad effettuare un sopraluogo che avveniva nel novembre 2012 presso il cantiere, per verificare lo stato delle lattonerie fornite alla convenuta (doc. 9, ibid.). In esito al sopralluogo i partecipanti prendevano atto dell’esistenza di macchie e di aloni su alcune parti di lattoneria posata da YYY Srl (doc. 10, ibid.) ma prendevano atto dell’impossibilità di determinazione delle cause e, implicitamente, delle responsabilità. Successivamente, con raccomandata del 18.02.2013, anticipata via fax, l’attrice chiedeva alla convenuta di essere garantita dai vizi riscontrati nell’opera appaltata (doc. 22, fasc. attrice). La convenuta, con raccomandata del 30.01.2013 (doc. 11, ibid.) ribadiva di respingere ogni responsabilità rispetto a quanto lamentato dalla sub committente. La CTU esperita dall’attrice in sede di ATP e quella integrativa esperita nel presente giudizio hanno accertato che il vizio è consistito in un fenomeno di ossidazione limitato ad alcune parti di lattoneria, vizio che la CTU, nel supplemento di elaborato, ha ritenuto stabilizzato; ha inoltre valutato che il vizio non ha avuto alcuna incidenza sulla funzionalità del materiale ma ha comportato solo un danno estetico, peraltro ridotto dall’intervento effettuato durante il supplemento di CTU e di non semplice quantificazione.

Non v’è motivo per dubitare degli esiti della CTU, completa ed esauriente e priva di vizi logici e giuridici. Anzi, si dà atto che il CTU ha svolto un serio tentativo di conciliazione che non ha dato esito, grazie all’opera di pulizia delle lattonerie effettuata nel corso dell’integrazione del suo elaborato e in pieno accordo con le parti e i rispettivi CTP.

5.- Per valutare l’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione promossa, sollevata dalla convenuta, occorre anzitutto individuare la disciplina applicabile al caso di specie, relativa a un contratto di subappalto. Attraverso il contratto di subappalto, quale negozio derivato dal contratto principale di appalto, viene conferita all’appaltatore la veste di sub committente in un ulteriore contratto di appalto nel quale il subappaltatore realizza parte delle opere, prima oggetto del contratto principale di appalto. Nella fattispecie la disciplina applicabile è quella degli artt. 1656 e 1670, cc. L’azione di regresso dell’appaltatore è regolata dall’art. 1670 cc e quindi, onde poter essere legittimamente esperita richiede, per andare esente dalla sanzione della decadenza, la preliminare e tempestiva denunzia del committente all’appaltatore, alla quale deve seguire la altrettanto tempestiva denunzia dell’appaltatore al subappaltatore. Successivamente l’appaltatore ha l’onere di esercitare l’azione di regresso nei confronti del subappaltatore, per non incorrere nell’ulteriore sanzione della prescrizione dell’azione, entro il termine biennale di cui all’art. 1667, co. 3, cc. Omettendo l’approfondimento istruttorio sulla tempestiva denunzia del vizio rispetto al momento della sua scoperta, è sufficiente osservare che dalla documentazione prodotta dall’attrice risulta che il vizio lamentato dalla committente *** Srl risale a data anteriore il 1.09.2010 (doc. 14 fascicolo di parte attrice) e la conseguente azione di garanzia ex art. 1667 cc, avrebbe dovuto essere esperita dal committente nei confronti dell’appaltatore sub committente al più tardi entro il termine di due anni, ovvero entro e non oltre il 31.08.2012 o, addirittura, entro un anno, quindi entro il 31.08.2011 ove i difetti fossero da qualificarsi di grave entità, ex art. 1669 cc. Le comunicazioni di denuncia del vizio da parte dell’attrice alla convenuta sono costituite dalle email del 6.09.2010 e del 27.07.2011, inviate all’indirizzo della società convenuta (docc. 18 e 19 fascicolo parte attrice) e dalla raccomandata del 18.02.2013, anticipata via fax (doc. 22 fascicolo parte attrice). Le prime due comunicazioni non possono ritenersi pervenute alla convenuta, in quanto la destinataria ne ha tempestivamente eccepito la mancata ricezione. Vista l’assenza di prova che ne attesti la ricezione, onere probatorio spettante all’attrice ex art. 2967 cc che l’attrice non ha osservato né si è offerta di provare, non può ritenersi che le comunicazioni siano pervenute ad effettiva conoscenza della destinataria. Attesa la limitata efficacia probatoria delle comunicazioni di posta elettronica ordinaria, le quali non possiedono le caratteristiche tipiche delle comunicazioni inviate con raccomandata ovvero via pec, le cui ricevute ne attestano in modo certo l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, il valore probatorio riconosciuto alle comunicazioni per mezzo della posta elettronica ordinaria è quello previsto dall’art. 2712 cc, ovvero quello delle c.d. riproduzioni meccaniche, la cui validità può essere efficacemente contestata da colui contro il quale il documento è prodotto, coerentemente con quanto disposto dalle norme processuali, per le quali la contestazione nel primo scritto difensivo successivo alla produzione fa perdere efficacia probatoria al documento prodotto. Sul punto valga l’insegnamento della S.C. per il quale: In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Ord. 11606/2018). A ciò deve aggiungersi un ulteriore motivo per il quale non può darsi nella specie valore alla email ordinaria, dal momento che per espressa previsione del contratto di subappalto inter partes, al punto 9 delle Condizioni Generali, le contestazioni nel rapporto contrattuale de quo dovevano essere formulate a pena di decadenza mediante raccomandata (doc. 2, fasc. convenuta). La prima comunicazione di denuncia del vizio dell’attrice che deve considerarsi inviata con la forma corretta ed effettivamente ricevuta dalla convenuta è la raccomandata del 18.02.2013, anticipata via fax (già cit. doc. 22, fascicolo parte attrice). Il perfezionamento della notifica dell’atto di citazione è del 07.12.2015, oltre due anni dalla denuncia del vizio. L’azione dell’attrice nei confronti della convenuta, mutuando le norme dettate in materia di appalto, risulta dunque tardivamente promossa ex art. 1667, co. 3, cc. L’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione sollevata dalla convenuta è fondata e deve pertanto essere accolta. La domanda deve conseguentemente essere rigettata. L’accoglimento dell’eccezione preliminare rende inutile la presa in esame delle ulteriori eccezioni preliminari, tra le quali la tempestività della denunzia rispetto alla scoperta del vizio e impedisce di entrare nel merito prendendo in esame le altre domande ed eccezioni. Queste ultime devono ritenersi assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell’assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. 11547/13). Si ritiene che le caratteristiche della lite e il comportamento processuale delle parti, specie in sede di integrazione della CTU, costituiscano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:

1.- Rigetta la domanda di XXX Srl contro YYY Srl;

2.- Compensa integralmente le spese di lite dell’ATP e del presente giudizio; 3.- Pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte, sia quelle relative alla procedura di ATP che quelle del presente giudizio.

Così deciso in Pavia il 26.06.2019

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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