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Metodo di ammortamento c.d. francese

Metodo di ammortamento c.d. francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, consentito anche nei contratti di mutuo.

Pubblicato il 05 August 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott., ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 561/2023 pubblicata il 07/07/2023

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1627/2021, vertente

TRA

XXX s.r.l., in persona del legale rapp.te, YYY, ZZZ e c. s.n.c., con sede in

Opponenti

E

KKK s.p.a., con sede in, e per essa, quale procuratrice, JJJ s.p.a., con sede in , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Opposta

Oggetto : contratti bancari; opposizione a decreto ingiuntivo.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.5.2021, XXX s.r.l., YYY e ZZZ e c. s.n.c. convenivano in giudizio la KKK s.p.a. al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 158.790,43, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

1.1. Si premetta, difatti, che, con ricorso monitorio, la KKK s.p.a. deduceva di essere creditrice di XXX s.r.l. per il credito di € 18.641,55 derivante dal contratto di conto corrente n. 10000865, per il credito di € 110.351,87 derivante dal contratto di finanziamento n. 19015 e per il credito di € 29.797,01 derivante dal contratto di finanziamento n. 14795, così per complessivi € 158.790,43.

Tali crediti erano garantiti da YYY sino alla concorrenza di € 56.250,00, giusta fideiussione omnibus del 18.8.2017, e sino alla concorrenza di € 156.000,00, giusta fideiussione specifica del 24.2.2015 a garanzia del contratto di finanziamento n. 19015; e da ZZZ e c. s.n.c. sino alla concorrenza di € 156.000,00, giusta fideiussione specifica del 26.2.2015 a garanzia del contratto di finanziamento n. 19015. 1.2. XXX s.r.l., YYY e ZZZ e c. s.n.c. proponevano opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, deducendo che :

– in riferimento al contratto di finanziamento n. 14795, veniva erroneamente ingiunto il pagamento della somma di € 29.797,01, in luogo dell’importo di € 12.363,63, così come risultante dall’estratto conto versato in atti dalla Banca; – il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza di prova scritta, difettando idonea certificazione ex art. 50 TUB;

– le fideiussioni omnibus sono nulle per violazione della normativa antitrust; – quanto al rapporto di conto corrente n. 1000865 : il rapporto è affidato, sebbene la Banca non abbia fornito il contratto di affidamento; erano stati applicati interessi ultralegali e debitori legali non dovuti, oltre che CMS, DIF e CIV e spese non dovute; mancava la documentazione dell’addebito delle competenze del C/C SBF n. 10940865; erano stati applicati interessi anatocistici e usurari;

– quanto ai due contratti di finanziamento, viene applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta in assenza di una precisa indicazione nei relativi contratti; erano stati applicati interessi usurari.

Tutto ciò premesso, gli opponenti deducevano di vantare un credito verso l’opposta pari ad € 23.405,28 e concludevano così :

In via preliminare e di rito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.264/2021, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 28702/2021 per inesigibilità del credito azionato con riferimento al contratto di conto corrente n. 10000865 anche ai sensi dell’art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per tutte le eccezioni e/o motivi indicati nel punto 1) e 2) della presente trattazione.

In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, in via principale e nel merito:

In accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l’effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.10.2021, si costituiva in giudizio la KKK s.p.a., la quale deduceva che :

– la documentazione prodotta era idonea a provare la sussistenza del credito azionato;

– quanto al finanziamento n. 14795, il Consorzio Fidi Toscana aveva versato la somma di € 17.433,98, e, a alla luce della convenzione stipulata, l’istituto di credito si impegnava a curare le azioni di recupero del credito provvedendo a conguagliare Fidi Toscana;

– infondate erano le contestazioni in merito alla nullità della fideiussione omnibus;

– quanto al rapporto di conto corrente, veniva prodotto il contratto di apertura di credito del 25.8.2017, così che erano infondate tutte le contestazioni formulate;

– quanto ai rapporti di finanziamento, le doglianze erano parimenti infondate.

Pertanto, la KKK s.p.a. concludeva così :

IN VIA PRINCIPALE:

– Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto, infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti.

IN VIA SUBORDINATA:

– Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti alla somma indicata nel decreto ingiuntivo nei limiti delle fideiussioni concesse ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

Il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, oltre accessori di Legge.

Accolta l’istanza ex art. 649 c.p.c., venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.; istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, la stessa giungeva all’udienza del 11.4.2023 ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. L’opposizione di XXX s.r.l. e YYY è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

L’opposizione di ZZZ e c. s.n.c. è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

2.1. La KKK s.p.a. agisce in giudizio assumendo un credito nei confronti di XXX s.r.l. per l’importo di € 158.790,43, di cui :

– € 18.641,55 quale saldo debitore del conto corrente n. 10000865;

– € 29.797,01 quale saldo debitore del finanziamento n. 14795;

– € 110.351,87 quale saldo debitore del finanziamento n. 19015.

Al fine di provare la propria pretesa creditoria, l’istituto di credito produceva contratto di conto corrente n. 10000865 del 3.10.2006 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio), contratto di finanziamento n. 14795 del 30.6.2010 per € 200.000,00 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), contratto di finanziamento n. 19015 del 27.2.2015 per € 156.000,00 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio).

Tali rapporti risultano garantiti da fideiussione omnibus rilasciata da , in data 22.12.2006, sino alla concorrenza dell’importo di € 97.500,00, aumentato ad € 149.500,00 in data 16.10.2009 (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio), e ridotto ad € 56.250,00 in data 18.8.2017 (cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio).

Il rapporto di finanziamento n. 19015 risulta garantito, altresì, da fideiussioni specifiche del 24.2.2015 e del 26.2.2015, rilasciate da YYY e da ZZZ e c. s.n.c., sino alla concorrenza dell’importo di € 156.000,00 (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio).

2.2. Gli opponenti, in via preliminare, eccepiscono che l’istituto di credito avrebbe erroneamente ingiunto, quanto al rapporto di finanziamento n. 14795, l’importo di € 29.797,01, in luogo di quello di € 12.363,63 che emergerebbe dall’estratto conto prodotto in fase monitoria (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio).

L’eccezione appare infondata, atteso che, dall’estratto conto in questione, emerge che l’importo debitore è pari ad € 29.797,01, mentre la somma di € 17.433,38 veniva corrisposta da *** s.p.a.

Come risulta dalla convenzione stipulata tra l’istituto di credito e *** s.p.a. (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la banca cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a Fidi Toscana, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *** non comunichi alla banca la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero (art. 20).

Pertanto, la Banca ha pieno diritto di agire verso la debitrice anche per l’importo già corrisposto da Fidi Toscana, con conseguente infondatezza della eccezione.

2.3. Gli opponenti eccepiscono che la documentazione prodotta in fase monitoria non sarebbe idonea a fornire la prova scritta del credito.

La deduzione appare, invero, irrilevante, in questo giudizio a cognizione piena, nel quale, sulla base della documentazione contrattuale versata in atti, si procede all’accertamento di quanto dovuto all’opposta.

2.4. Gli opponenti eccepiscono la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della l. 287/1990.

In particolare, gli opponenti fanno riferimento ad arresto giurisprudenziale (Cass. Civ., 12.12.2017, n. 29810) in virtù del quale sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI e contenenti le clausole in base a cui : «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».

Sul punto, appare assorbente la circostanza, quanto alle fideiussioni del 24.2.2015 e del 26.2.2015 (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio), che non sono fideiussioni omnibus, bensì sono specifiche, essendo state rilasciate a garanzie del rapporto di finanziamento n. 19015.

Ebbene, la fideiussione specifica non rientra nell’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale (cfr. in questo senso Trib. Bologna, Sezione Imprese, 13.1.2022, n. 64; in senso analogo Corte d’Appello di Firenze, 22.12.2021, n. 2465, In ogni caso, quand’anche si volesse esaminare nel merito l’eccezione tardivamente sollevata solo in appello, si perverrebbe alla conclusione di manifesta infondatezza della stessa: lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI, del quale alcune clausole sono state censurate dalla Banca d’Italia con la citata decisione n . 55 del 2.5.05, riguardava la c.d. “fideiussione omnibus”, ossia quella prestata a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie afferenti un determinato conto corrente, mentre nel caso di specie gli appellanti, come evidenziato dalla banca appellata, hanno firmato più atti, ciascuno dei quali espressamente indicato come “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una singola e ben individuata operazione bancaria).

Ne consegue che l’eccezione proposta dagli opponenti appare essere, a monte, infondata relativamente a due delle tre fideiussioni.

Quanto alla restante fideiussione omnibus rilasciata da YYY (cfr. docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio) occorre rilevare che la stessa Suprema Corte ha specificato che dalla motivazione di detta ordinanza non può farsi discendere, né si può presumere la qualificazione tout court delle “Norme Bancarie Uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione” quali intese illecite, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative, né la nullità in toto del contratto di fideiussione di cui si discute e, pertanto, deve essere sempre il giudice del merito a valutare la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. e a verificare l’eventuale applicabilità dell’art. 1419 c.c. laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite (cfr. Cass. Civ., 26.9.2019, n. 24044).

Sul punto, allora, va osservato come, al fine di far valere la dedotta nullità, spetta all’opponente fornire la prova della effettiva sussistenza di un accordo o intesa anticoncorrenziale a cui avrebbe la convenuta e spetta, altresì, all’opponente provare l’uniformità nell’applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura.

Proprio la Suprema Corte, difatti, ha precisato che il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Civ., 28.11.2018, n. 30818; vedi in questo senso anche Corte di Appello di Firenze, 6.11.2019, n. 2628 e 4.11.2019, n. 2608, la quale ha chiarito che il carattere uniforme dell’applicazione delle clausole contestate si atteggia come elemento costitutivo della pretesa nullità contrattuale, che, quindi, avrebbe dovuto essere allegato e provato dagli opponenti, secondo la regola generale di cui all’2967 c.c., sin dal primo grado di giudizio. La S.C. con ordinanza n. 30818/18 dell’8.03.2018 ha inoltre, al riguardo, precisato che il provvedimento della Banca d’Italia non ha accertato, ma “indicato in termini soltanto ipotetici” il suddetto carattere uniforme, costituente elemento essenziale dell’intesa anticoncorrenziale. Tale pronuncia è confermata da quella successiva n. 13846/19 del 5.02.2019 in cui si legge che la prima (n.d.r. ordinanza n. 30818/18) “oltre a riguardare parti diverse dagli odierni contendenti, si occupa dell’onere della prova in tema di illecito antitrust, affermando il principio, che qui va certamente ribadito, per cui compete all’attore che deduca un’intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell’intesa stessa”).

Nel caso di specie, l’opponente ha omesso di fornire prova specifica che la fideiussione sottoscritta costituisca un contratto a valle di una intesa restrittiva della concorrenza, né ha provato il carattere uniforme dell’applicazione delle clausole oggetto di contestazione, limitandosi, invero, a mere enunciazioni di principio.

Va osservato, difatti, come non sia sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione (vedi in questo senso Trib. Monza 2053/2018).

Ebbene, anche sotto tale aspetto, le doglianze dell’opponente si limitano ad una enunciazione di elaborazioni giurisprudenziali, senza, però, in concreto, provare che il contratto “a valle” sia effettiva realizzazione di una restrizione della concorrenza e in che termini ciò lo abbia pregiudicato.

Pertanto, anche quanto alla fideiussione omnibus l’eccezione deve essere disattesa.

2.5. Gli opponenti in merito al rapporto di conto corrente n. 1000865 svolgono le contestazioni che si andranno di seguito ad esaminare.

a) Gli opponenti eccepiscono che il credito del rapporto di conto corrente non sarebbe provato stante l’assenza di un contratto di affidamento, nonostante il conto risulti “affidato” come è dato evincersi da svariati elementi risultanti dagli estratti conto (applicazione di commissione di massimo scoperto, di commissione messa a disposizione, di commissione istruttoria veloce, la stabilità della esposizione a debito, l’assenza di richieste di rientro della banca).

Le deduzioni degli opponenti appaiono smentite dal contratto di apertura di credito in conto corrente, con relative condizioni economiche, prodotto dall’istituto di credito (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con conseguente infondatezza della eccezione.

b) Gli opponenti hanno eccepito l’applicazione di interessi non dovuti.

In merito ai tassi di interesse applicati, la consulente tecnica d’ufficio verificava che, tenuto conto delle pattuizioni risultanti sia dal contratto di conto corrente che dai successivi contratti di apertura di credito, il tasso di interesse debitore applicato dalla Banca risulta rispettoso delle condizioni economiche pattuite per iscritto (pagg. 10 e 11 della ctu).

c) Gli opponenti hanno eccepito l’applicazione di commissioni e spese non dovute.

In merito alla commissione di massimo scoperto pattuita nel contratto di conto corrente del 3.10.2006 e nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, va rilevato che, come accertato dalla consulente, difettano le corrette informazioni per determinarne in modo univoco le modalità di calcolo, con conseguente nullità delle relative clausole.

La consulente, altresì, accertava che veniva addebitata trimestralmente la commissione per la messa a disposizione fondi non pattuita per iscritto.

Pertanto, la consulente provvedeva a espungere dal saldo del rapporto di conto corrente la commissione di massimo scoperto e la commissione per la messa a disposizione fondi relativamente ai trimestri in cui risultava applicata.

d) In merito alla verifica della applicazione di interessi oltre il tasso soglia, la consulente verificava il superamento dello stesso in n. 16 trimestri, e provvedeva, pertanto, ad espungere le competenze addebitate in tali trimestri.

e) Gli opponenti, in sede di opposizione, affermavano l’applicazione di interessi anatocistici, ma la relativa deduzione appare, invero, estremamente generica, così che la stessa merita di essere disattesa.

Egualmente generica è la deduzione circa lo storno degli interessi relativi al conto corrente SBF n. 10940865 i quali, in sede di atto di opposizione, non vengono meglio specificati.

e) Sulla scorta di tali accertamenti, la consulente concludeva che il saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente n. 1000865 è pari ad € 21.187,57 a credito del correntista (pag. 99 della ctu).

2.6. In merito ai rapporti di finanziamento n. 14795 e n. 19015, gli opponenti eccepiscono, innanzitutto, l’applicazione di interessi usurari.

La consulente, quanto ad entrambi i rapporti di mutuo, verificava il mancato superamento del tasso soglia (pagg. 86 e 87 della ctu), con conseguente infondatezza della eccezione, laddove le diverse modalità di calcolo di cui alle ipotesi alternative non sono rispettose delle Istruzioni della Banca d’Italia (vedi risposta alle osservazioni del ctp di parte convenuta, pag. 92 della ctu). 2.7. Sempre con riferimento ai rapporti di finanziamento, gli opponenti eccepiscono l’applicazione di un regime finanziario di capitalizzazione composta, non previamente concordato, con conseguente effetto anatocistico. Gli opponenti vorrebbero, quindi, che il piano di ammortamento venga redatto in regime di capitalizzazione semplice con applicazione del tasso legale.

Sul punto è necessario richiamare l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Benevento 19-11-2012, in, nonché Tribunale Arezzo, 24 novembre 2011 e Tribunale S.Maria Capua 11 aprile 2011 in dejure – Giuffrè) secondo il quale il metodo di ammortamento c.d. francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (consentito, come ben noto, anche nei contratti di mutuo nei soli limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.: cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).

Giova ricordare che – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

– la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;

– la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese , in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).

Orbene, come evidenziato dal menzionato orientamento giurisprudenziale, il metodo francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Tale piano di ammortamento, pertanto, non può ritenersi illegittimo, né può ritenersi fondata la pretesa degli opponenti di applicare il tasso di interesse legale, attesa la indeterminatezza delle pattuizioni, le quali, invero, risultano del tutto determinate, nonché accettate da XXX, come risultante anche dalla documentazione prodotta dall’istituto di credito.

Pertanto, l’eccezione si ritiene infondata e non si ritiene di utilizzare le ipotesi alternative delineate, in merito, dalla ctu su richiesta degli opponenti.

2.8. Per tali motivi, l’opposizione deve essere accolta nel punto in cui il saldo del rapporto di conto corrente viene rettificato a credito del correntista in € 21.187,57, mentre viene rigettata quanto alle contestazioni relative ai rapporti di finanziamento.

L’importo a credito di € 21.187,57, ai sensi dell’art. 1193 c.c., viene imputato al debito meno garantito, ovvero quello di € 29.797,01 di cui al rapporto di finanziamento n. 14795.

Da tanto deriva che il quantum dovuto da XXX s.r.l. viene rideterminato in complessivi € 118.961,31 (€ 29.797,01 + € 110.351,87 – € 21.187,57), di cui € 8.609,44 quanto al rapporto di finanziamento n. 14795 e € 110.351,87 quanto al rapporto di finanziamento n. 19015.

Pertanto, l’opposizione di XXX s.r.l. e di YYY deve essere parzialmente accolta e deve essere revocato nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 264/2021.

XXX s.r.l. e YYY (questo nei limiti degli importi massimi garantiti) devono però, essere condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla KKK s.p.a. la somma di € 118.961,31, oltre interessi come da ricorso monitorio.

L’opposizione di ZZZ e c. s.n.c. deve, invece, essere rigettata integralmente, con conseguente conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo.

3. Le spese di giudizio sono compensate per un terzo, tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione; per i residui due terzi sono poste, secondo soccombenza, a carico degli opponenti, in solido tra di loro, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria/trattazione stante il mancato deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono poste a carico di tutte le parti in solido tra di loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

1) accoglie parzialmente l’opposizione di XXX s.r.l. e di YYY e, per l’effetto, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 264 del 2.3.2021;

2) condanna XXX s.r.l. e YYY, in solido tra di loro, a corrispondere a KKK s.p.a. l’importo di € 118.961,31, oltre interessi come da ricorso monitorio;

3) rigetta l’opposizione di ZZZ e c. s.n.c. e conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 264 del 2.3.2021;

4) condanna XXX s.r.l., YYY e ZZZ e c. s.n.c., in solido tra di loro, alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite in favore della KKK s.p.a., che si liquidano in € 7.512,00 (2/3) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;

5) pone le spese di consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra di loro.

Pistoia, 7.7.2023

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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