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Misure protettive per start-up innovativa in crisi

Il Tribunale ha accolto il ricorso di una società in crisi che ha richiesto misure protettive per evitare azioni esecutive individuali da parte dei creditori. La decisione si basa sul principio della tutela dell’operatività aziendale durante le trattative per il risanamento e sulla necessità di evitare un pregiudizio irreparabile alla società.

Pubblicato il 14 December 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

n. R.G. V.G. 4533/2024

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Sezione II civile Procedure concorsuali in persona del G.D., dott.ssa NOME COGNOME sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 21/11/2024 sulla conferma o la modifica di misure protettive richieste da (C.F.:) , in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Fabriano (AN) alla INDIRIZZO (con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME), ex artt. 18 e ss. del CCII di cui al D. Lgs. n. 14/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00004533_2024 DEL_26_11_2024 PUBBLICATA_IL_26_11_2024

Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata e di nomina di un esperto ex artt. 12 e ss. del CCII depositata presso la Camera di Commercio di Ancona in data 23/09/2024 tramite piattaforma telematica, la ha domandato altresì l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio ex artt. 18 e ss. del medesimo CCII al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa.

In particolare, la start up innovativa operante nel settore della progettazione e produzione di macchinari altamente tecnologici applicati per il confezionamento alimentare e per l , ha evidenziato come fattori esterni, quali la pandemia COVID 19 e successivamente l’interruzione degli ordini provenienti dall’Ucraina, hanno determinato un declino del proprio fatturato che, combinato con l’esigenza di sostenere le quote di ammortamento dei finanziamenti contratti, ha occasionato un perdurante squilibrio tra reddito ed obbligazioni assunte e, dunque, lo stato di crisi. Ai fini del risanamento del proprio debito, l’istante ha inteso fare accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi, che prevede il raggiungimento di accordi transattivi con tutti i creditori, domandando inoltre l’inibizione di qualsivoglia azione cautelare e/o esecutiva in proprio danno.

La pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza innanzi citata e dell’accettazione dell’esperto nominato, dott. , è intervenuta in data 29/10/2024.

Con ricorso depositato in data 30/10/2024 il ricorrente ha domandato al Tribunale di voler confermare le misure protettive, nonché di impartire il divieto, per tutti i creditori o in subordine per i creditori procedenti indicati in ricorso, di acquisire diritti di prelazione e di decreto del 05/11/2024 questo giudicante, dopo aver verificato la competenza del Tribunale di Ancona, la tempestività del ricorso, la completezza della documentazione allegata, nonché la tempestiva accettazione dell’esperto, ha fissato l’udienza del 21/11/2022 per la comparizione delle parti e dell’esperto dinanzi a sé, assegnando alla istante il termine di 3 giorni prima dell’udienza per la notifica del ricorso e dello stesso decreto all’esperto ed ai creditori legittimati passivamente. All’udienza del 14/11/2024 è comparso l’esperto, dott. , nonché il ricorrente, il quale ha fornito prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e ha documentato di aver richiesto la pubblicazione del Registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive, ovvero in data 19/11/2024.

Sul punto questo Giudice, in accordo con la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Trani, 23 marzo 2022), ritiene che la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento effettuata oltre il termine indicato nell’art. 19 comma I CCII, secondo capoverso, costituisca mera irregolarità, non essendo prevista dalla norma alcuna sanzione espressa (come invece nel caso di omesso o tardivo deposito del ricorso protettivo).

Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall’esperto dott. in udienza, è emerso come, nonostante il breve lasso di tempo intercorso dalla nomina del professionista, che non ha ancora consentito un primo contatto con i creditori, lo stesso abbia effettuato un incontro con l’istante, che ha fornito tutta la ulteriore documentazione richiesta al fine di dimostrare come la gestione corrente della società possa essere utile per il proseguimento dell’attività ordinaria, ma anche per onorare l’eventuale accordo con i creditori. L’esperto ha illustrato l’attività, quantomeno preparatoria, intrapresa coerentemente al proprio ruolo specifico ovvero quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento della condizione di crisi.

In particolare, ha rappresentato di aver richiesto all’imprenditore una relazione dettagliata atta ad illustrare, in termini aziendali e tecnici, quale siano le soluzioni concrete attuate ed in corso di attuazione.

Inoltre, in considerazione del fatto che la società ricorrente ha esposto nel proprio piano finanziario semestrale (ottobre 2024 – aprile 2025) un potenziale volume di affari per euro 6.463.235,00, ha domandato alla stessa di rendere noto, con documentazione a supporto, se gli ordini esposti siano confermati.

Il contenuto della proposta del ricorrente appare, seppure ai limitati fini che occupano e tenuto conto dello stato ancora iniziale delle trattative, astrattamente idoneo a perseguire l’obiettivo del risanamento in termini maggiormente proficui rispetto ad una alternativa meramente liquidatoria, da ritenere estrema ratio.

Sul punto l’esperto, pur non potendo sciogliere alcuna riserva circa la fattibilità concreta possa conseguirsi senza la protezione degli asset aziendali, utili alla continuità, dall’aggressione dei singoli creditori, così confermando la funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito della trattativa medesima.

Pertanto, stante il contenuto della proposta del ricorrente, appare necessario, al fine di non arrecare inutile pregiudizio all’operatività aziendale dell’istante e, per l’effetto, alla fattibilità del piano di risanamento prospettato, impedire le azioni esecutive individuali.

Le misure richieste appaino infatti effettivamente funzionali al buon esito delle trattative atteso che, consentendo ai creditori di agire individualmente in via esecutiva nei confronti della ricorrente, ne pregiudicherebbero l’operatività aziendale e, perciò, ogni prospettiva di risanamento oggetto delle trattative in corso.

Diversamente opinando, verrebbe di fatto vanificata la finalità di risanamento della crisi aziendale in una fase stragiudiziale anche in ossequio alla ratio del CCII che tende a privilegiare la composizione negoziata della crisi quale strumento di risoluzione della crisi aziendale in una fase anticipata.

Alla luce di quanto evidenziato si ritiene pertanto opportuno confermare, ai sensi dell’art. 19, comma 4, CCII, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa per il termine di giorni novanta, mandando all’esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l’abbreviazione delle sua durata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 , comma 6, CCII. Con riferimento alla durata delle misure richieste, si ritiene che il bilanciamento dei contrapposti interessi, costituiti dalla necessità di garantire effettività al percorso di risanamento aziendale nonché dall’opportunità di non pregiudicare eccessivamente le ragioni dei creditori, giustifichi la mancata concessione del termine massimo di giorni 120 dovendosi diversamente optare per il minor termine di giorni novanta, eventualmente prorogabile ad istanza del ricorrente, ove sussistano idonee ragioni che giustifichino la richiesta proroga.

ACCOGLIE il ricorso nell’ambito del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al CCII e, per l’effetto, visti gli artt. 18 e 19 del medesimo CCII:

DISPONE il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa, DISPONE che dal giorno della pubblicazione dell’istanza al Registro delle imprese e per i successivi 90 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori, nei confronti dell’impresa ricorrente:

1. la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;

2. l’intimazione di pagamento di somme;

5. la possibilità di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la sospensione, il recesso o la risoluzione o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’impresa ricorrente anche mediante compensazione per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell’istanza;

6. di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa;

COGNOME

all’esperto di segnalare tempestivamente al G.D. ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l’abbreviazione della sua durata;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti all’esperto ed al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

Ancona, li 26/11/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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