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Codice Civile
Codice Penale

Modifica condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio

Modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, mantenimento dei figli minori, intervento obbligatorio del P.M.

Pubblicato il 17 February 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 145/2022 pubbl. il 11/02/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2796/2021 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

RICORRENTE contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 02/02/2022.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione XXX, nata a e YYY, nato a, contraevano matrimonio concordatario in data 05/10/1997 a ***, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno, n., parte II, Serie A. Dall’unione dei coniugi sono nate le figlie *** (in data) ed *** (in data).

Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre a porsi a carico del resistente il versamento mensile di € 400,00, a titolo di mantenimento della figlia ***, il versamento in proprio favore degli assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alle questioni economiche tra i coniugi, la ricorrente chiedeva porsi a carico del resistente il versamento mensile di € 400,00 a titolo di indennità di occupazione per il mancato godimento dell’abitazione familiare, o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo l’assegnazione della abitazione coniugale in proprio favore, nella quale continuerà a vivere insieme alla figlia ***. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a proprio carico il versamento mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia ***, dando atto che la ricorrente percepisce il 100% degli assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva altresì di provvedere al mantenimento diretto della figlia Francesca, con ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie.

Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all’udienza del 30/11/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All’esito dell’udienza, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, non assegnava la casa coniugale, non ravvisandone le condizioni di legge, poneva a carico del resistente il versamento mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia ***, oltre al 50% delle spese straordinarie; inoltre, la ricorrente avrebbe usufruito dell’Assegno Unico per la figlia ***, con lei convivente. Per ultimo, nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.

All’udienza davanti al Giudice Istruttore del 02/02/2022, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva e successivamente l’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.

Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l’osservanza di detto precetto normativo, che l’ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).

***

La separazione personale tra i coniugi XXX e YYY deve essere senz’altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.

Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell’art. 151 c.c., essendo evidente l’intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente di Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l’avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.

Quanto alle altre domande ed ai provvedimenti di natura economica, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.

Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

– Pronuncia la separazione personale dei coniugi XXX, nata a e YYY, nato a, unitisi in matrimonio in data a, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno, n., parte II, Serie A;

– Ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di *** di procedere all’annotazione della presente sentenza;

– Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni; – Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.

Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2022.

Il Giudice Relatore

Il Presidente dott.ssa

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