TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO Udienza del 16/07/2024 N. 9946/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO Dr NOME COGNOME quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3606_2024_- N._R.G._00009946_2023 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_16_07_2024
ai sensi dell’art. 429 come modif dall’art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133 nella causa promossa rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME nonchè NOME ed elett.te dom.to presso lo studio in Roma, INDIRIZZO RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME NOME e NOME ed elett.te dom.to presso lo studio in Cusano Milanino, INDIRIZZO
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni
All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti IN FATTO Con ricorso depositato in data 24.10.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio , chiedendo al Giudice:
“Accertare e dichiarare che nell’ambito del provino avvenuto in data giorno 11 ottobre 2019, presso lo studio del resistente, sito a Milano, in INDIRIZZO la sig.ra ha subito molestie, e/o molestie sessuali ad opera dello scultore accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del relativo danno e per l’effetto condannare convenuto:
al risarcimento del danno di tipo professionale inteso come la riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, oltre alla riduzione delle opportunità di progressione di carriera, da quantificarsi, secondo equità;
al risarcimento del danno biologico inteso come danno all’integrità psico-fisica nella misura da determinarsi all’esito di CTU medico legale o secondo equità.
al risarcimento del danno esistenziale inteso come danno all’identità personale sul luogo di lavoro, all’immagine o alla vita di relazione nella misura da determinarsi all’esito di CTU medico legale o secondo equità.
al risarcimento del danno morale nella misura pari alla somma di quanto liquidato per tutte le altre voci di danno non patrimoniale;
e comunque condannare la al pagamento in favore della ricorrente per tali voci di danno in misura non inferiore a € 100.000 (centomila);
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.” Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l’escussione dei testimoni, il Giudice ha fissato udienza di discussione, all’esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Parte ricorrente, nell’ottobre 2019, ha risposto ad un annuncio di lavoro pubblicato sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE 2.0 da parte di il quale proponeva un lavoro da modella per la realizzazione di un’opera artistica.
La ricorrente ha riferito di essersi recata nello studio del convenuto per il colloquio di lavoro e, per la prima sessione di pose, in data 11.10.2019.
Parte ricorrente ha poi raccontato che il colloquio si è svolto, in breve, nei seguenti termini:
il convenuto le ha dato una descrizione sommaria di quello avrebbe dovuto fare, facendo anche riferimento ad un contatto fisico tra artista e modella, ma senza specificare in cosa tale “contatto” sarebbe consistito;
pertanto, la non è riuscita a comprendere che cosa il convenuto si aspettasse da lei;
successivamente, il le ha chiesto di avvicinarsi a lui ed ha iniziato a toccarla, anche in zone sensibili;
a tale gesto, la è rimasta paralizzata dalla paura ed ha riferito di non essere più riuscita a reagire;
il dopo aver chiuso a chiave la porta dello studio, le ha detto di spogliarsi ed ha iniziato a dipingere un quadro;
durante la sessione di posa, il convenuto ha molestato ripetutamente ed apertamente la ricorrente, nuda, palpandola ovunque, pretendendo che anche lei lo toccasse e finanche simulando atti sessuali con la ricorrente stessa.
La ricorrente ha riferito che tale esperienza l’ha sconvolta a tal punto che, tornando a casa, ha avuto un attacco di panico, al quale se ne sono poi aggiunti altri nei mesi successivi;
per questo motivo, parte ricorrente ha affermato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia (doc. 7 fasc. ric.).
ha poi raccontato la sua esperienza ad altre sue colleghe, che avrebbero dovuto fare un colloquio con il convenuto, nei giorni seguenti, per dissuaderle e metterle in guardia;
ha poi informato anche all’Associazione NOME – che si occupa di raccogliere le segnalazioni delle molestie sul lavoro nel mondo dello spettacolo – alla quale, dopo le dichiarazioni della ricorrente, sono pervenuti altri racconti simili, sempre con riferimento al convenuto.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della condotta avente natura di molestia sessuale del rivendicando il diritto alla liquidazione del risarcimento del danno professionale, del danno biologico, del danno esistenziale e del danno morale.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla ricorrente, deducendo che quest’ultima non ha assolto l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda;
ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
SULLA INCOMPETENZA FUNZIONALE
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di parte convenuta di incompetenza funzionale del giudice adito, che il giudicante ritiene tuttavia infondata.
I fatti che hanno dato vita al presente giudizio di carattere risarcitorio traggono origine – come dedotto in ricorso – dal comportamento tenuto dal nei confronti della ricorrente nel corso della prima giornata di lavoro.
La ricorrente ha risposto ad una offerta di lavoro proposta dal che avrebbe potuto svilupparsi sotto forma di lavoro subordinato o di altra natura ma che – tenuto conto del concreto svilupparsi dell’incontro, secondo la descrizione fornita dalla ricorrente – si è atteggiato quale vero e proprio rapporto di lavoro subordinato in considerazione dello stato di assoluta soggezione psico-fisica nel quale il convenuto avrebbe gettato la ricorrente.
Non si può pertanto dubitare che si tratti di un ricorso il quale prospetta una gravissima forma di molestie perpetrate dal convenuto all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato (il rapporto di lavoro si è certamente instaurato tenuto conto che il richiesto ed ottenuto la prestazione per la realizzazione della sua opera).
Ai sensi dell’art. 26 del DLgs 11/4/2006 le molestie sessuali (ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo) sono equiparate alle discriminazioni.
E l’art. 38 dello stesso decreto legislativo affida al Giudice in funzione di giudice del lavoro la competenza funzionale in materia di discriminazioni e molestie sessuali.
L’eccezione proposta da parte convenuta deve pertanto essere respinta.
SULLE MOLESTIE
Nel merito, la domanda è fondata.
La prima considerazione che occorre fare – in via del tutto preliminare – è che, a fronte della minuziosa descrizione da parte della , in ricorso, dei fatti accaduti nel laboratorio del la replica di quest’ultimo in memoria non è stata di assoluta negazione dei fatti come descritti;
né di una narrazione parzialmente diversa di quanto è avvenuto.
Invece premette che la performance richiesta alla modella d’arte era la seguente:
Modella d’ Arte
Alla luce delle opere sin qui risolte nell’ambito , dalla mostra a INDIRIZZO prodotta dal , alla personale appena conclusa a INDIRIZZO e INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE d’Italia INDIRIZZO, entrambe visitabili in rete.
Lavoro in studio, a contatto con il corpo, in azioni di nudo, a disegni e sculture, non a foto o video.
La modella immagina sceglie e svolge le azioni di nudo in cui più si riconosce e che sente come emblematiche del proprio mondo.
Le chiedo se è interessata a propormi tratti sensibili di quel “paesaggio” interiore che vive, conosce ed assapora attraverso il suo corpo, aprendo il proprio contributo (da monologo) a un dialogo fra modella e scultore” (la sottolineatura è del giudice).
Così commenta la difesa del convenuto tale annuncio:
“Come si vede, l’annuncio prevedeva esplicitamente il contatto fisico tra le parti, nel contesto di un’interazione dinamica tra modella e artista.
Come detto, mediante il contatto fisico di cui si parla nell’annuncio l’artista applica la cera sul corpo della modella e, nel contempo, la porta ad assumere una certa figura o una determinata posizione che, secondo il suo insindacabile giudizio artistico ed estetico, sono funzionali allo sviluppo dell’opera d’arte.
In questi termini, il contatto fisico è tanto più frequente, quanto più la modella – come nel caso della sig.na – è nuova a questo genere di performance e, per sua stessa ammissione, piuttosto rigida ed impacciata.
L’annuncio pubblicato era chiaro nello specificare che l’artista avrebbe lavorato “a contatto con il corpo” della modella, mettendo così chiunque leggesse l’annuncio nella condizione di conoscere in anticipo le peculiarità della prestazione richiesta” (la sottolineatura è del giudice).
Nella sostanza quindi il convenuto intende chiarire in maniera inequivoca che non solo il contatto col corpo della modella c’è stato;
ma è stato addirittura anticipato da parte sua in maniera univoca e non soggetta a diversa interpretazione;
ragion per cui la modella e – nel caso specifico la ricorrente – era stata messa in grado di apprezzare in cosa consisteva la richiesta dell’artista e che, aderendo alla offerta, prestava in maniera anticipata il consenso ad un contatto con l’artista.
Il problema che occorre affrontare è quindi:
se il contatto fisico che c’è stato tra le parti rientrasse in quella forma di contatto che era stata in qualche modo preannunciata dal e che da parte della ricorrente era lecito attendersi, tenuto conto di quanto indicato nell’annuncio;
se, al di là dell’aspettativa della ricorrente, quel tipo di contatto poi in concreto realizzatosi fosse eccedente o meno le necessità che un artista possa pretendere da una modella per la realizzazione dell’opera, tenuto conto di quanto indicato nell’annuncio;
se nell’ambito di questa aspettativa della modella, potesse o meno divenire rilevante l’esperienza della modella la quale era, come noto allo stesso la prima volta che posava e pertanto non sarebbe stata in grado di apprezzare cosa potesse essere lecito chiederle;
se quindi si possa affermare che la ricorrente avesse pertanto prestato – seppure in forma implicita – un consenso a quel contatto fisico, quale che fosse, con l’artista.
Occorre innanzi tutto riportare nelle sue parti essenziali i fatti descritti dalla ricorrente in ricorso in quanto danno conto dell’accaduto, che, come si è detto, non è stato seriamente contestato dal convenuto.
“Cominciò il colloquio.
Il chiese alla ricorrente di parlare di sè e del suo percorso attoriale.
Le disse, come era scritto nel documento inviatole tramite mail, che il lavoro sarebbe consistito in azioni svolte dalla modella.
Le disse che la sua ricerca era volta all’indagine dell’universo interiore.
Le disse che ci sarebbe stato un “contatto”, usando proprio questa parola ma la ricorrente non capì cosa intendesse, e così gli parlò del suo punto di vista artistico sulla tematica dell’eros;
il le disse che cercava sempre di mandare via le persone che si recavano presso il suo studio, la ricorrente non capì cosa intendesse dire, insistette il dicendo che doveva tutelare il suo studio.
La ricorrente continuava a non capire il senso di quelle parole;
14.
Subito dopo il chiese alla ricorrente di alzarsi e avvicinarsi a lui;
la ricorrente iniziò ad avere paura, ciò nonostante si alzò;
il iniziò a toccarle la pancia, le mise una mano sotto la maglietta e le toccò il seno;
la ricorrente era immobilizzata dalla paura e dalla sorpresa di quella intrusione, mentre il continuava a toccarle i seni;
la ricorrente paralizzata non riusciva a reagire, il le chiese di rimanere ferma lì mentre lui si assentava dicendole che stava andando a chiudere la porta a chiave;
la ricorrente sentì montare un attacco di panico in sua assenza;
il tornò dopo poco mettendo della musica classica, la ricorrente ricorda che fosse un pianoforte a volume abbastanza alto.
15.
La ricorrente intanto era in piedi sulla scala che conduceva al soppalco;
il le chiese di scendere;
cominciò a toccarla tra le gambe e il seno, le chiese di spogliarsi;
la ricorrente completamente rapita dalla paura si spogliò ed il cominciò a toccarle tutto il corpo nudo e a strusciarsi su di lei;
il avvicinò le sue labbra al seno della ricorrente che continuava a restare completamente immobile del tutto irretita da quanto stava accadendo;
le disse che toccava anche a lei fare qualcosa, la ricorrente non si mosse e il le prese la mano e la appoggiò sui suoi pantaloni sui genitali, mentre la ricorrente sentì il suo, il le mosse ripetutamente la mano sul suo;
ogni tanto smetteva di toccarla e andava a dipingere dietro ad una tela, poi ritornava a toccarla;
le chiese di assumere una serie di posizioni e ogni tanto canticchiava la melodia della musica classica;
16.
Nella sala c’era un compensato di legno posto in verticale, le chiese di appoggiarsi con le mani sul compensato, mentre il si posizionava dietro di lei e la toccava da dietro il seno, tra le gambe, il simulava un rapporto sessuale con la ricorrente mentre era ancora alle sue spalle, le spostava i capelli dicendole che voleva vedere i suoi occhi, la ricorrente, in quel momento, iniziò a piangere e aveva il volto contratto per questo motivo;
nonostante fosse di spalle il vide il suo volto sporgendosi in avanti e le disse “No su, cosa c’è?
” senza fermarsi, poi le fece cambiare posizione;
il ordinò alla ricorrente di salire sopra un tavolo in piedi, mentre lui continuava a disegnare, durante queste fasi il avvicinava la sua bocca a quella della ricorrente ma senza mai toccarla;
mentre era in piedi su questo tavolo il si è arrabbiato, vedendo che la ricorrente era un pezzo di ghiaccio immobile, e cominciò ad urlarle contro mentre in mano aveva un pennello con il manico appuntito, che puntava verso la ricorrente gridando contro di lei “come faccio a mandarti via?
Come faccio adesso a farti andare via?
17.
La ricorrente era terrorizzata e pensò che non sarebbe più uscita da quello studio, poi il si calmò, non ricorda la ricorrente prima o dopo quale azione, ma dipinse due tele durante quell’incontro;
18.
Mentre la ricorrente era sul tavolo le chiese di assumere un’altra, diversa, posizione e però la ricorrente si rannicchiò in posizione fetale stringendosi le ginocchia;
la ricorrente ricorda di aver pensato che non voleva che vedesse il suo corpo, ma il le si avvicinò e le spalancò di forza le gambe tenendogliele aperte abbassando la sua faccia in mezzo alle gambe, annusandola, poi si sdraiò sopra alla ricorrente simulando un rapporto sessuale, strusciandosi molto forte su di lei, facendole male, mentre la ricorrente era paralizzata, immobile, spostandole le gambe in diverse posizioni, simulando sempre un rapporto sessuale”.
Al fine della valutazione della credibilità di tale narrazione – oltre ad avere dato atto della mancata puntuale specifica contestazione dei fatti da parte del convenuto – è indispensabile esaminare le dichiarazioni rese da coloro che, il suo ragazzo dell’epoca, le amiche, nell’immediatezza dei fatti furono depositarie delle confessioni della su ciò che le era accaduto.
Il teste ha riferito:
“Sono stato legato sentimentalmente alla ricorrente dall’aprile 2017 a luglio 2020.
Attualmente, abbiamo ancora un rapporto di amicizia ma ci sentiamo molto poco.
Ricordo che quel giorno, cioè l’11.10.19, io ero impegnato a lavoro e solo intorno alle 22.00 mi ero accorto che la ricorrente mi aveva contattato più volte, telefonandomi o mandando dei messaggi, inutilmente.
Aveva anche contattato mia madre proprio perché potesse lei avvisarmi che la ricorrente aveva bisogno di parlarmi.
Quando mi sono accorto delle chiamate, l’ho contattata ed era in stato di forte angoscia e agitazione.
Io sapevo che doveva recarsi dal per quella proposta di lavoro.
Era molto agitata e mi ha narrato cosa era successo.
In particolare, della molestia che aveva subito.
Mi ha detto che il convenuto le aveva toccato ilo corpo, il seno e che aveva simulato con lei un atto sessuale.
Aveva preso poi un pennello puntandolo alla sua gola e dicendole “come faccio a mandarti via”.
Io ho cercato di calmarla e tranquillizzarla al telefono.
Nel periodo successivo, abbiamo avuto notevoli problemi per quanto riguarda la nostra vita sessuale, in quanto capitava che lei si bloccasse, non riuscendo a proseguire.
So che aveva avvisato altre colleghe che, penso, avessero già appuntamento con il e aveva detto loro di non andare.
Non ricordo se avesse iniziato un percorso psicoterapeutico in quel periodo.
” La teste ha raccontato:
“Io e la ricorrente abbiamo condiviso l’esperienza dell’ a Venezia per 3 anni, dal 2016 al 2019;
siamo tuttora amiche.
Io avevo messo il mio CV su una piattaforma “RAGIONE_SOCIALE” ed ero stata successivamente contattata, forse nell’agosto 2019, dal che mi aveva proposto una collaborazione.
Io all’epoca vivevo a Venezia e avevo detto a lui che sarei venuta a vivere a Lodi non prima di ottobre;
pertanto, solo da quel periodo avrei potuto iniziare una collaborazione.
Poiché avevo da fare un provino ad ottobre per un’altra collaborazione, gli avevo comunicato che avrei potuto approfittare di questa mia venuta a Milano per incontrarci.
Avevamo previsto di vederci il 2 ottobre.
Poiché avevo finito tardi il provino, non era stato possibile incontrarci e, pertanto, avevamo riprogrammato l’appuntamento per la metà di ottobre, senza tuttavia fissare una data precisa.
La ricorrente mi ha scritto la sera dell’11 ottobre su WhatsApp, chiedendomi se avessi intenzione di andare dallo scultore e dicendomi di non andare.
Ci siamo scritte e lei mi ha detto che c’era stata e oltre al colloquio aveva fatto una seduta di lavoro.
Preciso che oltre a noi due c’erano altre due amiche, che avrebbero dovuto incontrarsi con aveva già avuto un incontro esclusivamente conoscitivo con lo scultore.
Mentre stavamo messaggiando, la ricorrente mi ha detto di non andare da lui in quanto lei si era recata al primo appuntamento e mi ha chiarito che quello instaurato dal era un vero e proprio rapporto erotico.
Ciò non era stato specificato nell’annuncio e non era possibile immaginarlo.
Io a quel punto, l’ho chiamata e mi ha detto che non avrebbe voluto parlarne ma che lo faceva solo per impedire a noi amiche di vivere la stessa esperienza.
Quando ci siamo parlate al telefono, era molto turbata;
alternava parole a lunghi silenzi e, solo quando io le ho chiesto se l’avesse toccata, lei mi ha detto di sì.
Non ho più chiesto altro a lei in quanto era chiaro che era ancora sotto shock.
Nei giorni successivi, abbiamo cercato di starle vicino ma facendo attenzione a non farle rivivere una situazione per lei molto dolorosa.
Faccio presente altresì che nessuna di noi ha poi proseguito i contatti con NOME, nonostante poi fossi stata più volte contattata da lui, non ho più risposto a quei contatti.
Ricordo che il malessere della ricorrente è proseguito per molto tempo, anche con attacchi di panico, che io ho collegato all’esperienza che lei aveva subito.
Ricordo, in particolare, che, nell’estate forse dell’anno successivo, eravamo al parco e io rappresentavo alle mie amiche una proposta di un casting a cui mi ero candidata, esprimendo però la mia sensazione che non fosse sufficientemente seria e alla quale aderire.
Mi sono accorta un minuto dopo che la ricorrente aveva lo sguardo fisso per terra, totalmente estraniata, smettendo di respirare.
Allora, abbiamo cercata di riportarla alla realtà, chiedendole di nominare gli oggetti che erano intorno a noi nel parco.
Ricordo ancora che, nel gennaio 2021, ci trovavamo io e la ricorrente a Padova;
io perché dovevo fare un provino.
Quando ci siamo incontrate, lei stava ancora molto male.
Avevo pertanto chiesto a mia madre, che è un medico, qualcuno che la potesse aiutare e le avevo fornito il nominativo di alcuni psicologi.
Un altro episodio è accaduto nell’aprile 2022.
Eravamo in un locale io, la ricorrente e C’erano degli uomini che ci stavano infastidendo e abbiamo deciso di lasciare il locale per questo motivo.
Dopo un centinaio di metri, girato l’angolo, ricordo che la ricorrente ha lanciato un urlo, accasciandosi per terra;
siamo dovute intervenire per cercare di farla calmare, per poi raggiungere la nostra auto.
Prima di fissare il colloquio con avevo cercato il suo nome su Google per cercare di capire se fosse quello che diceva di essere.
Prima di fissare gli incontri, nell’autunno 2019, aveva contatti con una conoscente, che le aveva riferito di dicendole che era una brava persona.
” Ebbene, non sembra potersi porre in dubbio la credibilità dei due testi tenuto conto che hanno reso la loro deposizione senza alcuna contraddizione, rispondendo alle domande del giudice in maniera coerente e credibile;
in particolar modo va sottolineato che il teste , che pure era stato legato sentimentalmente alla ricorrente, negli ultimi anni non ha sostanzialmente più rapporti;
quindi della sua credibilità non sembra potersi dubitare , come del resto delle dichiarazioni della teste la quale è stata assolutamente coerente e credibile nella sua deposizione senza alcuna incertezza e rispondendo alle domande in maniera serena, credibile e veritiera.
Ebbene, entrambi i testi sono stati coinvolti dalla ricorrente nella immediatezza dei fatti;
quindi proprio la contestualità del loro coinvolgimento dà certamente conto di una maggiore credibilità in quanto si tratta certamente di narrazione spontanea e non costruita nel tempo.
Il giudicante ritiene poi molto rilevante ai fini della valutazione di quanto accaduto tra la ricorrente ed il le dichiarazioni rese da due persone che hanno vissuto una esperienza molto simile a quella della e che danno ulteriore credibilità alla ricostruzione della situazione proprio in quanto danno conto della personalità del nel tempo.
La teste ha dichiarato:
“Sono una attrice professionista.
Ho conosciuto il convenuto nel 2009.
C’era un annuncio di lavoro del convenuto, il quale diceva che c’era bisogno di più modelle per posare per la produzione di opere.
Io ho risposto all’annuncio.
Ci siamo sentiti al telefono e mi ha spiegato di cosa si sarebbe trattato;
mi ha invitato allo studio per poterne parlare meglio.
Io ho ritenuto l’annuncio di tipo professionale perché l’indicazione veniva dalla ;
poi al telefono ho avuto una buona impressione su di lui.
Al telefono mi ha detto che doveva scegliere le modelle e che, quindi, occorreva inviare delle foto proprio a questo fine.
Credo che fosse il periodo fosse in primavera, tenuto conto di come fossi vestita all’epoca.
Mi sono recata da lui presso lo studio.
Lo studio era a livello strada in una corte, accanto a dei box.
Si accedeva in una stanza grande ove c’erano dipinti e altre opere.
Attraverso una scala si arrivava in un piccolo soppalco.
Una volta entrata, prima c’è stato un colloquio.
Mi aveva già anticipato al telefono che la seduta poteva durare anche qualche ora.
Mi ha fatto accomodare su una poltrona, offrendomi qualcosa da bere (acqua o tè caldo).
Ha iniziato a parlarmi del suo progetto di lavoro, delle sue opere.
Usava un linguaggio un po’ generico per cui oggi non saprei dettagliare il contenuto del suo discorso.
Parlava di femminilità, di amore, di passioni, di arte.
Io adesso sono una professionista di comunicazione e ho una certificazione di 1° livello in PNL (programmazione neuro-linguistica) e la insegno.
Quindi, posso affermare che usava un metodo COGNOME.
Chiarisco che nella comunicazione si possono utilizzare dei sistemi per mettere a suo agio le persone e farle sentire parte di un progetto importante.
Ricordo che lui stava lavorando ad una serie astratta di quadri che riguardava diverse donne e la sua idea era di rappresentare la donna in tutti i suoi aspetti.
Era per me tutto molto affascinante.
Mi ha mostrato dei quadri spiegandomi cosa rappresentavano.
Era passata circa mezz’ora/un’ora, da quando ero entrata.
Mi chiese il permesso inizialmente di potermi toccare la mano o il polso affinché potessi assumere la posizione che lui riteneva utile per la realizzazione del quadro.
Quindi mi sono spogliata e mi sono preparata per iniziare.
Non ero a disagio perché sono un’attrice e penso che il corpo umano possa essere mostrato, soprattutto per un fine artistico.
Mi ha fatto spostare in un angolo della stanza sostanzialmente vuoto, anche per non sentir freddo.
Ero distante alcuni metri da lui.
Lui era con i pennelli e il cavalletto e mi chiese di prendere una posizione.
Lui non era soddisfatto della mia posizione e si avvicinò a me, spostandomi una mano o un braccio, per farmi assumere la posizione che lui voleva.
Lui un po’ dipingeva e un po’ mi guardava.
Poi mi ha chiesto se potessi avvicinarmi, perché non mi vedeva bene.
Mi sono avvicinata ed ero ancora a mio agio, fino a quando non mi ha chiesto di aprire le gambe, in maniera sempre maggiore, spostando in avanti il busto.
A quel punto, ha affermato che ero molto plastica.
In quel momento, ho iniziato a sentirmi a disagio, perché ero molto vicina a lui in quella posizione.
Ero infatti rivolta verso il muro e, quindi, davo il mio lato b verso di lui.
Essendo molto giovane ed essendo la prima volta che posavo nuda, ho cercato di superare questo imbarazzo che cominciavo a sentire, in quanto ritenevo di non essere ancora in grado di capire se quella fosse una situazione normale.
Peraltro, ero stata abituata a vivere in un mondo in cui si è compiacenti.
Ciò riferito alla società in cui viviamo.
Essendo vicino a lui, lui aveva modo di manipolare il mio corpo senza spostarsi dal cavalletto e ha iniziato a farlo.
Mi ha spinto con una mano il busto ancora più giù e ha iniziato a palpare il mio corpo con una certa veemenza, tipo il fianco e il seno.
Mi chiedo ancora per quale ragione lo abbia lasciato fare;
la verità era che ero inerte e non gli ho impedito di fare ciò che poi ha fatto.
Ero sotto shock e questa situazione mi ha stata chiarita dalla mia psicoterapeuta, successivamente.
In quel momento non avevo ancora gli strumenti per capire se quello fosse un abuso o meno.
Lui, invece, era una persona adulta molto più grande di me ed era certo in grado di apprezzarlo Ha iniziato allora a dipingere in maniera sempre più violenta mentre, nel contempo, con l’altra mano mi toccava.
***
Faticava a gestire le due cose, fino a quando non ha abbandonato la pittura e si è dedicato esclusivamente a me.
Io in quella posizione, rischiando più volte di cadere, mi sono appoggiata a un cavalletto della pittura mentre lui poi si è dedicato al mio corpo.
Sicuramente, ha utilizzato il suo corpo nei movimenti, come se stesse facesse sesso con me fino a quando, ha finito;
Ho vissuto quella situazione sentendomi una vigliacca perché non ero riuscita a manifestare la mia opposizione.
Dopodiché, mi ha lasciato lì in quella posizione mentre è andato a lavarsi ad un lavello che usava anche per pulire i pennelli.
Si è lavato lui stesso, complimentandosi con me e dicendomi che è stata una ottima collaborazione e che sarebbe sicuramente proseguita.
Ha cercato di lusingarmi con le parole.
Io, in quel momento, non sono riuscita più a dire nulla, limitandomi ad annuire.
Mi sono rivestita e, mentre lo facevo, lui mi diceva che potevamo prendere altri appuntamenti.
Io, in quel momento, mi sono limitata ad annuire, con il solo pensiero di andare via e abbandonare quella situazione.
Non sono nemmeno in grado di dire se mi avesse pagato o meno, proprio per la condizione mentale in cui mi trovavo.
Dopo, mi ha cercato più volte insistentemente per un paio di settimane e io non gli ho risposto.
Inizialmente, ho vissuto la mia esperienza con grande senso di colpa perché mi sono sentita inadeguata;
non capivo il senso di quello che avevo fatto, che, tuttavia, non accettavo.
Per questo, non ne ho mai parlato con nessuno per tanto tempo.
Ancora oggi faccio fatica ad accettare quella mia mancata opposizione, anche perché sono molto severa con me stessa.
Per tantissimo tempo non ho più posato per alcuno.
Ero stata la prima a recarmi dal convenuto tra le mie colleghe della scuola.
Quindi, non avevo nemmeno informato loro di quello che mi era accaduto.
Non l’ho confessato nemmeno alla mia migliore amica, che è qui fuori tra gli altri testi.
Ho poi saputo, in questi anni, che è successo ad altre persone.
È come se io avessi rimosso questo episodi.
Ho poi iniziato un percorso di psicoterapia proprio perché lo ritenevo necessario per superare dei problemi che avevo a livello personale e, anche, dal punto di vista lavorativo e sessuale.
Ciò in quanto ancora provavo disagio a dire sempre di sì nel mio lavoro e a sentirmi in colpa qualora non lo facessi.
Rappresento che per molti anni e, fino a che non ho iniziato questo percorso, avevo totalmente rimosso la vicenda.
Non avevo proprio più riflettuto, in quanto era un modo per ritrovare il mio equilibrio.
Ho scritto un paio di anni fa ad NOME, quando ho saputo che questa associazione aveva avviato un progetto di sensibilizzazione rivolto alle donne per cercare di ribellarsi a barba blu.
Adesso finalmente, sono riuscita, per la prima volta, a ritornare a posare per un pittore bresciano, facendo anche pose di nudo ma in maniera del tutto diversa da quella che ho qui narrato, in quanto volevo dimostrare a me stessa che si potesse fare quel lavoro non passivamente, subendo la situazione, ma in maniera attiva e consapevole.
Questa volta il risultato è stato molto positivo in quanto i quadri sono stati messi in vendita e apprezzati e io ho vissuto l’esperienza positivamente.
” La teste a a sua volta ricordato:
“Non conosco la ricorrente.
Nel 2010 mi ero appena diplomata all’Accademia dei filodrammatici.
L’accademia ci dava annunci di lavoro, tra cui c’era quello del Io avevo già posato per fotografie di nudo ed era stata una esperienza positiva.
Quindi, ho risposto all’annuncio.
L’annuncio specificava che si sarebbe trattato di posare per fare disegni e sculture e che prevedeva, forse, un incontro a settimana.
Mi sono recata all’appuntamento.
La mia prima impressione su di lui è stata molto positiva perché è stato molto accogliente, mostrandomi i suoi lavori;
mi ha fatto visitare il suo atelier e ci siamo seduti alla scrivania a parlare.
Mi sentivo a mio agio.
Poi, per iniziare, mi sono spogliata.
Lui ha preso la tela e i suoi pennelli.
Ha iniziato a darmi delle indicazioni, prima senza toccarmi;
poi mi ha iniziato a toccare un braccio piuttosto che la mano per trovare la giusta posizione e faceva avanti e indietro tra me e il cavalletto.
Era molto concentrato e molto appassionato in quello che stava facendo.
Un po’ alla volta, ha iniziato a toccarmi in modo più invadente.
È accaduto tutto in modo progressivo.
Inizialmente, mi toccava il braccio o la mano;
poi ha iniziato a toccarmi il fianco piuttosto che la coscia fino a raggiungere i genitali, con le dita.
Faceva ciò mentre si dedicava anche al disegno.
Alternava l’uno all’altro.
Lui poi si è spogliato parzialmente, e ha continuato a dipingere.
I miei ricordi si fermano lì.
Non sono più riuscita a ricordare altro.
Non sono più tornata da lui e non sono mai riuscita a parlarne con altri di questa mia esperienza.
Sono stata contattata un anno fa dalla mia amica che aveva condiviso con me l’esperienza alla Accademia, ma con la quale, tuttavia, non avevamo mai condiviso l’esperienza vissuta con Mi ha detto che forse a me poteva essere successo ciò che aveva subito lei, proprio perché sapeva che anche io avevo un appuntamento con lui È stato a quel punto che io sono andata a recuperare i ricordi che avevo totalmente accantonato, proprio perché non ne avevo mai parlato con nessuno.
Allora ho deciso di condividere questa mia esperienza con l’associazione RAGIONE_SOCIALE proprio al fine di informare le ragazze più giovani di quanto mi era accaduto per cercare di aiutarle a non rivivere la stessa esperienza.
Non mi sembra che poi il mi avesse cercato ancora.
” Anche in questo caso le due dichiarazioni rese sono assolutamente credibili tenuto conto della linearità e della veridicità del ricordo dolorosissimo recuperato dalle due donne le quali per anni avevano seppellito all’interno del loro animo e della loro mente quella terribile esperienza;
e la credibilità assume maggiore forza se si pensa che non conoscono affatto la ricorrente e che il contatto è avvenuto solo attraverso l’associazione NOME con la quale avevano deciso – molti anni dopo – di collaborare solo per amore di giustizia e per evitare ad altre giovani la loro esperienza.
Ebbene, le dichiarazioni congiunte rese dalle due testi confermano il comportamento certo usuale ed organizzato che teneva il con le modelle nel corso degli anni;
e rafforzano in maniera decisiva la credibilità della narrazione della ricorrente assolutamente coerente con quella delle due testimoni che confermano la serialità del comportamento tenuto dal il quale trovava il suo humus:
nella assoluta inesperienza delle modelle le quali avevano appena concluso i loro studi;
nell’approccio professionale del asseverato dalla sua fama e dalle indicazioni provenienti dalla stessa Scuola dalla quale uscivano le modelle.
Una volta accertata la assoluta veridicità dei fatti dedotti dalla ricorrente, ritenuti provati, ci si deve quindi chiedere se possa trovare fondamento l’eccezione di parte convenuta la quale consiste nella consapevolezza nelle modelle e nella ricorrente di ciò che il chiedeva di fare con conseguente spostamento dell’accaduto nell’area del lecito in quanto consumato tra persone adulte e consapevoli, nell’ambito di una “prestazione artistica”.
La risposta non può che essere negativa.
Ciò scaturisce dalle seguenti considerazioni relative alle domande sollevate da questo giudice più sopra tutte scaturenti dall’eccezione del convenuto;
ed in particolare: l’annuncio del parlava genericamente di nudo, di contatto col corpo, di dialogo tra la modella e l’artista, di portare la modella a tenere una certa posizione attraverso il contatto fisico.
E’ evidente che questa esposizione nulla c’entra col contatto fisico che poi il tenuto con la ricorrente:
toccarle il seno, toccarla tra le gambe anche con forza e con grande determinazione, portando la sua testa tra le gambe della ricorrente ed annusandola, strusciandosi sul suo corpo e simulando un rapporto sessuale, non sembra a questo giudice fosse in qualche modo nemmeno immaginabile alla luce della sua presentazione alla modella, di cui si è dato conto.
Nella sostanza: il non aveva certamente chiaramente rappresentato alla ricorrente ciò che egli avrebbe preteso;
sicchè non è possibile ritenere che sui successivi comportamenti si fosse determinato una qualsiasi forma di implicito consenso preventivo.
Ma ci si deve poi chiedere se il comportamento tenuto dal fosse, al di là dell’aspettativa della ricorrente, eccedente o meno la necessità di un comportamento che un artista possa pretendere da una modella per la realizzazione dell’opera.
Ebbene, non si può dubitare che il comportamento tenuto dal fosse eccedente il comportamento che normalmente è richiesto ad una modella da parte di un artista e che esso rientrasse in una forma di libidinoso soddisfacimento delle proprie pulsioni sessuali in funzione delle quali il corpo della modella, ed in particolare della ricorrente, era piegato ed umiliato.
La scarsa resistenza della ricorrente all’esigenza sessuale del si spiega anche con la giovane età della ricorrente (ma anche di tutte le altre modelle che avevano subito il medesimo trattamento da parte dell’artista) e della sua scarsissima esperienza (come delle altre modelle) che ovviamente la esponevano – nel vivere la drammatica esperienza – al dubbio di essere ella inadeguata ed impreparata rispetto al momento che stava vivendo sì da annullare qualsiasi capacità di reazione e di difesa in quanto era possibile pensare, in quei momenti di minorata difesa, che “la modella si fa così”. Deve in conclusione recisamente escludersi che la ricorrente fosse in qualche modo consapevole di quello che le sarebbe stato richiesto e che avesse potuto in maniera seppure implicita potuto avere prestato consenso al comportamento che avrebbe successivamente tenuto il Si deve pertanto concludere che il ha tenuto un comportamento illecito che si è sostanziato in vere e proprie molestie, e quindi in un comportamento discriminatorio per la dignità e la salute della lavoratrice/donna sul luogo di lavoro.
Da tale comportamento è certamente derivato alla ricorrente un pregiudizio alla sua salute, quindi un danno non patrimoniale (biologico/esistenziale e morale) che è proseguito per tutto il tempo intercorso dal giorno del fatto almeno fino all’aprile del 2022 quando la ricorrente ha ancora avuto un attacco di panico comprovato dalla narrazione della teste Si ritiene che pertanto, al fine della liquidazione del danno non patrimoniale subito, trattandosi certamente di danno non patrimoniale – quanto meno – di natura temporanea quello va determinato nella misura del 55% del danno patrimoniale (63,25 € giornaliere) calcolato sulla base delle tabelle milanesi per il pregiudizio temporaneo assoluto (115 € giornaliere) e quindi nella misura di € 63.25 giornaliere per tutto il periodo predetto. Il convenuto va pertanto condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 57.500 netti, trattandosi di danno non patrimoniale, calcolati in via equitativa, all’attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.
Deve invece essere respinta la domanda di danno alla professionalità, attesa la genericità della richiesta, in assenza di qualsiasi elaborazione delle ragioni del danno in concreto, che avrebbe la ricorrente subito dal punto di vista della professionalità;
come del resto va respinta – in quanto non esplicitata nelle conclusioni – la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (spese vive per le cure documentate).
Va pertanto dichiarato che la ricorrente in data 11.10.2019 ha subito molestie sessuali ad opera del convenuto va condannato a risarcire alla ricorrente il conseguente danno non patrimoniale che va liquidato in via equitativa in € 57.500 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.
Vanno respinte le altre domande.
In quanto parzialmente soccombente, il convenuto condannato a rimborsare alla ricorrente i tre quarti delle spese di lite che liquida in € 10.000, compensato tra le parti il restante quarto.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Dichiara che la ricorrente in data 11.10.2019 ha subito molestie sessuali ad opera del convenuto condanna il convenuto a risarcire alla ricorrente il conseguente danno non patrimoniale che liquida in via equitativa in € 57.500 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;
rigetta nel resto.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente i tre quarti delle spese di lite che liquida in € 10.000, compensato tra le parti il restante quarto Sentenza esecutiva Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione Milano, 16/07/2024 il Giudice del Lavoro Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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