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Codice Civile
Codice Penale

Morte della parte dopo la notificazione dell’atto

Morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo, ma prima della scadenza del termine per la costituzione.

Pubblicato il 05 April 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta dai MAGISTRATI:

pronunciato la seguente

SENTENZA n. 113/2023 pubblicata il 21/03/2023 RG n. 284/2020

Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c. nella causa iscritta al n. 284 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi

Civili per l’anno 2020, promossa da:

XXX; YYY,; ZZZ,

APPELLANTI

contro

JJJ, e KKK

APPELLATI

All’udienza del 7 ottobre 2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell’interesse degli appellanti (come da atto d’appello):

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita: In via preliminare e/o pregiudiziale: previa fissazione di apposita udienza ex art. 351 c.p.c., sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo, nel caso di specie, i “gravi motivi” di cui all’art. 283 c.p.c., come meglio specificati in espositiva; In via principale:

accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti del sig. ZZZ con i provvedimenti di legge;

In ulteriore via principale:

accertare e dichiarare la nullità degli atti processuali di primo grado e della sentenza impugnata per mancata interruzione del procedimento ex art. 299 e ss c.p.c., assumendo i provvedimenti di legge; In via subordinata e nel merito:

in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che i sig.ri XXX e YYY non sono responsabili dei danni cagionati ai sigg. JJJ e Tatti Giuseppina per le causali di cui alla parte motiva e, per l’effetto, mandarle assolte da ogni pretesa risarcitoria; In ulteriore via subordinata e nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, qualora l’Ecc.ma Corte d’Appello adita ritenesse le sigg.re YYY e XXX responsabili dei danni cagionati, rideterminare il loro ammontare attraverso rinnovazione della istruttoria e, in particolare, disponendo nuova CTU:

In ogni caso:

con vittoria di spese ed onorari di lite.”

Nell’interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione):

“Si chiede che l’Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

“nell’ottica di una possibile composizione stragiudiziale tra le parti, di lealtà processuale e di economia processuale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado impugnata, con compensazione delle spese ed onorari di lite”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione del 18.05.2017 JJJ e KKK hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari ***, XXX e YYY al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile, sito in ***, a causa del crollo e delle infiltrazioni provenienti dall’immobile confinante, detenuto delle convenute in qualità di eredi di ***.

A fondamento della pretesa, gli attori hanno prodotto in giudizio la consulenza tecnica espletata dal CTU Ing. ***, in sede di ATP ante causam, nel cui procedimento le parti convenute erano rimaste contumaci.

Rimasti i convenuti contumaci, la causa è stata decisa con la sentenza n. 538/2020 pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 28 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Cagliari ha statuito:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara tenuti e condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, per le causali di cui alla parte motiva, della somma di euro 15.959,26 oltre interessi in misura legale dal 27/4/2016 al saldo;

2) condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 412,00 per spese (di cui euro 107,00 per spese relative all’ATP), € 4.355,00 per compensi professionali del presente giudizio ed euro 1.315,00 per compensi relativi all’ATP, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a.;

3) pone definitivamente a carico dei convenuti i costi della ctu già liquidati con separato decreto”.

Il percorso motivazionale del Tribunale può essere sintetizzato nei termini che seguono:

– preliminarmente, ha qualificato la domanda, precisando che la parte attrice aveva posto a fondamento della richiesta risarcitoria la responsabilità dei convenuti quali proprietari e custodi delle cose “fonte dei danni subiti”, così implicitamente richiamando la disciplina di cui all’art. 2051 c.c.;

– alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata ante causam dall’ing. ***, ha ritenuto comprovata la legittimazione passiva dei convenuti ed assolto da parte degli attori l’onere di dimostrare la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo;

– atteso che la parte convenuta non aveva provato “(invero neanche allegato essendo rimasta contumace)” l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e dell’eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso eziologico, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 2051 c.c., con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla parte attrice, liquidati limitatamente a quanto da essa preteso, ponendo le spese a carico dei convenuti in solido, secondo il principio della soccombenza.

Con atto di citazione, in data 31 luglio 2020 hanno proposto appello Maria XXX, ZZZ e YYY, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si sono costituiti in giudizio JJJ e KKK, i quali, nell’ottica di una possibile composizione stragiudiziale tra le parti, hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, con compensazione delle spese ed onorari di lite.

In corso di causa le parti, dato atto di voler raggiungere un accordo, non sono riuscite a perfezionare le trattative; pertanto all’udienza del 7 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta a decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Deve in primo luogo rilevarsi che la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi, essendo inammissibili le nuove conclusioni formulate nella comparsa conclusionale degli appellati.

Primo motivo di appello: “nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio e violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.”

Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ZZZ, in qualità di coerede di *** e, dunque, litisconsorte necessario, con conseguente nullità della sentenza, per irrimediabile lesione del diritto di difesa, in conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

In merito, osservano che il Tribunale avesse posto a fondamento dell’accoglimento della domanda attorea la responsabilità dei convenuti quali “proprietari e custodi delle cose ex art. 2051 c.c.”, talché ZZZ doveva necessariamente considerarsi litisconsorte necessario, essendo proprietario e custode dell’immobile dal quale si asseriva provenire i danni; inoltre, lo stesso era stato invitato a partecipare alla consulenza tecnica espletata ante causam, quale parte necessaria talché il contraddittorio doveva essere esteso nei suoi confronti anche nella fase di merito.

Essi rilevano, infine, che gli attori avessero consciamente omesso di integrare correttamente il contraddittorio nei confronti del ***, “non mettendo a disposizione idonei e/o completi strumenti ed informazioni affinché il Giudice di prime cure potesse rilevarne, anche d’ufficio, la non regolare instaurazione.”

Secondo motivo di impugnazione: “Nullità degli atti processuali di primo grado e della sentenza per mancata interruzione del procedimento ex art. 299 c.p.c.”

Gli appellanti lamentano la mancata interruzione del processo a seguito del decesso della convenuta contumace ***, necessaria al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, in primis di ZZZ, litisconsorti necessari; tutti gli atti processuali dovevano pertanto ritenersi nulli.

In merito, richiamano il disposto di cui all’art. 299 cpc, secondo il quale, qualora la morte di una delle parti si è verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la sua costituzione, come nel caso in esame, ha luogo l’automatica interruzione del processo “a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione”.

A conferma di quanto suesposto, richiamano l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “sono nulli di tutti gli atti del processo, compresa la sentenza che lo definisce, se la morte della parte avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comportando suddetto evento l’automatica interruzione del processo” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile – 31 luglio 2013, n. 18351).”

Terzo motivo di appello: “Nel merito, sui danni lamentati.”

Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assolto, da parte degli attori, l’onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, liquidando i danni limitatamente alla pretesa attorea, ponendo in evidenza che la domanda attrice non era sostenuta da alcun elemento probatorio in quanto la consulenza tecnica d’ufficio posta a fondamento della decisione era stata resa in assenza di contraddittorio tra le parti.

Con la prima articolazione del motivo, richiamando la perizia tecnica del Geometra *** allegata agli atti, rilevano che il muro di confine era in stato di pessima manutenzione ed il serbatoio posto sul lastrico solare, fonte delle asserite infiltrazioni di acqua, era in disuso, vuoto e scollegato dall’adduzione principale dell’acqua, da ormai 10 anni. La tubazione idrica di adduzione al serbatoio era perfettamente integra ed era posta ad una distanza di circa 3 metri dalla parete del fabbricato in costruzione dei convenuti dove parrebbe siano comparse le macchie di umidità le quali, quindi, non potevano imputarsi alla proprietà dei *** per cui doveva essere escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. In ogni caso il cattivo stato di manutenzione del muro di confine comune ed il fatto che negli ultimi anni si erano susseguite copiose piogge, dovevano ritenersi circostanze da sole sufficienti ad interrompere il nesso eziologico, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità in capo ad essi appellanti.

Con la seconda articolazione del motivo contestano la congruità dell’importo richiesto dagli attori a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti.

JJJ e KKK, costituitisi in giudizio, hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, con compensazione delle spese ed onorari di lite.

Premesso che i primi due motivi di impugnazione attengono al profilo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, in base al principio della ragione più liquida si esamina per primo il secondo dei motivi d’impugnazione proposti dagli odierni appellanti.

Si richiama Cass., n. 363/2019: “In applicazione del principio processuale della ” ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”. (conforme Cass. sez. lav. n. 9309/2020).

Con il suddetto motivo, gli appellanti hanno sostenuto la nullità di tutti gli atti processuali, compresa la sentenza, lamentando la mancata interruzione del processo a seguito del decesso della convenuta contumace ***, necessaria al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi, in particolare di ZZZ, quali litisconsorti necessari.

La censura è fondata in quanto, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, il suddetto evento comporta l’automatica interruzione del processo, con conseguente nullità degli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso è stato definito, secondo il disposto dell’art. 299 c.p.c.

Invero, dai documenti presenti agli atti, la Corte ha potuto verificare che il decesso di *** sia avvenuto in data 10.08.2017, la notifica dell’atto di citazione in data 31.05.2017, la prima udienza di comparizione delle parti in data 17.10.2017: risulta pertanto integrata la fattispecie regolata dalla norma codicistica de qua e inconferente il richiamo della parte appellata all’art. 300 c.p.c..

Si riporta Cass. n. 22889/2019 in motivazione: “Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 842/1998, Cass. n. 16020/2004, Cass. n. 3725/2006, Cass. n. 18351/2013), l’art. 299 c.p.c., è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l’evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita, vanno considerati nulli.” (con riguardo al giudizio di primo grado cfr. Cass., n. 842/1998).

Alla luce delle esposte argomentazioni, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa all’esito di un procedimento nullo per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio non risultando esso essere stato instaurato nei confronti degli eredi di ***.

Riguardo alle spese di lite si richiama Cass., n. 11865/2021: “Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.”

Nulla sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado stante la contumacia dei convenuti, rimettendosi al primo giudice la questione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo.

Con riguardo al giudizio di appello esse si dichiarano compensate alla luce delle conclusioni del giudizio di primo grado della parte appellata e tenuto conto che all’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione ha sicuramente contribuito il disinteresse delle convenute oggi appellate per il giudizio di primo grado nel quale sono rimaste contumaci.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1. Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 538/2020 pubblicata il 28 febbraio 2020 per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio;

2. Rimette la causa davanti al giudice di primo grado;

3. Nulla sulle spese di lite del giudizio di primo grado;

4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della

Corte d’Appello il 15 marzo 2023

Il Presidente estensore

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