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Codice Civile
Codice Penale

Morte nel corso della separazione o divorzio

Morte di una delle parti nel corso del giudizio di separazione o di quello di divorzio, nullità di tutte le pronunce

Pubblicato il 17 October 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1329/2021 pubblicata il 14/10/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2989/2021 promossa da:

XXX (C.F. ) e da YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l’intervento del PM in sede

Conclusioni: la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.

Il P.M. ha concluso nulla opponendo.

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:

– che XXX e YYY, il 21 giugno 1986, contraevano, in matrimonio concordatario, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di al n., parte I, anno 1986;

– che dall’unione dei due sono nati tre figli, e, oggi maggiorenni, e, il 21.04.2005, ancora minore d’età;

– che XXX e YYY proponevano domanda congiunta per ottenere la pronunzia di “divorzio”, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall’art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;

– che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all’accoglimento della domanda;

– che in data 28.02.2007, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi avanti al Presidente dell’intestato Tribunale il 29.01.2007, con decreto n. cron. 598/2007, r.g.c. n. 3731/2006;

– che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall’art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;

– che l’atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostrava l’impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l’accoglimento della domanda;

– che, tuttavia, in data 30.08.2021 decedeva a Pisa la ricorrente YYY, come da certificato di morte depositato in data 8.09.2021;

– che come chiarito dalla Suprema Corte, con pronunce condivise da questo Collegio, in ragione del disposto normativo di cui all’art. 149 c.c., nel “caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di separazione o di quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è ripetutamente affermato che esso determina il venir meno della materia del contendere, con conseguente nullità di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, relative all’oggetto della causa non più sussistente” (ex multis, Cass. civile 29 febbraio 2008 n. 5441, in termini Cass. 8 novembre 2017 n. 26489; si v., anche, Cassazione civile sez. I, 20/02/2018, n.4092);

 – che, sulla base di tali premesse, va, allora, dichiarata la cessazione della materia del contendere, precisando che l’evento del decesso esclude l’applicabilità delle norme sull’interruzione del processo e sulla prosecuzione volontaria da parte degli eredi; – che nulla deve essere statuito in ordine alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge, YYY, intervenuta a Pisa in data 30.08.2021.

Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Ufficio di Stato del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all’art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.

Così deciso a Pisa, il 11 ottobre 2021.

Il Giudice relatore Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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