REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
in persona del Giudice Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 597/2023 pubblicata il 01/09/2023
nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 201/2019 promossa da:
XXX, rappresentato e difeso dall’Avv.
Attore contro
YYY SPA e per essa ZZZ S.p.a.,
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all’esecuzione immobiliare n. 59/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa,
– accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo azionato in ragione dei dedotti profili di usurarietà e indeterminatezza ex art 1418–1346 c.c.
– dichiarare l’inidoneità del contratto inter parte quale titolo esecutivo ex art 474 c.p.c.
– dichiarare nulle in quanto vessatorie ex artt. 33, 34 – 36 Cod. Cons. le clausole afferenti i costi posti a carico per interessi, commissioni ed oneri, anche assicurativi e per rimborso anticipato e le altre clausole che prevedono obblighi e condizioni a carico del mutuatario o la risoluzione e/o decadenza del contratto;
_ – per l’effetto: accertata l’illegittimità e inefficacia della risoluzione e/o decadenza dei termini di pagamento, dichiarare non dovuta la somma precettata e dichiarare che l’opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;_ in via alternativa: accertare e dichiarare:
– che la banca ha violato gli obblighi di buona fede e trasparenza e, per l’effetto, condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi in somma non inferiore all’importo degli interessi corrisposti e dei costi accessori; – con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto antistitario”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e – conseguentemente – rigettare tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In vittoria di spese ed onorari di procedura”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto dei termini indicati dal GE, XXX introduceva il giudizio di merito di cui all’opposizione all’esecuzione immobiliare n. 59/2018 promossa nei suoi confronti da YYY S.p.a. in virtù di mutuo ipotecario concesso in data 24.8.2010 e per un credito indicato in atto di precetto in Euro 28.368,14.
A sostegno dell’opposizione l’esecutato deduceva l’inesistenza del diritto della banca a procedere esecutivamente, in quanto alcun credito sarebbe maturato alla data di declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, essendo invece il mutuatario creditore di maggiori somme indebitamente applicate a titolo di interessi di mora usurari, con conseguente diritto al ricalcolo del piano di ammortamento. Il GE, rigettata l’istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c., con ordinanza del 12.12.2018 aveva concesso termine alle parti per l’instaurazione del presente giudizio ai sensi dell’art. 616 c.p.c.
L’opponente introduceva quindi il presente giudizio deducendo che, sulla base di apposita consulenza tecnica di parte, la banca aveva applicato un TAEG difforme dal TAEG pattuito, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 117 TUB e il piano di ammortamento essere ricalcolato in base al tasso sostitutivo ivi previsto, nonché l’applicazione di interessi di mora ad un tasso superiore a quello individuato dai decreti ministeriali in applicazione di quanto previsto dagli artt. 644 c.p. e L. n. 108/996 e conseguente esclusione di tali importi ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c.
Sulla base di tali premesse, l’attore concludeva chiedendo accertarsi la parziale nullità del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo dell’esecuzione forzata pendente e conseguentemente dichiararsi non dovute le somme indicate in precetto, stante l’illegittima risoluzione contrattuale e l’inesistente diritto della banca ad agire esecutivamente in danno del mutuatario, in alcun modo moroso nel pagamento delle rate del finanziamento, bensì creditore per maggiori importi.
In sede di I memoria parte attrice invocava altresì l’illegittima applicazione di clausole vessatorie, con specifico riferimento a quelle relative agli interessi corrispettivi e di mora unilateralmente imposti dalla banca, nonché l’indeterminatezza dei medesimi, non essendo specificamente indicato né il tipo di ammortamento né il regime di capitalizzazione degli interessi medesimi.
Costituitasi in giudizio, ZZZ Spa quale mandataria di YYY S.p.a., contestava l’applicabilità dell’art. 1815 co. 2 c.c. in caso di interessi moratori, essendone comunque esclusa la natura usuraria. La convenuta contestava inoltre sia qualsiasi contrasto tra TAEG pattuito e applicato sia la fondatezza della domanda di ripetizione svolta da controparte, insistendo nel rigetto dell’opposizione spiegata.
La causa veniva istruita mediante apposita CTU contabile, per essere poi riassegnata alla scrivente, innanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
In sede di comparsa conclusionale l’opponente, per la prima volta, allegava l’inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo fondante l’esecuzione forzata per mancata traditio delle somme ivi indicate.
L’opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.
Preliminarmente, deve precisarsi come gli ulteriori motivi di opposizione mai allegati innanzi al GE non possano trovare ingresso nel presente giudizio, che costituisce prosecuzione della precedente fase endoesecutiva (sul punto si veda Cass. n. 25170/2018 sulla necessaria struttura bifasica delle opposizioni all’esecuzione).
Venendo ai motivi di opposizione regolarmente allegati dall’attore nei termini previsti per le preclusioni assertive, si osserva ulteriormente come le censure relative alla presunta usurarietà dei tassi di mora siano- in disparte la valutazione sulle conseguenze, in alcun modo ricollegabili all’art. 1815 co. 2 c.c., ma all’art. 1284 c.c. in base al noto insegnamento di cui alle SS.UU. Cass. n. 19597/2020 –sconfessate dagli esiti della consulenza tecnica disposta in corso di causa.
Ulteriormente, si osserva come in caso di difformità tra TAEG pattuito e applicato, l’art. 125bis TUB non può trovare applicazione per fattispecie come quella oggetto di causa, considerata l’espressa esclusione contenuta all’art. 122 lett. f) TUB in caso di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili dalla disciplina prevista dal capo II – titolo VI del TUB in materia di credito al consumo.
Nei casi non disciplinati dall’art. 125bis TUB, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato, secondo l’orientamento al quale intende aderire la scrivente, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l’indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi o i costi legati all’assicurazione, sono pattuite in altre specifiche clausole.
Quanto invece, all’asserita indeterminatezza della clausola relativa agli interessi applicati al mutuatario per mancata indicazione del tipo di ammortamento e del regime di capitalizzazione, nonché l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo fondante l’esecuzione forzata per mancata traditio delle somme concesse, come già precisato, tali doglianze non possono in alcun modo trovare ingresso in questa sede. Le prime, in quanto allegate per la prima volta in sede di I memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. e mai sollevate innanzi al GE, le seconde perché allegate solo in comparsa conclusionale.
Si osserva infatti come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito come i motivi di opposizione all’esecuzione siano immutabili: il ricorso proposto innanzi al GE definisce il thema decidendum, sicché nel successivo giudizio di merito l’opponente non può mutare la domanda proposta, anche modificando le eccezioni a fondamento delle proprie contestazioni (cfr. SS. UU. n. 28387/2020 e SS.UU. Cass. n. 25478/2021).
In conclusione, l’opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 s.m.i., tenuto conto della serialità delle questioni giuridiche affrontate e del mancato deposito di comparse conclusionali da parte della convenuta.
Le spese di CTU devono infine essere poste definitivamente a carico dell’opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
Rigetta l’opposizione all’esecuzione immobiliare n. 59/2018 svolta da XXX;
Condanna XXX a rifondere alla convenuta, YYY S.p.a., le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.750,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta; Pone definitivamente a carico di XXX le spese di CTU già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 1.9.2023
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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