CORTE D’APPELLO DI SALERNO II
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.
COGNOME Presidente 2.
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere 3. dott. NOME COGNOME Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._963_2024_- N._R.G._00000889_2023 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024
nella causa iscritta al n. 889/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili TRA , con sede legale in Fisciano, alla INDIRIZZO , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all’atto di appello, dall’avv. NOME COGNOME, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO;
appellante RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in al INDIRIZZO cod. fisc.
in persona del legale rappresentante pro tempore;
appellata contumace RAGIONE_SOCIALE. “ , con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO cod. fisc.
e p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. quale mandataria della , con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO cod. fisc.
e p. iva a sua volta mandataria della , con sede legale in Conegliano, alla studio del quale elettivamente domicilia in Cosenza, alla INDIRIZZO INDIRIZZO
interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c. AVENTE AD OGGETTO:
APPELLO AVVERSO LA
SENTENZA
N. 426/2023
DEL TRIBUNALE DI SALERNO – COGNOME;
SULLE SEGUENTI
CONCLUSIONI
per l’appellante (come da atto di appello) – “in parziale riforma della sentenza Tribunale Salerno n. 426/2023 Tribunale di Salerno, pubblicata in data 30/01/2023, non notificata, accogliere il proposto appello parziale limitatamente alla parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di eliminazione dal conto 151077.7 degli addebiti a titolo di interessi commissioni e spese estero.
Per l’effetto … dichiarare l’illegittimo addebito nel rapporto di conto corrente ordinario n. 151077.7 delle voci “interessi commissioni spese estero” perché non pattuite.
… pertanto ritenere non dovuta l’ulteriore somma di € 109.065,73 ed accertare che la somma a debito di nei confronti della Banca appellata è di € 72.334,90, ovvero quella somma che dovesse risultare di giustizia previa convocazione del CTU dott. a chiarimenti.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
Confermare nel resto la sentenza impugnata”;
per l’interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c. (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l’appello proposto, confermando in toto quanto disposto dal giudice di primo grado con sentenza emessa dal Tribunale di Salerno n. 426/2023 (RG n. 5981/2018), con vittoria di spese e competenze per come stabilito dalla legge”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 426/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della con atto di citazione notificato il 20 giugno 2018, così provvedeva:
1) accoglieva in parte la domanda e, per l’effetto, accertava e dichiarava che il saldo finale complessivo dei conti correnti n. NUMERO_DOCUMENTO2 e n. NUMERO_CARTA–NUMERO_DOCUMENTO2 era pari ad euro 164.872,89 a credito della ;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d’ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di n. 261-151077-2 delle somme ivi addebitate dal 3 giugno 2005 al 29 ottobre 2012 a titolo di “interessi, commissioni e spese estero” per l’ammontare di euro 109.065,73 e la conseguente rideterminazione della sua esposizione debitoria da euro 164.872,89 ad euro 72.334,90;
– gli “interessi, le commissioni e le spese estero” non erano dovuti per mancanza di pattuizione scritta, la cui sussistenza doveva essere dimostrata dalla mediante la produzione del contratto che la prevedeva.
Intervenuta in giudizio a norma dell’art. 111, comma 3, c.p.c. con comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2023, la , quale mandataria della , a sua volta mandataria della “ , cessionaria del credito vantato dalla “ contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all’udienza del 26 settembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 settembre/3 ottobre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell’art. 352, comma 2, c.p.c..
L’appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, la , con l’atto introduttivo del giudizio, dopo aver eccepito l’inefficacia delle rimesse eseguite in favore della a decorrere dal 19 dicembre 2012, data della proposizione della domanda di ammissione al procedimento di concordato preventivo, lamentava l’“illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori”, l’ ”illegittima applicazione di interessi ultralegali”, l’ “illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione somme e altre commissioni”, l’ “illegittimo addebito delle spese”, l’ “illegittima applicazione della data valuta … per le operazioni in accredito e addebito”, la “violazione della normativa antiusura”, chiedendo al Tribunale di Salerno, nel rassegnare le conclusioni, di 1) “dichiarare inefficaci gli incameramenti delle somme pervenute sui conti correnti intestati alla società attrice successivamente all’apertura della procedura di concordato preventivo …”; 2) “condannare la convenuta a versare … sul conto corrente appositamente acceso per le determinazione degli interessi debitori …”;
4) “dichiarare la inefficacia … degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto”;
5) “accertare e dichiarare l’illegittimo ricorso allo ius variandi …”;
6) “accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di conto corrente e per l’effetto dichiarare la non debenza dell’interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell’anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese applicate”;
7) “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia … delle condizioni generali di contratto relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto dichiarare l’inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi”;
8) “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia … degli addebiti in c/c per commissioni disponibilità fondi …”;
9) “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta …”;
10) “accertare e dichiarare … la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 …”;
11) “accertare e dichiarare che il saldo dei rapporti tutti affluiti nel rapporto di conto corrente ordinario n. 151077-7 è pari ad euro 25.815,18 ovvero in subordine ad euro 26.544,59 a credito della società correntista …”;
12) “condannare la convenuta a pagare … la somma di euro 26.544,59…”.
Con la memoria assertiva di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la “ , dopo aver contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla per paralizzarne l’accoglimento della domanda, reiterava le argomentazioni e le conclusioni formulate con l’atto di citazione, senza apportare alcuna precisazione o modificazione alla causa petendi e al petitum, immediato e mediato.
Pertanto, la , non avendo in alcun modo dedotto né con la domanda introduttiva del giudizio, né con la memoria depositata il 14 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l’illegittimità degli addebiti eseguiti sul conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO a titolo di “interessi, commissioni e spese estero”, la cui contestazione avveniva soltanto con le note di trattazione scritta per l’udienza del 3 dicembre 2020 e, segnatamente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d’ufficio, non poteva di tale questione giuridica alla causa petendi, incentrata sulle specifiche doglianze mosse alla in ordine all’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dei tassi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione di fondi, delle spese e delle date delle valute nonché alla violazione delle disposizioni della legge n. 108/1996. In sostanza, la , nel promuovere il giudizio nei confronti della e nel confermare integralmente l’oggetto della domanda con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non censurava sotto alcun profilo la validità delle operazioni di anticipazione su fatture con l’estero, i cui interessi, commissioni e spese, come emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, erano stati addebitati sul conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO nel periodo temporale compreso tra il 3 giugno 2005 e il 29 ottobre 2012, né chiedeva la declaratoria di illegittimità di tali voci di debito, sicché non poteva invocarne l’eliminazione dal saldo del rapporto giuridico in contestazione soltanto all’esito del deposito della relazione peritale. Non avendo tempestivamente dedotto in giudizio la nullità delle operazioni di anticipazione su fatture con l’estero, la non era più legittimata a lamentare che gli interessi, le commissioni e le spese derivanti da tali forme di finanziamento non erano dovuti per mancanza di pattuizione scritta e a richiederne la detrazione dal saldo finale del conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO, non potendo introdurre, dopo l’esaurimento della fase istruttoria, una causa petendi ed un petitum diversi da quelli connotanti la domanda e, in ogni caso, articolati oltre la barriera preclusiva stabilita dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per la definizione della res controversa. In definitiva, la , nel contestare tardivamente la legittimità degli addebiti eseguiti sul conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO dal 3 giugno 2005 e al 29 ottobre 2012 a titolo di interessi, commissioni e spese correlati ad anticipazioni su fatture con l’estero neanche richiamate con l’atto introduttivo del giudizio e con la memoria assertiva e, dunque, non comprese nel perimetro cognitivo riservato al Tribunale di Salerno, chiedendo, al contempo, che la corrispondente somma di euro 109.065,73 fosse dichiarata non dovuta e decurtata dal credito vantato dalla , è incorsa in una manifesta violazione del divieto della mutatio libelli. Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la mutatio libelli si configura quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum, di alterare l’oggetto della controversia e, di riflesso, di disorientare la difesa della controparte, ledendo il principio del contraddittorio e il regolare andamento del processo (cfr., ex plurimis, Cass. 28 marzo 2007, n. 7579; Cass. 27 luglio 2009, n. 17457; Cass. 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. ord. 13 agosto 2018, n. 20716).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata.
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua agitur, l’attore non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell’evolversi delle vicende processuali, l’ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d’indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un’inammissibile mutatio libelli. Proprio la radicale inammissibilità della domanda con la quale la chiedeva l’espunzione dal saldo del conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO2 delle somme ivi addebitate dal 3 giugno 2005 al 29 ottobre 2012 a titolo di “interessi, commissioni e spese estero” per l’ammontare di euro 109.065,73 e la conseguente rideterminazione della sua esposizione debitoria nei confronti della da euro 164.872,89 ad euro 72.334,90 esonerava il giudice di primo grado dal pronunciarsi al riguardo, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall’art. 112 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812; Cass. ord. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 56.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell’entità del credito in contestazione, ed in rapporto all’attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della , a sua volta mandataria della , in complessivi euro 5.600,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro può revocarsi in dubbio che la fosse legittimata ad intervenire in sede di gravame ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., avendo comprovato di essere divenuta titolare del credito vantato dalla in forza del conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO mediante il deposito dell’avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco dell’1 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 93 del 6 agosto 2018, a norma dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, e recante, in maniera oltremodo specifica, gli elementi distintivi idonei ad individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell’impugnazione integra, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l’iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 426/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 28 luglio 2023, così provvede:
1. rigetta l’appello;
2. condanna la alla refusione, in favore della , quale mandataria della , a sua volta mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell’allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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