REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott., ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 5705/2023 pubblicata il 07/07/2023
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 18913/21, promossa con promossa con citazione notificata in data 16.4.2021,
DA
XXX (C.F.)
ATTORE
CONTRO
YYY (C.F.), in persona di un procuratore speciale
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
L’attore ha così concluso:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza argomentazione e deduzione ed in accoglimento del presente atto, così giudicare, in relazione al contratto di mutuo in premessa identificato: In via principale
a) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto relative alla determinazione del tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, e, per l’effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c., che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi;
b) Per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell’attore di tutte le somme da egli pagate a titolo di interessi in forza del contratto di mutuo di cui supra, nella misura di € 53.670,06 (vedi “Conclusioni allegata perizia tecnica di parte”) o nella maggior e/o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi commerciali e rivalutazione come per legge;
In subordine
c) Accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretto, nel TAEG indicato in contratto, perchè in violazione degli artt. 1346– 1418– 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell’art. 1322 e/o per violazione dell’art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando nel tasso di cui all’art. 117, comma 7, TUB quello dovuto ed applicabile sia sulle rate scadute che su quelle a scadere, compensando l’importo in tal modo ottenuto con l’eventuale credito della Banca e salva la restituzione della residua parte al mutuatario;
d) accertare e rilevare l’abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13 e comunque la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l’ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per l’effetto dichiarare la nullità di tali clausole e di disapplicarle;
e) accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo stante l’indeterminatezza e l’indeterminabilità del loro oggetto, nonché la scarsa chiarezza e trasparenza delle stesse e per l’effetto, in applicazione e dell’art. 1277, comma 1, c.c. statuire che in caso di anticipata estinzione del mutuo la Banca è tenuta ad effettuare il computo del capitale residuo da restituire ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare delle quote capitale già restituite, quest’ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
f) accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d’interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art. 1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l’effetto, dichiarare cha al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
g) accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con in indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte della Banca e, per l’effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell’anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell’art. 117 del TUB;
h) accertare in tutte le ipotesi di cui sopra, l’entità delle somme versate dal mutuatario a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la Banca convenuta a restituire tali somme all’attore, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla Banca a fronte dell’obbligazione restitutoria assunta dal mutuante stesso.
In ogni caso
i) accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede da parte della convenuta, con conseguente condanna al risarcimento del danno, mediante il pagamento di somma non inferiore all’importo della rivalutazione e dei maggiori oneri maturati, anche per il caso di estinzione anticipata o surroga;
l) con vittoria di spese e competenze di lite;
m) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l’On. giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
In via istruttoria si chiede la remissione della causa in istruttoria e si chiede disporsi perizia contabile
(C.T.U.) sul rapporto contrattuale in esame, cosi come richiesta nelle memorie istruttorie depositate.”
La convenuta ha così concluso:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO:
– Respingere integralmente le domande formulate dal Signor Bernardo XXX, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa la prescrizione;
IN OGNI CASO:
– Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell’emissione della sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione viene redatta, ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.
D’altro canto, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2021 XXX ha convenuto in giudizio la banca YYY esponendo che:
-in data 25.1.2007 ha stipulato con la banca convenuta il contratto di mutuo fondiario n. 054/192216 avente ad oggetto la concessione della somma di euro 135.000,00; -parte della somma erogata dalla banca è stata utilizzata per estinguere un mutuo originario di euro 37.685,00 del 14.6.2001;
-il mutuo è garantito da ipoteca di secondo grado, concessa dalla stessa parte mutuataria, per la somma complessiva di euro 270.000,00;
il mutuo ha una durata di 240 mesi a decorrere dall’1.3.2007, oltre il periodo di preammortamento;
-in data 11.12.2018 ha adito l’ABF, il quale ha accolto il ricorso rilevando che la clausola di cui all’art. 7 del contratto va ritenuta invalida e deve essere dichiarata inefficace trovando in luogo di essa applicazione la norma di cui all’art. 117 comma 7 lettera a);
-ha richiesto l’estinzione anticipata del mutuo e la banca ha inoltrato il conteggio contenente un’illegittima pretesa creditoria, avendo aggiunto al contratto di mutuo, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 7 del contratto di mutuo, un calcolo inerente alla rivalutazione monetaria, applicando una formula diversa (e più sfavorevole) da quella prevista nella pronuncia dell’ABF e chiedendo a titolo di rivalutazione monetaria la somma di euro 32.037,98;
-ha commissionato una perizia, la quale ha riscontrato talune anomalie.
Deduce che:
-nel contratto de quo si è previsto all’art. 4 che il tasso LIBOR sia quello nominato in franchi svizzeri e rilevato a sei mesi;
– si è stabilito che le variazioni del tasso LIBOR non vengono conteggiate sulla rata del mutuo direttamente, ma vengono conteggiate a parte con l’apertura di un apposito deposito fruttifero intestato alla parte mutuataria;
-le variazioni del tasso di interesse vengono pagate o addebitate a parte e non incidono, come normalmente avviene, direttamente sull’ammontare nominale del canone; -il canone, una volta indicizzato al tasso Libor, viene aggiornato anche seguendo un altro criterio, ossia seguendo il rapporto di cambio tra euro e franco svizzero;
-al momento della stipula il rapporto di cambio, dichiarato ed accettato in contratto, era di 1 euro = 1,6445 franchi svizzeri;
-il mutamento di questo rapporto di cambio incide dunque sull’ammortamento del canone, facendolo aumentare e/o diminuire a seconda del valore del franco svizzero;
anche in questo caso si è previsto che l’aumento e la diminuzione venissero regolati a parte con la previsione, al successivo art. 4 bis, di un deposito fruttifero, concordando che lo stesso avesse natura accessoria rispetto al contratto di mutuo;
-il tasso di interesse effettivo applicato dalla mutuante nell’ipotesi di estinzione totale anticipata del contratto per volontà del mutuatario corrisponde al 10,802% e cioè ad un tasso superiore al tasso soglia, che è pari al 7,650%;
-l’art. 7 del contratto di mutuo, che limita la possibilità di estinguere il mutuo alla decorrenza di 18 mesi dalla stipula del contratto, è irrilevante ai fini del calcolo effettuato; l’art. 40 del D. Lgs. N. 385 del 1993 prevede un diritto potestativo in capo al debitore, il quale può decidere di estinguere anticipatamente il mutuo senza alcun limite temporale;
-il costo delle assicurazioni rientra nel calcolo del TAEG in quanto è connesso all’erogazione del credito come confermato dalla Corte di Cassazione, I sezione Civile, con sentenza n. 8806 del 30/01/2017;
-sulla base del piano d’ammortamento aggiornato all’1.1.2020, il totale degli interessi pagati all’1.1.2020 ammonta ad euro 53.670,06;
-imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario, dalla data della stipula all’1.1.2020 e considerando che il capitale residuo risultante dopo il pagamento della rata n. 155 scadente l’1.1.2020 ammonta ad euro 60.753,10, il nuovo saldo residuo
rideterminato ex art. 1815 c.c. alla data dell’1.1.2020 risulta a debito del mutuatario per il minor importo pari ad euro 7.083,04;
-il TAEG indicato in contratto pari al 3,815% è inferiore a quello concretamente applicato pari al 4,398%;
-il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, ossia la parte mutuataria è soggetta alla corresponsione di un conguaglio semestrale determinato sulla base sia del parametro LIBOR CHF 6 Mesi, maggiorato dello spread dell’1,40%, sia del rapporto di cambio Franco Svizzero/EURO, determinato convenzionalmente alla stipula del rapporto in 1,6445;
tale meccanismo potrebbe corrispondere ad un currency swap; la suddetta clausola ha quindi in sé un valore di mercato ed una sua potenziale autonomia giuridica; tuttavia, di tale “valore di mercato” non è fatta alcuna menzione nel contratto, quindi vi è stata una mancanza di chiarezza e trasparenza dell’oggetto del contratto stesso in violazione dell’art. 1346 c.c., dell’art. 117 TUB, dell’art. 6 della delibera CICR 9/2/2020, dell’art. 9 della delibera CICR 4/3/2003 e della circolare BDI 229/1999;
-nel caso in cui il mutuo fosse stato estinto alla data dell’1.2.2020, l’importo di euro 32.382,48 relativo alla doppia indicizzazione e dato dalla somma tra gli importi dell’indicizzazione valutaria, dell’indicizzazione finanziaria e della rivalutazione non risulterebbe dovuto dalla parte mutuataria; pertanto, quest’ultima dovrebbe corrispondere solamente il capitale residuo pari ad euro 60.135,67;
-sulla base del piano di ammortamento aggiornato all’1.1.2020, il totale degli interessi recuperabili ex art. 117 T.U.B. ammonta ad euro 42.773,20, pari alla differenza tra il totale degli interessi pagati (euro 53.670,06) e gli interessi dovuti ricalcolati secondo l’art. 117 comma 7 del T.U.B. (euro 10.896,86);
-imputando il totale degli interessi recuperabili ex art. 117 comma 7 T.U.B. al capitale residuo, indicando nel conteggio informativo per estinzione anticipata all’1.1.2020, il nuovo saldo risulta a debito del mutuatario per un importo pari ad euro 17.979,90; -le clausole relative agli interessi sono da considerarsi nulle in quanto vessatorie e/o eccessivamente onerose ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 cod. cons.;
-la Corte di Giustizia è concorde nel ritenere che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4 par. 2 della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1. della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto»;
-com’è noto l’art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33 comma 1 cod. cons.;
la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6 par. 1 della direttiva 93/13/CE).
L’attore chiede:
-in via principale:
1) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto de quo relative alla determinazione del tasso di interesse, in quanto prevedono interessi usurari e, per l’effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c, che non sono dovuti interessi;
2) di condannare la banca convenuta alla restituzione della somma pari ad euro 53.670,06, pagata a titolo di interessi, o della maggiore/minore somma ritenuta di giustizia;
-in via subordinata:
1) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto de quo relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretto, nel TAEG indicato in contratto, individuando nel tasso di cui all’art. 117 comma 7 TUB quello dovuto ed applicabile sia sulle rate scadute che su quelle a scadere, compensando l’importo in tal modo ottenuto con l’eventuale credito della Banca e salva la restituzione della residua parte al mutuatario;
2) di accertare e rilevare l’abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13 e comunque la vessatorietà ex art. 33 cod. cons. di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l’ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per l’effetto, dichiarare la nullità di tali clausole e di disapplicarle; 3) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d’interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula e, per l’effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
4) di accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte della banca e, per l’effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell’anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell’art. 117 del TUB;
5) di accertare in tutte le ipotesi di cui sopra, l’entità delle somme versate dal mutuatario a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la banca convenuta a restituire tali somme all’attore, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla banca a fronte dell’obbligazione restitutoria assunta dal mutuante stesso;
-in ogni caso: di accertare e dichiarare la violazione del principio di buonafede da parte della convenuta, con conseguente condanna al risarcimento del danno, mediante il pagamento di somma non inferiore all’importo della rivalutazione e dei maggiori oneri maturati, anche per il caso di estinzione anticipata o surroga.
Si è costituita in giudizio la convenuta YYY, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto di tutte le domande attoree esponendo che:
-sono intervenute molteplici pronunce che hanno rigettato, ritenendole infondate, tutte le domande formulate dai mutuatari nei confronti della banca sulla base degli stessi (infondati) argomenti dedotti dall’attore, affermando la piena legittimità dei contratti di mutuo indicizzati al Franco Svizzero e delle clausole ivi contemplate (incluso, in particolare, l’articolo disciplinante la relativa estinzione anticipata);
-il Tribunale di Milano (v. sentenza n. 6520/17) ha correttamente statuito che: “Ed invero è anzitutto, priva di fondamento la domanda concernente l’accertamento della natura usuraria della somma pretesa dall’istituto di credito, a seguito della rivalutazione, per l’estinzione anticipata del mutuo oggetto della controversia. In ragione di quanto convenzionalmente pattuito, in sede di estinzione anticipata del mutuo, rileva difatti esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce dell’eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l’importo residuo deve essere attualizzato alla data dell’estinzione anticipata. La maggiorazione lamentata, quindi, non dipende dal tasso di interesse, ma consegue all’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro e, dunque, a una dinamica estranea agli interessi ed alla disciplina in materia di usura”;
-la natura indicizzata del mutuo emerge ed è chiaramente indicata:
1) in primo luogo all’art. 4 del contratto di mutuo, il quale illustra il duplice meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria, prevedendo che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre “la Banca determinerà” la differenza sussistente tra detti tassi convenzionali (di interesse e di cambio) ed i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre;
-l’art. 10 del contratto di mutuo fa piena prova nei confronti del mutuatario; a tale riguardo si rammenta che il Tribunale ha rilevato che i contratti di mutuo in esame sono stati stipulati in forma di rogito notarile, ossia con una solennità che presuppone e implica necessariamente la lettura di tutte le condizioni negoziali, svuotando per ciò solo la contestazione, mossa da parte attrice;
-la funzione del deposito fruttifero è quella di consentire la creazione di una riserva di valore (una sorta di “cuscinetto”) a favore della parte mutuataria, mediante l’accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte ad eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che la parte mutuataria paga tutti i mesi; -il contratto di mutuo de quo non è riferibile ad un currency swap, in quanto non vi sono due posizioni debitorie reciproche che vengono “scambiate”, posto che nel caso di specie vi è una sola parte indebitata (l’attore mutuatario), che assume l’obbligazione di rimborso del capitale preso a prestito dall’altra (la banca mutuante); non vi è neppure alcuno scambio “di flussi di pagamento periodici”, posto che, come si è visto illustrando il meccanismo dei conguagli semestrali, tale meccanismo non determina alcun esborso da parte della banca a favore del mutuatario, atteso che le eventuali somme derivanti dal conguaglio positivo scaturente dai due meccanismi di indicizzazione vengono accantonate nello speciale conto deposito accessorio al mutuo ed utilizzate in futuro dallo stesso mutuatario per il pagamento mediante compensazione di eventuali conguagli negativi;
-il mutuo de quo non rientra neppure nella categoria degli strumenti finanziari derivati: l’elemento discretivo fra strumento finanziario derivato e contratto di mutuo risiede anzitutto nella causa del contratto, che nel derivato consiste nel puro scambio del differenziale, a fini speculativi o di copertura da un rischio finanziario, mentre nel mutuo si sostanzia nella concessione di una data disponibilità finanziaria da una parte ad un’altra parte, che ne ha immediata necessità, con conseguente insorgenza del relativo obbligo di restituzione in capo a quest’ultima;
-l’attore non ha dimostrato sulla base di quali calcoli aritmetici ovvero sulla base dell’applicazione di quale formula matematica sarebbe giunto a calcolare un TAEG/ISC superiore rispetto a quello indicato nel contratto di mutuo;
-in ogni caso la giurisprudenza è pacificamente concorde nell’escludere che, in caso di errata indicazione dell’ISC/TAEG, possa discendere la nullità delle clausole contrattuali relative alle pattuizioni sugli interessi;
-il meccanismo di indicizzazione descritto dall’articolo 7 del contratto di mutuo è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni previste in caso di estinzione anticipata sono le medesime che la banca effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali in precedenza descritti (il pagamento di una rata costituisce, infatti, un’operazione di rimborso parziale del mutuo, analogamente a quanto avviene in caso di estinzione anticipata, con l’unica differenza che in questo caso il rimborso, anziché parziale, è totale);
-la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio CHF/Euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare rispettivamente un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale;
-l’art. 7 delle condizioni contrattuali non viola le norme di cui al codice del consumo; tale clausola, infatti, non determina alcuno “squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, e ciò in quanto il meccanismo previsto dalla stessa rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti – e non già per una parte soltanto – in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull’ammontare della prestazione (per capitale e interessi) dovuta dal mutuatario;
-non è possibile neppure configurare la nullità dell’art. 7, in quanto l’applicabilità del rimedio di nullità è stata prevista dall’art. 36 cod. cons. solamente per le ipotesi elencate dall’art. 33 del medesimo codice, tra le quali non rientra la fattispecie in esame;
-l’art. 7 potrebbe al più astrattamente configurare una mera violazione dell’art. 35 cod. cons., per il quale il Legislatore ha contemplato unicamente il rimedio dell’interpretatio contra stipulatorem di cui al comma 2 della stessa disposizione;
-l’attore, del tutto erroneamente, prende in considerazione il TAEG applicato al contratto, anziché il TEG come previsto per legge, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia;
-la censura sollevata ex adverso avente ad oggetto il preteso carattere usurario del contratto di mutuo è del tutto errata, in quanto si fonda unicamente sul presupposto secondo cui gli effetti dell’indicizzazione valutaria, che hanno determinato la “rivalutazione” della somma da restituire alla banca ai fini dell’estinzione anticipata del mutuo, dovrebbero essere inclusi ai fini del calcolo del TEGM da raffrontare con il
Tasso Soglia Usura ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia usura;
-attraverso la clausola di indicizzazione valutaria viene inserito un elemento di aleatorietà nel contratto che ne va a caratterizzare la struttura stessa, rendendola ontologicamente incompatibile con il reato di usura;
-l’usurarietà deve, pertanto, essere valutata al momento della conclusione del contratto di mutuo, con la conseguenza che la clausola di indicizzazione valutaria – la quale tipicamente produce i suoi effetti dopo la stipulazione del contratto – non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione circa l’eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati;
-gli effetti prodotti dalle clausole di indicizzazione valutaria sui contratti di mutuo (o su altre tipologie di finanziamento) sono espressamente esclusi dal calcolo del TEGM;
– le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 includono nelle “operazioni escluse” anche le “operazioni in valuta”, fra le quali rientrano esplicitamente anche “le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta o paniere di valute”;
-in ogni caso, ove mai gli accordi contrattuali in ordine al tasso di interesse avessero violato il tasso “disposto dalla Legge n.108/96 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni”, nel contratto di mutuo è presente una clausola di salvaguardia all’articolo 4, la quale prevede che, se dovesse accadere che il tasso di interesse superi il TSU, esso sarebbe ipso iure sostituito dal tasso corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge (sia nell’ipotesi di interessi corrispettivi sia in quella di interessi moratori); -qualsivoglia ipotetica responsabilità di natura precontrattuale e/o extracontrattuale rispetto a fatti e/o condotte che controparte vorrebbe imputare alla banca YYY – nella specie insussistente, mancandone gli elementi costitutivi – sarebbe in ogni caso da ritenersi prescritta per il decorso del relativo termine quinquennale di prescrizione, posto che i fatti allegati dall’attore risalgono al più tardi al gennaio 2007, data di stipulazione del contratto.
La banca convenuta chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte dal XXX.
Orbene, le domande attoree, in adesione al condivisibile orientamento costante di questo Tribunale con riferimento ai mutui indicizzati al franco svizzero stipulati con la banca convenuta (v. da ultimo sentenze n. 6520/17 dott. F. Ferrari, n. 12332/17 dott. F. Ferrari, n. 9697/19 dott. A. Stefani, le prime due prodotte in atti quali documenti n. 7 e n. 9 convenuta; peraltro, la sentenza n. 12332/17 è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2775/19, v. doc. n. 2 convenuta) sono infondate.
Invero, come affermato condivisibilmente da questo Tribunale (v. sentenza n. 6520/17 rel. dott. F. Ferrari, doc. n. 7 convenuta), “. . . , va rilevato come l’essenza del contratto in questione è costituita dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro; di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in Franchi Svizzeri dell’importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti; rispetto a un tradizionale contratto di mutuo in euro, quindi, il mutuatario avrebbe corso il rischio non solo della fluttuazione dei tassi di interessi, ma anche del variare dei tassi di cambio fra le valute. La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all’epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all’euro (così come ancora oggi accade, peraltro), con l’effetto che, stipulando un mutuo in Franchi Svizzeri, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario.
La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il Franco Svizzero ha intrapreso una progressiva tendenza di apprezzamento sull’euro, con l’effetto che il mutuatario si è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in Franchi Svizzeri; peraltro la minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor /CHF, comunque inferiore al tasso Euribor.
Orbene, la logica e il meccanismo del negozio, nei termini sopra riassunti, appare correttamente illustrato nelle clausole dei contratti prodotti in atti, là dove si chiarisce che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del …%(omissis) mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del …% (omissis) (tasso di interesse convenzionale). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri … (omissis) per un euro (tasso di cambio convenzionale).” Segue, poi, la parte relativa al meccanismo di conguaglio derivante, in primis, dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor – Franco Svizzero sei mesi rilevato per valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione pubblicato su Il Sole 24 Ore, maggiorato di uno spread; in secundis, dalla differenza tra il tasso di cambio convenzionale Franco Svizzero/euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio ed il 30 novembre e pubblicato su Il Sole 24 Ore. La differenza in tal modo determinata va poi applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi precedenti il primo giugno ed il primo dicembre. I conguagli vengono regolati sul deposito fruttifero previsto dal contratto, che così prevede:
“le parti pattuiscono sin d’ora l’apertura del rapporti di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio”. Pertanto, pur restando la rata invariata secondo il tasso di interesse convenzionale ed il tasso di cambio convenzionale, ogni sei mesi la banca procede ai necessari conguagli, accreditando od addebitando sul deposito fruttifero accessorio al mutuo le somme risultanti dai predetti conteggi sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al Franco Svizzero e sulla scorta del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro. Le clausole ricordate risultano articolate facendo inevitabilmente ricorso a tecnicismi, i quali, tuttavia, risultano indispensabili al fine di descrivere un prodotto contrattuale che, proprio in considerazione dell’indicizzazione a una valuta differente da quella avente corso legale, non può che risultare complesso e implicante soluzioni tecniche elaborate.”
Risultano del pari condivisibili anche le argomentazioni della Corte d’Appello di Milano (v. sentenza n. 459/19, doc. n. 3 convenuta), secondo cui “È evidente, dunque, che le variabili previste in tali mutui sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse che dalla variazione dei tassi di cambio fra valute. Tale meccanismo, chiaro nella sua formulazione letterale, porta a concludere che si tratti di mutui in euro indicizzati al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi.
Ciò si evince chiaramente da un’analisi sistematica delle clausole contrattuali.
L’art. 4 dei contratti (“Interessi sulla somma concessa a mutuo”) prevede testualmente che “questo è mutuo in euro indicizzato al franco svizzero”, lasciando intendere, con tale espressione, che il meccanismo di indicizzazione valutaria operi a livello generale, dunque su qualsiasi componente (capitale e interessi) e in qualsiasi fase del rapporto. La disposizione richiamata, inoltre, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa, per ben due volte, che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applica sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente sia a titolo di capitale che a titolo di interessi (come anticipato, si legge che ”la differenza così determinata sarà applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri (…) di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre).
Nello stesso senso si pone altra clausola contrattuale (che poi qui rileva in quanto ad essa si fa riferimento nell’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo), relativa all’ipotesi in cui venga richiesta la conversione del mutuo, da mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, a mutuo in euro (art. 7bis). Secondo tale articolo, il giorno fissato per la conversione, la Banca individua, anzitutto, la variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello per valuta del giorno lavorativo precedente pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; procede, poi, a determinare l’incidenza di tale variazione sul “debito residuo”, e dunque sul capitale residuo. Dunque il tasso di cambio valutario è sempre presente nella determinazione dell’importo dovuto.
Infine si rileva che il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari prima della stipulazione dei contratti si esprime negli stessi termini, evidenziando la duplicità delle variabili. In esso, infatti, si legge che “il principale rischio, oltre a quanto evidenziato per il tasso variabile, è legato alla variabilità del tasso di cambio (euro/franco svizzero) nel corso del mutuo. Un eventuale apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento (franco svizzero) rispetto alla valuta nazionale (euro) causa un aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito (rischio di cambio). Con tale precisazione, la Banca, dunque, dà atto che l’indicizzazione (o, detto in altri termini, la conversione da una valuta all’altra) incide su qualsiasi somma che il mutuatario debba restituire all’Istituto di credito.
Se così è, e dunque il meccanismo di indicizzazione permea l’intero contratto e si applica sia al capitale che agli interessi in tutte le fasi del rapporto, corretto è il calcolo effettuato dalla Banca nel momento in cui il (…) ha richiesto l’estinzione anticipata, calcolo effettuato, ai fini della determinazione degli importi dovuti, sulla base del meccanismo indicato nell’art. 7 bis del contratto, sopra richiamato, che ripropone il medesimo meccanismo utilizzato per il calcolo dei conguagli semestrali, e come tale deve ritenersi corretto anche nel caso di estinzione anticipata.
Merita qui chiarire che il meccanismo di calcolo sopra descritto, come risultante dal complesso del contratto, non può essere diversamente interpretato solo perché il contratto non si definisce quale contratto di mutuo in valuta estera (franchi svizzeri), ma come mutuo in euro. Invero il riferimento all’euro è sempre accompagnato dalla dizione “indicizzato al franco svizzero”, e dunque la parametrazione al tasso di cambio è dato intrinseco al contenuto del contratto. Ciò significa che si parla di euro in quanto le parti si sono impegnate, tra di loro, a regolare il dare e l’avere secondo la valuta euro, ma il parametro di riferimento è all’evidenza quello della diversa valuta.”
Ritiene il Tribunale che sia infondata la doglianza di usurarietà del contratto svolta sull’assunto che nell’ipotesi di estinzione totale anticipata per volontà del mutuatario il tasso di interesse effettivo corrisponde al 10,802% ed è quindi superiore al tasso soglia pari al 7,650%.
In ragione di quanto convenzionalmente pattuito, in sede di estinzione anticipata del mutuo, rileva difatti esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce dell’eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l’importo residuo deve essere attualizzato alla data dell’estinzione anticipata.
La maggiorazione lamentata, quindi, non dipende dal tasso di interesse, ma consegue all’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro e, dunque, a una dinamica estranea agli interessi ed alla disciplina in materia di usura (v. in tal senso la citata sentenza n. 6520/17 rel. dott. F. Ferrari, doc. n. 12 convenuta).
In ogni caso, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (v. in tal senso, implicitamente, da ultimo Cass. n. 27442/18 e v. Cass. S.U. n. 19597/20).
Difatti, nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (v. Cass. n. 26286/19).
Del resto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia escludono dal calcolo del tasso, tra l’altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali per l’estinzione anticipata.
Anche secondo l’insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 7352/22) in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (v. Cass. n. 7352/22).
Pertanto, è infondata la doglianza di usurarietà.
Con riferimento alla doglianza inerente all’asserita erronea indicazione del TAEG del contratto di mutuo de quo, indicato come pari al 3,815% e asseritamente ritenuto pari in concreto al 4,398%, rileva il Tribunale che il TAEG è un indice del costo globale del finanziamento introdotto con normativa primaria dalla L. n. 142/1992 nella disciplina del “credito al consumo”, applicandosi quindi ai finanziamenti concessi alle sole persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività d’impresa.
Sino al 18.9.2010 l’art. 124 comma 5 TUB prevedeva che, in caso di assenza o di nullità del TAEG, la clausola era sostituita di diritto dal tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto; la norma, quindi, non si applicava in caso di TAEG errato e, pertanto, in tal caso il cliente poteva soltanto dedurre e provare la sussistenza di un danno di cui chiedeva il risarcimento.
Dal 19.9.2010 è vigore l’art. 125 bis TUB, il quale specifica al comma 6 che anche in caso di TAEG erroneo la clausola è nulla e ne prevede la sostituzione di diritto. Tuttavia, essendo stato stipulato il contratto de quo in data 25.1.2007, e quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 bis TUB, tale norma non può venire in applicazione. Osserva il Tribunale che, in ogni caso, la tutela del consumatore non si applicherebbe comunque nella fattispecie in esame in forza di quanto previsto dall’art. 122 TUB per due motivi e in particolare perché l’importo è pari ad euro 135.000,00 -e quindi è superiore ai 75.000,00 euro- ed inoltre perché si tratta di un mutuo assistito da garanzia ipotecaria su beni immobili.
Con riferimento alla doglianza inerente l’invalidità della clausola inerente la modalità di estinzione anticipata del mutuo, e in particolare l’art. 7 del contratto de quo, questo Tribunale (v. sentenza n. 6520/17 rel. dott. F. Ferrari, doc., n. 7 convenuta) ha condivisibilmente ritenuto che “La clausola contenuta nei contratti, in particolare, richiamando in gran parte il meccanismo di funzionamento del rapporto come sopra tratteggiato, dispone: “ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio CHF/EUR rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”. Come si è detto, il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l’ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l’unica variante costituita dall’indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi.
In sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, rileva esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce della eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma rilievo alcuno il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l’importo residuo deve essere attualizzato alla data dell’estinzione anticipata.
L’eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai fini dell’estinzione anticipata dei mutui, quindi, non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, né, tanto meno, da una erroneità sul piano matematico finanziario della formula di indicizzazione pattuita, ma consegue all’apprezzamento del Franco Svizzero rispetto all’Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l’oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute).
Fatte tali precisazioni, va ulteriormente osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l’unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale, rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l’importo mutuato: la prima operazione necessaria al fine della quantificazione della somma necessaria per l’estinzione anticipata del mutuo, quindi, è costituita da una conversione del capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in Franchi Svizzeri l’importo da mutuare; in un secondo momento, è necessario riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando, però, il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e alla medesima data la banca dovrà estinguere il mutuo in Franchi Svizzeri.”
Tale clausola risulta sufficientemente determinata e chiara e non contrasta con la disciplina a tutela del consumatore, atteso che il meccanismo di determinazione, benché complesso, è tuttavia completamente e dettagliatamente illustrato in modo comprensibile nella clausola ed è coerente con la logica di un mutuo indicizzato ad una valuta estera.
Con riferimento all’ipotizzata -per altro in modo solo generico- vessatorietà della clausola in quanto ambigua -posto che nella stessa si parla di capitale restituito anziché di capitale residuo-, ritiene il Tribunale che in realtà non sussista alcuna ambiguità poiché, tenuto conto della specificità del mutuo de quo e dell’analitica disciplina delle pattuizioni contenute nel contratto e tenuto altresì conto che, ai sensi della predetta clausola, la richiesta di rimborso anticipato potrebbe anche essere solo parziale, risulta ben chiaro e ovvio che la locuzione “capitale restituito” non possa che intendersi come “capitale che viene restituito” e non come capitale già restituito in precedenza; d’altro canto, nell’ultima parte della stessa clausola, le parti hanno stabilito che in caso di rimborso solo parziale la somma “restituita” sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero ed è quindi chiaro che, trattandosi di destinazione per una somma, la stessa non possa riguardare il passato ma ovviamente il futuro; pertanto, “restituita” non può che intendersi come somma che viene restituita ai fini del rimborso anticipato e non come somma già restituita in precedenza, la quale avrà già avuto una determinata destinazione, interpretazione che non avrebbe alcun senso.
Ne consegue che è indubbio che la clausola faccia riferimento, senza alcuna ambiguità, al “capitale residuo” o a parte del medesimo.
Peraltro, l’asserita ambiguità non condurrebbe necessariamente alla vessatorietà della clausola e quindi alla nullità, posto che l’ipotizzata formulazione non chiara e trasparente potrebbe semmai condurre a ritenere la clausola contraria all’art. 35 comma 1 cod. consum. e il risultato sarebbe soltanto quello di scegliere l’interpretazione della clausola che va nel senso più favorevole al consumatore (v. in tal senso sentenze n. 459/19 e n. 2775/19 Corte d’Appello di Milano, doc. nn. 3 e 2 convenuta).
Come sopra argomentato, tuttavia, nella fattispecie in esame non sono possibili interpretazioni diverse tra cui scegliere.
Con riferimento alla doglianza inerente l’asserita responsabilità della banca ex art. 1337 c.c. per aver agito in violazione dei doveri di informazione e di trasparenza al cui rispetto sono tenuti gli intermediari e comunque per violazione dell’obbligo di buona fede, ritiene il Tribunale che la stessa sia infondata.
Ed invero, dalle produzioni documentali e in particolare dalla lettura del contratto – peraltro stipulato davanti ad un notaio, che il XXX ha espressamente esonerato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza e dichiarando, altresì, nella clausola 10 con riferimento alle norme sulla trasparenza, di aver ricevuto copia dell’avviso delle principale norme sulla trasparenza e di fogli informativi (v. doc. n. 1 convenuta) -, del documento di sintesi allegato e del foglio informativo, consegnato prima della stipulazione, il quale in particolare indica tra i principali rischi specifici di un mutuo in valuta, ad esempio in franchi svizzeri, proprio la variabilità del tasso di cambio- emerge che gli stessi costituiscono “una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all’indicazione dei rischi connessi al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute; sia in riferimento all’essenza del contratto, ossia l’avere concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale” (v. in tal senso anche sentenza n. 6080/18 Tribunale Milano, rel. dott. F. Ferrari v. doc. n. 10 convenuta).
Secondo le condivisibili recenti argomentazioni della Corte d’Appello di Milano di cui alla sentenza n. n. 2321/2023 (v. doc- n. 102 convenuta), “Questo essendo il quadro fattuale e documentale, la Corte richiama quanto esposto da Cass. civ. n. 23655/21 secondo cui “in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile. Ovviamente l’eventuale giudizio di nullità delle singole clausole non comporta necessariamente la nullità dell’intero contratto, secondo il principio generale di cui all’art.1419 cod.civ., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Tale principio è puntualmente e specificamente attuato in subiecta materia dall’art.36 del Codice del consumo, conforme all’art.6 della Direttiva 1993/13/CEE,, secondo il quale le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto ”. La Suprema Corte ha poi ritenuto di attribuire un valore privilegiato e presuntivo agli accertamenti compiuti dal Garante così che – pur dando atto del fatto che “il provvedimento assunto dal Garante non è vincolante per il giudice ordinario neppure nel caso in cui abbia superato con successo il vaglio del giudice amministrativo; ciò non solo perché il privato consumatore è normalmente estraneo al giudizio amministrativo, ma anche perché il giudicato amministrativo si forma soltanto sulla legittimità dell’atto assunto dall’Autorità garante”, purtuttavia ha ritenuto di attribuire “alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole” e ciò in forza della particolare funzione attribuita nel nostro ordinamento agli strumenti di public enforcement. Ciò determina, quindi, un più pregnante dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo e chiamato ad occuparsi delle stesse disposizioni contrattuali oggetto del sindacato amministrativo. Orbene, pur anche alla luce di tali indicazioni, la Corte reputa non fondata la censura di mancanza di chiarezza della clausola in questione, posto che detta disposizione negoziale costituisce piana espressione del meccanismo di indicizzazione valutario rapportato solo alla quota in linea capitale. Di tal ché appare evidente come le censure svolte dal mutuatario siano sostanzialmente dirette a scongiurare l’effetto economicamente svantaggioso scaturente semplicemente dal particolare andamento del rapporto Euro/Franco Svizzero in un determinato contesto storico (v. per la completa sovrapponibilità della situazione fattuale la decisione di questa Corte n. 3310/21). Seguendo tale impostazione, il […] avrebbe potuto, quindi, selettivamente individuare i periodi di cambio valutario a lui sfavorevole per censurare la non chiarezza della clausola, avvantaggiandosi, invece, della stessa, nel caso opposto. Né, infine, un tale effetto di nullità per mancanza di chiarezza e per connesso squilibrio può essere desunto dall’inserimento, nella citata clausola n.10 del contratto, del termine “capitale restituito” in luogo del diverso termine di “capitale residuo”. Innanzitutto, la contestazione è stata svolta tardivamente, ovvero solo in comparsa conclusionale dalla parte attorea – come rilevato dal giudice di prime cure. Secondariamente, tale censura non determina alcuna nullità della clausola in esame. Ed, invero, l’unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire e ciò sulla base del senso logico prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative: è, infatti, di tutta evidenza che nessuna operazione di valorizzazione deve essere effettuata in relazione al capitale già restituito, ma solo quanto a quello da restituire che va, appunto, conteggiato.
14. Conclusivamente, quindi, in primo luogo, la clausola in questione non è minimamente affetta da mancanza di chiarezza, esprimendo solo la fisiologica applicazione del meccanismo di indicizzazione valutaria del mutuo, come già esposto nelle altre sentenze rese da questa Corte, citate sub n. 12 e le cui motivazioni sono integralmente richiamate. In secondo luogo, anche l’eventuale mancanza di chiarezza e l’omessa informativa non costituiscono di per sé ragione di nullità della clausola contestata; men che meno una tale assenza di chiarezza determinerebbe la restituzione, da parte della banca, “di tutte le some illegittimamente corrisposte durante il rapporto contrattuale ed a seguito della sua estinzione e/o al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura ritenuta di giustizia “ ( v. pag. 16 dell’atto di citazione di secondo grado). Coerentemente, del resto, la Corte di Cassazione ha osservato che “le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (cfr. Cass. civ., n. 23655/21, par. 2.4.5.). Deve, quindi, essere ribadito il principio – già da questo ufficio affermato – per il quale, laddove la clausola comporti un significativo squilibrio a carico del consumatore, la stessa deve essere considerata vessatoria, indipendentemente dal fatto che sia formulata in maniera chiara e trasparente o sia di formulazione ambigua, e sarà conseguentemente dichiarata nulla (art. 33 Cod. Cons.); oppure, laddove la clausola sia solamente formulata in maniera ambigua, senza che la stessa comporti un significativo squilibrio a danno del consumatore, la conseguenza prevista dalla legge è che la clausola medesima debba essere interpretata secondo l’interpretazione più favorevole al consumatore. Ora, nel caso in esame, la clausola di estinzione anticipata oggetto di contestazione non determina alcuno squilibrio a carico della parte mutuataria, dovendosene pertanto escludere la vessatorietà: ed, invero, l’alea presente nell’operazione di indicizzazione valutaria comporta l’insorgenza del rischio per entrambi i contraenti, che hanno accettato il rischio insito nell’andamento del tasso di cambio Euro/Franco Svizzero. Come correttamente osservato dalla parte appellata, invero, “l’ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario in sede di estinzione anticipata del rapporto contrattuale (ossia l’importo del capitale da restituire) dipende dal rapporto esistente tra l’Euro ed il Franco Svizzero nel momento in cui viene effettuato il conteggio estintivo” ( v. pag. 42 della comparsa di costituzione) e “l’andamento effettivo del tasso di cambio è un elemento per definizione non conoscibile ex ante da nessuna delle due parti” ( v. pag. 42 della comparsa di costituzione); di tal ché le parti si sono volontariamente assunte un rischio e ciò a fronte, in particolare, del fatto che il […] ha potuto beneficiare dei vantaggi derivanti dall’applicazione del tasso di interesse Libor CHF che, all’epoca della stipula aveva un andamento potenzialmente favorevole rispetto all’Euribor. L’alea dell’andamento non poteva che riflettersi, dunque, anche nella fase di estinzione anticipata del mutuo, con vantaggio potenziale anche per il mutuatario.”
Infine, ritiene il Tribunale che sia priva di pregio anche la doglianza inerente la responsabilità precontrattuale atteso che in realtà del mutuo de quo avrebbe natura di contratto derivato.
Come già deciso, invero, da questo Tribunale (v. sentenza n. 12332/17, rel. dott. F. Ferrari, doc. n. 9 convenuta) “La tesi non può essere condivisa, come anticipato, non solo in quanto differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest’ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria, né, tanto meno una scommessa con contenuto speculativo; ma anche per il differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l’oggetto del contratto in derivati.
Nei contratti in esame, infatti, non risulta mai previsto un obbligo a carico della banca di effettuare il pagamento di un differenziale, dal momento che la clausola prevede solo l’accantonamento sul conto fruttifero della variazione della rata pagata alle condizioni contrattuali originarie previste nel piano di ammortamento rispetto alla rata determinata alle condizioni economiche attuali, il tutto sempre e comunque in vista dell’adempimento da parte del mutuatario al proprio obbligo restitutorio.”.
Le parti hanno concluso un mutuo ed invero il contratto prevede l’obbligo per il mutuatario di restituire la stessa quantità di capitale ricevuta, oltre ad una quota di interessi a tasso variabile ancorato a taluni indici.
Come condivisibilmente argomentato sul punto anche dalla Corte d’Appello di Milano, “la natura di derivati impliciti dei contratti in esame deve ritenersi assolutamente esclusa, attesa l’assenza di una componente variabile per la parte relativa alla restituzione del capitale -che viene immediatamente messo a disposizione della parte mutuataria, cosa che non avviene negli strumenti derivati– e che non prevede in alcun modo la sussistenza di uno scambio di flussi finanziari, di volta in volta regolati tra le parti, che è ciò che individua il meccanismo intrinsecamente aleatorio degli strumenti derivati, coerente con la loro natura sostanzialmente speculativa” (v. sentenza n. 459/19, doc. n. 3 convenuta); “la causa di un contratto derivato è invece pacificamente del tutto differente, sia nel caso di derivato stipulato con funzione di copertura del rischio di variabilità del prezzo dovuto per un debito sottostante, sia nel caso di derivato con funzione speculativa” (v. sentenza n. 2775/19, doc. n. 2 convenuta).
Del resto, anche il Supremo Collegio (v. Cass. n. 23655/21) ha di recente affermato, proprio in tema di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, che non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato -e per questa via sottoposto all’operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi-, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l’operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
Pertanto, essendo tutte infondate, le domande attoree vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l’attore va condannato a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
-P.Q.M.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da XXX;
-condanna XXX a rimborsare a YYY le spese di giudizio che si liquidano nell’importo di euro 14.130,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 7.7.2023
Il Giudice dott.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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