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Mutuo in relazione affettiva e onere della prova

La sentenza affronta il tema del mutuo orale concluso tra soggetti legati da una relazione affettiva. Il giudice, in assenza di un contratto scritto, ribadisce l’importanza della prova della causa del mutuo, distinta da altri tipi di liberalità. Vengono analizzati i requisiti dell’ingiustificato arricchimento, evidenziandone la sussidiarietà rispetto ad altre azioni esperibili.

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Pubblicato il 23 gennaio 2025 in Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

N. 21234/2023 R.Gen. Aff. Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in persona del Dr.

NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._362_2025_- N._R.G._00021234_2023 DEL_10_01_2025 PUBBLICATA_IL_14_01_2025

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 21234/2023 e vertente TRA ), nato a 19.04.1970, rappresentato difeso dall’avv. NOME COGNOME RICORRENTE c.f. , nata a 08.06.1976 RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: mutuo / ingiustificato arricchimento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il sig. (nel prosieguo il ricorrente), chiedeva, previa fissazione dell’udienza comparizione, condannarsi la resistente (nel prosieguo la resistente) al pagamento della somma di € 79.162,00 (o della somma maggiore o minore accertata), previo l’accertamento del versamento a titolo di mutuo della somma da parte del sig. in favore della C.F. C.F. Sig.ra In subordine o in via cumulativa, il ricorrente richiedeva la condanna ai sensi dell’art. 2041 c.c. alla restituzione della medesima somma. La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace con ordinanza del 07.10.24.

All’udienza del 26.11.24 veniva escusso il teste fratello dell’odierno ricorrente, il quale, sinteticamente, dichiarava di essere a conoscenza del fatto che il ricorrente era solito elargire somme di denaro all’allora compagna al fine di permetterle di provvedere alle rate del mutuo dell’immobile a lei intestato, nonché per consentirle di provvedere al pagamento delle spese condominiali e delle utenze.

Il teste ha altresì riferito di essere a conoscenza del fatto che vi erano accordi verbali intercorsi tra il ricorrente e la resistente aventi ad oggetto la restituzione di quanto conferito.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per discussione orale l’udienza del 07.01.25 ove parte ricorrente richiamava le conclusioni già rassegnate.

In fatto e in sintesi, il ricorrente allega numerose transazioni effettuate sia in favore della resistente che in favore di soggetti terzi (condomini, società di fornitura etc), che sarebbero prova della conclusione di numerosi mutui a titolo gratuito, frutto della volontà del sig. di aiutare la sig.ra a far fronte alle spese quotidiane, in virtù di una affectio derivante dalla relazione che i due hanno intrapreso nel 2015, poi cessata nel 2022.

Dalla disamina degli allegati al ricorso, emergono diverse transazioni per varie causali:

pagamento mutuo dell’immobile sito in INDIRIZZO, oneri condominiali dell’immobile sito in INDIRIZZO, oneri relativi all’acquisto, ristrutturazione e ammobiliamento dell’immobile sito in INDIRIZZO, somme conferite a vario titolo per l’avviamento dell’attività commerciale della sig.ra acquisto elettrodomestici per l’immobile sito in alla INDIRIZZO, pagamento imposte per conto della resistente, pagamento di una vacanza, utenze di luce, gas e telefono, intestate alla resistente, acquisto di un divano letto, ricariche telefoniche. In diritto, preliminarmente occorre evidenziare come il mutuo ex art. 1813 c.c., sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario.

Il contratto di mutuo è poi caratterizzato dal principio della libertà di forma, richiedendosi la forma scritta soltanto per il patto sugli interessi, atteggiandosi quindi come forma integrativa necessaria soltanto per la validità di alcune clausole o come presupposto di determinati effetti.

Pertanto, lo stesso ben può essere concluso anche oralmente e finanche perfezionarsi nel momento della dazione per fatti concludenti.

La forma scritta non è prevista neanche ad probationem.

Tuttavia, la prova del mutuo non si riduce alla prova della dazione, dovendo emergere dalle allegazioni altresì il titolo giuridico riconducibile ad un contratto concluso ex art. 1813 c.c.

Pertanto, colui che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697

c.c., oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, con la conseguenza che l’onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi.

In mancanza di un accordo scritto, la giurisprudenza di legittimità àncora la valutazione delle causali delle dazioni (ad esempio, la causale di un bonifico), quali prova della conclusione di un contratto di mutuo, alla congruenza con l’impianto probatorio complessivo.

Mentre, infatti, ove non vi sia specifica contestazione la causale è considerata sufficiente per la prova del titolo della dazione, ove la contestazione vi sia, oppure – come nel caso di specie – ove il convenuto sia contumace, l’imputazione deducibile dalla causale ha di per sè valore meramente indiziario con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che dovrà tenere conto altresì di altri elementi emersi nell’istruttoria.

Nel caso di specie non v’è stata la conclusione di un accordo scritto, come ben può accadere in presenza di una relazione affettiva.

Nonostante somma tutto quanto conferito complessivamente sia ingente, resta comunque nella normalità dei rapporti affettivi una conclusione orale di mutuo, atteso che le dazioni sono state effettuate varie tranches che, prese singolarmente, hanno valore esiguo.

A prova del concluso mutuo il ricorrente allega numerose transazioni effettuate nel corso della relazione amorosa.

Ciò posto, visto quanto prospettato in materia di mutuo e onere probatorio, occorre innanzitutto scomputare e valutare separatamente tutte quelle transazioni dalle quali il titolo di prestito/mutuo non è chiaramente evincibile né dalla disamina dei documenti né dalla prova testimoniale assunta, per le quali difetta ab origine qualsiasi titolo giustificativo riconducibile all’istituto di cui all’art. 1813 c.c. e che si valuteranno ai sensi dell’art. 2041 c.c. Si procederà, pertanto, alla previa suddivisione in categorie dei crediti che il ricorrente ritiene di vantare, in virtù della ragione del conferimento. Finanziamenti per il pagamento del mutuo e per l’avviamento dell’attività commerciale.

Circa gli allegati 1 e 5 del ricorso, rispettivamente finanziamenti per l’immobile in INDIRIZZO e finanziamento per negozio RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente ha indicato in ogni bonifico che si trattasse di un prestito o di un finanziamento.

La causale del bonifico, benché atto di parte, se valutata congiuntamente alla prova testimoniale assunta all’udienza del 26.11.24, nella quale il teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il ricorrente abbia mutuato alla resistente somme per il pagamento del mutuo e per l’avviamento dell’attività commerciale, consente di ritenere che sussista il titolo per la restituzione.

Il ricorrente, quindi, con riguardo alle dazioni di cui agli allegati 1 e 5 del ricorso ha quindi provato la causale ex art 1813 c.c. delle dazioni, quantificate in € 17.621,00 per il pagamento dei ratei del mutuo ed € 5.979,31 a titolo di prestito per l’avviamento dell’attività produttiva e pagamento utenze (tanto emerge dalla disamina della documentazione allegata, dovendosi ritenere l’indicazione nel ricorso un errore materiale).

Conseguentemente, sussiste il presupposto per la restituzione della somma di € 23.600,31, data dalla somma di tutte le dazioni, che è stata conferita alla resistente a titolo di mutuo per il pagamento dei ratei di mutuo dell’immobile sito in INDIRIZZO e per l’avviamento del negozio RAGIONE_SOCIALE

Finanziamenti per pagamento oneri condominiali e utenze.

Con riguardo alle transazioni aventi ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali relativi all’immobile di INDIRIZZO (all.2) e al pagamento di utenze Enel e Telecom (all.ti 9 e 10), preliminarmente, occorre evidenziare come non sia possibile inserire una causale esplicita (prestito, mutuo etc.) nei pagamenti esercitati in favore di soggetti terzi.

Pertanto, la conclusione di un mutuo oralmente per il pagamento, ad esempio, di utenze, può ben essere provata con un testimone.

Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il ricorrente mutuasse somme alla resistente per il pagamento di utenze e oneri condominiali.

Nel complesso delle transazioni avvenute nella coppia, aventi ad oggetto numerose somme mutuate, quanto prospettato dal teste appare assolutamente verosimile.

Conseguentemente, sussiste il presupposto per la restituzione di € 9.921,56, dati dalla somma di quanto conferito per il pagamento di oneri condominiali, utenza elettrica e telefonica, conferiti alla resistente a titolo di mutuo.

Conferimenti per l’immobile in INDIRIZZO e finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici e complementi d’arredo.

Con riguardo agli esborsi relativi all’immobile sito in alla INDIRIZZO, occorre evidenziare come dalla disamina degli allegati al ricorso, emerga la circostanza che il ricorrente e la resistente volessero ivi intraprendere una convivenza more uxorio.

Ciò premesso, le dazioni possono suddividersi in astratto in due macrocategorie:

Somme date a prestito alla sig.ra Conferimenti propri del sig.

Tuttavia, come già evidenziato, la causale del bonifico resta un elemento da valutarsi congiuntamente ad altre prove;

deve pertanto rilevarsi che il ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuto mutuo in mancanza di ulteriori riscontri probatori diversi dalla semplice indicazione della causale del bonifico.

Ne consegue che i bonifici, € 14.000,00 per preliminare per l’acquisto dell’immobile, e altre transazioni con una causale prestito, per un totale di € 8.500,00 non possano considerarsi somme mutuate.

Infatti, dalle dichiarazioni del teste non è emerso alcun riferimento a somme mutuate per acquisto, ristrutturazione e ammobiliamento dell’immobile in INDIRIZZO, nel quale il ricorrente e la resistente dovevano intraprendere una convivenza e né, tantomeno, alcun capitolo di prova testimoniale era stato specificamente articolato in tal senso.

I conferimenti di cui è stata esclusa la natura di mutuo, per l’importo complessivo di euro 22.500,00 possono tuttavia essere valutati ai sensi dell’ art. 2041 c.c. come da domanda subordinata.

La disciplina dell’ingiustificato arricchimento costituisce un istituto di chiusura dell’ordinamento, che ripudia gli spostamenti patrimoniali acausali.

Gli elementi costitutivi dell’azione di arricchimento senza causa sono cinque:

1) l’arricchimento;

2) il pregiudizio;

3) la correlazione tra pregiudizio ed arricchimento;

4) la mancanza di giusta causa;

5) la sussidiarietà dell’azione.

L’ultimo dei requisiti, essendo il presupposto per l’esperibilità dell’azione, merita particolare approfondimento.

L’art. 2042 c.c. statuisce, infatti, il carattere sussidiario dell’azione, sicché l’azione di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova (SS.UU. 33954/2023).

Nel caso di specie, pertanto, non sussiste il presupposto per la restituzione della somma di € 22.500,00, poiché il ricorrente non ha provato il mutuo (essendo la causale del bonifico elemento da valutarsi congiuntamente ad altri elementi, non forniti dal ricorrente con riguardo all’immobile di INDIRIZZO e l’istituto dell’ingiustificato arricchimento non può essere utilizzato per superare il mancato raggiungimento della prova del titolo contrattuale.

Con riguardo ai restanti conferimenti di cui all’allegato 3 del ricorso, per un totale di € 10.500,00 (presumendo, si ribadisce, le quote di contribuzione alla casa comune predisposte in parti uguali), essi attengono a somme che il sig. doveva egli stesso per la ristrutturazione e l’ammobiliamento dell’immobile sito alla INDIRIZZO nel quale le odierne parti in giudizio volevano intraprendere una convivenza (si veda ad esempio all. 3 prestito e quota parte mia acquisto mobili casa INDIRIZZO), e ad un saldo ristrutturazione e spese piccoli accessori che può ritenersi, negli accordi tra le parti, a lui spettante, atteso che il ricorrente non ha indicato, come negli altri bonifici, la causale prestito. L’esistenza dei presupposti per la restituzione di tali esborsi non va, quindi, ricercata nell’istituto di cui all’art. 1813 c.c., giacché la causa del mutuo appare incompatibile con esborsi ricollegati alla predisposizione di un immobile per l’inizio di una convivenza.

Occorrerà quindi valutare la possibile riconducibilità di tali esborsi nell’alveo di cui all’art 2041 c.c. unitamente ad altro esborso di € 6.000,00 di cui all’all. 6, che attiene ad un finanziamento effettuato per l’acquisto di elettrodomestici e suppellettili.

Preliminarmente si evidenzia come sussistano, tanto per la somma di € 10.500,00 quanto per quella di € 6.000,00 i presupposti per la valutazione della domanda ex art. 2041 c.c.

Nel caso di specie, si può infatti configurare un impoverimento del ricorrente, che ha effettuato esborsi per ristrutturazione, arredamento e acquisto elettrodomestici di un immobile di cui non ha goduto, e un arricchimento della resistente che è proprietaria dell’immobile.

Sussiste, poi, un nesso di causalità l’impoverimento e l’arricchimento e inoltre lo spostamento patrimoniale è acausale, poiché l’entità del conferimento non è annoverabile nelle piccole liberalità che accompagnano i rapporti affettuosi e poiché, di fatto, la convivenza non è mai iniziata a causa della fine della relazione.

Con riguardo al principio di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., per gli esborsi relativi all’acquisto di elettrodomestici (€ 6.000,00), nonché per la somma di € 10.500,00 (all. 3) conferita a titolo contributo personale alla ristrutturazione all’ammobiliamento della casa di INDIRIZZO, occorre rilevare come la ricostruzione giuridica operata dal ricorrente – che ascrive anche questi alla categoria del mutuo – non sia condivisibile, sicché l’azione per la restituzione fondata sul contratto di mutuo è carente ab origine del titolo giustificativo, potendosi, quindi, invocare l’istituto dell’ingiustificato arricchimento Ciò posto, ritenuta astrattamente esperibile l’azione di ingiustificato arricchimento, occorre approfondire se ne sussistano i presupposti nel caso di specie, atteso il rapporto affettuoso che vi era tra ricorrente e resistente. Sul punto, si ritiene applicabile la giurisprudenza in materia di rapporti familiari e convivenza more uxorio;

infatti, sebbene secondo quando prospettato e allegato dal ricorrente, la convivenza non sia mai iniziata, taluni esborsi sono stati effettuati per la predisposizione di una casa comune.

La Suprema Corte ha evidenziato come in pendenza di una relazione sentimentale, il conferimento effettuato in favore del partner non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest’ultimo, ma alla formazione e poi alla fruizione di un progetto comune, non costituisce una donazione e non è soggetto alla disciplina propria delle obbligazioni naturali.

Di conseguenza, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà riconoscersi al depauperato il diritto di esperire l’azione di arricchimento senza causa (Cass. Ord. 14732/2018).

Infatti, la donazione va esclusa per difetto dell’animus donandi, mentre con riguardo alle obbligazioni naturali, per ricondurre alla categoria un esborso effettuato in pendenza di una convivenza, occorre provare non solo l’esistenza di un dovere morale o sociale, ma anche che il suddetto dovere sia stato adempiuto in modo spontaneo con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle possibilità economiche di colui che ha effettuato il conferimento.

Pertanto, quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità ed adeguatezza allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell’altro (Cass. 11330/2009).

Nel caso di specie, la proporzionalità ed adeguatezza manca per l’esborso di euro 10.500,00 di cui quindi si valuterà la sussistenza dei presupposto di cui all’art. 2041 c.c.

Tali presupposti mancano atteso che non si rinviene la prova dell’effettivo arricchimento provocato all’altra parte, difetta per l’esborso di € 10.500,00 finalizzato alla ristrutturazione dell’immobile poiché manca atti l’effettivo incremento patrimoniale e valoriale asseritamente derivato in favore dell’immobile ristrutturato.

Quanto alla somma di euro 6000,00 destinata all’acquisto di elettrodomestici e complementi di arredo deve ritenersi che non esorbitino dagli indicati limiti di proporzionalità ed adeguatezza atteso anche il tipo di lavoro che il ricorrente svolge (polizia ferroviaria come allegato).

Finanziamenti per il pagamento di imposte Dalla disamina delle quietanze di versamento tributi (all. 7), non emerge, come per oneri condominiali e utenze, alcun esplicito riferimento ad un contratto di mutuo giacché, come già evidenziato, per i pagamenti conto terzi, in difetto di accordo scritto separato, tale indicazione non può essere inserita.

Questa circostanza, in uno con il fatto che il teste nulla ha riferito con riguardo a somme mutuate per il pagamento di imposte, induce a ritenere che il ricorrente non abbia provato il concluso mutuo.

Né tantomeno il diritto alla restituzione può trovare fondamento sul disposto dell’art. 2041 c.c., poiché, come già evidenziato, l’istituto dell’ingiustificato arricchimento non può essere utilizzato per superare il mancato raggiungimento della prova del titolo contrattuale.

Conseguentemente, non sussistono i presupposti per la restituzione di € 1.812,34 (quietanze tributi di cui all’all.7), poiché il ricorrente non ha provato la conclusione di un contratto di mutuo.

Ricariche telefoniche, pagamento viaggio e acquisto divano letto Infine, con riguardo alle spese relative a ricariche telefoniche (all. 12), al pagamento del viaggio in Spagna (all.8) e all’acquisto del divano letto (all.11), occorre evidenziare che, per quanto attiene alle piccole liberalità che normalmente accompagnano un rapporto affettuoso, non sussiste un diritto alla ripetizione di quanto prestato ove la relazione volga al termine, purché vi sia un carattere di adeguatezza e gli esborsi non siano apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li effettua. Tali dazioni sono qualificabili come donazioni d’uso ex art. 770 c.c. Rientra, infatti, nella nozione di liberalità eseguita in conformità agli usi la elargizione di un bene fatta spontaneamente, tra due fidanzati o, in genere, tra persone legate da affettuosa amicizia in conformità al costume sociale pro tempore.

Non è infatti configurabile la ricostruzione in base alla quale l’autore della dazione abbia inteso anticipare, a titolo di mutuo, alla beneficiaria della liberalità la somma impegnata per l’acquisto del dono (come ad esempio un viaggio).

Né tantomeno la restituzione può trovare il fondamento nel disposto dell’art. 2041 c.c., in quanto la dinamica dell’impoverimento/arricchimento, non è presente nella fattispecie donazione d’uso.

Ai sensi dell’art. 770 c.c. vanno, quindi, valutate le ricariche telefoniche, il viaggio ed anche il divano letto (allegati 8, 11 e 12 al ricorso).

Pertanto, per quanto attiene alle somme conferite per queste operazioni, il ricorrente non ha alcun diritto alla ripetizione, né ex art. 1813 c.c. né ex art. 2041 c.c.

Spettano gli interessi legali, e non la richiesta rivalutazione monetaria attesa la natura di debito di valuta, dalla lettera di messa in mora avendo accertato che il mutuo contratto dalle parti era inizialmente gratuito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del totale delle somme di cui al dispositivo ai minimi attesa la scarsa attività istruttoria disposta.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Condanna la sig.ra alla restituzione della somma mutuata di € 33.521,87 con interessi legali dal 20.04.23;

3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 3800,00 oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge.

Napoli,10.1.25 Il Giudice NOME COGNOME Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOME MOT in tirocinio generico.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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