REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di L’Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1104/2022 pubblicata il 19/07/2022
nella causa civile di appello iscritta al n. 1578\2018
R.G.A.C., promossa da
XXX e YYY
APPELLANTI
contro la ZZZ, rappresentata e difesa dagli avv.
APPELLATA
per la riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Pescara il 7\11\2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento dell’odierno gravame:
A) NEL MERITO ed in riforma della statuizione di prime cure, accertare e dichiarare l’abusività delle denunciate clausole contrattuali ed in particolare di quella di cui all’art. 7, del contratto di mutuo fondiario ripassato tra gli odierni appellanti e la ZZZ e conseguentemente la illegittimità delle somme pretese ex adverso, in supero della differenza tra l’importo mutuato e l’ammontare delle quote di capitale già restituite, da calcolarsi secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero e senza la duplice conversione illecitamente imposta; con condanna dell’appellata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli appellanti in dipendenza dell’illecita condotta per cui è causa, da liquidarsi equitativamente nella misura di € 5.000,00 ovvero in quell’altra maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, con l’aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo; condannare inoltre la mentovata ZZZ a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle per la procedura di mediazione svoltasi avanti l’Arbitro Bancario Finanziario;
B) IN ISTRUTTORIA, si opus sit, ammettere l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ZZZ, nonché la prova testimoniale a mezzo dei sigg. *** e ***, tutti sulle circostanze già articolate nel libello introduttivo di prime cure”.
Per l’appellata:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
– Dichiarare inammissibili il primo e il secondo motivo di appello formulati dai Signori XXX e YYY per tutti i motivi di cui in atti;
NEL MERITO
– Respingere integralmente l’appello promosso dai Signori XXX e YYY e le domande dai medesimi formulate nei confronti di ZZZ, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti e, per l’effetto, confermare integralmente l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. emessa del Tribunale di Pescara emessa in data 7 novembre 2018 e pubblicata il 13 novembre 2018;
IN OGNI CASO
– Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) In primo grado XXX e YYY –sulla premessa d’avere concluso, il 30\12\2009, con la ZZZ, società di diritto del Regno Unito, un contratto di mutuo fondiario in euro (€ 140.000), indicizzato al franco svizzero; che il mutuo prevedeva un tasso variabile (ancorato al CHF Libor), ed avrebbe dovuto essere rimborsato in 30 anni, con rate mensili; d’avere chiesto, nel 2015, di estinguerlo anticipatamente, e d’essersi visti chiedere il pagamento di una somma che ritenevano essere eccessiva, perché calcolata attraverso un procedimento penalizzante per il mutuatario, che non era stato esplicitato nella fase delle trattative- hanno chiesto al Tribunale di Pescara di dichiarare la nullità della relativa clausola negoziale (art. 7), perché abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della Dir. CEE n. 93\13, avendo la banca violato i doveri di trasparenza, correttezza e buona fede.
1.2) Hanno aggiunto che la natura abusiva della clausola era già stata accertata dall’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia, con una delibera che era stata emessa il 7\12\2017, sul ricorso promosso dallo stesso XXX.
1.3) La banca ha chiesto il rigetto della domanda, e tale istanza è stata poi condivisa dal Tribunale, che ha innanzitutto rilevato, in relazione alla dedotta violazione degli obblighi informativi, che il contratto dava atto dell’avvenuta consegna ai clienti del foglio informativo.
1.4) Mentre nel merito ha ritenuto che il contratto spiegasse in maniera comprensibile il meccanismo di duplice conversione, attraverso il quale sarebbe stata calcolata la somma dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo.
1.5) Si trattava, per quanto detto, di un finanziamento espresso in euro, e che avrebbe dovuto essere rimborsato in quella stessa valuta; ma la somma di volta in volta dovuta restava ancorata al rapporto di cambio, tra euro e franco svizzero, esistente alla data di sottoscrizione del negozio (1,4987 franchi per ogni euro).
1.6) Il mutuo, in altri termini, era stato concesso ad un tasso d’interesse più basso rispetto a quelli che all’epoca venivano praticati sul mercato, proprio perché il capitale da rimborsare sarebbe stato ancorato ad una valuta (il franco svizzero) che la banca riteneva essere connotata da una maggiore stabilità, nel tempo, rispetto all’euro.
1.7) L’importo di ciascuna rata, così come la somma dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo, doveva quindi essere calcolato convertendo in franchi svizzeri la somma dovuta (per la rata, o per il mutuo residuo), al tasso di cambio esistente all’inizio del rapporto; e poi riconvertendo in euro il risultato ottenuto, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento.
1.8) Con la conseguenza che i clienti avrebbero tratto vantaggio dalla stabilità del rapporto di cambio (grazie al tasso d’interesse più basso), ed ancora di più se l’euro, nel corso degli anni, si fosse rivalutato; mentre sarebbero stati penalizzati nell’eventualità che fosse stato, invece, il franco svizzero ad apprezzarsi sull’euro.
2.1) Con l’appello i soccombenti rappresentano che il contratto aveva una componente doppiamente aleatoria, potendo variare, nel tempo, sia il tasso d’interesse che il rapporto di cambio tra le due valute: per cui tale caratteristica assimilava il finanziamento ad un contratto aleatorio, e segnatamente ad un’operazione di tipo “forward”, che viene negoziata al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali, proprio perché presenta una rilevante componente speculativa.
2.2) Essi appellanti, quindi, erano stati indotti ad accettare un rischio assai significativo, che accentuava l’obbligo d’informazione da cui la banca era gravata.
2.3) Aggiungono che in una controversia analoga, anch’essa pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, il Giudice aveva sentito l’esigenza di nominare un c.t.u., al duplice fine di accertare se la componente aleatoria del contratto fosse compatibile con la causa tipica del contratto di mutuo fondiario, e di verificare il grado di asimmetria informativa.
2.4) Ed il c.t.u. aveva concluso nel senso che “l’elevato, complesso ed ermetico meccanismo d’indicizzazione adottato dalla banca e l’assenza nel testo contrattuale di una chiara ed esauriente illustrazione delle modalità operative di calcolo rendono assolutamente non agevole la comprensione dell’onerosità e dei rischi del finanziamento ad una persona comune, non esperta in materia”.
2.5) Il meccanismo di duplice indicizzazione, infatti, era regolato (dall’art. 4 del contratto) in maniera assolutamente incomprensibile; non era menzionato affatto nel piano di ammortamento; mentre nel cd. documento di sintesi doveva essere enucleato all’interno di una sezione che recava un titolo fuorviante (“Sintesi delle principali clausole contrattuali non aventi contenuto economico”).
2.6) Aggiungono che il contratto introduceva un’ulteriore asimmetria tra i contrenti, posto che (art. 4, e 4 bis) “in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria (e quindi in presenza di una variazione del tasso d’interesse, o del rapporto di cambio, sfavorevole per il mutuatario, n.d.r.) l’importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero … sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile”: sicchè la banca recuperava subito la maggiore somma dovutale, prelevandola dal deposito infruttifero che era stato istituito al momento della sottoscrizione del contratto, oppure -se quel deposito fosse stato incapiente- richiedendola con la rata immediatamente successiva; mentre nel caso opposto, “di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l’importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero”: deposito la cui restituzione sarebbe avvenuta solo alla scadenza del mutuo.
2.7) Gli appellanti ricordano che la natura aleatoria del contratto va valutata con un giudizio “ex ante”: sicchè risultava ininfluente la circostanza, valorizzata dalla banca, secondo cui nel corso del rapporto il tasso d’interesse s’era mantenuto a livelli inferiori al “LIBOR”, e quindi più vantaggiosi per il mutuatario.
2.8) Deducono che gli artt. 34, comma 2, e 35, comma 1, del codice del consumo impongono obblighi informativi più pregnanti in relazione ai contratti aleatori: obblighi che, nella specie, non erano stati assolti, una volta che il contratto non segnalava, con la dovuta efficacia, il duplice rischio, di cambio e di tasso, che il cliente si stava assumendo.
2.9) Per cui, in presenza dell’anzidetto deficit informativo, la clausola doveva essere ritenuta abusiva, e perciò nulla, in applicazione dell’art. 3, par.1, della Direttiva CEE n.93/2013, e dell’art. 36 del Codice del consumo.
3.1) Col secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del fatto che, in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il meccanismo di cui s’è detto (di duplice conversione della somma dovuta), non si riferiva soltanto al capitale residuo, ma anche al capitale già restituito, ed agli eventuali arretrati (art. 7 del contratto).
3.2) Per cui il cliente, benchè avesse già pagato alcune rate, si vedeva esposto al rischio di un ricalcolo della somma già pagata, ed eventualmente a dover versare somme ulteriori, alla luce dei mutamenti (di cambio o di tasso) che fossero intervenuti anche dopo il pagamento.
3.3) La clausola era perciò affetta da nullità, che non poteva essere sanata dalle difese esposte dalla banca, secondo cui la norma doveva invece essere interpretata nel senso che il calcolo riguardava solo il capitale residuo, e non anche le rate già onorate. 3.4) Ribadiscono che la direttiva CEE 1993\13 presume l’esistenza di un’asimmertia informativa tra banca e cliente; ed obbliga perciò la prima a redigere i contratti in forma chiara e comprensibile: e per la violazione di tale obbligo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con delibera n. 27214 del 13\6\2018, aveva giudicato abusiva la clausola qui in esame.
3.5) Mentre la Suprema Corte, dal canto suo (v. Cass. 11904\2014), aveva stabilito che “nel giudizio promosso dall’assicurato per il risarcimento del danno patito per l’elevato premio corrisposto in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante per la Concorrenza ha una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio “praesumptum de praesumpto non admittitur”, che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato”.
4.1) Col terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale -avendo respinto la loro domanda di accertamento della nullità della clausola, per difetto di un’informazione adeguata- ha respinto anche la correlata domanda di condanna della banca al ristoro del danno, da perdita di “chance”.
4.2) Pregiudizio che nella specie era costituito dal fatto che la pretesa della banca, di subordinare l’estinzione anticipata del mutuo al pagamento di una somma non dovuta (una volta che si fosse accertata la nullità della clausola), li aveva indotti a rinunciare alla richiesta di estinzione anticipata, così precludendo loro la facoltà di rinegoziare il mutuo residuo con altra banca, a condizioni più favorevoli.
5.1) La banca appellata ha chiesto il rigetto del gravame contestando (fin troppo) diffusamente le ragioni che lo sorreggono.
5.2) Ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, ex artt. 342 e 345 c.p.c., lamentando, quanto al secondo, che era nuova sia l’eccezione di nullità della clausola di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto, sia il riferimento ai contratti derivati di tipo “forward”, sia la doglianza relativa al fatto che la banca avrebbe accreditato sul deposito fruttifero le somme dovute al cliente, mentre quest’ultimo, in caso d’incapienza del deposito, avrebbe dovuto corrispondere subito quanto dovuto, col prelievo dal deposito fruttifero, o con la rata immediatamente successiva.
6.1) Nel merito ha ricordato che i clienti erano stati resi edotti del meccanismo di duplice indicizzazione delle somme dovute, avendo ricevuto, prima della sottoscrizione del negozio, il documento di sintesi ed il foglio informativo, redatti in conformità delle disposizioni in materia di trasparenza; e tali documenti spiegavano in maniera chiara il sistema di calcolo delle rate e della somma dovuta in caso di recesso anticipato: per cui, nei fatti, il mutuo doveva essere assimilato ad un finanziamento espresso direttamente in franchi svizzeri, e restava perciò sottoposto al rischio di cambio.
6.2) Ha aggiunto che la normativa vigente all’epoca di conclusione del contratto (delibera CICR del 4\3\2003 e provvedimento della Banca d’Italia del 25\7\2003) non poneva neppure l’obbligo di consegnare al cliente il foglio informativo, essendo sufficiente che tali fogli fossero “asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico”. 6.3) In corso di rapporto, poi, i clienti avevano ricevuto, con cadenza annuale, delle “lettere di trasparenza”, che indicavano l’andamento dei tassi d’interesse e dei rapporti di cambio.
6.4) Ha aggiunto che se era vero che nel corso degli anni l’euro s’era svalutato rispetto al franco svizzero, era del pari vero che il tasso d’interesse era invece diminuito, rispetto a quello che era stato pattuito al momento della sottoscrizione del contratto: per cui i mutuatari, nel corso del rapporto, avevano visto ridursi le rate ed accrescersi (di oltre 5.000 euro) il loro deposito fruttifero; e quindi, nei fatti, avevano pagato, per le rate, somme inferiori rispetto a quelle che erano prevedibili nel momento in cui avevano concluso il negozio.
6.5) Analogo beneficio, viceversa, non avrebbero tratto, nel 2016, dall’estinzione anticipata del mutuo, posto che la somma dovuta, avendo ad oggetto soltanto il capitale residuo, avrebbe risentito soltanto del mutamento, in senso sfavorevole, del tasso di cambio, e non anche della modifica, invece favorevole, del tasso d’interesse.
6.6) La banca ha fatto presente che negli anni successivi al 2016 l’euro si è nuovamente apprezzato sul franco svizzero, per cui la medesima operazione, di estinzione anticipata, nel 2018 avrebbe avuto un costo molto inferiore, essendosi ridotto da oltre 40.000 euro, a meno di 27.000.
6.7) L’appellata nega che il mutuo sia assimilabile ad un contratto derivato (“forward”), essendone diversa la causa: che nel primo è costituita dalla consegna di una somma di denaro, con obbligo di restituirla maggiorata di interessi, e restando ancorata ad una valuta diversa dall’euro; mentre nel secondo risiede nello scambio differenziale tra il valore attuale di un certo bene o titolo sottostante, ed il suo valore futuro: sicchè, nei fatti, si tratta di un contratto aleatorio, concluso a fini eminentemente speculativi, o di copertura da rischi finanziari.
6.8) Il fatto che il mutuo fosse ancorato ad una valuta diversa dall’euro, invece, non ne snaturava la causa, essendo quel collegamento funzionale ad una maggiore stabilità, nel tempo, del valore della somma da restituire, stabilità grazie alla quale il cliente, per quanto detto, aveva potuto beneficiare di un tasso d’interesse più vantaggioso rispetto a quelli correnti sul mercato.
6.9) Da ultimo, rappresenta che il deposito fruttifero aveva lo scopo di creare una riserva di valore, un sorta di “cuscinetto”, grazie al quale sarebbero state ammortizzate eventuali fluttuazioni del cambio o del tasso d’interesse; e comunque, per quanto detto, il deposito era poi risultato avere un saldo positivo per il cliente, grazie alla discesa dei tassi d’interesse, che aveva più che compensato l’apprezzamento del franco svizzero sull’euro.
6.10) Per cui conclude nel senso che il contratto esplicitava in maniera chiara il rischio di cambio, incidente sia sulla rata (e quindi sui conguagli semestrali, coi quali l’importo delle rate pagate nel semestre veniva adeguato al mutato rapporto di cambio), che sulla somma da restituire in caso di estinzione anticipata; rischio che, nel tempo, poteva avvantaggiare l’uno o l’altro contraente, a seconda dell’andamento del cambio tra le due valute, e poteva persino consentire al cliente di restituire una somma inferiore rispetto a quella che gli era stata mutuata.
7.1) Sotto un diverso profilo, la banca ha ribadito che, in caso di estinzione anticipata, il calcolo della somma dovuta tiene conto soltanto del capitale residuo, e non anche delle rate già pagate: e spiega che in tali termini era stata calcolata la somma che gli appellanti avrebbero dovuto pagare, quando, nel 2016, avevano chiesto di poter estinguere il mutuo anticipatamente.
7.2) Mentre, in relazione alla decisione della AGCM, ha premesso che si tratta di un provvedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale, che essa Barkleis ha già impugnato dinanzi al TAR; che quella pronuncia ha funzioni informative e quindi di prevenzione, in favore della generalità dei consumatori; ma una volta che il contratto sia stato concluso, è rimesso al Giudice ordinario il compito di valutare l’eventuale nullità della clausola (art. 37 del Codice del Consumo), senza che quello risulti vincolato dalla decisione del Garante.
7.3) Tant’è che numerose pronunce, emesse anche in epoca successiva al provvedimento del Garante, avevano ritenuto che il contratto spiegasse in maniera chiara e compiuta il rischio di cambio ed il meccanismo di calcolo delle somme dovute.
7.4) Ha dedotto che la decisione del Garante, di non rispondenza dell’art. 7 del contratto a criteri di chiarezza e comprensibilità si fonda, nei fatti, sul rilievo che né il contratto, nè il foglio informativo esplicitano la formula matematica attraverso la quale si calcola la somma dovuta.
7.5) Ma tale giudizio non può essere condiviso, una volta che si consideri che detta formula sarebbe stata, essa sì, sicuramente incomprensibile per un consumatore, a meno che non fosse stato dotato di una specifica preparazione matematica.
7.6) Per cui l’unico risultato che può essere tratto dalla dedotta incomprensibilità della clausola è che la stessa dovrà essere interpretata in senso sfavorevole al soggetto (la banca) che l’ha predisposta (art. 35 del Codice del Consumo).
8.1) Quanto al terzo motivo di gravame -avente ad oggetto il danno che gli appellanti assumono d’avere patito in termini di perdita di chance, per non avere potuto rinegoziare il mutuo con altra banca, ed a condizioni più favorevoli- la ZZZ ne sollecita il rigetto, quale automatica conseguenza della infondatezza dei primi due motivi di appello.
9.1) Ciò premesso in fatto, vanno subito respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla banca.
9.2) In relazione alla dedotta mancanza di specificità dei motivi di gravame basterà ricordare (v. Cass. 21336\2017; 4136\2019) che “l’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”.
9.3) Ed il gravame risponde a tali canoni espositivi, tant’è che ne sono stati enucleati i motivi di appello fin qui compendiati.
9.4) Quanto, invece, alla novità di alcune eccezioni, basterà ricordare che le stesse attengono alla nullità di clausole negoziali: per cui si tratta di questioni che sono rilevabili anche d’ufficio, e che possono perciò essere introdotte anche in grado di appello.
9.5) Ed una volta che tali eccezioni si fondano su documenti che erano già stati depositati in primo grado, occorre fare luogo al loro esame.
10.1) Ancora in via preliminare, occorre considerare che l’Arbitro Bancario ha ritenuto che fosse nulla la clausola (art. 7 del contratto) che prevede il sistema di calcolo delle somme dovute in caso di estinzione anticipata, perchè violava il dovere di trasparenza che fa capo alla banca.
10.2) Mentre la decisione dell’AGCM ha stabilito che gli artt. 4, 4 bis e 7 del contratto sono contrari all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, ancora una volta per il fatto che la loro formulazione risulta poco chiara e trasparente: i primi due articoli, perché non indicano con chiarezza quale sia la formula matematica attraverso la quale si attua la doppia indicizzazione (del tasso di cambio e del tasso d’interesse), necessaria per stabilire quale sia la somma di volta in volta dovuta.
10.3) L’art. 7, invece, perché, ai fini del calcolo della somma dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo, fa riferimento al “capitale restituito”; locuzione che la banca, per quanto detto, assume che dev’essere interpretata nel senso opposto, di capitale residuo.
10.4) Partendo da tale ultima decisione, gioverà ricordare che la banca, quando ha quantificato la somma che i clienti avrebbero dovuto pagare per ottenere l’estinzione anticipata del mutuo, ha tenuto presente soltanto il debito residuo, così mostrando d’avere effettivamente interpretato in quel senso l’espressione, sicuramente equivoca, che è stata utilizzata nel redigere il contratto.
10.5) Pertanto, essendo l’anzidetta circostanza pacificamente acquisita al processo, deve ritenersi che gli appellanti difettino d’interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola: si tratterebbe, infatti, di una pronuncia di nullità parziale, riferita alla sola possibilità di ricalcolare le somme dovute per le rate già pagate; ed una pronuncia siffatta risulterebbe poi irrilevante nella specie, una volta che la banca, per quanto detto, nessuna integrazione ha chiesto in relazione a quelle rate.
10.6) Quanto, invece, alla pronuncia della AGCM, relativa agli artt. 4 e 4 bis del contratto, occorre considerare che il calcolo delle somme di volta in volta dovute, per le rate e per l’estinzione anticipata, è concettualmente semplice: si tratta di tenere conto dell’evoluzione dei tassi d’interesse, e di convertire la somma dovuta, che è espressa in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio esistente all’inizio del rapporto; e poi di convertire nuovamente il risultato in euro, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento.
10.7) Ciò che è difficile, invece, è la traduzione di tale procedimento di calcolo in termini negoziali, che tengano conto di tutte le variazioni, di tasso e di cambio, che possono verificarsi nel corso del rapporto, e che finiscono per influenzare il risultato.
10.8) Ed anche la formula matematica che rappresenta graficamente tale procedimento di calcolo (formula che la banca s’è preoccupata di trascrivere nella sua comparsa di risposta) appare di ben più ardua comprensione rispetto alla descrizione del procedimento di calcolo in termini fattuali.
10.9) Il rilievo della AGCM, quindi, non tiene conto del fatto che quella formula non avrebbe aggiunto chiarezza al procedimento descrittivo del criterio di calcolo necessario per quantificare la rata o la somma dovuta per l’estinzione anticipata.
10.10) Da ultimo, la pronuncia del collegio arbitrale si limita a richiamare, tralaticiamente, precedenti pronunce dello stesso Collegio; e giunge alla conclusione di una scarsa chiarezza della clausola, senza tuttavia premurarsi di verificare se nella specie sarebbe stato possibile, sotto il profilo tecnico-giuridico, utilizzare una dicitura più semplice, senza togliere nulla alla necessità di esporre in maniera esaustiva tutte le variabili che possono influenzare il calcolo.
11.1) Accertata, quindi, la mancanza di decisività di quelle pronunce, occorre ribadire che alla data di conclusione del contratto (30\12\2009) la normativa vigente (delibera CICR del 4\3\2003 e provvedimento della Banca d’Italia del 25\7\2003) non poneva l’obbligo di consegnare al cliente il foglio informativo, essendo sufficiente che esso fosse messo a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico.
11.2) Nel caso di specie, viceversa, i contraenti hanno dato atto (sottoscrivendo il negozio) d’avere ricevuto la consegna del foglio illustrativo e del documento di sintesi.
11.3) Entrambi davano conto del fatto che il mutuo era a tasso variabile (“LIBOR CHF 6 mesi”) ed “indicizzato in franchi svizzeri”; ed il primo avvertiva i clienti del fatto che “un eventuale apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento (franco svizzero) rispetto alla valuta nazionale (euro) causa un aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito (rischio di cambio)”.
11.4) Di seguito, nel corso del rapporto, gli appellanti hanno poi ricevuto periodiche comunicazioni che esponevano, in maniera assolutamente chiara e comprensibile, il rapporto di cambio esistente all’inizio del rapporto e quello attuale; ed indicavano anche il tasso d’interesse che era stato pattuito col contratto, e quello che la banca aveva poi praticato nel periodo: il primo, per quanto detto, evolutosi nel corso degli anni in senso sfavorevole ai clienti; mentre il secondo in senso favorevole.
11.5) Ed una volta che la discesa dei tassi d’interesse ha più che compensato la svalutazione dell’euro sul franco, le variazioni si sono rivelate complessivamente favorevoli ai clienti, che hanno dovuto restituire somme inferiori a quelle che erano preventivabili nel momento in cui il contratto è stato sottoscritto.
11.6) In conclusione, deve ritenersi che il mutuo contenga elementi di alea del tutto fisiologici, e coerenti con la tipologia di contratto (mutuo a tasso variabile, ed indicizzato al franco svizzero) che i clienti avevano scelto a suo tempo, al fine di ottenere un tasso d’interesse inferiore a quelli che venivano praticati per i mutui non indicizzati.
11.7) Per cui deve escludersi che il negozio possa essere paragonato ai prodotti “derivati”, ed annoverato tra i contratti aleatori, posto che i clienti hanno ricevuto la consegna della somma mutuata; mentre nei “derivati” il profitto è solo eventuale, e costituisce l’esito (se positivo) del contratto.
11.8) Da ultimo, e per completezza d’indagine, vale la pena di ricordare che l’eventuale mancanza di chiarezza delle clausole (per quanto detto esclusa) non le avrebbe trasformate, per ciò solo, in vessatorie, e come tali nulle ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo: neppure il provvedimento dell’AGCM si spinge fino a tanto; mentre l’eventuale loro ambiguità avrebbe avuto la sola conseguenza (art. 35 del Codice del Consumo) di dover essere interpretate in senso favorevole al consumatore. 11.9) Ed anche l’eventuale difetto d’informazione (per quanto detto escluso a sua volta) avrebbe al più potuto comportare la risoluzione del contratto (domanda che nella specie non è mai stata formulata), ma non anche la declaratoria di nullità delle clausole.
12.1) Gli appellanti si dolgono infine del fatto che avrebbero risentito immediatamente di una modifica (dei tassi d’interesse e\o del rapporto di cambio) a loro sfavorevole; mentre avrebbero ricevuto solo alla fine del rapporto il rimborso del deposito fruttifero, sul quale la banca ha via via depositato le somme da loro pagate in eccesso, per effetto di una modifica (del tasso o del cambio) a loro favorevole.
12.2) La doglianza è infondata, posto che l’anzidetta asimmetria temporale non vale a travolgere le clausole di cui qui si discute (artt. 4 e 7 del contratto), per la parte che interessa agli appellanti: che è quella in cui vengono individuate le variabili del rapporto, ed i sistemi di calcolo delle somme dovute per effetto dello loro modifica.
12.3) L’appello, in conclusione, va complessivamente respinto, con aggravio delle spese del grado; e trova pure applicazione l’art. l comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r. n. 115\2002 mediante l’inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX e YYY contro l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Pescara il 7\11\2018, nei confronti della ZZZ, così provvede:
respinge l’appello, conferma la sentenza impugnata e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi € 10.000, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15%; dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento d’un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 15\2\2022.
Il Presidente estensore
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.