REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta PRESIDENTE Dr.
NOME COGNOME Relatore Consigliere Dr.
NOME COGNOME Consigliere Dr.
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._1347_2024_- N._R.G._00000400_2023 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_12_11_2024
nella causa n. 400/2023 R.G. promossa da (COD. FISC: – nata in VIMERCATE (MB) il – elettivamente domiciliata presso il difensore in INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO COGNOME TERME – rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME appellante nei confronti di (COD.FISC. elettivamente domiciliata presso il difensore in INDIRIZZO 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME appellata
CONCLUSIONI
Per l’appellante “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
C.F. monocratica e notificata in data 19 marzo 2023 voglia accertare e dichiarare l’inadempienza della (incorporante la alla normativa in tema di trasparenza nella comunicazione del prezzo del finanziamento, rappresentata dal tasso convenzionale, contenuta nel mutuo fondiario stipulato in data 27 luglio 2007 a rogito del dottor Notaio in Savona (Repertorio numero 140.736, Raccolta nr. 14.938), con conseguente violazione dell’articolo 1284 cod. civ., avendo indicato in contratto un tasso convenzionale inferiore a quello applicato che ha concretamente portato per effetto dell’onere anatocistico, ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione delle modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà della conchiudente mutuataria e, per l’effetto, dichiarare la nullità delle clausole contenute nel predetto contratto di mutuo per il conteggio e lo sviluppo degli interessi, buon ultimo per violazione dell’art. 117, quarto comma, T.u.b. e, per l’effetto, l’applicazione della sanzione di cui all’117, settimo comma, T.u.b. (al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro, temporalmente vigenti) in sostituzione del tasso convenzionale, con impiego del regime semplice, compensando le somme versate indebitamente, maggiorate degli interessi legali moratori da ogni singolo versamento alla data di concreto soddisfo, con il debito in linea capitale residuale;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria, chiede che venga dato ingresso alla C.t.u.
contabile con il seguente mandato:
“Il Consulente Tecnico d’Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e – soltanto con il consenso delle Parti – l’eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:
➢ dica se il contratto di mutuo fondiario in esame indica in maniera puntuale, completa e determinata sia il tasso di interesse applicato che le relative modalità di revisione, nonché la modalità di restituzione del capitale ed il sistema di ammortamento utilizzato;
➢ accerti se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l’applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell’art. 1283 c.c.;
➢ in caso affermativo distingua il C.t.u.
, per ciascuna rata l’ammontare della quota capitale e della ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
➢ verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
➢qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il C.t.u.
a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all’art. 117 T.u.b.
, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l’eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
➢ precisi, inoltre, il C.t.u.
a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
➢ determini il C.t.u.
il debito residuo del finanziamento” Per l’appellata :
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previo rigetto dell’istanza di ammissione CTU ex adverso formulata, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l’impugnazione proposta dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 1087/22 del Tribunale di Savona, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’appellante alle spese di causa.
” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 27 luglio 2007, stipulava con la allora un contratto di mutuo fondiario di euro 600 mila, da restituirsi in 20 anni, mediante il pagamento di numero 40 rate semestrali di ammortamento (a far data dal 31.01.2008), oltre ad una rata di preammortamento (a decorrere dalla data di stipula del rogito di mutuo e fino al 31.07.2007), comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi da calcolarsi al tasso variabile.
Con atto di citazione conveniva avanti al Tribunale di Savona la allora in persona del legale rappresentante protempore, chiedendo di accertare l’applicazione al finanziamento da parte di quest’ultima, di un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto, dichiarando per l’effetto, la nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ. (quest’ultimo in rapporto con gli artt. 821, terzo comma e 820, terzo comma, cod. civ.), nonché dell’art. 117 T.u.b.
e per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., della clausola che disciplinava l’applicazione e lo sviluppo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e compensazione delle somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione al mutuo azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone l’integrale rigetto.
Con sentenza definitiva n. 1087/2022 del 22/12/2022, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da , nei confronti di (OGGI , così decideva:
“Rigetta la domanda;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite” Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con atto notificato in data 17.04.2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell’appello.
Con ordinanza in data 14.09.2023 il Consigliere Istruttore rinviava all’udienza del 2/10/2024 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all’art. 352 comma 1 nn.
1, 2 e 3 c.p.c., disponendo che si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
all’esito della quale veniva riservata la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l’appello è infondato e deve essere rigettato.
1) MOTIVO UNICO SULLA SCARSA TRASPARENZA DELLE CLAUSOLE DI COMUNICAZIONE DELLE MODALITA’ DI CALCOLO DEL PREZZO DI FINANZIAMENTO ESPRESSO DAL TASSO CONVENZIONALE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI MUTUO –
L’appellante censura la sentenza impugnata in relazione a quanto affermato dal Tribunale di Savona a pag. 2 primo e secondo capoverso e pag. 4 secondo capoverso, sostenendo che:
i) il piano di ammortamento cd. alla francese, integrante il contratto di mutuo stipulato tra le odierne parti in causa in data 27.07.2007, contiene una capitalizzazione degli interessi composta, pertanto vietata dall’ordinamento e in ogni caso non espressamente pattuita;
ii) il Tribunale non ha correttamente applicato il disposto degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., che delineano una produzione/maturazione degli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento a rimborso graduale rispondente ad una convenzione informata alla metrica lineare;
iii) sebbene sia possibile che le parti possano concludere una differente metrica di maturazione degli interessi nel rimborso graduale del finanziamento, in un rapporto caratterizzato da un’accentuata asimmetria informativa come in tale circostanza, la relativa contrattualistica bancaria deve essere improntata ad una chiara trasparenza, in modo tale da ottenere un consenso razionale del mutuatario, ipotesi non avvenuta nel caso di conteggio degli interessi è stato possibile evidenziare come il piano di rimborso della linea capitale allegato da al contratto di mutuo è declinato secondo il regime composto, corrispondendo infatti perfettamente gli importi del piano con la simulazione del software (cfr. immagine pag. 9 appello); v) la tipologia di regime applicato al finanziamento è determinante poiché, a seconda della scelta operata, le conseguenze economiche sono differenti:
infatti con l’utilizzo del cosiddetto “regime composto”, come applicato da si addebitano interessi pari ad euro 368.523,36, mentre con l’utilizzo del regime “semplice”, il totale degli interessi addebitati saranno pari invece a soli euro 211.018,05;
vi) scegliendo il regime composto, si assiste dunque ad un maggiore addebito di interessi a carico dell’appellante pari ad euro 157.505,31;
vii) la normativa prescrive che il tasso di interesse convenzionale, debba essere comunicato nelle modalità indicate dall’art.1284 c.c., che applica il principio della proporzionalità, per effetto del quale gli interessi maturano gradualmente e proporzionalmente al tempo ed al capitale (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 821 c. 3 c.c.) ed indipendentemente dalle modalità di pagamento convenute fra le parti, che vengono invece espresse attraverso il parametro espresso dal Tasso Annuo Nominale – T.a.n. ; viii) il T.A.N., quale espressione del prezzo ex art. 1284 c.c., pertanto deve rispondere pienamente al criterio di proporzionalità del regime semplice, coerentemente con quanto espresso dall’art. 821 c.c., e sebbene le parti contraenti possano concordare l’impiego del regime composto, tale pattuizione deve risultare espressa;
ix) nel caso di specie, il mutuo indica sia il tasso di interesse annuo nominale applicato, sia le relative modalità di revisione, ma non indica se il regime di capitalizzazione degli interessi sia “semplice” o “composto”;
x) tale indeterminatezza contrattuale genera, di fatto, un divario tra il tasso in regime di capitalizzazione semplice (ex art. 821 c.c.) implicitamente atteso nel T.A.N. convenuto nel contratto e il tasso effettivamente impiegato nello sviluppo del piano di ammortamento, che risulta dunque incrementato per effetto dell’adozione del regime finanziario composto;
xi) il Tribunale erra laddove ritiene che le informazioni in merito alle modalità di restituzione del capitale indicate nel rogito di mutuo del 27.7.2007 risultino complete e trasparenti, in quanto le stesse, invece, non esauriscono la definizione del piano di ammortamento in mancanza di una specificazione del regime di capitalizzazione adottato;
xii) nella fattispecie in esame, il piano di ammortamento sottende, senza esprimerli, ulteriori condizioni e criteri, quali il regime “composto”, che completano la definizione dell’obbligazione principale ma che, di fatto, rimangono sottratti all’assenso del mutuatario (che resta affidato alla comunicazione del tasso convenzionale comunicato nel contratto del 5,150%), in quanto gli risulta inaccessibile, con l’ordinaria diligenza e conoscenza, la composto, invece che del regime semplice, deriva una differenza di interessi pari ad euro 157.505,31, che viene ricompresa nel valore dell’obbligazione accessoria, ma rimane occultata, in quanto non ricompresa nel tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto (5,150%), ma deriva dall’algoritmo di calcolo del regime composto; xiv) non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi;
xv) quando interviene la capitalizzazione periodica, il tasso annuo nominale impiegato quale parametro di calcolo viene a perdere la proporzionalità prescritta dall’art. 1284 c.c. e risulta concretamente maggiorato;
xvi) di conseguenza, l’assenza di trasparenza, che non ha consentito di evidenziare la divergenza fra il tasso pattuito e l’importo degli interessi, determina un vizio del consenso e con ciò la nullità della clausola relativa alla comunicazione del tasso convenzionale contenuta nel mutuo per violazione dell’art. 117, quarto comma, T.U.B., norma che prevede, in tali casi, la sostituzione del tasso convenzionale con l’impiego del regime semplice;
xvii) il Tribunale erra laddove afferma che, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono base di calcolo nella rata corrente, il sistema di ammortamento “alla francese” non potrebbe generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c., mentre, se da un lato l’anatocismo rappresenta una species della capitalizzazione, dall’altro è vero che, la scelta del regime composto, genera un effetto esponenziale negli interessi che comporta un “monte interessi” finale maggiore; xviii) tale maggiorazione degli interessi ricompresa nel valore dell’obbligazione accessoria pattuita, rimane occultata in quanto non è ricompresa nel tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, bensì viene derivata dall’algoritmo di calcolo del regime composto, che determina la produzione di interessi su interessi, con conseguente violazione dell’art.1283 c.c.;
xix) l’algoritmo utilizzato per il calcolo della rata nel piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta, infatti, conteggia anche gli interessi che si generano tra una rata e l’altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi, con la conseguenza che è soltanto “apparente”, ma non reale, il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, poiché attraverso l’applicazione dell’algoritmo secondo il regime composto, il “capitale residuo” è di per sé stesso impregnato della “quota interessi”, come se alla scadenza di ogni singola rata si estinguesse il mutuo e poi si ricominciasse daccapo; xx)
in sintesi, gli interessi, calcolati in capitalizzazione composta, vanno pagati ad ogni scadenza, ma ciononostante producono effetto anatocistico, mentre gli interessi calcolati in capitalizzazione semplice vanno pagati alla fine, salva la possibilità di pagarli anticipatamente ad ogni scadenza, attualizzandoli, ma non producono effetto anatocistico;
xxi) nel caso di specie, LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) In materia, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite, stabilendo che:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, Rv. 671092 – 02). II) Nella motivazione della citata pronuncia, alla quale si rinvia, sono affrontate tutte le questioni qui riproposte dall’appellante, come di seguito evidenziato in estrema sintesi.
III) In termini generali, la Corte:
a) assume che il piano di ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi.
I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell’anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via” (pagg. 12 -13);
b) esclude che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
… Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica dell’appellante, secondo la quale il piano di ammortamento alla francese comporta l’applicazione di interessi anatocistici. IV) Venendo ad affrontare le questioni sollevate “sotto il profilo della meritevolezza dell’interesse perseguito e della causa concreta del negozio, sebbene il controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. non sia previsto, invero, per i contratti tipici, qual è il mutuo bancario, e sia controversa la possibilità (cfr. in senso affermativo SU n. 22437/2018, n. 12981/2022) di introdurre un analogo controllo attraverso la verifica della rispondenza del tipo (come conformato in concreto) ai limiti imposti dalla legge, ex art. 1322, comma 1, c.c. …”, la Corte osserva “che lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l’art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore … che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall’art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L’obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia … è quindi senz’altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)” (pagg. 18 -22). Tale ricostruzione della Corte consente di ritenere che la sentenza impugnata, contrariamente a ciò che sostiene l’appellante, abbia correttamente applicato il disposto degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c. V)
Quanto alla questione “se l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.”, la Corte
a) ritiene che “Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)” (pag. 23);
c) stabilisce:
che “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch’esso esplicitato.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all’art. 117, comma 4, T.u.b. , sicché l’eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto” (pagg. 24 – 25);
d) conclude che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 25).
Quindi, secondo la Corte, non sussiste indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto del contratto, in relazione alla asserita mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi, contrariamente a ciò che sostiene l’appellante.
VI) Quanto alla questione “riguardante l’eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali” sull’assunto che “la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all’italiana» costituisca un prezzo parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell’art. 117, comma 4, T.u.b”, la Corte evidenzia che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall’essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato; detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell’ammortamento «all’italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. ” (pagg. 25 – 26).
Sulla scorta di tale disanima effettuata dalla Corte, possono essere disattese le doglianze dell’appellante relative alla violazione della normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.
VII) In forza dei principi affermati nella citata pronuncia, in conclusione, emerge l’infondatezza delle varie questioni sollevate nell’ambito dell’unico motivo d’appello, tenuto conto di quanto correttamente precisato nella sentenza impugnata a proposito del fatto che “che nel caso di specie il fatto che il contratto prevedesse l’applicazione di un piano di rientro/ammortamento cd “alla francese” era desumibile e riscontrabile sin dalla stipula del contratto mediante il semplice esame del piano di ammortamento, che per l’appunto prevedeva l’obbligo di corrispondere alle scadenze pattuite rate di rimborso della somma mutuata composte da quote di capitale via via crescenti dalla prima fino all’ultima scadenza convenuta” (pagg. 9 – 10). Tanto premesso, ritenutane l’infondatezza, l’appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all’art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell’affare. Valore della causa:
da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 1) rigetta l’appello proposto da , avverso la sentenza n. 1087/2022 pronunciata inter partes in data 22/12/2022 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell’integrale rigetto dell’impugnazione.
Genova, 05/11/2024 Il Presidente estensore Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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