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Codice Penale

NASPI e attività autonoma precedente alla domanda

In tema di NASPI, non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione l’omessa comunicazione dell’incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, il quale – in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione – non può ritenersi compreso tra i rapporti di co.co.co. o di lavoro subordinato.

Pubblicato il 10 October 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 197/2024

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. NOME COGNOME pronunzia la seguente

S E N T E N Z A N._159_2024_- N._R.G._00000197_2024 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza promossa con ricorso depositato in data 15.5.2024 d a rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME pec ricorrente c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. dall’avv. NOME COGNOME pec e dall’avv. NOME COGNOME pec convenuto

CONCLUSIONI

DI PARTE RICORRENTE “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della NASpI dal 18.06.2021 al 12.09.2021;

accertare e dichiarare l’illegittimità della richiesta di indebito dd. 22.05.2023 e conseguentemente annullare il relativo provvedimento.

Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge

CONCLUSIONI

DI PARTE CONVENUTA “Respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l’effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell’ Spese di causa rifuse” MOTIVAZIONE la domanda proposta dal ricorrente La ricorrente premesso:

 che in data 14.6.2021 presentava domanda di attribuzione della prestazione NASpI in quanto rimasta priva di occupazione a far data dal 10.6.2021,

 che la domanda veniva accolta dall’ con decorrenza dal 18.6.2021 (doc. 0 fasc. ric. ),

 che in data 13.9.2021 ella veniva assunta a tempo determinato in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato con termine finale al 10.6.2022,

 che, in data 17.12.2021, ella riceveva dall’Azienda pubblica di servizi alla persona “NOME COGNOME” la somma di € 389,62 (doc. 6.1. fasc. ric.), a titolo di gettone per aver presenziato ad alcune sedute del consiglio di amministrazione di quell’ente, del quale era una componente dal 18.6.2018 (doc. 7.2. e 7.3 fasc. ric. ),

 che, con nota del 22.5.2023, l’ le comunicava che la prestazione NASpI a lei corrisposta in relazione al periodo 18.6.2021 – 13.9.2021, per l’importo complessivo di € 3.213,54, era stata versata “per mancanza dei requisiti di legge”, con conseguente formazione di indebito, di cui l’ente previdenziale chiedeva la ripetizione, (doc. 1. fasc. ric. ),

 che, con nota del 10.7.2023, l’ rispondeva a una richiesta di chiarimenti da parte della ricorrente, precisando:

“La prestazione è indebita in quanto non risulta dichiarazione redditi da gestione separata che andava effettuata entro 30 giorni dall’invio della NASpI…” (doc. 1.1. fasc. ric. ), propone domanda volta ad accertare il proprio diritto alla corresponsione della NASPI dal 18.6.2021 al 12.9.2021, con conseguente l’illegittimità della richiesta di ripetizione dell’indebito formulata con nota del 22.5.2023.

le ragioni della decisione L’art. 10 co.1 d.lgs. 4.3.2015, n.22 dispone:

“Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’ entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne…”;

il successivo art. 11 co.1, lett. c) prevede:

“il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:

c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”.

Parte ricorrente nega per due ragioni di essere incorsa nella decadenza che l’ pone a fondamento della sua pretesa di ripetizione:

ella ha iniziato la presunta attività autonoma in data anteriore alla presentazione della domanda di attribuzione della prestazione NASPI, mentre la disciplina ex art. 10 co.1 ed ex art. 11 co.1, lett. c) d.lgs. 22/2015 sanziona con la decadenza dalla fruizione della NASPI la mancata comunicazione dell’inizio dell’esercizio di un’attività autonoma in data successiva alla presentazione di detta domanda;

le condotte di espletamento della carica di membro del consiglio di amministrazione di un ente non sono riconducibili a un’attività di lavoro autonomo o di impresa.

La ragione sub a) è infondata.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 30.4.2024, n. 11543; Cass. 14.3.2024, n. 6933; Cass. 9.1.2024, n. 846;) “in materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASPI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall’art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l’ipotesi di inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa”. La ragione sub b) è fondata.

Infatti la Suprema Corte (Cass. 8456/2024 cit.) ha già statuito che in materia di NASPI “non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione (ex art. 11, lett. c), del citato d.lgs.) l’omessa comunicazione dell’incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, il quale – in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione – non può ritenersi compreso tra i rapporti di co.co.co. o di lavoro subordinato”. Appare, quindi, compiutamente accertato che la ricorrente, omettendo di comunicare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione della prestazione NASPI, che dal 18.6.2018 ricopre la carica di membro del consiglio di amministrazione dell’ente Azienda pubblica di servizi alla persona “NOME COGNOME” non è incorsa nella decadenza ex art. 11 co.1, lett. c) d.lgs. 22/2015 e, quindi, ella ha conservato il diritto alla prestazione NASPI in relazione al periodo dal 18.6. al 12.9.2021, mentre non è fondata la pretesa di ripetizione di quella prestazione formulata con nota del 22.5.2023.

Le spese, come liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell’infondatezza di una della causae petendi, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, il quale si è dichiarato antistatario ai sensi dell’art. 93 co.1 cod. proc. civ..

Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Accerta che la ricorrente , omettendo di comunicare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione della prestazione NASPI, che dal 18.6.2018 ricopre la carica di membro del consiglio di amministrazione dell’ente Azienda pubblica di servizi alla persona “NOME COGNOME”, non è incorsa nella decadenza ex art. 11 co.1, lett. c) d.lgs. 4.3.2015, n.22 e, quindi, ella ha conservato il diritto alla prestazione NASPI in relazione al periodo dal 18.6. al 12.9.2021.

2. Accerta l’insussistenza, in capo all’ del diritto alla ripetizione della prestazione indicata sub 1. come esercitato con nota del 22.5.2023.

3. Condanna l’ alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.100,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME il quale si è dichiarato antistatario ai sensi dell’art. 93 co.1 cod.proc.civ..

Trento, 1 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL GIUDICE dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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